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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



TAR PUGLIA, Bari, Sez.II - 11 maggio 2007 (C.c. 10.05.2007), Sentenza n. 1325

 

CACCIA E PESCA - Diniego di rinnovo del porto d'arma - Valutazione fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da fumus - Legittimità. Ai fini della legittimità del diniego di rinnovo del porto d’arma, è sufficiente, da parte dell' Amministrazione, anche una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus, in quanto, nella materia delle armi e delle relative autorizzazioni, l’espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele. Pres. Morea, Est. Cabrini, M. P. (Avv. Orofino, Franchini e Orofino) c. Ministero dell' Interno (Avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) (respinge il ricorso).TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 11 maggio 2007 (C.c. 10/05/2007), Sentenza n. 1325

CACCIA E PESCA - Istanza di rinnovo del porto d'arma - Valutazione della capacità di abuso dei familiari conviventi di colui che chiede l'autorizzazione - Legittimità.
A fronte di un' istanza di rinnovo di porto d'arma, l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata ad operare un delicato bilanciamento fra beni che godono di pari protezione costituzionale. In ragione di ciò non può essere considerata irragionevole la determinazione amministrativa che prende in considerazione anche i familiari conviventi di colui che chiede l’autorizzazione, per valutare se esista pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità e capacità del soggetto di abusare delle armi..
Pres. Morea, Est. Cabrini, M. P. (Avv. Orofino, Franchini e Orofino) c. Ministero dell' Interno (Avv. Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 11 maggio 2007 (C.c. 10/05/2007), Sentenza n. 1325
 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI

(Sezione II)

 

 
ha pronunciato la seguente


SENTENZA

IN FORMA ABBREVIATA EX ART. 26 L. 1034/1971


nella Camera di Consiglio 10 maggio 2007;


Visto il ricorso n. 557/2007, proposto da MARCHISIELLO PASQUALE, rappresentato e difeso da Orofino Avv. Angelo Giuseppe, Franchini Avv. Maria Teresa e Orofino Avv. Raffaello Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Panizzolo, sito in Bari, via Celentano, n. 27;


C O N T R O


- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in via Melo, n. 97, è ex lege domiliciato;


- la Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in via Melo, n. 97, è ex lege domiliciato;


per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione:


- del provvedimento del 20.11.2006 (comunicato il 29.1.2007), con cui la Questura ha riscontrato negativamente l'istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia fatta pervenire dal ricorrente;


- di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, la nota, comunicata ai sensi dell1'art. 10 bis della 241/1990, con cui si è preannunciato al Marchisiello il rigetto della domanda di rinnovo della licenza di polizia, nonché: a) ipotetiche (e non conosciute) informative e/o rapporti inoltrati alla Questura dalle locali autorità di polizia; b) altri atti istruttori eventualmente acquisiti;


Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;


Udito il relatore Primo Ref. FEDERICA CABRINI e uditi altresì i difensori delle parti presenti, come da verbale;


Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa;


Ritenuto che ai fini della legittimità del diniego di rinnovo del porto d’arma, è sufficiente, da parte dell'Amministrazione, anche una valutazione della capacità di abuso fondata su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus, in quanto, nella materia delle armi e delle relative autorizzazioni, l’espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele;


Ritenuto che l’Autorità di pubblica sicurezza è chiamata ad operare un delicato bilanciamento fra beni che godono di pari protezione costituzionale, per cui non può essere considerata irragionevole la determinazione amministrativa che prende in considerazione anche i familiari conviventi di colui che chiede l’autorizzazione, per valutare se esista pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa la possibilità e capacità del soggetto di abusare delle armi;


Rilevato che nel caso di specie il provvedimento impugnato risulta legittimamente motivato in ragione degli indizi di pericolosità esistenti sicuramente quanto meno a carico del figlio del ricorrente;


Ritenuta pertanto l’infondatezza del ricorso;


Ritenuto che sussistano comunque ragioni equitative per poter compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, da Marchisiello Pasquale, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
nelle persone dei Signori:


PIETRO MOREA PRESIDENTE
DORIS DURANTE COMPONENTE
FEDERICA CABRINI COMPONENTE, Rel.
.
 

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