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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04.04.2007), Sentenza n. 1208


APPALTI - Bando - Requisiti formali di esclusione - Plico integralmente sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi di chiusura - Legittimità
. La clausola del bando che impone, a pena di esclusione, che il plico debba essere integralmente sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi di chiusura è coerente con la finalità di tutelare la par condicio tra i concorrenti, l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e l’esclusione della possibilità di ogni eventuale manomissione del contenuto del plico. Tale clausola non impone, certo, oneri particolarmente gravosi ai partecipanti e conseguentemente non può considerarsi in contrasto con il principio volto a garantire la massima partecipazione alla gara d'appalto. Pres. Allegretta, Est. Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208


APPALTI - Bando - Requisiti formali di esclusione - Controfirma del plico - Apposizione del timbro in luogo della controfirma - Equiparazione - Esclusione
- Lex specialis. Il timbro apposto sul plico, benché leggibile, non può essere certo considerato alla stregua di una “controfirma”,  imposta dal bando, in quanto non offre prova certa circa la provenienza della scritta da parte del legale rappresentate dell’azienda o di un suo preposto, come, invece  richiesto dalla lex specialis proprio al fine di ottenere una maggiore garanzia nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto, senza per questo imporre ai partecipanti alla gara di appalto oneri particolarmente gravosi (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18 ottobre 2003, n. 6948). Pres. Allegretta, Est. Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208

APPALTI - Offerta - Sanatoria del vizio formale a favore di taluni concorrenti - Esclusione. Non è possibile ipotizzare "sanatorie" del vizio formale di presentazione dell'offerta, giacché un’eventuale attività dell'amministrazione, intesa a sanare i vizi delle istanze di taluni concorrenti, si porrebbe in violazione del principio della parità di trattamento (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1798). Pres. Allegretta, Est. Anastasi, Consorzio COTUP (Avv. Del Prete) c. Comune di Bari (Avv. Bruno) e altro (Avv. Sarcina) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 maggio 2007 (C.c. 04/04/2007), Sentenza n. 1208

 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI

(Sezione I)

 

 
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 380 del 2007,

 

proposto dal

Consorzio COTUP - Consorzio Operatori Turistici Pugliesi, con sede in Bari, via Napoli n. 363/I, in proprio e nella qualità di capofila della costituenda associazione temporanea d’imprese con la Artur D. Little s.p.a. e la KPMG Advisory s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Del Prete, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Bari, via Abate Gimma, n. 94;


C O N T R O


il Comune di Bari, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Bruno, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura Comunale, via Principe Amedeo, n. 26;


e nei confronti
della Lattanzio e Associati s.r.l., con sede in Milano, e della G. M. P. R. s.n.c., con sede in Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Sarcina, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, n. 3;


per l’annullamento

- della determinazione assunta dalla commissione di gara in data 9 gennaio 2007, di esclusione del ricorrente dalla procedura aperta bandita il 27 ottobre 2006 dal Comune di Bari, per l’affidamento in appalto dei “servizi connessi con la realizzazione del progetto Settore ICT e conoscenza per la competitività internazionale dell’area metropolitana”;


- di ogni altro atto connesso, fra cui, segnatamente, la determinazione di “conferma” dell’esclusione disposta nei confronti del ricorrente dalla commissione di gara in data 10 gennaio 2007.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle ditte controinteressate intimate;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore il Consigliere Concetta Anastasi;
Uditi, nella camera di consiglio del 4 aprile 2007, fissata per l’esame dell’istanza cautelare avanzata contestualmente al ricorso, i difensori presenti come da verbale d’udienza;
Visto che nella stessa camera di consiglio il Collegio, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, si è riservato di decidere la causa con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione ai difensori presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con atto notificato in data 16.3.2007 e depositato in data 22.3.2007, il ricorrente Consorzio “Cotup”, nelle qualità di capofila della costituenda a. t. i. con le imprese Arthur D. Little s.p.a. e KPMG Advisory s.p.a., premetteva di aver partecipato alla gara, indetta dal Comune di Bari con bando pubblicato in data 27 ottobre 2006, per l’affidamento dei “servizi connessi con la realizzazione del progetto settore ICT e conoscenza per la competitività internazionale dell’area metropolitana” di Bari, “da attuarsi nei Paesi: Romania, Serbia/Montenergro, Marocco, Russia e Stati Uniti d’America a valere sul P.O.R. Puglia 2000-6, Misura 6.2, Azione B) Promozione dell’Internalizzazione, giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Strategie Metropolitane, Settori Progetti Sovracomunali e Ufficio PIT n. 2006/085/0010 del 24.10.2006, per un importo a base d’asta di €. 3.126.666,67, IVA esclusa, finanziato con fondi del F.E.S.R., a valere sulla misura 6.2. Azione B) del POR Puglia 2000/2006, per la durata di 16 mesi.


Precisava di essere stato escluso dalla suddetta gara perché non avrebbe ottemperato correttamente alla clausola del bando che imponeva che il plico unico, contenente l’offerta-progetto, la documentazione prescritta e le giustificazioni dell’offerta, dovesse essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da assicurare la segretezza dell’offerta.


A suo avviso, tale esclusione sarebbe ingiusta nonché ispirata a criteri eccessivamente formalisti, poiché riteneva di aver, comunque, sostanzialmente assolto all’onere previsto dalla lex specialis di gara, mediante l’apposizione sui lembi di chiusura di una pluralità di timbri di traverso, recanti la dicitura per esteso “COTUP - Operatori Turistici Pugliesi” ben leggibile, con la continuità del tratto di penna sui lembi.


Pertanto, ritenendo di avere, in tal modo, egualmente garantito le esigenze di integrità, autenticità e segretezza del plico, si richiamava ampiamente ai principi contenuti nella decisione Cons. Stato, Sez. V 21.9.2005 n. 4941, nell’ottica di un’interpretazione ancorata a criteri sostanziali ed intesa a garantire la massima partecipazione alla gara.


Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.


Con atto depositato in data 29.3.2006, si costituiva il Comune di Bari, che, con memoria del 3.4.2007 deduceva l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa della clausola del bando e, in subordine, l’infondatezza, concludendo per il rigetto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.


Con atto depositato in data 3.4.2007, si costituivano le ditte controinteressate e contestavano ampiamente le tesi di parte ricorrente, insistendo per la non attinenza, ai fini delle questioni dedotte nel presente giudizio, del richiamo alla decisione Cons. Stato, Sez. V, 21.9.2005 n. 4941, concernente una diversa fattispecie.


Concludevano per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.


In sede di trattazione della domanda cautelare nella camera di consiglio del 4 aprile 2007, accertata l’integrità del contraddittorio e previa comunicazione ai difensori presenti, il Collegio si è riservata la decisione della causa nel merito a norma dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205.


Il ricorso è infondato.


Il bando di gara, pubblicato in data 27.10.2006, con la clausola prevista a pag. 11, nel paragrafo relativo ai requisiti di partecipazione, dispone che “il plico medesimo deve, a pena di esclusione: “essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta”. Successivamente, a pag. 12, II capoverso, nel paragrafo “Avvertenze”, il bando precisa “Non si darà corso all’apertura del plico … che non sia debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura”.


Siffatte previsioni non risultano impugnate dal ricorrente.


Pertanto, la fattispecie dedotta in giudizio va valutata nell’ottica del combinato disposto di queste clausole del bando, costituenti la lex specialis, quale inderogabile parametro di riferimento.


Le precitate disposizioni, che, comunque, sono coerenti con il quadro legislativo di riferimento anche nel sanzionare con l'esclusione dalla gara l’inosservanza delle formalità prescritte, non impongono, certo, oneri particolarmente gravosi ai partecipanti alla gara di appalto.


Costituisce un principio generale, dettato per il corretto svolgimento della gara e per tutelare, nel contempo, l'esigenza di obiettività e di imparzialità nel procedere alla disamina dei requisiti di partecipazione e dei relativi documenti probatori, quello che impone di presentare l'offerta in busta chiusa sigillata con ceralacca.


La clausola del bando che impone, a pena di esclusione, come nella specie, che il plico debba essere integralmente sigillato con ceralacca e controfirmato ai lembi di chiusura è coerente con la finalità di tutelare la par condicio tra i concorrenti, l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e l’esclusione della possibilità di ogni eventuale manomissione del contenuto del plico.


Né può affermarsi che, in presenza di una clausola di esclusione, specificamente rivolta a sanzionare le modalità di presentazione della busta dell'offerta, queste ultime possano ritenersi non essenziali.


Nella specie, l'Amministrazione ha espressamente previsto la “controfirma” e non la semplice siglatura della busta esterna.


Ciò significa che la clausola sulla sottoscrizione deve essere intesa come assoggettata alla “presupposizione” che il firmante sia il titolare dell'azienda o un suo legittimo preposto e non vi è nessuna ragione per ritenere che la controfirma si ponga su un piano diverso rispetto alle altre due formalità (chiusura o sigillatura), svolgendo tutte la medesima funzione di garantire le finalità già indicate.


Pertanto, nella specie, il timbro con la scritta “Cotup - Operatori Turistici Pugliesi”, benché leggibile, non può essere certo considerato alla stregua di una “controfirma”, come richiesto dal bando, in quanto non offre prova certa circa la provenienza della scritta da parte del legale rappresentate dell’azienda o di un suo preposto, come, invece richiesto dal bando proprio al fine di ottenere una maggiore garanzia nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto, senza per questo imporre ai partecipanti alla gara di appalto oneri particolarmente gravosi (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18 ottobre 2003, n. 6948).


Non è neppure possibile, nel caso in esame, ipotizzare "sanatorie" del vizio formale di presentazione dell'offerta, giacché un’eventuale attività dell'amministrazione, intesa a sanare i vizi delle istanze di taluni concorrenti, si porrebbe in violazione del principio della parità di trattamento (Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1798).


È, conseguentemente, legittima l'esclusione dalla gara del consorzio ricorrente, che ha omesso l’apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico unico e nè può valere, in senso contrario, il richiamo all’invocata decisione Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4941, giacché, essa si riferisce alla diversa fattispecie in cui la lex specialis comminava l'esclusione dalla gara solo per la mancanza od incompletezza della documentazione, ma non per la “controfirma” e, pertanto, non si attaglia al caso di specie.


In conclusione, il ricorso va rigettato.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


P. Q. M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, che vengono quantificate, complessivamente, in € 2.500,00 in favore del Comune di Bari ed in € 2.500,00 in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2007 con l'intervento dei Signori:


Corrado Allegretta - Presidente
Concetta Anastasi - Componente, Est.
Raffale Greco - Componente.


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