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TAR PUGLIA, Bari, Sez.I -
22 maggio 2007 (C.c. 03.05.2007), Sentenza n. 1400
PROCEDURE E VARIE - Intervento
adesivo ad adiuvandum - Interventore titolare di un interesse autonomo
rispetto a quello del ricorrente principale - Inammissibilità. L’intervento
adesivo ad adiuvandum è possibile solo allorquando l’interventore sia
titolare di un interesse di fatto collegato o dipendente rispetto a quello
azionato dal ricorrente principale; pertanto, è inammissibile detto intervento
quando egli sia invece titolare di un interesse autonomo e distinto, azionabile
mediante diversa e autonoma impugnazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV,
6 settembre 2006, nr. 5151; Id., 14 giugno 2005, nr. 3113; T.A.R. Abruzzo,
Pescara, 22 settembre 2006, nr. 567; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 6 giugno
2006, nr. 4303; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 28 febbraio 2005, nr. 1323;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 settembre 2000, nr. 3550). Pres. Allegretta, Est.
Greco, Publiart di B. F. (Avv. Stefani) c. Comune di Bari (Avv. Farnelli) (respinge il ricorso). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 22 maggio 2007 (C.c. 03/05/2007), Sentenza n. 1400
PROCEDURE E VARIE - Ricorso avverso il silenzio - Domanda risarcitoria - Cumulo
- Esclusione - Art. 21 bis L. n. 1034/1971. Lo speciale rito di impugnazione
del silenzio ex art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, non è
cumulabile con altre domande suscettibili di essere azionate col rito ordinario,
e – in particolare – non con la domanda risarcitoria, che va conseguentemente
dichiarata inammissibile (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16 giugno
2006, nr. 847; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2006, nr. 1144;
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 9 settembre 2005, nr. 6786). Pres. Allegretta, Est.
Greco, Publiart di B. F. (Avv. Stefani) c. Comune di Bari (Avv. Farnelli) (respinge il ricorso). TAR
PUGLIA, Bari, Sez. I - 22 maggio 2007 (C.c. 03/05/2007), Sentenza n. 1400
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI BARI
(Sezione I)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 425 del 2007,
proposto dalla
Publiart di Barletta Francesco, in persona dell’omonimo titolare, rappresentata e difesa dall’avv. Cristiano Stefanì, con domicilio eletto presso lo stesso in Bari alla piazza Eroi del Mare, 5,
C O N T R O
il Comune di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura
Comunale in Bari alla via Principe Amedeo, 26,
con l’intervento di
Pubblicità Foggetti di Antonio e Francisco Foggetti S.n.c., in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Massimo Vernola e Raffaele Grassi, con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Bari alla via Dante, 97,
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento osservato dal Comune di Bari, per
l’inerzia dell’Amministrazione nell’adozione del Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari, quale atto finalisticamente preordinato al completamento delle
istruttorie sulle istanze autorizzatorie inoltrate nel 1992 e di cui ai numeri
di ricevuta 327, 329, 330, 334, 335, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 352,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 376, 377, 378,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 404, 406, 407, 408
dell’elenco allegato al ricorso;
per il risarcimento
dei danni rivenienti alla società ricorrente dal ritardo nell’adempimento
dell’Amministrazione procedente;
per l’illegittimità
di ogni altro atto prodromico, consequenziale e comunque connesso, benché non
conosciuto, adottato dal Comune di Bari nella vicenda de qua
.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e l’atto
di intervento adesivo della Pubblicità Foggetti S.n.c.;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Raffaele Greco;
Uditi, alla camera di consiglio del 3 maggio 2007, l’avv. Stefanì per la
ricorrente, l’avv. Farnelli per l’Amministrazione e l’avv. Vernola per
l’interveniente adesiva;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, nr.
1034, notificato l’8 marzo 2007 e depositato il 2 aprile 2007, la Publiart di
Barletta Francesco, società operante nel settore della gestione di impianti
pubblicitari, ha rappresentato di aver presentato al Comune di Bari, fra il 1992
e il 1997, numerose istanze tese all’ottenimento di autorizzazioni
all’installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.
Dette istanze non venivano esaminate dall’Amministrazione comunale, che solo con
la delibera di Giunta nr. 1483 del 21 maggio 1997 le inseriva in un elenco
generale, autorizzando in blocco soltanto quelle relative a impianti di
dimensioni fino a mq 3,50, mentre per le altre si faceva rinvio ad ulteriore
deliberazione, all’esito di pareri tecnici da acquisire nel termine di 15
giorni.
Scaduto tale termine, e anzi trascorsi anche diversi anni, nessuna
determinazione era assunta in ordine alle istanze rimaste inevase e, anzi,
sollecitata da altro operatore versante in identica situazione,
l’Amministrazione comunicava nel novembre del 2004 che il prosieguo dell’iter
istruttorio sarebbe stato effettuato dopo l’approvazione del nuovo Piano
Generale degli Impianti Pubblicitari, che il Consiglio Comunale era tenuto ad
adottare in sostituzione di quello previgente, ormai scaduto.
Con delibera consiliare nr. 73 del 2005, emanata anche a seguito di iniziative
in sede giudiziale, venivano approvati il Regolamento della Pubblicità e delle
Pubbliche Affissioni e il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, ma
l’entrata in vigore di quest’ultimo era subordinata all’esecuzione del
censimento dell’impiantistica esistente, per il cui completamento veniva fissato
il termine del 31 dicembre 2005.
Scaduto inutilmente anche tale termine, restavano inevase le istanze aventi a
oggetto impianti di dimensioni superiori a mq 3,50; e, tuttavia,
l’Amministrazione faceva pervenire alle imprese interessate una comunicazione
con la quale prospettava la possibilità di provvedere sulle istanze con
autorizzazioni provvisorie.
A seguito di ciò, dopo aver provveduto in data 9 gennaio 2007 a notificare atto
stragiudiziale di invito e diffida, rimasto anch’esso senza esito, la ricorrente
è insorta col presente ricorso, deducendo i seguenti profili di illegittimità:
1) violazione e falsa applicazione di legge del combinato disposto di cui agli
artt. 3 e 36, comma VIII, del decreto legislativo 15 novembre 1993, nr. 507, e 2
della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e successive modifiche e integrazioni;
eccesso di potere per sviamento di potere dall’interesse pubblico; violazione
del principio di trasparenza e affidamento procedimentale nonché del principio
di buon andamento dell’amministrazione: certamente sussistente è l’inadempimento
del Comune all’obbligo di dotarsi del Piano Generale per gli Impianti
Pubblicitari - un obbligo per il quale la normativa di settore non prevede
termini precisi, e che pertanto deve ritenersi assoggettato alla disciplina
generale sul procedimento amministrativo -, stante l’inutile decorso del termine
fissato dalla stessa Amministrazione comunale per l’espletamento del censimento
cui era stata subordinata l’entrata in vigore del Piano approvato;
2) eccesso di potere per violazione dei principi di economicità e buon andamento
della pubblica amministrazione, violazione del principio di libera iniziativa
economica (art. 41 Cost.); omissione dell’attività di vigilanza e controllo sul
principio di libera concorrenza del mercato: il comportamento omissivo
dell’Amministrazione lede l’interesse della ricorrente allo svolgimento della
propria attività imprenditoriale, con riferimento alle istanze da gran tempo
giacenti presso il Comune, a nulla rilevando la prospettata possibilità di
operare mediante autorizzazioni provvisorie, che non fa venir meno l’obbligo
dell’Amministrazione di munirsi del Piano suindicato.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto accertarsi l’illegittimità del
silenzio-inadempimento serbato dall’intimata Amministrazione, e condannarsi la
stessa al risarcimento del danno cagionatole da tale condotta inerte.
L’Amministrazione intimata si è costituita in data 13 aprile 2007, argomentando
nel senso dell’infondatezza del ricorso ed eccependo altresì l’inammissibilità
della domanda risarcitoria.
Con atto notificato il 21-23 aprile 2007 e depositato in Segreteria il 2 maggio
2007, ha altresì spiegato “intervento volontario adesivo” la Pubblicità Foggetti
di Antonio e Francisco Foggetti S.n.c., la quale, dopo aver premesso di trovarsi
in situazione analoga a quella della ricorrente, e quindi di essere titolare di
identico interesse all’approvazione del Piano Generale degli Impianti
Pubblicitari, ha chiesto con articolate argomentazioni l’accoglimento del
ricorso.
In data 2 maggio 2007, tutte le parti costituite hanno depositato memorie,
ciascuna insistendo nelle proprie richieste, e in particolare il Comune di Bari
eccependo anche l’improcedibilità del ricorso in conseguenza delle note prot. nn.
321392 del 4 dicembre 2006 e 79844 del 20 marzo 2007, di riscontro alle
sollecitazioni della ricorrente.
Alla camera di consiglio del 3 maggio 2007, l’Amministrazione ha altresì
prodotto ulteriore breve memoria, con la quale ha eccepito l’inammissibilità
dell’intervento spiegato dalla Pubblicità Foggetti S.n.c.
Nella medesima circostanza, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Conviene sgomberare subito il campo da questioni e posizioni manifestamente
inammissibili.
Così, in primo luogo, deve ritenersi fondata l’eccezione d’inammissibilità
dell’intervento “adesivo” proposto dalla Pubblicità Foggetti S.n.c., sollevata
dall’Amministrazione resistente.
Ed invero, costituisce jus receptum che l’intervento adesivo ad
adiuvandum sia possibile solo allorquando l’interventore sia titolare di un
interesse di fatto collegato o dipendente rispetto a quello azionato dal
ricorrente principale; pertanto, è inammissibile detto intervento quando egli
sia invece titolare di un interesse autonomo e distinto, azionabile mediante
diversa e autonoma impugnazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 6
settembre 2006, nr. 5151; Id., 14 giugno 2005, nr. 3113; T.A.R. Abruzzo,
Pescara, 22 settembre 2006, nr. 567; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 6 giugno
2006, nr. 4303; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 28 febbraio 2005, nr. 1323;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 settembre 2000, nr. 3550).
Nel caso di specie, è evidente che la Pubblicità Foggetti S.n.c. è titolare di
un autonomo e specifico interesse all’installazione di propri impianti
pubblicitari nel Comune di Bari, risultando dallo stesso atto di intervento che
in tal senso ha presentato istanze all’Amministrazione, e che ha anzi assunto
autonome iniziative giudiziarie innanzi a questo stesso Tribunale a tutela del
predetto interesse.
A fronte di ciò, e alla luce dei principi innanzi richiamati, del tutto
irrilevante è l’allegazione di eventuali atti e circostanze sopravvenuti in
epoca successiva alle suddette iniziative giudiziarie, risultando evidente che
ogni ulteriore e nuova doglianza avrebbe dovuto essere formulata dalla
Pubblicità Foggetti S.n.c. in via autonoma.
2. Del pari inammissibile appare, come rileva l’Amministrazione, la domanda di
risarcimento dei danni articolata nell’ultima parte del ricorso introduttivo.
Infatti, per pacifico insegnamento giurisprudenziale lo speciale rito di
impugnazione del silenzio ex art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034,
non è cumulabile con altre domande suscettibili di essere azionate col rito
ordinario, e – in particolare – non con la domanda risarcitoria, che va
conseguentemente dichiarata inammissibile (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez.
II, 16 giugno 2006, nr. 847; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2006,
nr. 1144; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 9 settembre 2005, nr. 6786).
3. Venendo poi all’esame della domanda di accertamento della illegittimità del
silenzio serbato dal Comune di Bari, anche sotto tale profilo il ricorso si
appalesa inammissibile.
Al riguardo, giova anzi tutto evidenziare che l’interesse a tutela del quale
l’odierna ricorrente ha agito, come si evince dalla narrativa dello stesso
ricorso introduttivo, è quello allo svolgimento della propria attività
imprenditoriale, con specifico riferimento alle numerose istanze di
autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari presentate al Comune
di Bari tra il 1992 e il 1997 (cfr. elenco allegato al ricorso).
Orbene, è del tutto evidente che tale interesse, a fronte di un’eventuale
inerzia dell’Amministrazione comunale, avrebbe dovuto essere tutelato mediante
tempestiva impugnazione del silenzio-inadempimento formatosi nell’ambito dei
procedimenti aventi a oggetto le suindicate istanze di autorizzazione.
Al contrario, la procedura di formazione di un atto a contenuto generale, quale
è il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, non può considerarsi tesa al
soddisfacimento di un interesse immediato e diretto di cui sia portatrice
l’odierna ricorrente (come, del resto, qualsiasi altro soggetto che avesse in
passato proposto istanze di autorizzazione all’installazione di impianti
pubblicitari, pur rimaste prive di riscontro).
Sotto tale profilo, la pretesa azionata col presente ricorso finisce per
apparire – come evidenziato dall’Amministrazione resistente – più che altro tesa
al soddisfacimento di un generico interesse alla legalità e tempestività
dell’azione amministrativa; un interesse che pacificamente non appare meritevole
di tutela attraverso il rito ex art. 21 bis della legge nr. 1034 del 1971.
4. I rilievi che precedono appaiono confermati dalla fondatezza anche delle
ulteriori osservazioni svolte da parte resistente sub specie dell’improcedibilità
del ricorso in esame.
Ed invero, già con nota prot. 321392 del 4 dicembre 2006, ma anche
successivamente all’atto stragiudiziale di invito e diffida, con ulteriore nota
prot. 79844 del 20 marzo 2007, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente
le ragioni del mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2005, a suo tempo
fissato dallo stesso Comune di Bari come quello entro cui avrebbe dovuto essere
esaurito quel censimento dell’impiantistica esistente cui era subordinata
l’entrata in vigore del Piano già approvato.
In tali atti, oltre a ricostruire analiticamente i passaggi amministrativi e le
successive difficoltà che hanno reso impossibile il compimento nei termini della
suddetta attività, l’Amministrazione ha rappresentato alle imprese interessate a
istanze pendenti l’opportunità di ottenere autorizzazioni provvisorie,
invitandole a proporre richieste in tal senso e precisando di ritenere allo
stato non più attuali le istanze precedentemente presentate.
Le doglianze, su cui parte ricorrente si è lungamente intrattenuta, in ordine al
pregiudizio che una tale opzione per provvedimenti autorizzatori provvisori
arrecherebbe ai soggetti titolari di precedenti istanze, come pure alla natura
ipoteticamente pretestuosa delle ragioni addotte dal Comune a sostegno del
mancato rispetto dei termini, dovranno eventualmente essere formulate mediante
rituale impugnazione degli atti sopra indicati, i quali appaiono non meramente
soprassessori, ma espressivi di un nuovo e autonomo orientamento
dell’Amministrazione, idoneo a far venir meno il silenzio.
5. Alla soccombenza deve seguire la condanna al pagamento delle spese di
giudizio, che appare equo liquidare in euro seimila, da porre in solido a carico
della ricorrente e dell’interveniente adesiva.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I,
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il ricorso nr. 425 del 2007
e l’intervento della Pubblicità Foggetti S.n.c.;
Condanna la Publiart di Barletta Francesco e la Pubblicità Foggetti S.n.c., in
solido, al pagamento in favore del Comune di Bari delle spese di giudizio, che
liquida in seimila euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 maggio 2007, con
l’intervento dei Signori:
Corrado Allegretta Presidente
Concetta Anastasi Componente
Raffaele Greco Componente, Est.
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