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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04.04.2007), Sentenza n. 1204

 

APPALTI - Lettere di invito, bandi di gara e di concorso - Atti di applicazione - Impugnazione congiunta. Le lettere di invito, i bandi di gara e di concorso vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato; atteso che, a fronte della clausola illegittima del bando, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità di essa si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare. Dovendosi, tuttavia, gli atti che dettano la disciplina del concorso o della gara allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione. (cfr.Consiglio di Stato, 29 gennaio 2003, sentenza n. 1). Pres. Allegretta, Est. Greco, Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella)  e altro (Avv. Labianca e Pappalepore). (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204

APPALTI - Offerta economicamente più vantaggiosa - Parametri - Elencazione esemplificativa ex art. 24 D.lgs. n.158/1995. Il disposto dell’art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158, contiene un’elencazione meramente esemplificativa e non tassativa delle caratteristiche dell’offerta sulla cui base può essere valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa e non esclude, pertanto, la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara parametri anche diversi e ulteriori.(Nella fattispecie si contestava la legittimità della previsione del bando di gara che disponeva quale parametro di valutazione, in ordine offerta economicamente più vantaggiosa, quello relativo al "valore qualitativo dell'impresa" in quanto non espressamente previsto dall'art. 24 del D.lgs. n.158/1995).
Pres. Allegretta, Est. Greco, Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella)  e altro (Labianca e Pappalepore). (Avv. respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204


APPALTI - Assegnazione dei punteggi - Obbligo della commissione giudicatrice di elaborare subcriteri - Esclusione - Eccezione. Non sussiste in capo alla Commissione giudicatrice un obbligo di provvedere sempre e comunque all’elaborazione di subcriteri, a tanto occorre procedere soltanto laddove il bando di gara risulti generico, al fine di evitare l’esercizio di una discrezionalità eccessiva e non controllabile.
Pres. Allegretta, Est. Greco, Firema Trasporti S.p.a (Avv. Soprano) c. Ferrovie del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella)  e altro (Labianca e Pappalepore). (Avv. respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1204


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI

(Sezione III)

 

 ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso n. 198 del 2007 proposto dalla Firema Trasporti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Bari alla via Nicolai, 29, presso l’avv. Giancarmine Moggia (studio Vari),


C O N T R O


la Ferrovie del Gargano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Sabino Persichella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari alla via principe Amedeo, 197,


e nei confronti

- della Stadler Bussnag AG, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Labianca e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Bari alla via S. Matarrese, 2/13;
- della Alstom Transport Ferroviaria S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto in Bari alla via Nicolai, 29;


per l’ annullamento, previa sospensione
a) della delibera del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie del Gargano S.r.l. nr. 12/2006 del 2 settembre 2006 - comunicata alla società ricorrente a mezzo fax in data 4 settembre 2006 - con la quale è stata disposta l’aggiudicazione alla Stadler Bussnag AG dell’appalto-concorso avente ad oggetto la “progettazione e fornitura di nr. 3 complessi a composizione bloccata monopiano costituito da tre elementi intercomunicanti oppure, in alternativa, da due elementi intercomunicanti per complesso”, e del relativo contratto di appalto, ove già stipulato;


b) del bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. nr. S36 del 22 febbraio 2006 e dei relativi allegati;


c) della lettera di invito prot. nr. 1190/A6 del 13 giugno 2006 e dei relativi allegati;


d) dei verbali di gara n. 1 dell’8 luglio 2006, n. 2 del 14 luglio 2006, n. 3 del 19 luglio 2006, n. 4 del 21 luglio 2006, n. 5 del 25 luglio 2006 e n. 6 del 28 luglio 2006;


e) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi,


nonché per il risarcimento
dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente intimato e delle società controinteressate;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Alstom Transport Ferroviaria S.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore il Referendario Raffaele Greco;
Uditi, all’udienza pubblica del 4 aprile 2007, l’avv. Alessandro de Angelis, in sostituzione dell’avv. Soprano, per la ricorrente, gli avv.ti Sabino Persichella e Claudio De Portu, quest’ultimo su delega dell’avv. Cancrini, per Ferrovie del Gargano S.r.l., gli avv.ti Labianca e Pappalepore per la Stadler Bussnag AG e l’avv. Michele Dionigi, in sostituzione dell’avv. Loiodice, per la Alstom Transport S.p.a.;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O


Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 20-22 dicembre 2006, la società Firema Costruzioni S.p.a., premesso di aver partecipato all’appalto-concorso indetto dalla Ferrovie del Gargano S.r.l. con bando del 22 febbraio 2006 per l’affidamento della “progettazione e fornitura di nr. 3 complessi a composizione bloccata monopiano costituito da tre elementi intercomunicanti oppure, in alternativa, da due elementi intercomunicanti per complesso”, ha impugnato gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, relativi all’esito della gara suindicata.


Secondo la lettera d’invito, l’appalto sarebbe stato aggiudicato col criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 24, comma I, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158, sulla base dei seguenti parametri di valutazione e relativi punteggi:


1. valore tecnico: punti 45;


2. valore economico: punti 25;


3. valore qualitativo dell’impresa: punti 13;


4. tempi di consegna: punti 10;


5. garanzie: punti 4;


6. qualità elaborati: punti 3.


Per parecchi di tali parametri, erano poi previsti sub-elementi in cui venivano scomposti i punteggi.


All’esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice redigeva la graduatoria finale, nella quale l’offerta della Stadler Bussnag AG si classificava prima con complessivi punti 89,10, quella della Alstom Transport S.p.a. seconda con punti 68,56 e quella dell’odierna ricorrente terza con punti 62,46.


I verbali di gara erano infine approvati con delibera del consiglio di amministrazione della Ferrovie del Gargano S.p.a. nr. 12/2006 del 2 settembre 2006 con la quale veniva disposta, pertanto, l’aggiudicazione definitiva in favore della Stadler Bussnag AG.


Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:


1) violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158; violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare; eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria: illegittimo era l’inserimento tra i parametri di valutazione del “valore qualitativo dell’impresa”, trattandosi di elemento del tutto estraneo a quelli che, secondo la normativa richiamata, possono essere considerati ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che devono essere riferiti direttamente ed esclusivamente all’offerta e non già alla qualificazione e alle capacità dell’offerente; inoltre, alcuni dei sub-elementi di giudizio relativi a detto parametro erano già previsti dal bando quali requisiti di partecipazione alla gara, con conseguente indebita commistione tra requisiti dei concorrenti e caratteristiche dell’offerta;


2) ulteriore violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria: indebitamente la Commissione giudicatrice aveva proceduto dapprima all’esame dei parametri relativi al “valore tecnico”, al “valore qualitativo dell’impresa” ed alle “garanzie”, in sé autoesecutivi e suscettibili dell’attribuzione di complessivi 47 punti, e solo successivamente di quelli oggetto di valutazione discrezionale, con violazione del principio secondo cui gli elementi di applicazione automatica vanno conosciuti ed esaminati solo dopo l’esaurimento dei profili implicanti valutazioni discrezionali;


3) violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità e manifesta ingiustizia: palesemente irrazionale era la formula F1, prevista per l’attribuzione di buona parte dei punteggi relativi al “valore tecnico” delle offerte, essendo tale da ridurre a mero simulacro il confronto tra le medesime, incrementando a dismisura il divario tra di esse senza tenere in alcuna considerazione le rispettive caratteristiche;


4) ulteriore violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità: la Commissione giudicatrice aveva omesso di precisare, prima della valutazione degli elementi non autoesecutivi, le scale di valutazione delle offerte, e quindi di compiere un’integrazione della lex specialis che sarebbe stata doverosa, dal momento che la normativa concorsuale si limitava a indicare i punteggi massimi assegnabili per ciascuno dei sub-elementi di giudizio.

La ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia, con la condanna dell’Ente intimato al risarcimento dei danni.


La Ferrovie del Gargano S.r.l., con atto notificato in data 23 gennaio 2007, ha fatto richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.


Pertanto, con atto di costituzione notificato il 1 febbraio 2007 e depositato in Segreteria l’8 successivo, la ricorrente ha ritualmente instaurato il giudizio dinanzi a questo Tribunale, riportandosi alle censure e richieste sopra richiamate.


La controinteressata Alstom Transport Ferroviaria S.p.a. si è costituita in data 13 febbraio 2007, chiedendo genericamente la reiezione del ricorso e della domanda cautelare; altrettanto ha fatto la Stadler Bussnag AG con atto depositato il 14 febbraio 2007.


La Ferrovie del Gargano S.r.l. si è costituita, invece, con articolato atto del 20 febbraio 2007, replicando alle censure di parte ricorrente e chiedendone la reiezione siccome infondate.


Nella stessa data, entrambe le controinteressate hanno articolato le proprie difese: la Stadler Bussnag AG eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili, e comunque assumendo l’infondatezza di tutte le censure di parte ricorrente; la Alstom Transport Ferroviaria S.p.a. proponendo ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara della ricorrente principale Firema Trasporti S.p.a., sulla base dei seguenti rilievi in diritto:


1) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della lettera d’invito; violazione e falsa applicazione del capitolato; eccesso di potere; erroneità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta nella valutazione del modulo Ambientazione e A7/Sedili; disparità di trattamento: la Firema aveva presentato la propria offerta relativa al modulo A6 incompleta, in quanto corredata da sole due foto di sedili del tutto inidonee a soddisfare la prescrizione del capitolato, che richiedeva “foto degli allestimenti già realizzati relativi a convogli in esercizio”;


2) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della lettera d’invito; violazione e falsa applicazione del capitolato; eccesso di potere; erroneità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta nella valutazione del modulo A11/RAM; disparità di trattamento: i parametri offerti dalla Alstom in relazione al modulo suindicato apparivano decisamente migliori rispetto a quelli, puramente teorici, offerti dalla Firema;


3) violazione di legge; violazione e falsa applicazione della lettera d’invito; violazione e falsa applicazione del Capitolato; eccesso di potere; erroneità, irrazionalità ed ingiustizia manifesta nella valutazione del modulo A26/Varianti migliorative; disparità di trattamento: la ricorrente principale aveva proposto come variante migliorativa l’introduzione di una terza cassa, in palese contrasto con quanto richiesto dal Capitolato al par. 6, secondo cui ogni unità di trazione avrebbe dovuto essere composta da tre casse articolate, oltre che con la prescrizione del par. 6.1, laddove disponeva che la lunghezza massima dell’unità di trasporto dovesse essere non superiore a 60 m.


Alla camera di consiglio del 21 febbraio 2007, sull’accordo delle parti, la trattazione della domanda incidentale di sospensiva è stata differita, per essere abbinata all’esame del merito.


Con memoria depositata il 29 marzo 2007, la ricorrente ha articolatamente replicato al ricorso incidentale ed ha ulteriormente argomentato a sostegno della fondatezza di quello principale, insistendo per il suo accoglimento.


Nella stessa data, anche l’Ente intimato ha prodotto memoria conclusiva, ribadendo i propri rilievi sull’inammissibilità e infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.


All’udienza del 4 aprile 2007, la causa è stata ritenuta per la decisione.


D I R I T T O


1. In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controinteressata Stadler Bussnag AG, le quali appaiono solo in parte fondate.


1.1. In primo luogo, si assume l’inammissibilità (rectius: irricevibilità) dell’impugnazione, stante la tardività dell’impugnazione del bando di gara e della lettera d’invito, sul rilievo che sostanzialmente tutte le censure di parte ricorrente sarebbero riferibili a questi, piuttosto che all’operato della Commissione e della stazione appaltante nello svolgimento della gara di che trattasi, cosicché avrebbero dovuto essere fatte valere mediante tempestiva impugnazione della lex specialis.


L’eccezione non è fondata.


Infatti, risponde al vero che le doglianze articolate in ricorso si appuntano su criteri e modalità di svolgimento della gara stabiliti nel bando e nella lettera d’invito; tuttavia, questi non sono tali da impedire alla ricorrente di partecipare alla gara e, pertanto, non sono immediatamente lesivi della sua sfera d’interesse.


Ciò vale, in particolare:


a) per la previsione di un autonomo parametro di valutazione dell’offerta per “valore qualitativo dell’impresa”, censurata col primo motivo di ricorso;


b) per la presunta inversione dell’ordine di valutazione dei vari parametri di giudizio da parte della Commissione, lamentata col secondo motivo di gravame;


c) per l’impiego della formula F1, prevista dalla “tabella di valutazione” allegata al bando di gara e richiamata nella lettera d’invito ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, oggetto della terza censura;


d) per la mancata predeterminazione di ulteriori sub-elementi di valutazione, su cui s’incentra il quarto ed ultimo motivo di ricorso, nella misura in cui si risolve indirettamente in una critica alla lex specialis di gara, che si sarebbe limitata a prevedere i punteggi massimi per taluni sub-elementi, senza aggiungervi una scala di valori idonea a consentire il confronto tra le varie offerte.


Considerata la portata delle doglianze sopra riferite, tutte relative a pretesi vizi la cui verifica poteva avvenire soltanto a seguito dello svolgimento della gara, non v’è motivo per discostarsi dall’insegnamento dell’Adunanza plenaria delle Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato, espresso con la decisione 29 gennaio 2003 n. 1, secondo il quale i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato; atteso che, a fronte della clausola illegittima del bando, il concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità di essa si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale e, quindi, in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare. Dovendosi, tuttavia, gli atti che dettano la disciplina del concorso o della gara allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione.


1.2. Fondata, invece, appare l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla controinteressata, oltre che dallo stesso Ente resistente, quanto al primo motivo di ricorso, sotto il profilo del mancato superamento della prova di resistenza.


Risulta per tabulas, infatti, che anche a voler riconoscere alla ricorrente il massimo punteggio previsto per il parametro “valore qualitativo dell’offerta”, ovvero a eliminare del tutto i punteggi attribuiti per esso a tutti gli altri concorrenti, ciò non consentirebbe in ogni caso di colmare il divario esistente, in forza dei punteggi conseguiti per gli altri parametri, tra l’offerta della Firema e quella classificatasi prima in graduatoria.


A tale rilievo, parte ricorrente replica invocando l’interesse strumentale alla ripetizione ex novo della gara, quale conseguenza dell’auspicato accoglimento dell’impugnazione; a ciò può replicarsi che, in considerazione del tenore delle censure articolate in ricorso, anche il loro integrale accoglimento non potrebbe comportare, quale conseguenza automatica (e salve le autonome valutazioni dell’Amministrazione in via di autotutela), l’integrale ripetizione della gara, incidendo unicamente su singoli e specifici aspetti della sua disciplina.


2. Anche a voler prescindere dai rilievi che precedono, peraltro, il ricorso si appalesa infondato nel merito.


3. In primo luogo, è priva di pregio la prima censura, relativa - come già evidenziato - alla previsione di un parametro di valutazione relativo al “valore qualitativo dell’impresa”.


Al riguardo va escluso, anzi tutto, l’ipotizzato contrasto con il disposto dell’art. 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158, che - come correttamente sottolineato dall’Ente intimato - contiene un’elencazione meramente esemplificativa, e non tassativa, delle caratteristiche dell’offerta sulla cui base può essere valutata l’offerta economicamente più vantaggiosa e non esclude, pertanto, la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara parametri anche diversi e ulteriori.


Né può sostenersi, come assume parte ricorrente, che detto parametro non costituisca in realtà caratteristica dell’offerta tecnica e, quindi, realizzi un’indebita commistione tra tali caratteristiche e requisiti dell’impresa concorrente: infatti, come si evince dai sub-elementi indicati nella lettera d’invito (“fatturato fornitura nuovo materiale rotabile triennio 2003/2005”, “numero di elettrotreni a composizione bloccata per servizio regionale prodotti e già immessi in esercizio periodo 2003/2006”, “numero di elettrotreni a composizione bloccata per servizio regionale commissionati e in costruzione”, “conoscenza procedure di omologazione CESIFER”: cfr. allegato 8.3 al ricorso introduttivo), oggetto di valutazione erano non le generiche capacità tecniche del concorrente, già verificate ai fini dell’ammissione alla gara sulla base di criteri diversi, ma la specifica attitudine - anche sulla base di esperienze pregresse - a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara e quindi, per converso, la concreta fattibilità della proposta presentata dal concorrente medesimo.ù


Può aggiungersi che il predetto parametro, avuto riguardo alla sua modesta incidenza quantitativa sul punteggio globale, era del tutto inidoneo, anche astrattamente, ad alterare la natura della gara de qua, e che dunque può tranquillamente escludersi che esso potesse comportare il rischio di determinare indirettamente l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente dotato di maggiore affidabilità, anziché all’offerta oggettivamente risultata la più vantaggiosa.


4. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta l’indebita inversione procedimentale in virtù della quale la Commissione avrebbe esaminato gli elementi di valutazione “autoesecutivi” prima di quelli implicanti una valutazione discrezionale.


Ed invero, i principi invocati in ricorso sono applicabili laddove il bando di gara preveda che uno o più elementi siano oggetto di una procedura del tutto vincolata di assegnazione dei punteggi, tale da escludere ogni spazio di discrezionalità (l’esempio classico è quello della valutazione dell’elemento prezzo, quando sia prevista la rigida applicazione di una formula matematica sulla base dell’entità dell’offerta); tale situazione non ricorre però nel caso di specie, nel quale il fatto che la lex specialis prevedeva che alcuni sub-elementi di valutazione fossero rimessi all’ “insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice” non implica affatto che gli altri fossero, invece, sottratti a ogni valutazione discrezionale.


È intuitivo, infatti, che anche quanto al “valore tecnico”, al “valore qualitativo dell’impresa” ed alle “garanzie”, per i quali il bando prevedeva l’attribuzione dei punteggi mediante formule matematiche, l’applicazione di queste ultime non era rigidamente vincolata, essendo rimesso alla Commissione l’apprezzamento preliminare relativo all’individuazione dell’offerta migliore e di quelle successive nell’ordine, con riguardo a ciascuno dei profili suindicati.


Insomma, la distinzione non era tra elementi discrezionali e vincolati, ma piuttosto tra elementi rimessi alla piena discrezionalità della Commissione giudicatrice ed elementi per i quali detta discrezionalità era temperata dalla lex specialis: di conseguenza, nessuna illegittimità può cogliersi nella circostanza che tali elementi siano stati esaminati in un certo ordine piuttosto che in un altro.


5. Il terzo motivo d’impugnazione, con cui la ricorrente censura il ricorso alla formula F1 per l’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, impinge pesantemente nel merito delle scelte della stazione appaltante in ordine alla regolamentazione della gara.


In tale materia, non può dubitarsi che il sindacato giurisdizionale debba rigorosamente circoscriversi alle sole ipotesi di manifesta e macroscopica irrazionalità o illogicità delle suddette scelte.


Tanto premesso, il Collegio reputa vano il tentativo di parte ricorrente di dimostrare la sussistenza, nella specie, di una siffatta irragionevolezza nella previsione della formula F1.


Infatti, come rilevato e documentato dalle parti resistenti, detta formula era basata su un esame comparativo delle proposte progettuali e articolata, in linea generale, sull’elementare principio per cui per ciascun sub-elemento di valutazione il punteggio massimo veniva assegnato all’offerta giudicata migliore, quello minimo alla peggiore e quelli intermedi alle altre offerte; non solo, ma il calcolo dei punteggi intermedi era anche graduato in modo da rispecchiare la differenza qualitativa ravvisata tra le varie offerte (in sostanza, un’offerta ritenuta di poco inferiore alla migliore avrebbe conseguito un punteggio proporzionalmente prossimo a quello massimo, e così via).


Tali elementi sono di per sé sufficienti a escludere ogni palese irrazionalità e ad autorizzare la conclusione secondo cui gli eventuali divari tra i punteggi conseguiti dalle offerte in gara dipesero non dalla formula impiegata, ma dalle valutazioni (non sindacabili) della Commissione in ordine alle differenze qualitative esistenti tra le offerte medesime.


6. Infine, va disattesa anche la quarta censura, con la quale si lamenta l’omessa predeterminazione da parte della Commissione di subcriteri per l’assegnazione dei punteggi, rispetto ai criteri e parametri già previsti dalla lex specialis.


Al riguardo, è sufficiente rilevare che lo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato da parte ricorrente non giunge ad affermare la sussistenza in capo alla Commissione giudicatrice di un obbligo di provvedere sempre e comunque all’elaborazione di subcriteri, precisando piuttosto che a tanto occorre procedere soltanto laddove il bando di gara risulti generico, al fine di evitare l’esercizio di una discrezionalità eccessiva e non controllabile.


Tanto premesso, può agevolmente escludersi, alla luce dell’articolata previsione di parametri e sub-elementi di valutazione contenuta nel bando e nella lettera d’invito, che nel caso che occupa si versasse in un’ipotesi di genericità tale da imporre l’intervento della Commissione in funzione integrativa della disciplina di gara: ciò non può desumersi, come sembra fare la ricorrente, dalla mera circostanza che per ciascuno dei sub-elementi la lex specialis prevedesse unicamente il punteggio massimo attribuibile, e non una scala di punteggi, essendo la stessa articolazione e parcellizzazione dei sub-elementi tale da assicurare di per sé la puntualità e controllabilità delle scelte della Commissione medesima.


7. L’acclarata inammissibilità e infondatezza del ricorso, per le ragioni fin qui esposte, comporta ovviamente la reiezione anche della consequenziale domanda risarcitoria avanzata dalla Firema Trasporti S.p.a.


8. Dai rilievi sopra svolti deriva, inoltre, l’improcedibilità, per evidente carenza di interesse, del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Alstom Transport Ferroviaria S.p.a. avverso l’ammissione della ricorrente principale alla gara per cui è causa.


9. Alla soccombenza deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che appare equo liquidare in complessivi novemila euro, da corrispondersi pro quota alle parti resistenti.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe nr. 198 del 2007:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Alstom Transport Ferroviaria S.p.a.

Condanna la Firema Trasporti S.p.a. al pagamento, pro quota in favore della Ferrovie del Gargano S.r.l., della Stadler Bussnag AG e della Alstom Transport Ferroviaria S.p.a., delle spese di giudizio che liquida in complessivi novemila euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 aprile 2007, con l’intervento dei Signori:


Corrado Allegretta Presidente
Concetta Anastasi Componente
Raffaele Greco Componente, est.

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