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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I -
3 maggio 2007 (C.c. 04.04.2007),
Sentenza n. 1208
APPALTI - Bando - Requisiti formali di esclusione - Plico integralmente
sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi di chiusura - Legittimità.
La clausola del bando che impone, a pena di esclusione, che il plico debba
essere integralmente sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi di
chiusura è coerente con la finalità di tutelare la par condicio tra i
concorrenti, l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e
l’esclusione della possibilità di ogni eventuale manomissione del contenuto del
plico. Tale clausola non impone, certo, oneri particolarmente gravosi ai
partecipanti e conseguentemente non può considerarsi in contrasto con il
principio volto a garantire la massima partecipazione alla gara d'appalto. Pres. Allegretta, Est.
Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e
altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208
APPALTI - Bando - Requisiti formali di esclusione - Controfirma del plico -
Apposizione del timbro in luogo della controfirma - Equiparazione - Esclusione
- Lex specialis. Il timbro apposto sul plico, benché leggibile,
non può essere certo considerato alla stregua di una “controfirma”,
imposta dal bando, in quanto non offre prova certa circa la provenienza della
scritta da parte del legale rappresentate dell’azienda o di un suo preposto,
come, invece richiesto dalla lex specialis proprio al fine di
ottenere una maggiore garanzia nei confronti di eventuali frodi o indebite
violazioni del segreto, senza per questo imporre ai partecipanti alla gara di
appalto oneri particolarmente gravosi (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18 ottobre
2003, n. 6948). Pres. Allegretta, Est.
Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e
altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208
APPALTI - Offerta - Sanatoria del vizio formale a favore di taluni
concorrenti - Esclusione. Non è possibile ipotizzare "sanatorie" del vizio
formale di presentazione dell'offerta, giacché un’eventuale attività
dell'amministrazione, intesa a sanare i vizi delle istanze di taluni
concorrenti, si porrebbe in violazione del principio della parità di trattamento
(Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1798). Pres. Allegretta, Est.
Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e
altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI
(Sezione I)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 380 del 2007,
proposto dal
Consorzio COTUP - Consorzio Operatori Turistici Pugliesi, con sede in Bari, via Napoli n. 363/I, in proprio e nella qualità di capofila della costituenda associazione temporanea d’imprese con la Artur D. Little s.p.a. e la KPMG Advisory s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Del Prete, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Bari, via Abate Gimma, n. 94;
C O N T R O
il Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’avv. Vito Bruno, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura
Comunale, via Principe Amedeo, n. 26;
e nei confronti
della Lattanzio e Associati s.r.l., con sede in Milano, e della G. M. P. R.
s.n.c., con sede in Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in
carica, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Sarcina, con domicilio eletto in
Bari, via Dante Alighieri, n. 3;
per l’annullamento
- della determinazione assunta dalla commissione di gara in data 9 gennaio 2007,
di esclusione del ricorrente dalla procedura aperta bandita il 27 ottobre 2006
dal Comune di Bari, per l’affidamento in appalto dei “servizi connessi con la
realizzazione del progetto Settore ICT e conoscenza per la competitività
internazionale dell’area metropolitana”;
- di ogni altro atto connesso, fra cui, segnatamente, la determinazione di
“conferma” dell’esclusione disposta nei confronti del ricorrente dalla
commissione di gara in data 10 gennaio 2007.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle ditte controinteressate intimate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Concetta Anastasi;
Uditi, nella camera di consiglio del 4 aprile 2007, fissata per l’esame
dell’istanza cautelare avanzata contestualmente al ricorso, i difensori presenti
come da verbale d’udienza;
Visto che nella stessa camera di consiglio il Collegio, ricorrendo i presupposti
di cui all’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9
della L. 21 luglio 2000 n. 205, si è riservato di decidere la causa con sentenza
in forma semplificata, dandone comunicazione ai difensori presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 16.3.2007 e depositato in data 22.3.2007, il
ricorrente Consorzio “Cotup”, nelle qualità di capofila della costituenda a. t.
i. con le imprese Arthur D. Little s.p.a. e KPMG Advisory s.p.a., premetteva di
aver partecipato alla gara, indetta dal Comune di Bari con bando pubblicato in
data 27 ottobre 2006, per l’affidamento dei “servizi connessi con la
realizzazione del progetto settore ICT e conoscenza per la competitività
internazionale dell’area metropolitana” di Bari, “da attuarsi nei Paesi:
Romania, Serbia/Montenergro, Marocco, Russia e Stati Uniti d’America a valere
sul P.O.R. Puglia 2000-6, Misura 6.2, Azione B) Promozione dell’Internalizzazione,
giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Strategie Metropolitane, Settori
Progetti Sovracomunali e Ufficio PIT n. 2006/085/0010 del 24.10.2006, per un
importo a base d’asta di €. 3.126.666,67, IVA esclusa, finanziato con fondi del
F.E.S.R., a valere sulla misura 6.2. Azione B) del POR Puglia 2000/2006, per la
durata di 16 mesi.
Precisava di essere stato escluso dalla suddetta gara perché non avrebbe
ottemperato correttamente alla clausola del bando che imponeva che il plico
unico, contenente l’offerta-progetto, la documentazione prescritta e le
giustificazioni dell’offerta, dovesse essere debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da assicurare la segretezza
dell’offerta.
A suo avviso, tale esclusione sarebbe ingiusta nonché ispirata a criteri
eccessivamente formalisti, poiché riteneva di aver, comunque, sostanzialmente
assolto all’onere previsto dalla lex specialis di gara, mediante
l’apposizione sui lembi di chiusura di una pluralità di timbri di traverso,
recanti la dicitura per esteso “COTUP - Operatori Turistici Pugliesi” ben
leggibile, con la continuità del tratto di penna sui lembi.
Pertanto, ritenendo di avere, in tal modo, egualmente garantito le esigenze di
integrità, autenticità e segretezza del plico, si richiamava ampiamente ai
principi contenuti nella decisione Cons. Stato, Sez. V 21.9.2005 n. 4941,
nell’ottica di un’interpretazione ancorata a criteri sostanziali ed intesa a
garantire la massima partecipazione alla gara.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 29.3.2006, si costituiva il Comune di Bari, che, con
memoria del 3.4.2007 deduceva l’inammissibilità del ricorso per omessa
impugnativa della clausola del bando e, in subordine, l’infondatezza,
concludendo per il rigetto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine
alle spese.
Con atto depositato in data 3.4.2007, si costituivano le ditte controinteressate
e contestavano ampiamente le tesi di parte ricorrente, insistendo per la non
attinenza, ai fini delle questioni dedotte nel presente giudizio, del richiamo
alla decisione Cons. Stato, Sez. V, 21.9.2005 n. 4941, concernente una diversa
fattispecie.
Concludevano per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione
anche in ordine alle spese.
In sede di trattazione della domanda cautelare nella camera di consiglio del 4
aprile 2007, accertata l’integrità del contraddittorio e previa comunicazione ai
difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione della causa nel
merito a norma dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato
dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205.
Il ricorso è infondato.
Il bando di gara, pubblicato in data 27.10.2006, con la clausola prevista a pag.
11, nel paragrafo relativo ai requisiti di partecipazione, dispone che “il plico
medesimo deve, a pena di esclusione: “essere debitamente sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la
segretezza dell’offerta”. Successivamente, a pag. 12, II capoverso, nel
paragrafo “Avvertenze”, il bando precisa “Non si darà corso all’apertura del
plico … che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura”.
Siffatte previsioni non risultano impugnate dal ricorrente.
Pertanto, la fattispecie dedotta in giudizio va valutata nell’ottica del
combinato disposto di queste clausole del bando, costituenti la lex specialis,
quale inderogabile parametro di riferimento.
Le precitate disposizioni, che, comunque, sono coerenti con il quadro
legislativo di riferimento anche nel sanzionare con l'esclusione dalla gara
l’inosservanza delle formalità prescritte, non impongono, certo, oneri
particolarmente gravosi ai partecipanti alla gara di appalto.
Costituisce un principio generale, dettato per il corretto svolgimento della
gara e per tutelare, nel contempo, l'esigenza di obiettività e di imparzialità
nel procedere alla disamina dei requisiti di partecipazione e dei relativi
documenti probatori, quello che impone di presentare l'offerta in busta chiusa
sigillata con ceralacca.
La clausola del bando che impone, a pena di esclusione, come nella specie, che
il plico debba essere integralmente sigillato con ceralacca e controfirmato ai
lembi di chiusura è coerente con la finalità di tutelare la par condicio
tra i concorrenti, l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente e l’esclusione della possibilità di ogni eventuale manomissione del
contenuto del plico.
Né può affermarsi che, in presenza di una clausola di esclusione, specificamente
rivolta a sanzionare le modalità di presentazione della busta dell'offerta,
queste ultime possano ritenersi non essenziali.
Nella specie, l'Amministrazione ha espressamente previsto la “controfirma” e non
la semplice siglatura della busta esterna.
Ciò significa che la clausola sulla sottoscrizione deve essere intesa come
assoggettata alla “presupposizione” che il firmante sia il titolare dell'azienda
o un suo legittimo preposto e non vi è nessuna ragione per ritenere che la
controfirma si ponga su un piano diverso rispetto alle altre due formalità
(chiusura o sigillatura), svolgendo tutte la medesima funzione di garantire le
finalità già indicate.
Pertanto, nella specie, il timbro con la scritta “Cotup - Operatori Turistici
Pugliesi”, benché leggibile, non può essere certo considerato alla stregua di
una “controfirma”, come richiesto dal bando, in quanto non offre prova certa
circa la provenienza della scritta da parte del legale rappresentate
dell’azienda o di un suo preposto, come, invece richiesto dal bando proprio al
fine di ottenere una maggiore garanzia nei confronti di eventuali frodi o
indebite violazioni del segreto, senza per questo imporre ai partecipanti alla
gara di appalto oneri particolarmente gravosi (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18
ottobre 2003, n. 6948).
Non è neppure possibile, nel caso in esame, ipotizzare "sanatorie" del vizio
formale di presentazione dell'offerta, giacché un’eventuale attività
dell'amministrazione, intesa a sanare i vizi delle istanze di taluni
concorrenti, si porrebbe in violazione del principio della parità di trattamento
(Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1798).
È, conseguentemente, legittima l'esclusione dalla gara del consorzio ricorrente,
che ha omesso l’apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico
unico e nè può valere, in senso contrario, il richiamo all’invocata decisione
Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4941, giacché, essa si riferisce alla
diversa fattispecie in cui la lex specialis comminava l'esclusione dalla
gara solo per la mancanza od incompletezza della documentazione, ma non per la
“controfirma” e, pertanto, non si attaglia al caso di specie.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di
giudizio, che vengono quantificate, complessivamente, in € 2.500,00 in favore
del Comune di Bari ed in € 2.500,00 in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2007 con
l'intervento dei Signori:
Corrado Allegretta - Presidente
Concetta Anastasi - Componente, Est.
Raffale Greco - Componente.
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