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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



TAR PUGLIA, Bari, Sez.III - 7 maggio 2007 (C.c. 11.04.2007), Sentenza n. 1255

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Successiva domanda di sanatoria - Invalidità dell'ordine di demolizione - Esclusione. La domanda di sanatoria intervenuta successivamente all'ordine di demolizione è senza conseguenze sulla validità del suddetto ordine, dovendo verificarsi la legittimità di quest’ultimo in base alle circostanze di fatto e alla situazione di diritto esistente al momento della sua adozione. Pres. e est. Urbano, P. C. e altro (Avv. P. A.) c. Comune di Monopoli (Avv. F. P.) (respinge il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale). TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 7 maggio 2007 (C.c. 11/04/2007), Sentenza n. 1255


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI

(Sezione III)

 

 ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


Visto il ricorso 1130/1997, proposto da PERRICCI CORNELIA e ZACCARIA COSIMO, rappresentati e difesi da Leoci Avv. Paolo Antonio, domiciliatario in Monopoli, via Fracanzano, n. 13/C;


C O N T R O


- il Comune di Monopoli, rappresentato e difeso da Vozza Avv. Francesco Paolo, domiciliatario in Monopoli, via Cappuccini n. 28;


per l’annullamento
previa sospensione, dell'ordinanza (prot. n. 2130 - Reg. Gen. 19 v.e. 1165 del 21 01 97), notificata in data 20.2001.1997, di demolizione delle opere abusivamente realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi in agro di Monopoli in contrada Lamammolilla;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 11 aprile 2007 la relazione del Cons. Amedeo Urbano e udito, altresì, l’avv. Vozza;


Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. - Con ricorso notificato il 27.3.1997, i coniugi Perricci Cornelia e Cosimo Zaccaria hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, l’ingiunzione, da parte del Comune di Monopoli in data 21.1.1997, opere abusive in agro di Monopoli.


A sostegno del ricorso, gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi:


- l’ordine di demolizione ha ad oggetto manufatti, dei quali il Comune ha rifiutato il condono sulla base di una circostanza non vera, essendo state completate le opere da sanare entro il termine ultimo del 31.12.1993, stabilito dalla L. 724/1994;


- l’istanza di sanatoria è stata rinnovata ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/195.


Si è costituito in giudizio il Comune di Monopoli.


Nella Camera di Consiglio del 14.5.1997 (ord. n. 304) è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione.


2.- Il ricorso è infondato.


2.1. - Con il primo motivo di ricorso è contestata la legittimità dell’ordine di demolizione a causa della (asserita) invalidità del rifiuto di condonare le opere da abbattere.


La questione, sollevata dai ricorrenti, attiene, però, alla legittimità del diniego espresso dal Comune il 17.7.1996, atto che non risulta gravato ed il suo esame non può avere ingresso in questa sede.


2.2. - Senza pregio è il secondo motivo di gravame, con cui si denuncia che il 14.3.1997 è stata rinnovata la domanda di sanatoria dei manufatti abusivi, affinchè il Comune provveda ai sensi dell’art. 13 L. n. 47/1985.


La nuova domanda di sanatoria, essendo intervenuta in un secondo momento, è senza conseguenze sulla validità dell’ordine di demolizione, dovendo verificarsi la legittimità di quest’ultimo in base alle circostanze di fatto e alla situazione di diritto esistente al momento della sua adozione, risalente al 21.1.1997.


3. - Conclusivamente, il ricorso in esame va respinto.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dal dispositivo.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA Sede di Bari - Sezione III, Respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio che liquida a favore dell’Amministrazione costituita in complessivi € 2.500/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 11 aprile 2007 con l’intervento dei Magistrati:


Dott. AMEDEO URBANO PRESIDENTE, Rel.
Dott. ANTONIO PASCA COMPONENTE
Dott. LEONARDO SPAGNOLETTI COMPONENTE.

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