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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I -
14 maggio 2007 (C.c. 04.04.2007),
Sentenza n. 1205
APPALTI - Legittima esclusione dalla gara - Interesse ad
impugnare l'atto di aggiudicazione - Esclusione. Il concorrente
legittimamente escluso da una gara d’appalto non ha alcun interesse
giuridicamente tutelabile a dolersi degli ipotetici vizi di legittimità che
affliggano la gara. La legittima esclusione conclude, infatti, per l'aspirante,
il procedimento di gara e la sua posizione rispetto al bene della vita su cui
verte la procedura non assume altra configurazione che quella di interesse
meramente di fatto, del tutto privo di rilevanza e tutela giuridica, atteso che
è la partecipazione alla gara che costituisce il fatto legittimante, che radica
nel concorrente l'interesse ad impugnarne l'esito (cfr. ex multis Cons.
Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, nr. 5067, e 25 luglio 2006, nr. 4657). Pres.
Allegretta, Est. Greco, Alstom Transport Ferroviaria S.p.a (Avv. Loiodice) c. Ferrovie
del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella), Stadler bussnag AG ( Avv. Labianca e
Pappalepore) e altro (Avv. Soprano) (respinge il ricorso principale; accoglie il
ricorso incidentale). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1205
APPALTI - Requisito di esclusione dalla gara statuito dalla lex specialis
- Valutazione discrezionale della commissione giudicatrice - Esclusione.
Qualora la lex specialis di gara abbia stabilito l’essenzialità di un
determinato requisito a pena di esclusione, è sottratta alla Commissione
giudicatrice ogni valutazione discrezionale in ordine all’effettiva rilevanza o
incidenza del requisito stesso. Pres.
Allegretta, Est. Greco, Alstom Transport Ferroviaria S.p.a (Avv. Loiodice) c. Ferrovie
del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella), Stadler bussnag AG ( Avv. Labianca e
Pappalepore) e altro (Avv. Soprano) (respinge il ricorso principale; accoglie il
ricorso incidentale). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1205
APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Aggiudicazione di gara -
Impugnazione principale - Ricorso incidentale - Priorità. Qualora
l’impugnazione principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara e col
ricorso incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione dalla
gara stessa del ricorrente principale, occorre dare priorità logica al ricorso
incidentale, perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno
dell’interesse posto a base del ricorso principale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez.
I, 29 novembre 2006, nr. 2498, e 15 aprile 2004, nr. 500; T.A.R. Lombardia,
Milano, Sez. III, 13 aprile 2004, nr. 1453; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3
febbraio 2003, nr. 209). Pres.
Allegretta, Est. Greco, Alstom Transport Ferroviaria S.p.a (Avv. Loiodice) c. Ferrovie
del Gargano S.r.l (Avv. Cancrini e Persichella), Stadler bussnag AG ( Avv. Labianca e
Pappalepore) e altro (Avv. Soprano) (respinge il ricorso principale; accoglie il
ricorso incidentale). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1205
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI
(Sezione I)
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1647 del 2006 proposto dalla Alstom Transport Ferroviaria S.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dal prof. avv. Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso lo stesso in Bari alla
via Nicolai, 29,
C O N T R O
la Ferrovie del Gargano S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Cancrini e Sabino
Persichella, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bari alla via
principe Amedeo, 197,
e nei confronti
- della Stadler Bussnag AG, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Labianca e Vito Aurelio Pappalepore,
con domicilio eletto presso lo studio della prima in Bari alla via S. Matarrese,
2/13;
- della Firema Trasporti S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio
eletto in Bari alla via Nicolai, 29, presso l’avv. Giancarmine Moggia (studio
Vari);
per l’ annullamento, previa sospensiva
- del provvedimento di cui alla nota delle Ferrovie del Gargano del 2 settembre
2006, prot. nr. 1787, conosciuto dalla ricorrente in data 6 settembre 2006,
riguardante la aggiudicazione definitiva alla ditta Stadler Bussnag AG della
gara per la progettazione e fornitura di tre unità di trasporto;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione di Ferrovie del Gargano S.r.l.
nr. 12/2006 del 2 settembre 2006 di approvazione degli atti della Commissione
giudicatrice e di aggiudicazione;
- di tutti i provvedimenti contenuti nei verbali della Commissione giudicatrice
e, in particolare, di quelli del verbale nr. 6 del 28 luglio 2006, con cui la
società Stadler Bussnag AG è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della
gara;
- del bando di gara (completo di ogni allegato) e del Capitolato tecnico
speciale, in particolar modo (qualora e) nella parte in cui individuano criteri
anomali per l’attribuzione del punteggio relativo al valore tecnico e consentono
l’ammissione alla gara di offerte prive dei requisiti di segretezza e
autenticità;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, tra i quali anche i
provvedimenti di valutazione tecnica concernenti l’offerta (completa in ogni sua
parte) presentata dalla ditta Stadler Bussnag AG.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente intimato e delle
controinteressate;
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente in data 27 novembre 2006 e 2
dicembre 2006;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Stadler Bussnag AG e i successivi
motivi aggiunti allo stesso;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Raffaele Greco;
Uditi, all’udienza pubblica del 4 aprile 2007, l’avv. Michele Dionigi, in
sostituzione dell’avv. Loiodice, per la ricorrente, gli avv.ti Sabino
Persichella e Claudio De Portu, quest’ultimo su delega dell’avv. Cancrini, per
Ferrovie del Gargano S.r.l., gli avv.ti Labianca e Pappalepore per la Stadler
Bussnag AG e l’avv. Alessandro de Angelis, in sostituzione dell’avv. Soprano,
per la Firema Trasporti S.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso notificato il 16 ottobre 2006, depositato il 20 successivo, la
società Alstom Ferroviaria Transport S.p.a., premesso di aver partecipato
all’appalto-concorso indetto dalla Ferrovie del Gargano S.r.l. con bando del 22
febbraio 2006 per l’affidamento della “progettazione e fornitura di nr. 3
complessi a composizione bloccata monopiano costituiti da tre elementi
intercomunicanti oppure, in alternativa, da due elementi intercomunicanti per
complesso”, ha impugnato gli atti e i provvedimenti in epigrafe meglio indicati,
relativi all’esito della gara suindicata.
Secondo la lettera d’invito, l’appalto sarebbe stato aggiudicato col criterio
dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 24, comma I, lettera b), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, nr. 158, sulla base dei seguenti parametri di
valutazione e relativi punteggi:
1. valore tecnico: punti 45;
2. valore economico: punti 25;
3. valore qualitativo dell’impresa: punti 13;
4. tempi di consegna: punti 10;
5. garanzie: punti 4;
6. qualità elaborati: punti 3.
Per parecchi di tali parametri, erano poi previsti sub-elementi in cui venivano
scomposti i punteggi.
All’esito delle operazioni di gara, la Commissione giudicatrice redigeva la
graduatoria finale, nella quale l’offerta della Stadler Bussnag AG si
classificava prima con complessivi punti 89,10, quella della odierna ricorrente
seconda con punti 68,56 e quella della Firema Trasporti S.p.a. terza con punti
62,46.
I verbali di gara erano infine approvati con delibera del consiglio di
amministrazione della Ferrovie del Gargano S.p.a. nr. 12/2006 del 2 settembre
2006 con la quale veniva disposta, pertanto, l’aggiudicazione definitiva in
favore della Stadler Bussnag AG.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:
1) violazione di legge; violazione dei principi in materia di segretezza delle
offerte; violazione della lettera di invito e del bando di gara; eccesso di
potere; disparità di trattamento; illogicità; ingiustizia manifesta: in
contrasto con quanto richiesto dalle prescrizioni di gara, sia il plico esterno
che le buste in esso racchiuse, contenenti le offerte della Stadler Bussnag AG,
non recavano né il timbro né la firma del sottoscrittore dell’offerta medesima,
che pertanto avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara;
2) violazione di legge; violazione della lettera di invito e del bando di gara;
violazione dei principi in materia di autenticità dell’offerta; eccesso di
potere; disparità di trattamento; illogicità; ingiustizia manifesta: l’offerta
della Stadler Bussnag AG andava inoltre esclusa per mancanza della firma del
sottoscrittore sui lembi di chiusura delle buste suindicate;
3) violazione di legge; violazione della lettera di invito e del bando di gara;
eccesso di potere; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta: la busta B
presentata dalla Stadler Bussnag AG recava la sola indicazione “offerta
economica”, anziché quella “offerta economica e tempi di consegna” richiesta
dalla lettera d’invito, e pertanto l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa,
anche per mancanza di ogni certezza sul fatto che detta busta contenesse
effettivamente anche l’indicazione dei tempi di consegna;
4) violazione di legge; violazione della lettera di invito e del bando di gara;
violazione dei principi di razionalità e proporzionalità dell’attribuzione dei
punteggi; eccesso di potere; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta:
palese era la sproporzione e l’irrazionalità nell’attribuzione dei punteggi, dal
momento che l’offerta della ricorrente era rimasta soccombente pur avendo
riportato il miglior punteggio per tutte le sezioni di valutazione eccezion
fatta per il “valore tecnico”, con evidente squilibrio tra valutazione tecnica e
valutazione economica;
5) violazione di legge; violazione della lettera di invito e del bando di gara:
stante il diniego opposto all’istanza di accesso agli atti della procedura di
gara, la ricorrente non aveva avuto modo di verificare ulteriori violazioni alle
prescrizioni poste dalla lex specialis a pena di esclusione.
La ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento dei provvedimenti impugnati,
previa sospensione della loro efficacia.
La controinteressata Stadler Bussnag AG si è costituita con atto depositato il
26 ottobre 2006, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso e dell’istanza
cautelare; con successiva memoria del 7 novembre 2006, ha articolatamente
controdedotto alle censure di parte ricorrente, assumendone l’infondatezza.
Sempre il 7 novembre 2006, si è costituita la Ferrovie del Gargano S.p.a.,
opponendosi anch’essa, con diffuse argomentazioni, all’accoglimento delle
doglianze della ricorrente.
In data 27 novembre 2006, la ricorrente ha altresì depositato motivi aggiunti
notificati il precedente giorno 15, con i quali, all’esito di accesso agli atti
della procedura di gara, ha dedotto i seguenti ulteriori profili di
illegittimità:
6) violazione di legge; violazione della lettera d’invito; eccesso di potere;
irrazionalità manifesta; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;
erronea presupposizione: palesemente irrazionale era la formula F1, prevista per
l’attribuzione di buona parte dei punteggi relativi al “valore tecnico” delle
offerte, essendo tale da ridurre a mero simulacro il confronto tra le medesime,
incrementando a dismisura il divario tra di esse senza tenere in alcuna
considerazione le rispettive caratteristiche;
7) violazione del bando di gara, della lettera d’invito; eccesso di potere;
ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; erronea presupposizione: con
riguardo all’elemento A2/Posti in piedi, la Commissione, nel valutare l’offerta
della Stadler, aveva erroneamente considerato nel calcolo dei posti in piedi
anche quelli risultanti dalla superficie delle rampe inclinate, che il
Capitolato espressamente chiedeva di escludere;
8) violazione del bando di gara, della lettera di invito; eccesso di potere;
ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; disparità di trattamento; erronea
presupposizione: illegittimamente era stato attribuito il punteggio massimo alla
Stadler per la variante consistente nell’inserimento dell’impianto antincendio,
che non poteva costituire variante migliorativa essendo richiesto a pena di
esclusione dal Capitolato tecnico al punto 6.1;
9) violazione del bando di gara, della lettera di invito; eccesso di potere;
ingiustizia manifesta; difetto di istruttoria; disparità di trattamento;
sviamento; erronea presupposizione: l’offerta tecnica della Stadler difettava di
numerose caratteristiche richieste dal Capitolato a pena di esclusione, o
comunque ritenute di notevole importanza dalla stazione appaltante.
Con ricorso incidentale notificato il 23 novembre 2006 e depositato in
Segreteria il 28 successivo, la controinteressata Stadler Bussnag AG ha
impugnato l’ammissione della ricorrente principale alla gara, sulla base dei
seguenti motivi in diritto:
1) violazione ed erronea applicazione della lettera d’invito e del capitolato
tecnico speciale; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità,
carente ed erronea istruttoria, travisamento, contraddittorietà: l’offerta della
Alstom Transport avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara stante la sua non
conformità alle caratteristiche previste a pena di esclusione dalla lettera
d’invito in relazione al punto 6.1 del Capitolato tecnico speciale, e in
particolare: a) perché l’unità di trazione era dotata di due soli indicatori
esterni per fiancata, in luogo dei tre costituenti il minimo richiesto; b) per
la mancanza dei display esterni di testata (indicatori della destinazione del
treno); c) per mancato rispetto delle specifiche UNI CEI 11170 p. 1, 2, 3: 2005,
relative alla classe di rischio L2;
2) violazione, sotto altro profilo, della lex specialis (lettera d’invito
e Capitolato tecnico speciale); eccesso di potere per erronea presupposizione,
illogicità, carente ed erronea istruttoria: laddove si accedesse alle censure
articolate nel ricorso principale, anche l’offerta della Alstom avrebbe dovuto
essere in ogni caso esclusa, stante la mancanza di timbro e firma sulle buste.
In data 2 dicembre 2006, la ricorrente principale ha depositato ulteriori motivi
aggiunti notificati il giorno precedente, deducendo i seguenti ulteriori profili
di illegittimità:
10) violazione di legge; violazione della lettera d’invito; eccesso di potere;
irrazionalità manifesta; ingiustizia manifesta; disparità di trattamento;
violazione del principio della par condicio; erronea presupposizione:
l’offerta della Stadler avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per il mancato
rispetto delle caratteristiche costruttive previste a pena di esclusione dal
punto 6.1 del Capitolato tecnico speciale;
11) violazione di legge; violazione della lettera d’invito; violazione del
principio della par condicio; eccesso di potere; irrazionalità manifesta;
disparità di trattamento; contraddittorietà; erronea presupposizione: l’offerta
della Stadler avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara anche perché, in
contrasto con quanto richiesto dalla lettera d’invito, parte della
documentazione ad essa allegata era in lingua non italiana;
12) violazione di legge; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo
nr. 188 dell’8 luglio 2003; violazione della lettera d’invito; violazione del
principio della par condicio; eccesso di potere; irrazionalità manifesta;
ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; contraddittorietà; erronea
presupposizione: la suddetta offerta avrebbe dovuto essere esclusa anche perché
le unità di trazione in essa previste non rispettavano i requisiti tecnici
indicati dalla Rete Ferroviaria Italiana per poter ottenere l’omologazione;
13) violazione del bando di gara, della lettera di invito; eccesso di potere;
ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; erronea presupposizione:
l’offerta predetta avrebbe dovuto essere esclusa in quanto prevedeva i serbatoi
dell’impianto pneumatico in lega leggera, anziché in acciaio come richiesto dal
Capitolato;
14) violazione del bando di gara, della lettera di invito; eccesso di potere;
ingiustizia manifesta; disparità di trattamento; erronea presupposizione:
l’offerta della Stadler avrebbe dovuto essere esclusa anche perché presentata in
maniera difforme rispetto a quanto previsto dal Capitolato in tema di
temperatura.
Con memoria depositata il 5 dicembre 2006 la Stadler Bussnag AG, oltre a
insistere per l’accoglimento del proprio ricorso incidentale, ha articolatamente
controdedotto anche alle censure articolate con i motivi aggiunti, chiedendone
il rigetto; nella stessa data, anche la Ferrovie del Gargano S.r.l. ha prodotto
una memoria, replicando ai rilievi di controparte e chiedendone la reiezione.
In data 19 dicembre 2006, la Stadler Bussnag AG ha depositato motivi aggiunti al
ricorso incidentale, notificati il 14 antecedente, con i quali ha proposto le
seguenti ulteriori censure avverso l’ammissione alla gara dell’offerta della
Alstom Transport:
3) violazione ed erronea applicazione della lettera d’invito e del Capitolato
tecnico speciale; eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità,
carente ed erronea istruttoria, travisamento, contraddittorietà: l’offerta
andava esclusa per mancato rispetto delle caratteristiche generali di cui al
punto 6.1 del Capitolato, anche in relazione ai parametri “curva di raggio
minimo in linea” e “velocità a regime su massima pendenza”;
4) violazione, sotto altro profilo, della lex specialis (lettera d’invito
e Capitolato tecnico speciale); eccesso di potere per erronea presupposizione,
illogicità, carente ed erronea istruttoria: anche l’offerta della Alstom
conteneva parole in lingua straniera, e inoltre difettava di dichiarazioni e
impegni richiesti nel Capitolato.
I rilievi della ricorrente principale sono stati ricapitolati e ribaditi tutti
nella memoria del 15 febbraio 2007, con la quale si è insistito per
l’accoglimento della domanda attorea.
Memorie e note d’udienza sono state depositate anche dall’Ente intimato e dalla
ricorrente incidentale, rispettivamente il 16 ed il 17 febbraio 2007,
insistendosi in esse per la reiezione delle censure di parte attrice.
Infine, in data 21 febbraio 2007 si è costituita l’ulteriore controinteressata
Firema Trasporti S.p.a., che si è limitata a chiedere la trattazione congiunta
del presente giudizio con quello derivante dal separato ricorso da essa proposto
avverso i medesimi atti qui gravati (nr. 198/07), ed a concludere per l’improcedibilità
del presente ricorso quale conseguenza dell’accoglimento dell’altra impugnazione
testé indicata.
All’udienza del 4 aprile 2007, la causa è stata ritenuta per la decisione.
D I R I T T O
Il Collegio ritiene di dover esaminare, in via del tutto preliminare, le censure
articolate col ricorso incidentale dalla controinteressata Stadler Bussnag AG
avverso l’ammissione della ricorrente principale, Alstom Transport Ferroviaria
S.p.a., alla gara per cui è causa.
Infatti, come evidenziato da consolidata giurisprudenza, laddove l’impugnazione
principale abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una gara e col ricorso
incidentale si facciano valere profili di possibile esclusione dalla gara stessa
del ricorrente principale, occorre dare priorità logica al ricorso incidentale,
perché il suo accoglimento determinerebbe il venir meno dell’interesse posto a
base del ricorso principale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29 novembre 2006, nr.
2498, e 15 aprile 2004, nr. 500; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 aprile
2004, nr. 1453; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 3 febbraio 2003, nr. 209).
Tanto premesso, il ricorso incidentale appare fondato e meritevole di
accoglimento.
Al riguardo, va anzi tutto condivisa l’osservazione contenuta nella memoria del
5 dicembre 2006 della Ferrovie del Gargano S.p.a. secondo cui, nell’ambito delle
numerose censure formulate dalle parti del presente giudizio con riferimento
alla presunta violazione di prescrizioni e specifiche tecniche contenute nel
Capitolato tecnico speciale, occorre tracciare una netta distinzione tra quelle
alla cui inottemperanza doveva seguire l’esclusione del concorrente dalla gara e
quelle che potevano invece incidere soltanto sull’attribuzione di un maggiore o
minor punteggio ai singoli parametri dell’offerta tecnica.
Infatti, trattandosi nella specie di procedura di appalto-concorso avente ad
oggetto non solo la fornitura, ma anche la progettazione delle unità di
trasporto, la disciplina di gara imponeva ai concorrenti di presentare soltanto
una proposta progettuale di massima, che sarebbe stata poi approfondita e
dettagliata soltanto nella fase successiva all’aggiudicazione: è a tale fase che
si riferiva la maggior parte delle prescrizioni del Capitolato tecnico speciale.
Ciò non comporta, ovviamente, che le imprese in gara fossero del tutto libere di
stabilire le caratteristiche delle suddette proposte progettuali, dal momento
che dall’esame complessivo della lex specialis si evince che esisteva una
serie di caratteristiche essenziali, costituenti il nucleo minimo dal quale i
progetti presentati non potevano in alcun modo discostarsi, a pena di
esclusione: si tratta, per la precisione, dei requisiti stabiliti dal più volte
citato punto 6.1 del Capitolato, sotto la rubrica “caratteristiche generali”.
Che il mancato rispetto di tali parametri - e solo di essi - dovesse comportare
l’esclusione dell’offerta dalla gara si ricava agevolmente dalla lettera
d’invito laddove, fornendo la disciplina del modus operandi della
Commissione giudicatrice, espressamente prevedeva: “…la Commissione provvederà
all’apertura delle buste relative agli “Elaborati”, all’esame degli stessi,
all’esclusione dalla gara delle proposte la cui caratteristiche risultino non
conformi a quelle prescritte nel Capitolato Tecnico Speciale, al punto 6.1
“Caratteristiche Generali” (…) …le proposte progettuali ritenute conformi
saranno assoggettate, da parte della Commissione Giudicatrice, alle valutazioni
di merito con l’attribuzione del relativo punteggio per ciascun elemento della
tabella di valutazione”.
Insomma, soltanto per le offerte che si fossero attenute ai parametri suindicati
- corrispondenti, evidentemente, a caratteristiche che la stazione appaltante
aveva giudicato a monte fondamentali e non derogabili - poteva avere senso la
valutazione analitica dei progetti e delle relative varianti, con l’applicazione
dei punteggi previsti dalla lex specialis.
Tutto ciò premesso, appare fondata - oltre che assorbente - la prima doglianza
articolata nel ricorso incidentale, in riferimento alla non conformità
dell’offerta Alstom a uno di tali parametri fondamentali e inderogabili.
In particolare, tra le caratteristiche richieste dal citato punto 6.1 del
Capitolato vi era la seguente: “Sistema informativo ai passeggeri: almeno tre
indicatori esterni per ogni fiancata, comandati simultaneamente; almeno sei
indicatori interni, posizionati in modo da garantire una agevole visibilità da
parte di tutti i viaggiatori”.
Orbene, risulta incontestato inter partes che l’offerta della odierna
ricorrente principale prevedesse due soli indicatori per fiancata, in luogo dei
tre richiesti: la circostanza è ammessa dalla stessa interessata, la quale poi
si dilunga nel precisare le ragioni della scelta progettuale, nonché - ma con
scarso successo - nel sostenere che essa non avrebbe potuto comportare
l’esclusione della sua offerta.
Tuttavia, non può sfuggire la fondatezza del rilievo sollevato sul punto dalla
ricorrente incidentale: è superfluo rammentare che, laddove la lex specialis
di gara abbia stabilito l’essenzialità di un determinato requisito a pena di
esclusione, è sottratta alla Commissione giudicatrice ogni valutazione
discrezionale in ordine all’effettiva rilevanza o incidenza del requisito
stesso.
Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto prendere atto del mancato rispetto di
una delle “caratteristiche essenziali” pretese dalla stazione appaltante e
procedere, senza alcun margine di apprezzamento, all’esclusione dell’offerta
dalla gara come prescritto dalla lettera d’invito.
Le considerazioni che precedono, oltre a esonerare dall’approfondimento di ogni
altra censura articolata dalla ricorrente incidentale, determinano anche
l’inevitabile inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti allo
stesso per evidente difetto d’interesse, in virtù del consolidato principio per
cui il concorrente legittimamente escluso da una gara d’appalto non ha alcun
interesse giuridicamente tutelabile a dolersi degli ipotetici vizi di
legittimità che affliggano la gara. La legittima esclusione conclude, infatti,
per l'aspirante, il procedimento di gara e la sua posizione rispetto al bene
della vita su cui verte la procedura non assume altra configurazione che quella
di interesse meramente di fatto, del tutto privo di rilevanza e tutela
giuridica, atteso che è la partecipazione alla gara che costituisce il fatto
legittimante, che radica nel concorrente l'interesse ad impugnarne l'esito (cfr.
ex multis Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, nr. 5067, e 25 luglio 2006, nr.
4657).
Alla soccombenza deve seguire la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese di giudizio, che appare equo liquidare in complessivi novemila euro, da
corrispondersi pro quota alle parti resistenti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe nr. 1647 del 2006:
- accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Stadler Bussnag AG;
- dichiara inammissibile il ricorso principale e i motivi aggiunti allo stesso.
Condanna la Alstom Transport Ferroviaria S.p.a. al pagamento, pro quota in
favore della Ferrovie del Gargano S.r.l., della Stadler Bussnag AG e della
Firema Trasporti S.p.a., delle spese di giudizio che liquida in complessivi
novemila euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 4 aprile 2007, con
l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta Presidente
Concetta Anastasi Componente
Raffaele Greco Componente, est.
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