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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I -
14 maggio 2007 (C.c. 04.04.2007),
Sentenza n. 1204
APPALTI - Lettere di invito, bandi di gara e di concorso - Atti
di applicazione - Impugnazione congiunta. Le lettere di invito, i bandi di gara e di concorso vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi
fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in
concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la
lesione della situazione soggettiva dell'interessato; atteso che, a fronte della
clausola illegittima del bando, il concorrente non è ancora titolare di un
interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se
l'astratta e potenziale illegittimità di essa si risolverà in un esito negativo
della sua partecipazione alla procedura concorsuale e, quindi, in una effettiva
lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare.
Dovendosi, tuttavia, gli atti che dettano la disciplina del concorso o della
gara allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato
alla selezione. (cfr.Consiglio di Stato, 29 gennaio 2003, sentenza n. 1).
Pres. Allegretta, Est. Greco,
Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv.
Cancrini e Persichella) e altro (Avv. Labianca e Pappalepore). (respinge il ricorso). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204
APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Parametri - Elencazione
esemplificativa ex art. 24 D.lgs. n.158/1995. Il disposto dell’art. 24 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158, contiene un’elencazione meramente
esemplificativa e non tassativa delle caratteristiche dell’offerta sulla cui
base può essere valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa e non esclude,
pertanto, la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara
parametri anche diversi e ulteriori.(Nella fattispecie si contestava la
legittimità della previsione del bando di gara che disponeva quale parametro di
valutazione, in ordine offerta economicamente più vantaggiosa, quello relativo
al "valore qualitativo dell'impresa" in quanto non espressamente previsto
dall'art. 24 del D.lgs. n.158/1995).
Pres. Allegretta, Est. Greco,
Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv.
Cancrini e Persichella) e altro (Labianca e Pappalepore). (Avv. respinge il ricorso). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204
APPALTI - Assegnazione dei punteggi - Obbligo della commissione giudicatrice
di elaborare subcriteri - Esclusione - Eccezione. Non sussiste in capo alla
Commissione giudicatrice un obbligo di provvedere sempre e comunque
all’elaborazione di subcriteri, a tanto occorre procedere soltanto laddove il
bando di gara risulti generico, al fine di evitare l’esercizio di una
discrezionalità eccessiva e non controllabile. Pres.
Allegretta, Est. Greco, Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie
del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella) e altro (Labianca e
Pappalepore). (Avv. respinge il ricorso). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI
(Sezione III)
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 198 del 2007 proposto dalla Firema Trasporti S.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
Enrico Soprano, con domicilio eletto in Bari alla via Nicolai, 29, presso l’avv.
Giancarmine Moggia (studio Vari),
C O N T R O
la Ferrovie del Gargano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Sabino
Persichella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari alla via
principe Amedeo, 197,
e nei confronti
- della Stadler Bussnag AG, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Labianca e Vito Aurelio Pappalepore,
con domicilio eletto presso lo studio della prima in Bari alla via S. Matarrese,
2/13;
- della Alstom Transport Ferroviaria S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Aldo
Loiodice, con domicilio eletto in Bari alla via Nicolai, 29;
per l’ annullamento, previa sospensione
a) della delibera del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie del Gargano
S.r.l. nr. 12/2006 del 2 settembre 2006 - comunicata alla società ricorrente a
mezzo fax in data 4 settembre 2006 - con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione alla Stadler Bussnag AG dell’appalto-concorso avente ad oggetto
la “progettazione e fornitura di nr. 3 complessi a composizione bloccata
monopiano costituito da tre elementi intercomunicanti oppure, in alternativa, da
due elementi intercomunicanti per complesso”, e del relativo contratto di
appalto, ove già stipulato;
b) del bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. nr. S36 del 22 febbraio 2006 e
dei relativi allegati;
c) della lettera di invito prot. nr. 1190/A6 del 13 giugno 2006 e dei relativi
allegati;
d) dei verbali di gara n. 1 dell’8 luglio 2006, n. 2 del 14 luglio 2006, n. 3
del 19 luglio 2006, n. 4 del 21 luglio 2006, n. 5 del 25 luglio 2006 e n. 6 del
28 luglio 2006;
e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi,
nonché per il risarcimento
dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente per effetto
dell’esecuzione degli atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente intimato e delle società
controinteressate;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Alstom Transport Ferroviaria S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Raffaele Greco;
Uditi, all’udienza pubblica del 4 aprile 2007, l’avv. Alessandro de Angelis, in
sostituzione dell’avv. Soprano, per la ricorrente, gli avv.ti Sabino Persichella
e Claudio De Portu, quest’ultimo su delega dell’avv. Cancrini, per Ferrovie del
Gargano S.r.l., gli avv.ti Labianca e Pappalepore per la Stadler Bussnag AG e
l’avv. Michele Dionigi, in sostituzione dell’avv. Loiodice, per la Alstom
Transport S.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 20-22
dicembre 2006, la società Firema Costruzioni S.p.a., premesso di aver
partecipato all’appalto-concorso indetto dalla Ferrovie del Gargano S.r.l. con
bando del 22 febbraio 2006 per l’affidamento della “progettazione e fornitura di
nr. 3 complessi a composizione bloccata monopiano costituito da tre elementi
intercomunicanti oppure, in alternativa, da due elementi intercomunicanti per
complesso”, ha impugnato gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati,
relativi all’esito della gara suindicata.
Secondo la lettera d’invito, l’appalto sarebbe stato aggiudicato col criterio
dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 24, comma I, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158, sulla base dei seguenti parametri di
valutazione e relativi punteggi:
1. valore tecnico: punti 45;
2. valore economico: punti 25;
3. valore qualitativo dell’impresa: punti 13;
4. tempi di consegna: punti 10;
5. garanzie: punti 4;
6. qualità elaborati: punti 3.
Per parecchi di tali parametri, erano poi previsti sub-elementi in cui venivano
scomposti i punteggi.
All’esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice redigeva la
graduatoria finale, nella quale l’offerta della Stadler Bussnag AG si
classificava prima con complessivi punti 89,10, quella della Alstom Transport
S.p.a. seconda con punti 68,56 e quella dell’odierna ricorrente terza con punti
62,46.
I verbali di gara erano infine approvati con delibera del consiglio di
amministrazione della Ferrovie del Gargano S.p.a. nr. 12/2006 del 2 settembre
2006 con la quale veniva disposta, pertanto, l’aggiudicazione definitiva in
favore della Stadler Bussnag AG.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del decreto legislativo 17 marzo
1995, nr. 158; violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare;
eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria:
illegittimo era l’inserimento tra i parametri di valutazione del “valore
qualitativo dell’impresa”, trattandosi di elemento del tutto estraneo a quelli
che, secondo la normativa richiamata, possono essere considerati ai fini
dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che devono
essere riferiti direttamente ed esclusivamente all’offerta e non già alla
qualificazione e alle capacità dell’offerente; inoltre, alcuni dei sub-elementi
di giudizio relativi a detto parametro erano già previsti dal bando quali
requisiti di partecipazione alla gara, con conseguente indebita commistione tra
requisiti dei concorrenti e caratteristiche dell’offerta;
2) ulteriore violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare;
violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per falsità dei
presupposti e difetto di istruttoria: indebitamente la Commissione giudicatrice
aveva proceduto dapprima all’esame dei parametri relativi al “valore tecnico”,
al “valore qualitativo dell’impresa” ed alle “garanzie”, in sé autoesecutivi e
suscettibili dell’attribuzione di complessivi 47 punti, e solo successivamente
di quelli oggetto di valutazione discrezionale, con violazione del principio
secondo cui gli elementi di applicazione automatica vanno conosciuti ed
esaminati solo dopo l’esaurimento dei profili implicanti valutazioni
discrezionali;
3) violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare; violazione del
giusto procedimento; eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e
manifesta ingiustizia: palesemente irrazionale era la formula F1, prevista per
l’attribuzione di buona parte dei punteggi relativi al “valore tecnico” delle
offerte, essendo tale da ridurre a mero simulacro il confronto tra le medesime,
incrementando a dismisura il divario tra di esse senza tenere in alcuna
considerazione le rispettive caratteristiche;
4) ulteriore violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare;
violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; eccesso di potere per
difetto di istruttoria ed illogicità: la Commissione giudicatrice aveva omesso
di precisare, prima della valutazione degli elementi non autoesecutivi, le scale
di valutazione delle offerte, e quindi di compiere un’integrazione della lex
specialis che sarebbe stata doverosa, dal momento che la normativa
concorsuale si limitava a indicare i punteggi massimi assegnabili per ciascuno
dei sub-elementi di giudizio.
La ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia, con la condanna dell’Ente intimato al risarcimento dei danni.
La Ferrovie del Gargano S.r.l., con atto notificato in data 23 gennaio 2007, ha
fatto richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.
Pertanto, con atto di costituzione notificato il 1 febbraio 2007 e depositato in
Segreteria l’8 successivo, la ricorrente ha ritualmente instaurato il giudizio
dinanzi a questo Tribunale, riportandosi alle censure e richieste sopra
richiamate.
La controinteressata Alstom Transport Ferroviaria S.p.a. si è costituita in data
13 febbraio 2007, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso e della
domanda cautelare; altrettanto ha fatto la Stadler Bussnag AG con atto
depositato il 14 febbraio 2007.
La Ferrovie del Gargano S.r.l. si è costituita, invece, con articolato atto del
20 febbraio 2007, replicando alle censure di parte ricorrente e chiedendone la
reiezione siccome infondate.
Nella stessa data, entrambe le controinteressate hanno articolato le proprie
difese: la Stadler Bussnag AG eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso
sotto svariati profili, e comunque assumendo l’infondatezza di tutte le censure
di parte ricorrente; la Alstom Transport Ferroviaria S.p.a. proponendo ricorso
incidentale avverso l’ammissione alla gara della ricorrente principale Firema
Trasporti S.p.a., sulla base dei seguenti rilievi in diritto:
1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della lettera d’invito;
violazione e falsa applicazione del capitolato; eccesso di potere; erroneità,
irrazionalità ed ingiustizia manifesta nella valutazione del modulo
Ambientazione e A7/Sedili; disparità di trattamento: la Firema aveva presentato
la propria offerta relativa al modulo A6 incompleta, in quanto corredata da sole
due foto di sedili del tutto inidonee a soddisfare la prescrizione del
capitolato, che richiedeva “foto degli allestimenti già realizzati relativi a
convogli in esercizio”;
2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della lettera d’invito;
violazione e falsa applicazione del capitolato; eccesso di potere; erroneità,
irrazionalità ed ingiustizia manifesta nella valutazione del modulo A11/RAM;
disparità di trattamento: i parametri offerti dalla Alstom in relazione al
modulo suindicato apparivano decisamente migliori rispetto a quelli, puramente
teorici, offerti dalla Firema;
3) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della lettera d’invito;
violazione e falsa applicazione del Capitolato; eccesso di potere; erroneità,
irrazionalità ed ingiustizia manifesta nella valutazione del modulo A26/Varianti
migliorative; disparità di trattamento: la ricorrente principale aveva proposto
come variante migliorativa l’introduzione di una terza cassa, in palese
contrasto con quanto richiesto dal Capitolato al par. 6, secondo cui ogni unità
di trazione avrebbe dovuto essere composta da tre casse articolate, oltre che
con la prescrizione del par. 6.1, laddove disponeva che la lunghezza massima
dell’unità di trasporto dovesse essere non superiore a 60 m.
Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007, sull’accordo delle parti, la
trattazione della domanda incidentale di sospensiva è stata differita, per
essere abbinata all’esame del merito.
Con memoria depositata il 29 marzo 2007, la ricorrente ha articolatamente
replicato al ricorso incidentale ed ha ulteriormente argomentato a sostegno
della fondatezza di quello principale, insistendo per il suo accoglimento.
Nella stessa data, anche l’Ente intimato ha prodotto memoria conclusiva,
ribadendo i propri rilievi sull’inammissibilità e infondatezza del ricorso e
chiedendone il rigetto.
All’udienza del 4 aprile 2007, la causa è stata ritenuta per la decisione.
D I R I T T O
1. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del
ricorso sollevate dalla controinteressata Stadler Bussnag AG, le quali appaiono
solo in parte fondate.
1.1. In primo luogo, si assume l’inammissibilità (rectius: irricevibilità)
dell’impugnazione, stante la tardività dell’impugnazione del bando di gara e
della lettera d’invito, sul rilievo che sostanzialmente tutte le censure di
parte ricorrente sarebbero riferibili a questi, piuttosto che all’operato della
Commissione e della stazione appaltante nello svolgimento della gara di che
trattasi, cosicché avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva
impugnazione della lex specialis.
L’eccezione non è fondata.
Infatti, risponde al vero che le doglianze articolate in ricorso si appuntano su
criteri e modalità di svolgimento della gara stabiliti nel bando e nella lettera
d’invito; tuttavia, questi non sono tali da impedire alla ricorrente di
partecipare alla gara e, pertanto, non sono immediatamente lesivi della sua
sfera d’interesse.
Ciò vale, in particolare:
a) per la previsione di un autonomo parametro di valutazione dell’offerta per
“valore qualitativo dell’impresa”, censurata col primo motivo di ricorso;
b) per la presunta inversione dell’ordine di valutazione dei vari parametri di
giudizio da parte della Commissione, lamentata col secondo motivo di gravame;
c) per l’impiego della formula F1, prevista dalla “tabella di valutazione”
allegata al bando di gara e richiamata nella lettera d’invito ai fini della
valutazione dell’offerta tecnica, oggetto della terza censura;
d) per la mancata predeterminazione di ulteriori sub-elementi di valutazione, su
cui s’incentra il quarto ed ultimo motivo di ricorso, nella misura in cui si
risolve indirettamente in una critica alla lex specialis di gara, che si
sarebbe limitata a prevedere i punteggi massimi per taluni sub-elementi, senza
aggiungervi una scala di valori idonea a consentire il confronto tra le varie
offerte.
Considerata la portata delle doglianze sopra riferite, tutte relative a pretesi
vizi la cui verifica poteva avvenire soltanto a seguito dello svolgimento della
gara, non v’è motivo per discostarsi dall’insegnamento dell’Adunanza plenaria
delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato, espresso con la decisione
29 gennaio 2003 n. 1, secondo il quale i bandi di gara e di concorso e le
lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi
fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in
concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la
lesione della situazione soggettiva dell'interessato; atteso che, a fronte della
clausola illegittima del bando, il concorrente non è ancora titolare di un
interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se
l'astratta e potenziale illegittimità di essa si risolverà in un esito negativo
della sua partecipazione alla procedura concorsuale e, quindi, in una effettiva
lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare.
Dovendosi, tuttavia, gli atti che dettano la disciplina del concorso o della
gara allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato
alla selezione.
1.2. Fondata, invece, appare l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla
controinteressata, oltre che dallo stesso Ente resistente, quanto al primo
motivo di ricorso, sotto il profilo del mancato superamento della prova di
resistenza.
Risulta per tabulas, infatti, che anche a voler riconoscere alla
ricorrente il massimo punteggio previsto per il parametro “valore qualitativo
dell’offerta”, ovvero a eliminare del tutto i punteggi attribuiti per esso a
tutti gli altri concorrenti, ciò non consentirebbe in ogni caso di colmare il
divario esistente, in forza dei punteggi conseguiti per gli altri parametri, tra
l’offerta della Firema e quella classificatasi prima in graduatoria.
A tale rilievo, parte ricorrente replica invocando l’interesse strumentale alla
ripetizione ex novo della gara, quale conseguenza dell’auspicato accoglimento
dell’impugnazione; a ciò può replicarsi che, in considerazione del tenore delle
censure articolate in ricorso, anche il loro integrale accoglimento non potrebbe
comportare, quale conseguenza automatica (e salve le autonome valutazioni
dell’Amministrazione in via di autotutela), l’integrale ripetizione della gara,
incidendo unicamente su singoli e specifici aspetti della sua disciplina.
2. Anche a voler prescindere dai rilievi che precedono, peraltro, il ricorso si
appalesa infondato nel merito.
3. In primo luogo, è priva di pregio la prima censura, relativa - come già
evidenziato - alla previsione di un parametro di valutazione relativo al “valore
qualitativo dell’impresa”.
Al riguardo va escluso, anzi tutto, l’ipotizzato contrasto con il disposto
dell’art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158, che - come
correttamente sottolineato dall’Ente intimato - contiene un’elencazione
meramente esemplificativa, e non tassativa, delle caratteristiche dell’offerta
sulla cui base può essere valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa e
non esclude, pertanto, la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel
bando di gara parametri anche diversi e ulteriori.
Né può sostenersi, come assume parte ricorrente, che detto parametro non
costituisca in realtà caratteristica dell’offerta tecnica e, quindi, realizzi
un’indebita commistione tra tali caratteristiche e requisiti dell’impresa
concorrente: infatti, come si evince dai sub-elementi indicati nella lettera
d’invito (“fatturato fornitura nuovo materiale rotabile triennio 2003/2005”,
“numero di elettrotreni a composizione bloccata per servizio regionale prodotti
e già immessi in esercizio periodo 2003/2006”, “numero di elettrotreni a
composizione bloccata per servizio regionale commissionati e in costruzione”,
“conoscenza procedure di omologazione CESIFER”: cfr. allegato 8.3 al ricorso
introduttivo), oggetto di valutazione erano non le generiche capacità tecniche
del concorrente, già verificate ai fini dell’ammissione alla gara sulla base di
criteri diversi, ma la specifica attitudine - anche sulla base di esperienze
pregresse - a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara e quindi, per
converso, la concreta fattibilità della proposta presentata dal concorrente
medesimo.ù
Può aggiungersi che il predetto parametro, avuto riguardo alla sua modesta
incidenza quantitativa sul punteggio globale, era del tutto inidoneo, anche
astrattamente, ad alterare la natura della gara de qua, e che dunque può
tranquillamente escludersi che esso potesse comportare il rischio di determinare
indirettamente l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente dotato di maggiore
affidabilità, anziché all’offerta oggettivamente risultata la più vantaggiosa.
4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente
lamenta l’indebita inversione procedimentale in virtù della quale la Commissione
avrebbe esaminato gli elementi di valutazione “autoesecutivi” prima di quelli
implicanti una valutazione discrezionale.
Ed invero, i principi invocati in ricorso sono applicabili laddove il bando di
gara preveda che uno o più elementi siano oggetto di una procedura del tutto
vincolata di assegnazione dei punteggi, tale da escludere ogni spazio di
discrezionalità (l’esempio classico è quello della valutazione dell’elemento
prezzo, quando sia prevista la rigida applicazione di una formula matematica
sulla base dell’entità dell’offerta); tale situazione non ricorre però nel caso
di specie, nel quale il fatto che la lex specialis prevedeva che alcuni
sub-elementi di valutazione fossero rimessi all’ “insindacabile giudizio della
Commissione Giudicatrice” non implica affatto che gli altri fossero, invece,
sottratti a ogni valutazione discrezionale.
È intuitivo, infatti, che anche quanto al “valore tecnico”, al “valore
qualitativo dell’impresa” ed alle “garanzie”, per i quali il bando prevedeva
l’attribuzione dei punteggi mediante formule matematiche, l’applicazione di
queste ultime non era rigidamente vincolata, essendo rimesso alla Commissione
l’apprezzamento preliminare relativo all’individuazione dell’offerta migliore e
di quelle successive nell’ordine, con riguardo a ciascuno dei profili suindicati.
Insomma, la distinzione non era tra elementi discrezionali e vincolati, ma
piuttosto tra elementi rimessi alla piena discrezionalità della Commissione
giudicatrice ed elementi per i quali detta discrezionalità era temperata dalla
lex specialis: di conseguenza, nessuna illegittimità può cogliersi nella
circostanza che tali elementi siano stati esaminati in un certo ordine piuttosto
che in un altro.
5. Il terzo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente censura il ricorso alla
formula F1 per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, impinge
pesantemente nel merito delle scelte della stazione appaltante in ordine alla
regolamentazione della gara.
In tale materia, non può dubitarsi che il sindacato giurisdizionale debba
rigorosamente circoscriversi alle sole ipotesi di manifesta e macroscopica
irrazionalità o illogicità delle suddette scelte.
Tanto premesso, il Collegio reputa vano il tentativo di parte ricorrente di
dimostrare la sussistenza, nella specie, di una siffatta irragionevolezza nella
previsione della formula F1.
Infatti, come rilevato e documentato dalle parti resistenti, detta formula era
basata su un esame comparativo delle proposte progettuali e articolata, in linea
generale, sull’elementare principio per cui per ciascun sub-elemento di
valutazione il punteggio massimo veniva assegnato all’offerta giudicata
migliore, quello minimo alla peggiore e quelli intermedi alle altre offerte; non
solo, ma il calcolo dei punteggi intermedi era anche graduato in modo da
rispecchiare la differenza qualitativa ravvisata tra le varie offerte (in
sostanza, un’offerta ritenuta di poco inferiore alla migliore avrebbe conseguito
un punteggio proporzionalmente prossimo a quello massimo, e così via).
Tali elementi sono di per sé sufficienti a escludere ogni palese irrazionalità e
ad autorizzare la conclusione secondo cui gli eventuali divari tra i punteggi
conseguiti dalle offerte in gara dipesero non dalla formula impiegata, ma dalle
valutazioni (non sindacabili) della Commissione in ordine alle differenze
qualitative esistenti tra le offerte medesime.
6. Infine, va disattesa anche la quarta censura, con la quale si lamenta
l’omessa predeterminazione da parte della Commissione di subcriteri per
l’assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri e parametri già previsti dalla
lex specialis.
Al riguardo, è sufficiente rilevare che lo stesso orientamento giurisprudenziale
richiamato da parte ricorrente non giunge ad affermare la sussistenza in capo
alla Commissione giudicatrice di un obbligo di provvedere sempre e comunque
all’elaborazione di subcriteri, precisando piuttosto che a tanto occorre
procedere soltanto laddove il bando di gara risulti generico, al fine di evitare
l’esercizio di una discrezionalità eccessiva e non controllabile.
Tanto premesso, può agevolmente escludersi, alla luce dell’articolata previsione
di parametri e sub-elementi di valutazione contenuta nel bando e nella lettera
d’invito, che nel caso che occupa si versasse in un’ipotesi di genericità tale
da imporre l’intervento della Commissione in funzione integrativa della
disciplina di gara: ciò non può desumersi, come sembra fare la ricorrente, dalla
mera circostanza che per ciascuno dei sub-elementi la lex specialis
prevedesse unicamente il punteggio massimo attribuibile, e non una scala di
punteggi, essendo la stessa articolazione e parcellizzazione dei sub-elementi
tale da assicurare di per sé la puntualità e controllabilità delle scelte della
Commissione medesima.
7. L’acclarata inammissibilità e infondatezza del ricorso, per le ragioni fin
qui esposte, comporta ovviamente la reiezione anche della consequenziale domanda
risarcitoria avanzata dalla Firema Trasporti S.p.a.
8. Dai rilievi sopra svolti deriva, inoltre, l’improcedibilità, per evidente
carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata
Alstom Transport Ferroviaria S.p.a. avverso l’ammissione della ricorrente
principale alla gara per cui è causa.
9. Alla soccombenza deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, che appare equo liquidare in complessivi novemila euro, da
corrispondersi pro quota alle parti resistenti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe nr. 198 del 2007:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Alstom Transport
Ferroviaria S.p.a.
Condanna la Firema Trasporti S.p.a.
al pagamento, pro quota in favore della Ferrovie del Gargano S.r.l., della
Stadler Bussnag AG e della Alstom Transport Ferroviaria S.p.a., delle spese di
giudizio che liquida in complessivi novemila euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 aprile 2007, con
l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta Presidente
Concetta Anastasi Componente
Raffaele Greco Componente, est.
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