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CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE C.E., TRIBUNALE DI 1° Sez. V, 27/09/2007, Procedimenti
riuniti T‑8/95 e T‑9/95
AGRICOLTURA - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di
riferimento - Responsabilità extracontrattuale - Regolamento (CEE) n.
2187/93 - Indennizzo dei produttori - Sospensione della prescrizione. In
ragione dell’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984,
n. 857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui
all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della
Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione
del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento
(CEE) n. 804/68, il Consiglio e la Commissione sono tenuti a risarcire il
danno subito dal sig. Wilhelm Pelle e dal sig. Ernst-Reinhard Konrad, in
quanto tali regolamenti non hanno previsto l’attribuzione di un quantitativo
di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai
sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che
istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei
prodotti lattiero caseari e per la riconversione di mandrie bovine a
orientamento lattiero, non avessero consegnato latte durante l’anno di
riferimento considerato dallo Stato membro interessato. CORTE DI
GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, TRIBUNALE DI PRIMO GRADO Quinta Sez. V,
27 settembre 2007, procedimenti riuniti T‑8/95 e T‑9/95
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CORTE DI GIUSTIZIA
delle Comunità Europee,
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
27 settembre 2007
«Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare -
Quantitativo di riferimento - Regolamento (CEE) n. 2187/93 - Indennizzo
dei produttori - Sospensione della prescrizione»
Nei procedimenti riuniti T‑8/95 e T‑9/95,
Wilhelm Pelle, residente a Kluse-Ahlen (Germania),
Ernst-Reinhard Konrad, residente a Löllbach (Germania),
rappresentati dagli avv.ti B. Meisterernst, M. Düsing, D. Manstetten, F.
Schulze e W. Haneklaus,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente dal sig. A.
Brautigam e dalla sig.ra A.-M. Colaert, successivamente dalla sig.ra
Colaert, in qualità di agenti,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg.
D. Booß, T. van Rijn e M. Niejahr, in qualità di agenti, poi dai sigg.
van Rijn e Niejahr, assistiti inizialmente dagli avv.ti H.-J. Rabe, G.
Berrisch e M. Núñez-Müller,
convenuti,
aventi ad oggetto talune domande di risarcimento, in applicazione
dell’art. 178 del Trattato CE (divenuto art. 235 CE) e dell’art. 215,
secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE),
del danno che i ricorrenti asseriscono di aver subito in ragione
dell’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n.
857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui
all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato
dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che
fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui
all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag.
11),
Il TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalle sig.re E. Martins
Ribeiro e K. Jürimäe, giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione
orale del 23 gennaio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Regime dei quantitativi di riferimento
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che
istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e
dei prodotti lattiero‑caseari e per la riconversione di mandrie bovine a
orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), prevedeva il versamento di un
premio di non commercializzazione o di un premio di riconversione ai
produttori che si impegnassero a non commercializzare latte e prodotti
lattiero-caseari per un periodo di non commercializzazione di cinque
anni ovvero a non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari e a
riconvertire le loro mandrie ad orientamento lattiero in mandrie
destinate alla produzione di carni per un periodo di riconversione di
quattro anni.
2 I produttori lattiero-caseari che hanno sottoscritto un impegno ai
sensi del regolamento n. 1078/77 vengono comunemente denominati i
«produttori SLOM», con acronimo derivante dall’espressione olandese «slachten
en omschakelen» (abbattere e riconvertire), che descrive i loro obblighi
nell’ambito del regime di non commercializzazione o di riconversione.
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica
il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90,
pag. 10), e il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857,
che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui
all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), hanno
istituito, dal 1° aprile 1984, un prelievo supplementare percepito sui
quantitativi di latte consegnati che superavano un quantitativo di
riferimento da determinarsi, per ogni acquirente, entro il limite di un
quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro. Il quantitativo
di riferimento esente dal prelievo supplementare era pari al
quantitativo di latte o di equivalente latte o consegnato da un
produttore o acquistato da una latteria, secondo la formula scelta dallo
Stato, durante l’anno di riferimento, che, per quanto riguarda la
Repubblica federale di Germania, è il 1983.
4 Le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’art.
5 quater del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804,
relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), sono state fissate
dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L
132, pag. 11).
5 I produttori che non avevano consegnato latte nel corso dell’anno di
riferimento considerato dallo Stato membro interessato, in esecuzione di
un impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, restavano
esclusi dall’attribuzione di un quantitativo di riferimento.
6 Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in
prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e causa 170/86, von Deetzen (Racc.
pag. 2355), la Corte ha dichiarato invalido il regolamento n. 857/84,
come integrato dal regolamento n. 1371/84, nella parte in cui non
contemplava l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai
produttori che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del
regolamento n. 1078/77, non avessero consegnato latte durante l’anno di
riferimento considerato dallo Stato membro interessato.
7 A seguito delle sentenze Mulder I e von Deetzen, di cui al precedente
punto 6, il Consiglio ha adottato, il 20 marzo 1989, il regolamento
(CEE) n. 764/89, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84,
pag. 2), entrato in vigore il 29 marzo 1989, al fine di consentire
l’attribuzione alla categoria dei produttori considerati da tali
sentenze di un quantitativo di riferimento specifico pari al 60% della
loro produzione nei dodici mesi precedenti il loro impegno di non
commercializzazione o di riconversione assunto ai sensi del regolamento
n. 1078/77.
8 I produttori che avevano sottoscritto impegni di non
commercializzazione o di riconversione e che, in applicazione del
regolamento n. 764/89, hanno ricevuto un quantitativo di riferimento
detto «specifico» vengono denominati «produttori SLOM I».
Regime d’indennizzo e regime di prescrizione
9 Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, nelle cause riunite
C-104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag.
I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte ha dichiarato
la Comunità responsabile del danno subito da taluni produttori di latte
che avevano assunto impegni ai sensi del regolamento n. 1078/77 e non
avevano potuto successivamente commercializzare latte in applicazione
del regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento n. 1371/84.
Per quanto riguarda gli importi da pagare, la Corte ha invitato le parti
a fissarli di comune accordo.
10 A seguito di tale sentenza, il Consiglio e la Commissione hanno
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 5 agosto 1992
la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4; in prosieguo: la
«comunicazione 5 agosto 1992»). La detta comunicazione enuncia quanto
segue:
«A seguito della sentenza [Mulder II, punto 9 supra] (…), le istituzioni
comunitarie stimano necessario comunicare agli interessati quanto segue:
1) La Corte di giustizia ha riconosciuto la responsabilità
extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’articolo [288 CE] nei
confronti di ciascun produttore, quale definito dall’articolo 12, [lett.]
c)[,] del regolamento (CEE) n. 857/84, che abbia subito un danno
risarcibile ai sensi della sentenza in parola per non aver potuto
ricevere in tempo utile una quota lattiera a seguito della sua
partecipazione al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1078/77, e
che soddisfi effettivamente i criteri e le condizioni determinati in
base alla medesima sentenza.
2) Le istituzioni si impegnano, nei confronti di tutti i produttori di
cui al punto 1, a rinunciare, sino alla scadenza dei termini di cui al
punto 3, a sollevare un’eccezione per prescrizione in virtù
dell’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia (divenuto art.
46 dello Statuto della Corte di giustizia), a condizione che il diritto
al risarcimento non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione
della presente comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee o alla data in cui il produttore si è già rivolto ad una delle
istituzioni.
3) Per dare piena attuazione alla sentenza [Mulder II, punto 9 supra],
le istituzioni adotteranno le modalità pratiche per l’indennizzo degli
interessati, anche con riguardo al problema degli interessi.
Le istituzioni preciseranno a quali autorità ed entro quali termini
dovranno venir presentate le domande. Si assicura ai produttori che la
facoltà di far riconoscere i loro diritti resta impregiudicata anche se
non si rivolgono alle istituzioni comunitarie o alle autorità nazionali
prima dell’apertura del termine di cui sopra».
11 A seguito della comunicazione 5 agosto 1992, il Consiglio ha adottato
il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un’offerta di
indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari
cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU
L 196, pag. 6). Questo regolamento prevedeva, a favore dei produttori
che avevano ottenuto uno specifico quantitativo di riferimento
definitivo, un’offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti
nell’ambito dell’applicazione della normativa contemplata dalla sentenza
Mulder II, di cui al precedente punto 9.
12 L’art. 10, n. 2, del regolamento n. 2187/93 recita:
«Il produttore deve inoltrare la domanda [d’indennizzo] alla competente
autorità [nazionale]. La domanda del produttore deve pervenire
all’autorità competente, pena il rigetto, entro il 30 settembre 1993.
Il termine di prescrizione di cui all’articolo 43 dello Statuto della
Corte di giustizia ricomincia a decorrere per tutti i produttori, dalla
data menzionata al primo comma, se la domanda di cui allo stesso comma
non è stata inoltrata anteriormente a tale data, a meno che la
prescrizione sia stata interrotta da un ricorso alla Corte di giustizia
a norma dell’articolo 43 dello Statuto di quest’ultima».
13 L’art. 14, primo comma, del regolamento n. 2187/93 così dispone:
«Entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dal ricevimento
della domanda, la competente autorità di cui all’articolo 10 presenta, a
nome e per conto del Consiglio e della Commissione, un’offerta di
indennizzo al produttore (…)».
14 L’art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93 dispone:
«La mancata accettazione dell’offerta entro il termine di due mesi a
decorrere dalla ricezione ha per conseguenza che l’offerta stessa non
vincola più, in futuro, le istituzioni comunitarie interessate».
15 L’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia (in prosieguo: lo
«Statuto della Corte») dispone:
«Le azioni contro le Comunità in materia di responsabilità
extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento
in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è
interrotta sia dall’istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva
richiesta che il danneggiato può rivolgere all’istituzione competente
delle Comunità. In quest’ultimo caso l’istanza deve essere proposta nel
termine di due mesi previsto dall’articolo 230 (…) CE (…); sono
applicabili, quando ne sia il caso, (…) le disposizioni di cui
all’articolo 232, secondo comma, (…) CE (…)».
Fatti all’origine della controversia
16 I ricorrenti sono produttori di latte in Germania. Nell’ambito del
regolamento n. 1078/77, essi hanno sottoscritto un impegno di non
commercializzazione, giunto a termine il 1° marzo 1985 per il ricorrente
nella causa T-8/95 e il 30 giugno 1984 per il ricorrente nella causa
T-9/95. In qualità di produttori SLOM I, gli stessi hanno ottenuto un
quantitativo di riferimento specifico ai sensi del regolamento n.
764/89.
17 Con lettera 23 dicembre 1991, indirizzata alle istituzioni convenute,
il ricorrente nella causa T‑8/95 ha fatto valere i propri diritti al
risarcimento nei confronti della Comunità. Il ricorrente nella causa
T‑9/95 ha fatto lo stesso con lettera 4 dicembre 1990. Il Consiglio, con
lettere 13 gennaio 1992 (causa T‑8/95) e 20 dicembre 1990 (causa
T‑9/95), e la Commissione, con lettere 16 gennaio 1992 (causa T‑8/95) e
19 dicembre 1990 (causa T‑9/95), si sono rifiutati di risarcire i
ricorrenti. Nelle lettere citate le istituzioni convenute si sono
dichiarate disposte a rinunciare a sollevare l’eccezione di prescrizione
fino alla scadenza del termine di tre mesi successivo alla
pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, della
sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 9. Tale rinuncia,
limitata nel tempo, valeva tuttavia esclusivamente per le domande non
ancora prescritte alla data delle lettere indicate.
18 A seguito dell’adozione del regolamento n. 2187/93, i ricorrenti
hanno presentato domande di indennizzo, ai sensi dell’art. 10, n. 2,
primo comma, del citato regolamento, alla competente autorità tedesca.
19 Con lettere 17 dicembre 1993 (causa T‑8/95) e 2 dicembre 1993 (causa
T‑9/95), l’autorità tedesca ha inviato ai ricorrenti, in base all’art.
14, primo comma, del regolamento n. 2187/93, talune offerte di
indennizzo forfettario a nome e per conto della Comunità.
20 I ricorrenti hanno lasciato scadere il termine di due mesi stabilito
dall’art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93. Le offerte di
risarcimento di cui al punto precedente sono state in tal modo
implicitamente respinte.
Procedimento
21 Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 23 gennaio
1995 i ricorrenti hanno proposto i ricorsi in esame.
22 Con ordinanza della Prima Sezione 3 luglio 1995, il Tribunale ha
sospeso i procedimenti sino alla pronuncia della sentenza della Corte
nelle cause Mulder e a./Consiglio e Commissione (C‑104/89 e C‑37/90). La
sentenza della Corte 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e
Commissione (cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Racc. pag. I‑203), ha
posto fine alla sospensione.
23 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione 6 luglio 1995, le
cause T‑366/94, T‑3/95, T‑7/95, T‑8/95, T‑9/95, T‑14/95, T‑16/95,
T‑20/95, T‑22/95, T‑100/95, T‑120/95 e T‑124/95 sono state riunite. Le
cause T‑366/94, T‑3/95, T‑7/95, T‑14/95, T‑16/95, T‑20/95, T‑22/95,
T‑100/95, T‑120/95 e T‑124/95 sono state nel frattempo cancellate dal
ruolo del Tribunale.
24 Con ordinanza della Quarta Sezione 10 aprile 2000, il Tribunale ha
sospeso i procedimenti fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale
nella causa T‑187/94, Rudolph/Consiglio e Commissione. La sentenza del
Tribunale 7 febbraio 2002, causa T‑187/94, Rudolph/Consiglio e
Commissione (Racc. pag. II‑367), ha posto fine alla sospensione.
25 Con decisione 2 luglio 2003, il Tribunale ha deciso di rinviare le
controversie in esame ad una sezione composta da tre giudici, nella
fattispecie la prima Sezione.
26 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata
modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla quinta Sezione,
alla quale, di conseguenza, sono state attribuite le presenti cause.
27 Con quesito scritto 20 settembre 2006, le parti sono state invitate a
prendere posizione sull’incidenza della sentenza della Corte 28 ottobre
2004, van den Berg/Consiglio e Commissione (causa C‑164/01 P, Racc. pag.
I‑10225, in prosieguo: la «sentenza van den Berg»), sul computo del
termine di prescrizione nelle cause in esame. Le parti hanno risposto a
tale quesito entro i termini impartiti.
28 Le difese orali e le risposte delle parti ai quesiti del Tribunale
sono state sentite all’udienza del 23 gennaio 2007.
Conclusioni delle parti
29 Nel causa T‑8/95 il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- condannare in solido le istituzioni convenute a corrispondergli un
risarcimento SLOM I, per il periodo dal 2 marzo 1985 al 29 marzo 1989,
per un importo pari a 81 159,764 marchi tedeschi (DEM), aumentato degli
interessi moratori al tasso dell’8% annuo a partire dal 19 maggio 1992;
- condannare in solido le istituzioni convenute alle spese.
30 In questa stessa causa il ricorrente precisa, nella replica, di
esercitare i propri diritti al risarcimento per il periodo che va dal 31
dicembre 1986 al 29 marzo 1989.
31 Nella causa T‑9/95 il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- condannare in solido le istituzioni convenute a corrispondergli un
risarcimento SLOM I, per il periodo dal 1° luglio 1984 al 29 marzo 1989,
per un importo pari a DEM 83 670,155, aumentato degli interessi moratori
al tasso dell’8% annuo a partire dal 19 maggio 1992;
- condannare in solido le istituzioni convenute alle spese.
32 In questa stessa causa il ricorrente precisa, nella replica, di
esercitare i propri diritti al risarcimento per il periodo che va dal 7
dicembre 1985 al 29 marzo 1989.
33 In entrambe le cause, i ricorrenti chiedono inoltre che il Tribunale
riunisca le cause stesse alla causa T‑77/93, Hülseberg e a./Consiglio e
Commissione, e che il Tribunale sospenda il procedimento sino alla
pronuncia della sentenza nella causa citata. Tuttavia, quest’ultima è
stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 4 febbraio 1997.
34 Nelle cause T‑8/95 e T‑9/95, le istituzioni convenute chiedono che il
Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;
- condannare il ricorrente alle spese.
Diritto
Argomenti delle parti
35 I ricorrenti si richiamano alla sentenza Mulder II, citata al
precedente punto 9, e affermano di avere diritto, in qualità di
produttori SLOM I, al risarcimento del danno da loro subito. Il fatto
che le autorità nazionali abbiano presentato un’offerta di indennizzo in
base all’art. 14, primo comma, del regolamento n. 2187/93 confermerebbe
la responsabilità della Comunità. Il rifiuto dei ricorrenti ad accettare
l’offerta non modificherebbe in alcun caso i loro diritti al
risarcimento.
36 Per quanto riguarda il danno asseritamente subito, i ricorrenti
sostengono che, data la mancanza di spazio, non era possibile alcuna
produzione alternativa nell’ambito della loro azienda, cosicché il danno
subito sarebbe considerevolmente più elevato rispetto all’indennizzo
previsto dal regolamento n. 2187/93.
37 Inoltre, secondo i ricorrenti, le loro domande non sarebbero
prescritte. In tal senso essi affermano, in primo luogo, riferendosi ai
presupposti cui è soggetta la prescrizione ai sensi dell’art. 43 dello
Statuto della Corte, che, data la loro qualità di semplici cittadini,
non può presumersi che prima della pronuncia della sentenza Mulder II,
citata al precedente punto 9, intervenuta il 19 maggio 1992, essi
avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che ricorrevano i
presupposti per presentare ricorso per risarcimento danni.
38 In secondo luogo, i ricorrenti affermano che dall’art. 10, n. 2, del
regolamento n. 2187/93 emerge che il termine di prescrizione
quinquennale di cui all’art. 43 dello Statuto della Corte di giustizia
ha iniziato nuovamente a decorrere dal 30 settembre 1993 per tutti i
produttori lattieri che non avevano presentato la loro istanza o il loro
ricorso prima di tale data. Il termine di prescrizione sarebbe pertanto
scaduto solamente nel 1998, cosicché i ricorsi proposti il 23 gennaio
1995 non sarebbero tardivi.
39 In terzo luogo, i ricorrenti affermano che il termine di due mesi
previsto dall’art. 43, terza frase, dello Statuto della Corte si applica
solamente in caso di decisione negativa di un’istituzione che si
pronunci su una richiesta preventiva. Secondo i ricorrenti, l’offerta di
indennizzo che è stata loro rivolta in base all’art. 14, primo comma,
del regolamento n. 2187/93 non rappresenta una decisione siffatta. Le
loro richieste preventive del 23 dicembre 1991 (causa T‑8/95) e del 4
dicembre 1990 (causa T‑9/95) non sarebbero quindi ancora state oggetto
di una decisione negativa da parte delle istituzioni convenute. Inoltre,
una domanda formulata ai sensi dell’art. 10, n. 2, primo comma, del
regolamento n. 2187/93 non rappresenterebbe una richiesta preventiva ai
sensi dell’art. 43 dello Statuto della Corte e, pertanto, né l’offerta
basata sull’art. 14, primo comma, del regolamento n. 2187/93, né la
scadenza del termine di due mesi previsto al terzo comma di tale
disposizione rappresenterebbe una decisione negativa come quella
considerata dall’art. 43 dello Statuto della Corte. Il termine di due
mesi previsto dall’art. 43 dello Statuto della Corte ai fini della
proposizione di un ricorso non troverebbe pertanto applicazione.
40 In quarto luogo, in subordine, i ricorrenti affermano di essere
incorsi in un errore scusabile quanto al momento iniziale della
decorrenza del termine per la proposizione del ricorso. Le istituzioni
convenute avrebbero infatti adottato un comportamento tale, da solo o in
misura determinante, da generare una confusione ammissibile nei
ricorrenti, i quali sarebbero stati in buona fede e avrebbero dato prova
di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto
(sentenza del Tribunale 29 maggio 1991, causa T‑12/90,
Bayer/Commissione, Racc. pag. II‑219, punto 29, e ordinanza del
Tribunale 29 settembre 1999, cause riunite T‑148/98 e T‑162/98, Evans e
a./Commissione, Racc. pag. II‑2837, punto 31).
41 Essi affermano che le istituzioni convenute hanno preteso che i
produttori lattieri danneggiati non presentassero alcuna domanda di
indennizzo, né alcun ricorso per risarcimento danni, evocando l’adozione
di un regime risarcitorio forfettario. Questo sarebbe intervenuto con
l’adozione della comunicazione 5 agosto 1992 e del regolamento n.
2187/93. Le istituzioni convenute sarebbero state a conoscenza del fatto
che il danno si era verificato in molti casi nel 1984 e nel 1985, ma
avrebbero dichiarato a più riprese di rinunciare ad invocare l’eccezione
di prescrizione. Secondo i ricorrenti, un operatore normalmente accorto
poteva quindi credere ed aspettarsi che posticipando il momento nel
quale avrebbe fatto valere i propri diritti al risarcimento egli non
avrebbe subito alcuna decadenza quanto al suo diritto a presentare
ricorso.
42 Inoltre, poiché dal tenore letterale dell’art. 10, n. 2, secondo
comma, del regolamento n. 2187/93 emergerebbe che a partire dal 30
settembre 1993 sarebbe decorso un nuovo termine quinquennale, un
operatore normalmente accorto non avrebbe potuto prevedere l’evoluzione
giurisprudenziale sancita nella sentenza del Tribunale 25 novembre 1998,
causa T‑222/97, Steffens/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑4175).
43 In quinto luogo, in conformità ai principi del diritto europeo dei
contratti (Principles of European Contract Law, Parts 1 and 2, O. Lando
e H. Beale (editori), 2000; ZEuP 1995, pag. 8644, e ZEuP 2000, pag.
675), la Comunità non sarebbe più legittimata ad avvalersi della
prescrizione in quanto, adottando il regolamento n. 2187/93, essa
avrebbe ammesso il principio dell’esistenza di un credito di natura
risarcitoria dei produttori lattieri danneggiati.
44 In risposta al quesito scritto del Tribunale (v. precedente punto
27), i ricorrenti hanno affermato, nelle loro lettere datate 5 ottobre
2006, che la sentenza van den Berg, citata al precedente punto 27,
doveva essere interpretata nel senso che il periodo trascorso
dall’interruzione della prescrizione sino al 30 settembre 1993 non
poteva essere preso in considerazione ai fini del calcolo del termine
prescrizionale di cinque anni. L’applicazione dei principi enunciati
nella sentenza citata porterebbe ad accertare che i diritti al
risarcimento dei ricorrenti sarebbero solo parzialmente prescritti.
45 Le istituzioni convenute non contestano che i ricorrenti facciano
parte dei produttori che, in via di principio, a seguito della sentenza
Mulder II, citata al precedente punto 9, hanno acquisito il diritto ad
essere indennizzati per il danno cagionato dalla loro temporanea
esclusione dalla produzione di latte. A loro avviso, tuttavia, dalle
sentenze del Tribunale Steffens/Consiglio e Commissione, citata al
precedente punto 42, e Rudolph/Consiglio e Commissione, citata al
precedente punto 24, nonché 7 febbraio 2002, causa T‑201/94, Kustermann/Consiglio
e Commissione (Racc. pag. II‑415), emergerebbe che i diritti al
risarcimento dei ricorrenti si sono interamente prescritti. Di
conseguenza, i ricorsi sarebbero irricevibili.
46 Le istituzioni convenute ricordano che il termine di prescrizione
quinquennale di cui all’art. 43 dello Statuto della Corte comincia a
decorrere nel momento in cui sussistono tutti i presupposti cui è
subordinato l’obbligo del risarcimento della Comunità. Nel caso in cui
la responsabilità derivi, come nel caso di specie, da un atto normativo,
è necessario che si siano prodotti gli effetti dannosi dell’atto
(sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, punto 42 supra, punto 31).
Esse precisano in tal senso che, per i produttori SLOM I, i citati
presupposti si sono concretizzati nel momento in cui il regolamento n.
857/84 ha loro impedito, per la prima volta, di riprendere la produzione
lattiera, vale a dire il giorno successivo alla scadenza dei loro
rispettivi obblighi di non commercializzazione o di riconversione, non
prima tuttavia del 1° aprile 1984 (sentenze del Tribunale 16 aprile
1997, causa T‑554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag.
II‑563, punto 87, e causa T‑20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione,
Racc. pag. II‑595, punti 2 e 130). Poiché l’obbligo di non
commercializzazione o di riconversione gravante sui ricorrenti nelle
cause T‑8/95 e T‑9/95 sarebbe scaduto, rispettivamente, il 1° marzo 1985
e il 30 giugno 1984, il termine di prescrizione avrebbe cominciato a
decorrere il 2 marzo 1985 nella causa T‑8/95 e il 1° luglio 1984 nella
causa T‑9/95.
47 Tuttavia, i danni cagionati dalla Comunità ai produttori lattieri si
sarebbero ripetuti quotidianamente, per tutto il tempo in cui i
produttori non si sarebbero visti attribuire un quantitativo di
riferimento. Nella fattispecie, ai produttori SLOM I, quali i
ricorrenti, sarebbe stata impedita la produzione di latte sino
all’entrata in vigore del regolamento n. 764/89, vale a dire il 29 marzo
1989.
48 Per valutare quali siano i danni subiti tra il 2 marzo 1985 e il 29
marzo 1989 (causa T‑8/95) ovvero tra il 1° luglio 1984 e il 29 marzo
1989 (causa T‑9/95) per i quali siano eventualmente prescritte le
domande di indennizzo, le istituzioni convenute ricordano che, nelle
loro risposte alle domande di indennizzo presentate dai ricorrenti nelle
cause T‑8/95 e T‑9/95, datate rispettivamente 23 dicembre 1991 e 4
dicembre 1990, esse hanno rinunciato a sollevare un’eccezione di
prescrizione fino alla scadenza del termine di tre mesi successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza Mulder II, citata
al precedente punto 9. Poiché la sentenza è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale il 17 giugno 1992, il periodo di validità di tale
rinuncia si sarebbe concluso il 17 settembre 1992. Tuttavia, nel
frattempo, nella comunicazione 5 agosto 1992, le istituzioni convenute
si sarebbero impegnate, nei confronti di tutti i produttori SLOM
interessati dalla sentenza Mulder II, citata al precedente punto 9, a
rinunciare a sollevare un’eccezione di prescrizione sino all’adozione
delle modalità pratiche relative al loro indennizzo. Per quei produttori
- come i ricorrenti - nei confronti dei quali le istituzioni convenute
si sarebbero dichiarate disposte a non invocare la prescrizione sino al
17 settembre 1992, il periodo di validità di tale rinuncia sarebbe stato
in tal modo prorogato sino all’adozione delle modalità pratiche del loro
indennizzo. Le modalità pratiche di cui alla comunicazione 5 agosto 1992
sarebbero state adottate mediante il regolamento n. 2187/93.
49 Le istituzioni convenute insistono inoltre sul fatto che i ricorrenti
non hanno accettato l’offerta di indennizzo che era stata loro rivolta
in base all’art. 14, primo comma, del regolamento n. 2187/93 entro il
termine di due mesi previsto al terzo comma della disposizione citata,
né hanno presentato ricorso per risarcimento danni nei due mesi
successivi alla scadenza di tale termine. Di conseguenza, il termine
prescrizionale di cui all’art. 43 dello Statuto della Corte non sarebbe
stato interrotto dalla comunicazione del 5 agosto 1992 e quindi neppure
dalle domande formulate dai ricorrenti rispettivamente con lettere 23
dicembre 1991 (causa T‑8/95) e 4 dicembre 1990 (causa T‑9/95) (sentenze
Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punto 137; Steffens/Consiglio
e Commissione, punto 42 supra, punti da 37 a 40; Rudolph/Consiglio e
Commissione punto 24 supra, punti da 60 a 64, e Kustermann/Consiglio e
Commissione, punto 45 supra, punti da 72 a 76). Il termine
prescrizionale sarebbe stato interrotto solamente con la presentazione
dei ricorsi, avvenuta il 23 gennaio 1995.
50 Ne discende, secondo le istituzioni convenute, che i diritti dei
ricorrenti all’indennizzo, sorti più di cinque anni prima
dell’interruzione della prescrizione, si sono prescritti. Poiché la
prescrizione sarebbe stata interrotta solamente il 23 gennaio 1995,
mediante la presentazione dei ricorsi, tutti i diritti sorti prima del
23 gennaio 1990 sarebbero prescritti. Poiché i ricorrenti potrebbero
chiedere un indennizzo esclusivamente per il periodo dal 2 marzo 1985
(causa T‑8/95) ovvero dal 1° luglio 1984 (causa T‑9/95) al 29 marzo
1989, i loro diritti si sarebbero di conseguenza integralmente
prescritti. I ricorsi dovrebbero pertanto essere dichiarati
irricevibili.
51 Nelle loro controrepliche le istituzioni convenute aggiungono, in
primo luogo, che l’interpretazione dell’art. 10, n. 2, del regolamento
n. 2187/93, secondo cui un nuovo termine di prescrizione quinquennale
avrebbe cominciato a decorrere dal 30 settembre 1993, è incompatibile
con l’art. 43 dello Statuto della Corte.
52 In secondo luogo, l’argomento dei ricorrenti basato sul termine di
due mesi di cui all’art. 43, terza frase, dello Statuto della Corte non
spiegherebbe in alcun modo le ragioni per le quali, in caso di rifiuto
di un’offerta di indennizzo, i ricorrenti beneficerebbero di un nuovo
termine di prescrizione. La Commissione ricorda, a tal proposito, che
dalla sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, citata al precedente
punto 42 (punto 40), emerge che la rinuncia da parte delle istituzioni
convenute ad invocare la prescrizione rappresenta un atto unilaterale
che ha cessato di produrre effetti alla fine del periodo di accettazione
dell’offerta d’indennizzo.
53 In terzo luogo, le istituzioni convenute ritengono che l’errore in
cui sono incorsi i ricorrenti quanto al momento iniziale del termine di
prescrizione non sia scusabile. I ricorrenti avrebbero infatti dato
prova di negligenza.
54 In quarto luogo, per quanto riguarda l’asserita applicazione dei
principi del diritto europeo dei contratti, le istituzioni convenute
ritengono che essi non siano applicabili al caso di specie. La
Commissione sottolinea a tal proposito che non esiste alcun rapporto
contrattuale tra le istituzioni convenute e i ricorrenti.
55 In risposta al quesito scritto del Tribunale (v. precedente punto
27), le istituzioni convenute contestano, nelle loro lettere datate 5
ottobre 2006, la rilevanza della sentenza van den Berg, citata al
precedente punto 27, ai fini del calcolo del termine di prescrizione nel
caso di specie. La Commissione precisa al riguardo che la sentenza van
den Berg, citata al precedente punto 27 (punto 100), riguarderebbe
esplicitamente l’ipotesi in cui manchi una domanda ai sensi dell’art.
10, n. 2, del regolamento n. 2187/93. Poiché, nelle fattispecie in
esame, i produttori avrebbero presentato una siffatta domanda, la
soluzione accolta nella sentenza van den Berg, citata al precedente
punto 27, non potrebbe essere loro applicata e il termine di
prescrizione dovrebbe essere calcolato esclusivamente alla luce della
giurisprudenza del Tribunale citata al precedente punto 49.
56 La Commissione aggiunge che, se dovesse essere applicato
l’orientamento espresso nella sentenza van den Berg, di cui al
precedente punto 27, si dovrebbe tener conto, ai fini del computo del
termine di prescrizione, di una sospensione del termine stesso che
comincerebbe a decorrere il giorno dell’invio della risposta della
Commissione all’iniziale richiesta dei ricorrenti del 23 dicembre 1991
nella causa T‑8/95 e del 4 dicembre 1990 nella causa T‑9/95. La data
iniziale per la sospensione della prescrizione sarebbe, così, il 16
gennaio 1992 nella causa T‑8/95 e il 19 dicembre 1990 nella causa
T‑9/95. All’udienza, la Commissione ha tuttavia ammesso che la data
d’inizio della sospensione della prescrizione potrebbe del pari essere
fissata al giorno in cui le istituzioni convenute hanno ricevuto la
richiesta preventiva dei ricorrenti, cioè il 31 dicembre 1991 nella
causa T‑8/95 e il 7 dicembre 1990 nella causa T‑9/95. La data finale
della sospensione della prescrizione ai sensi della sentenza van den
Berg, citata al precedente punto 27, sarebbe il 30 settembre 1993 per
entrambe le cause, ovvero il giorno di scadenza del termine per
l’accettazione dell’offerta d’indennizzo effettuata in base all’art. 14,
primo comma, del regolamento n. 2187/93. In funzione di queste ultime
due ipotesi, e tenendo conto della data di ricevimento della risposta
della Commissione alla richiesta preventiva dei ricorrenti come punto di
partenza della sospensione della prescrizione, tutti i diritti al
risarcimento sorti prima del 5 maggio 1988, ovvero prima del 18 dicembre
1987, sarebbero prescritti nella causa T‑8/95. Lo stesso varrebbe nella
causa T‑9/95, per i diritti al risarcimento sorti prima del 12 aprile
1987 o prima dell’8 dicembre 1986.
Giudizio del Tribunale
57 Dalla sentenza Mulder II, citata al precedente punto 9, emerge che la
responsabilità della Comunità sorge nei confronti di ogni produttore che
abbia subito un danno risarcibile per il fatto che allo stesso è stato
impedito di consegnare latte in forza del regolamento n. 857/84
(sentenze Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punto 71, e
Rudolph/Consiglio e Commissione, punto 24 supra, punto 45).
58 È pacifico che i ricorrenti si trovano nella situazione dei
produttori di cui alla sentenza Mulder II, di cui al precedente punto 9.
59 Ne discende che i ricorrenti hanno diritto ad essere indennizzati
dalle istituzioni convenute per il danno subito, a meno che le loro
domande non siano prescritte.
60 Occorre quindi verificare se ed in quale misura le domande in esame
siano prescritte.
61 Si deve ricordare che il termine di prescrizione di cui all’art. 43
dello Statuto della Corte non può iniziare a decorrere prima che
sussistano tutti i presupposti cui è subordinato l’obbligo del
risarcimento e segnatamente, trattandosi di casi in cui la
responsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti
gli effetti dannosi dell’atto. Detti presupposti consistono
nell’esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni
comunitarie, nell’effettività del danno lamentato e nell’esistenza di un
nesso di casualità tra detto comportamento e il danno denunciato
(sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, citata al precedente punto
46, punto 107).
62 Deve inoltre ricordarsi che, secondo una giurisprudenza consolidata,
il danno connesso all’impossibilità di sfruttare un quantitativo di
riferimento è subìto dal giorno in cui, dopo la scadenza del suo impegno
di non commercializzazione, il produttore interessato avrebbe potuto
riprendere le consegne di latte senza dovere versare il prelievo
supplementare, se un quantitativo di riferimento non gli fosse stato
rifiutato. Pertanto, in tale giorno si sono realizzati i presupposti di
un’azione di risarcimento contro la Comunità (ordinanza del Tribunale 19
settembre 2001, causa T‑332/99, Jestädt/Consiglio e Commissione, Racc.
pag. II‑2561, punto 41; v. altresì, in tal senso, sentenze Saint e
Murray/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punto 87, e Hartmann/Consiglio
e Commissione, punto 46 supra, punto 130).
63 Di conseguenza, nella fattispecie, il decorso del termine di
prescrizione è iniziato il 2 marzo 1985 nella causa T‑8/95 e il 1°
luglio 1984 nella causa T‑9/95, ossia il giorno successivo alla scadenza
degli impegni di non commercializzazione dei ricorrenti. Infatti, in
tali date, il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento n.
1371/84, ha cominciato a produrre effetti dannosi per i ricorrenti,
impedendo loro di riprendere il commercio di latte (v., in tal senso,
sentenze Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punto 130, e
Rudolph/Consiglio e Commissione, punto 24 supra, punto 50; ordinanza
Jestädt/Consiglio e Commissione, punto 62 supra, punto 42).
64 Il fatto che i ricorrenti, prima della pronuncia della sentenza
Mulder II, citata al precedente punto 9, non abbiano avuto conoscenza
del fatto che si erano verificati i presupposti di un’azione di
risarcimento contro la Comunità non incide in alcun modo sul momento
iniziale per il calcolo del termine di prescrizione, in quanto, nella
fattispecie, i ricorrenti nelle cause T‑8/95 e T‑9/95 non potevano
dubitare del fatto che il loro impedimento a consegnare il latte a
partire, rispettivamente, dal 2 marzo 1985 e dal 1° luglio 1984, fosse
la conseguenza dell’applicazione del regolamento n. 857/84, come
integrato dal regolamento n. 1371/84 (v. in tal senso, sentenze Saint e
Murray/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punto 85, e Hartmann/Consiglio
e Commissione, punto 46 supra, punto 112).
65 Ai fini della determinazione del periodo nel corso del quale sono
stati subìti i danni, si deve rilevare che questi ultimi non si sono
prodotti istantaneamente, ma si sono protratti durante un determinato
periodo, finché i ricorrenti si sono trovati nell’impossibilità di
ottenere un quantitativo di riferimento, ossia, nella fattispecie, fino
al 28 marzo 1989, giorno precedente all’entrata in vigore del
regolamento n. 764/89 il quale, consentendo l’assegnazione di
quantitativi specifici di riferimento ai produttori SLOM I, ha posto
fine al danno subito dai ricorrenti. Si tratta di un danno continuato,
rinnovatosi quotidianamente (v., in tal senso, sentenze Hartmann/Consiglio
e Commissione, punto 46 supra, punti 132 e 140; Kustermann/Consiglio e
Commissione, punto 45 supra, punti 63 e 77, e Rudolph/Consiglio e
Commissione, punto 24 supra, punto 65).
66 Di conseguenza, il periodo nel corso del quale i ricorrenti hanno
subito un danno in ragione dell’applicazione del regolamento n. 857/84,
come integrato dal regolamento n. 1371/84, è compreso, per il ricorrente
nella causa T‑8/95, tra il 2 marzo 1985 e il 28 marzo 1989 e, per il
ricorrente nella causa T‑9/95, tra il 1° luglio 1984 e il 28 marzo 1989.
67 Per stabilire quali siano i danni subiti nel corso dei periodi
indicati al punto precedente per i quali si sono prescritte le domande
di indennizzo, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 43 dello
Statuto della Corte, la prescrizione è interrotta dal ricorso dinanzi al
giudice comunitario o dalla richiesta preventiva da presentarsi
all’istituzione competente della Comunità; fermo restando però che, in
quest’ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta fa seguito
il ricorso presentato entro il termine stabilito dall’art. 230 CE o
dall’art. 232 CE, secondo i casi (sentenza della Corte 5 aprile 1973,
causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417, punto 6; sentenze
Steffens/Consiglio e Commissione, punto 42 supra, punti 35 e 42, e
Kustermann/Consiglio e Commissione, punto 45 supra, punto 67).
68 Nella fattispecie, è giocoforza rilevare innanzitutto che i
ricorrenti hanno formulato una richiesta preventiva ai sensi dell’art.
43 dello Statuto della Corte con le lettere datate 23 dicembre 1991
(causa T‑8/95) e 4 dicembre 1990 (causa T‑9/95) e che il Consiglio ha
respinto tale richiesta preventiva con le lettere 13 gennaio 1992 (causa
T‑8/95) e 20 dicembre 1990 (causa T‑9/95). La Commissione ha fatto lo
stesso con le lettere 16 gennaio 1992 (causa T‑8/95) e 19 dicembre 1990
(causa T‑9/95).
69 Deve rilevarsi poi che nelle lettere citate al punto precedente le
istituzioni convenute si sono dichiarate disposte a rinunciare
all’eccezione di prescrizione fino alla scadenza del termine di tre mesi
successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, della sentenza
Mulder II, di cui al precedente punto 9. Tuttavia, prima della scadenza
del periodo di validità di tale rinuncia, quest’ultima è stata prorogata
mediante la comunicazione 5 agosto 1992. Infatti, nella comunicazione
citata, le istituzioni convenute si sono impegnate a rinunciare ad
opporre la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte nei
confronti di ogni produttore che soddisfacesse le condizioni derivanti
dalla sentenza Mulder I, di cui al precedente punto 9, e il cui diritto
al risarcimento non fosse ancora prescritto alla data del 5 agosto 1992,
fino a quando non fossero state definite le modalità pratiche di
indennizzo dei produttori interessati (sentenza Saint e Murray/Consiglio
e Commissione, punto 46 supra, punti 90).
70 Ciò è avvenuto con il regolamento n. 2187/93. In osservanza dell’art.
10, n. 2, secondo comma, di detto regolamento, l’autolimitazione che le
istituzioni si erano imposte in relazione al loro diritto ad opporre la
prescrizione è scaduta il 30 settembre 1993 nei confronti dei produttori
che non hanno presentato una domanda di indennizzo ai sensi del
regolamento (sentenze Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 46 supra,
punto 137, e Saint e Murray/Consiglio e Commissione, punto 46 supra,
punto 91). Invece, per i produttori che hanno presentato una domanda ai
sensi l’art. 10, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2187/93, tale
autolimitazione è scaduta al compimento del termine per l’accettazione
dell’offerta di indennizzo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del
regolamento n. 2187/93 (sentenze del Tribunale Hartmann/Consiglio e
Commissione, punto 46 supra, punto 137; Saint e Murray/Consiglio e
Commissione, punto 46 supra, punto 91; Steffens/Consiglio e Commissione,
punto 42 supra, punto 40, e 7 febbraio 2002, causa T‑261/94, Schulte/Consiglio
e Commissione, Racc. pag. II‑441, punto 67). Quest’ultimo termine
scadeva, ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93,
due mesi dopo il ricevimento dell’offerta di indennizzo la quale, a sua
volta, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del regolamento citato,
doveva intervenire entro un termine di quattro mesi dopo il ricevimento
della domanda.
71 Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la comunicazione 5
agosto 1992 non ha l’effetto di far decorrere un nuovo termine per la
prescrizione di cinque anni calcolato a partire dal 30 settembre 1993
(sentenza van den Berg, punto 27 supra, punto 100; v. altresì, in questo
senso, sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, punto 42 supra, punto
36).
72 Tuttavia, la rinuncia delle istituzioni convenute al loro diritto ad
invocare la prescrizione, che emerge dalla comunicazione 5 agosto 1992,
e dalla precedente corrispondenza intervenuta a seguito delle richieste
preventive di indennizzo, hanno un’incidenza sul computo del termine di
prescrizione.
73 A tal proposito, emerge dalla sentenza van den Berg, citata al
precedente punto 27, che la sospensione della prescrizione risultante
dalla rinuncia unilaterale delle istituzioni ad invocare la
prescrizione, contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992 e
eventualmente anche in una precedente corrispondenza, rimane acquisita
indipendentemente dal momento in cui il ricorrente ha presentato ricorso
per risarcimento danni dinanzi al Tribunale (sentenza van den Berg,
punto 27 supra, punti 100 e 101).
74 Nel caso in esame, quanto alla questione se sia o meno applicabile la
soluzione accolta nella sentenza van den Berg, citata al precedente
punto 27, le istituzioni convenute hanno sottolineato che,
contrariamente al ricorrente nella causa che ha dato origine a tale
sentenza, i ricorrenti nelle cause in esame avevano presentato una
domanda ai sensi dell’art. 10, n. 2, primo comma, del regolamento n.
2187/93. Ne discende, secondo le istituzioni convenute, che
l’orientamento espresso dalla Corte nella sentenza van den Berg, citata
al precedente punto 27, non è automaticamente applicabile alle cause in
esame.
75 È necessario rilevare a tal proposito come da costante giurisprudenza
emerga che il fatto di avere proposto una domanda di indennizzo ad
un’istituzione comunitaria ha unicamente la conseguenza di rinviare la
scadenza del termine di cinque anni e non di abbreviare la prescrizione
quinquennale stabilita dall’art. 43 dello Statuto della Corte (sentenza
Giordano/Commissione, punto 67 supra, punti 6 e 7, e sentenza del
Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑167/94, Nölle/Consiglio e
Commissione, Racc. pag. II‑2589, punto 30). Ne discende che, ai fini del
calcolo del termine di prescrizione, la situazione di un produttore
lattiero - quali i ricorrenti nelle cause in esame - che ha proposto una
domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 10, n. 2, primo comma, del
regolamento n. 2187/93 non può essere quindi meno vantaggiosa rispetto
alla situazione di un produttore che non ha presentato una siffatta
domanda di indennizzo.
76 Di conseguenza, deve rilevarsi che nella sua sentenza van den Berg,
di cui al precedente punto 27, la Corte non ha inteso circoscrivere il
vantaggio dell’incondizionata sospensione della prescrizione, risultante
dalla rinuncia unilaterale delle istituzioni convenute, alla sola
categoria dei produttori lattieri che non hanno presentato domanda ai
sensi dell’art. 10, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2187/93. Si
deve infatti rilevare che essa si è riferita, al punto 100 della sua
sentenza, alla mancata presentazione della domanda al solo scopo di
determinare la data finale della sospensione della prescrizione
risultante da tale rinuncia, che varia in funzione della presenza di una
domanda ai sensi dell’art. 10, n. 2, primo comma, del regolamento n.
2187/93, ovvero dell’assenza di una domanda siffatta (v. precedente
punto 70).
77 All’udienza, le istituzioni convenute hanno inoltre sottolineato che
il ricorrente nella causa che ha dato origine alla sentenza van den Berg,
di cui al precedente punto 27, non aveva potuto presentare domanda ai
sensi dell’art. 10, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2187/93,
poiché la sua situazione non rientrava nell’ambito di applicazione del
detto regolamento. Orbene, secondo le istituzioni convenute, la Corte ha
stabilito, nella sentenza van den Berg, di cui al precedente punto 27,
che il ricorrente in quest’ultima causa poteva beneficiare di una
sospensione della prescrizione fino al 30 settembre 1993, in quanto non
si trovava in una posizione che gli consentisse di prevedere che la sua
situazione non sarebbe stata disciplinata dal regolamento n. 2187/93.
78 Tale circostanza non è tuttavia tale da giustificare
l’inapplicabilità della soluzione accolta nella sentenza van den Berg,
di cui al precedente punto 27, alla situazione dei ricorrenti nelle
cause in esame. Infatti, come nel caso del ricorrente nella causa che ha
dato origine a detta sentenza, citata al precedente punto 27, neppure i
ricorrenti nelle cause in esame potevano prevedere quale sarebbe stato
l’ambito di applicazione del regolamento n. 2187/93 prima dell’adozione
dello stesso.
79 Si deve quindi stabilire, alla luce della sentenza van den Berg,
citata al precedente punto 27, quali fossero i danni subiti tra il 2
marzo 1985 e il 28 marzo 1989 (causa T‑8/95) ovvero tra il 1° luglio
1984 e il 28 marzo 1989 (causa T‑9/95) per i quali le domande di
indennizzo erano prescritte al momento della presentazione dei ricorsi,
ossia il 23 gennaio 1995.
80 A tal fine si deve in primo luogo rilevare che i ricorrenti hanno
presentato alle istituzioni convenute una richiesta preventiva che ha
interrotto la prescrizione quinquennale nel momento in cui l’una o
l’altra istituzione ha ricevuto la domanda stessa. Emerge infatti
dall’art. 43 dello Statuto della Corte, nonché dalla giurisprudenza, che
è la data di ricevimento della domanda ad essere determinante ai fini
dell’interruzione della prescrizione e non, come affermato dalle
istituzioni convenute, la data in cui l’istituzione interessata ha
risposto a tale domanda (v., in tal senso, sentenze van den Berg, punto
27 supra, punto 101, e Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 46 supra,
punto 139).
81 Il ricorrente nella causa T‑8/95 ha formulato detta domanda con
lettera 23 dicembre 1991, indirizzata alle istituzioni convenute. Il
Consiglio ha ricevuto tale lettera il 31 dicembre 1991. La data in cui
la Commissione ha ricevuto la lettera stessa non può essere stabilita
con certezza. All’udienza, le parti hanno tuttavia concordato sul fatto
che può ritenersi che tale lettera sia parimenti giunta alla Commissione
il 31 dicembre 1991. Di conseguenza, al momento della ricezione della
richiesta preventiva, il diritto al risarcimento era prescritto per il
periodo anteriore al 31 dicembre 1986 (v., in tal senso, sentenza
Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punti 139 e 140). È
giocoforza rilevare, peraltro, che lo stesso ricorrente nella causa
T‑8/95 ha precisato nella sua replica di esercitare il proprio diritto
al risarcimento per il periodo che va dal 31 dicembre 1986 al 29 marzo
1989.
82 Nella causa T‑9/95 il ricorrente ha inviato alle istituzioni
convenute una richiesta preventiva con lettera 4 dicembre 1990. Tale
lettera è giunta al Consiglio il 7 dicembre 1990. La data in cui la
Commissione ha ricevuto la lettera stessa non può essere stabilita con
certezza. All’udienza, le parti hanno tuttavia concordato sul fatto che
può ritenersi che tale lettera sia parimenti giunta alla Commissione il
7 dicembre 1990. Di conseguenza, al momento della ricezione della
richiesta preventiva, il diritto al risarcimento era prescritto per il
periodo anteriore al 7 dicembre 1985 (v., in tal senso, sentenza
Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punti 139 e 140). È
giocoforza rilevare, peraltro, che lo stesso ricorrente nella causa
T-9/95 ha precisato nella sua replica di esercitare il proprio diritto
al risarcimento per il periodo che va dal 7 dicembre 1985 al 29 marzo
1989.
83 In secondo luogo, conformemente alla soluzione accolta nella sentenza
van den Berg, di cui al precedente punto 27 (punti 100 e 101), occorre
prescindere, nel computo del termine di prescrizione, dal periodo
compreso, rispettivamente, tra il 31 dicembre 1991 (causa T‑8/95) e il 7
dicembre 1990 (causa T‑9/95), per un verso, e la data di scadenza
dell’impegno assunto dalle istituzioni convenute a rinunciare a
sollevare la prescrizione, per altro verso.
84 Tuttavia, contrariamente alla causa che ha dato origine alla sentenza
van den Berg, di cui al precedente punto 27, i ricorrenti hanno
formulato una domanda ai sensi dell’art. 10, n. 2, primo comma, del
regolamento n. 2187/93 e hanno ricevuto un’offerta ai sensi dell’art.
14, primo comma, del regolamento citato, che essi hanno implicitamente
respinto lasciando decorrere il termine previsto per l’accettazione
dell’offerta stessa. Di conseguenza, quanto alla fine del periodo di
sospensione della prescrizione, si deve prendere in considerazione la
scadenza del periodo per l’accettazione dell’offerta di indennizzo
effettuata in base all’art. 14, primo comma, del regolamento n. 2187/93
(sentenze Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punto 137;
Saint e Murray/Consiglio e Commissione, punto 46 supra, punto 91;
Steffens/Consiglio e Commissione, punto 42 supra, punto 40, e Schulte/Consiglio
e Commissione, punto 70 supra, punto 67).
85 È giocoforza rilevare che l’offerta d’indennizzo ai sensi dell’art.
14, primo comma, del regolamento n. 2187/93 è stata effettuata al
ricorrente nella causa T‑8/95 con lettera 17 dicembre 1993, pervenutagli
il 18 dicembre 1993. La data di ricezione dell’offerta d’indennizzo
effettuata al ricorrente nella causa T‑9/95 con lettera 2 dicembre 1993
non può essere stabilita con certezza. Tuttavia, all’udienza le parti
hanno concordato sul fatto che il ricorrente nella causa T‑9/95 ha
ricevuto tale offerta d’indennizzo il 3 dicembre 1993.
86 Poiché, conformemente all’art. 14, terzo comma, del regolamento n.
2187/93, il termine per accettare un’offerta ai sensi dell’art. 14,
primo comma, del regolamento citato era di due mesi a decorrere dalla
ricezione dell’offerta, si deve concludere che, nella causa T‑8/95, il
periodo compreso tra il 31 dicembre 1991 e il 18 febbraio 1994 e, nella
causa T‑9/95, il periodo compreso tra il 7 dicembre 1990 e il 3 febbraio
1994 non possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo del
termine di prescrizione quinquennale.
87 All’udienza i ricorrenti hanno affermato, in risposta ad un quesito
del Tribunale, che il periodo di sospensione della prescrizione doveva
essere prorogato di altri due mesi, in applicazione dei principi
enunciati nelle sentenze Rudolph/Consiglio e Commissione, citata al
precedente punto 24, e Kustermann/Consiglio e Commissione, citata al
precedente punto 45.
88 Deve tuttavia rilevarsi che, in tali sentenze, il Tribunale ha inteso
attenuare le conseguenze dell’orientamento da esso adottato, secondo cui
gli effetti della sospensione della prescrizione si consideravano
annullati qualora il ricorso per risarcimento danni non fosse stato
proposto dinanzi al Tribunale nel periodo concesso alle istituzioni
convenute per rinunciare ad invocare la prescrizione. Così, il Tribunale
ha stabilito nelle citate sentenze che i produttori che avevano
aspettato, a causa dell’impegno assunto dalle istituzioni di presentare
loro un’offerta di indennizzo, prima di proporre un ricorso per
risarcimento innanzi al Tribunale, e che l’avevano poi presentato entro
due mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta,
previsto dall’art. 14, terzo comma, del regolamento n. 2187/93,
continuavano ad avvalersi dell’impegno delle istituzioni a rinunciare ad
opporre la prescrizione (sentenze Kustermann/Consiglio e Commissione,
punto 45 supra, punto 76, e Rudolph/Consiglio e Commissione, punto 24
supra, punto 64).
89 Tuttavia, alla luce del fatto che, conformemente alla sentenza van
den Berg, di cui al precedente punto 27, la sospensione della
prescrizione risultante dalla rinuncia unilaterale delle istituzioni ad
invocare la prescrizione rimane acquisita indipendentemente dal momento
in cui il ricorrente ha presentato ricorso, nelle fattispecie in esame
non è possibile applicare la giurisprudenza citata al punto precedente.
90 Alla luce di quanto sopra, si deve rilevare, per quanto riguarda la
causa T‑8/95, che il periodo nel corso del quale è stato sospeso il
termine di prescrizione è compreso tra il 31 dicembre 1991 e il 18
febbraio 1994. Si tratta di un termine pari a due anni, un mese e 18
giorni. Aggiungendo detto periodo al periodo di cinque anni che precede
la proposizione del ricorso, avvenuta il 23 gennaio 1995, deve rilevarsi
che i diritti al risarcimento del ricorrente nella causa T‑8/95 sono
prescritti per il periodo anteriore al 5 dicembre 1987. Poiché il danno
subito dal ricorrente è cessato il 28 marzo 1989 (v. precedente punto
65), il ricorrente nella causa T‑8/95 deve essere risarcito del danno
subito in ragione dell’applicazione del regolamento n. 857/84, come
integrato dal regolamento n. 1371/84, per il periodo compreso tra il 5
dicembre 1987 e il 28 marzo 1989.
91 Nella causa T‑9/95 il periodo da cui deve prescindersi ai fini del
calcolo del termine di prescrizione è compreso tra il 7 dicembre 1990 e
il 3 febbraio 1994. Si tratta di un periodo di tre anni, un mese e 26
giorni. Aggiungendo detto periodo al periodo di cinque anni che precede
la proposizione del ricorso, avvenuta il 23 gennaio 1995, deve rilevarsi
che i diritti al risarcimento del ricorrente nella causa T- 9/95 sono
prescritti per il periodo anteriore al 27 novembre 1986. Poiché il danno
subito dal ricorrente è cessato il 28 marzo 1989 (v. precedente punto
65), il ricorrente nella causa T-9/95 deve essere risarcito del danno
subito in ragione dell’applicazione del regolamento n. 857/84, come
integrato dal regolamento n. 1371/84, per il periodo compreso tra il 27
novembre 1986 e il 28 marzo 1989.
92 Essendo le domande di indennizzo parzialmente prescritte, si deve
esaminare ancora l’argomento sollevato in subordine dai ricorrenti,
secondo cui essi sarebbero incorsi in un errore scusabile quanto
all’inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
93 Si deve ricordare che, come emerge dalla giurisprudenza, la nozione
di errore scusabile dev’essere interpretata restrittivamente e può
riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, le
istituzioni considerate abbiano adottato un comportamento tale, da solo
o in misura determinante, da ingenerare una confusione ammissibile in un
singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta
ad un operatore normalmente accorto. In casi del genere
l’amministrazione non può infatti avvalersi della propria violazione dei
principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento che ha
causato l’errore commesso dal singolo (sentenza Bayer/Commissione, punto
40 supra, punto 29, confermata dalla sentenza della Corte del 15
dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619,
punto 26; ordinanza del Tribunale 19 settembre 2005, Air
Bourbon/Commissione, causa T‑321/04, Racc. pag. II‑3469, punto 38).
94 Nella fattispecie, anche se le istituzioni convenute hanno voluto
limitare il numero di ricorsi giurisdizionali dichiarando, nella loro
comunicazione 5 agosto 1992, di rinunciare temporaneamente ad opporre la
prescrizione, esse non hanno mai compromesso la libertà degli operatori
economici interessati di presentare un ricorso per risarcimento dinanzi
ai giudici comunitari. L’argomento dei ricorrenti, secondo cui le
istituzioni convenute avrebbero preteso che i produttori lattieri
danneggiati non presentassero alcun ricorso, deve quindi essere
respinto.
95 Inoltre, le istituzioni convenute non hanno mai ingenerato confusione
quanto alla durata del loro impegno di non opporre la prescrizione ai
sensi dell’art. 43 dello Statuto della Corte. Infatti, nella loro
comunicazione 5 agosto 1992, esse hanno dichiarato che la rinuncia
sarebbe stata valida sino a quando non fossero state definite le
modalità pratiche di indennizzo dei produttori interessati.
96 Pertanto, l’argomento sollevato in subordine dai ricorrenti non può
essere accolto.
97 Infine, l’argomento basato sui principi del diritto europeo dei
contratti è inefficace, in quanto il ricorso ha ad oggetto l’indennizzo
di un danno extracontrattuale.
98 Quanto all’importo dell’indennizzo che deve essere versato dalle
istituzioni convenute, si deve rilevare che queste ultime non hanno
ritenuto necessario esaminare tale questione nel corso della fase
scritta del procedimento, per il fatto che esse ritenevano totalmente
prescritte le azioni e che, comunque, i ricorrenti si sarebbero
dichiarati pronti a perseguire un accordo in base ai principi di cui al
regolamento n. 2187/93. All’udienza essi hanno invitato il Tribunale -
qualora avesse ritenuto che le azioni non fossero totalmente prescritte
- a stabilire in una sentenza interlocutoria i periodi non prescritti,
così da consentire alle parti di giungere a una composizione amichevole
quanto all’importo dell’indennizzo.
99 Di conseguenza, il Tribunale invita le parti a perseguire un accordo,
entro un termine di sei mesi, relativamente all’importo dell’indennizzo
che le istituzioni convenute devono versare ai ricorrenti. In mancanza
di tale accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso
termine, le loro conclusioni in cifre.
Sulle spese
100 In considerazione di quanto esposto al punto 99 della presente
sentenza, la decisione sulle spese deve essere riservata.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Consiglio e la Commissione sono tenuti a risarcire il danno subito
dal sig. Wilhelm Pelle e dal sig. Ernst-Reinhard Konrad in ragione
dell’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n.
857, che fissa le norme generali per l’applicazione del prelievo di cui
all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento
(CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità
di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater
del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto tali regolamenti non hanno
previsto l’attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori
che, in esecuzione di un impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE)
del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi
per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero caseari
e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero, non
avessero consegnato latte durante l’anno di riferimento considerato
dallo Stato membro interessato.
2) Il sig. Pelle, ricorrente nella causa T‑8/95, dev’essere risarcito
dei danni subiti in ragione dell’applicazione del regolamento n. 857/84
per il periodo che va dal 5 dicembre 1987 al 28 marzo 1989.
3) Il sig. Konrad, ricorrente nella causa T‑9/95, dev’essere risarcito
dei danni subiti in ragione dell’applicazione del regolamento n. 857/84
per il periodo che va dal 27 novembre 1986 al 28 marzo 1989.
4) Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di sei mesi
decorrenti dalla presente sentenza, gli importi da corrispondere,
stabiliti di comune accordo.
5) In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, entro lo
stesso termine, le loro conclusioni in cifre.
6) La decisione sulle spese è riservata.
Vilaras
Martins Ribeiro
Jürimäe
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2007.
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
M. Vilaras
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