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TAR ABRUZZO, Pescara, 19 febbraio 2007, sentenza n. 163
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - L.R. Abruzzo n. 45/2004 - Comune - Indicazione di siti alternativi per la localizzazione di stazioni radio base - Possibilità - Esclusione. A mente dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 13.12.2004 n. 45, al comune non è dato indicare al gestore di telefonia mobile siti diversi da quello scelto per la localizzazione di impianti radio base, potendo solo invitarlo a scegliere un’ubicazione alternativa, per consentirgli di reperire in tempo utile diverse zone rispondenti alle necessità della società sotto il profilo di una corretta ricezione dei segnali. Pres. ed Est. Catoni - E. s.p.a. (avv.ti Contardi, Alesi e De Monte) c. Comune di Collecorvino (n.c.) - T.A.R ABRUZZO, Pescara - 19 febbraio 2007, n. 163
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

SEZIONE STACCATA DI PESCARA


N° 43/2007 Reg. Ricorsi

N° 163/07 Reg. Decis.


composto dai signori


Dr. Antonio Catoni Presidente
Dr. Michele Eliantonio componente
Dr. Luciano Rasola componente


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 43 del 2007, proposto da ERICSONN comunicazioni spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Contardi, Franco Alesi e Manuel De Monte;


contro


il comune di Collecorvino, non costituito;


per l'annullamento


della deliberazione della Giunta comunale di Collecorvino n. 96 del 24.11.2006 con la quale sono state date disposizioni in ordine all’ installazione dell’impianto mobile di telefonia mobile;


Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Visti gli atti tutti della causa;


Udito in camera di consiglio il di 08.02.07, il relatore Dr. Catoni ed udito, altresì, l'avv. De Monte per la società ricorrente;


Ritenuto che in base alla documentazione in atti e per aver la sezione già affrontato la problematica sulle SRB di telefonia cellulare, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 9 della legge 205 del 2000 che consente in questi casi l’immediata decisione con sentenza succintamente motivata;
Considerato che della possibilità di affrontare direttamente la questione nel merito è stata data contezza alla parte presente;


Considerato in fatto e diritto quanto segue:


Va premesso che la giurisprudenza ha già sancito che il rispetto del principio della garanzia del contraddittorio - affinché il giudice amministrativo possa pronunciare una sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 commi 4 e 5, della l. TAR - postula solo il controllo della ritualità della notifica del ricorso ed il rispetto del termine concesso per la costituzione delle parti intimate per la discussione dell'istanza cautelare. (Consiglio Stato, sez. VI, 25 luglio 2006 , n. 4653)
Poiché nella specie il comune di Collecorvino è stato regolarmente intimato dalla ricorrente ed è stato concesso il termine previsto per la costituzione in camera di consiglio, la sezione può passare tranquillamente ad esaminare il merito del gravame, nonostante il comune non si sia costituito.
L’amministrazione ha inviato alla società ricorrente una diffida intimandole di non realizzare, a seguito della comunicazione presentata il 31.10.2006, il potenziamento di un mezzo mobile su rimorchio, che la società aveva annunziato dopo aver acquisiti i parere favorevoli dell’ARTA Abruzzo e della ASL di Pescara.
I presupposti sui quali il comune regge il provvedimento impugnato consistono nell’intento di protezione dell’ambiente posto che, come si legge nel provvedimento, l’antenna della stazione mobile va a deturpare l’orizzonte e la veduta paesaggistica creando un “ingombro visivo” rispetto alla visione della Maiella e nel fatto che sulla stessa zona possono edificarsi solo delle strutture connesse alla conduzione del fondo nei limiti di un altezza massima di metri 7,5 a fronte dei 24 metri dell’antenna, citando una prescrizione del regolamento edilizio.
Per queste regioni il comune ha individuato due altri siti per la collocazione della antenna nel termine dei 45 giorni previsti dall’art. 15 del della L.R. 13.12.2004 n.45.
La ricorrente obietta con molte censure alle motivazioni del comune e rileva il collegio che alcune di esse si rivelano fondate e determinano, quindi, di necessità l’accoglimento del ricorso.
In primo luogo va osservato che il richiamo a questioni di impatto visivo e di tutela dei luoghi nonché al regolamento edilizio che non prevede edificazioni di altezza superiore ai 7,5, sono evidentemente richiamate a sproposito perché per gli impianti di telecomunicazioni sono previste altre norme quali il c.d. codice delle comunicazioni elettroniche .
D’altro canto un impianto di SRB, che è opera di urbanizzazione primaria può essere collocato su ogni zona del territorio comunale e pur riconoscendo che non si può impedire al comune di tutelare in qualche modo l’assetto ambientale sotto il profilo dell’impatto visivo, la motivazione non appare sufficiente perché non spiega perché la posizione è suscettibile di alterare in modo irreversibile l’assetto dei luoghi solo perché si pone dinanzi alla visione della Maiella che, indubbiamente riguarda per la sua imponenza tutto il panorama di cui gode il paese e pertanto creerebbe identico problema anche in altre parti del territorio comunale.
Si pensi anche come osserva la ricorrente che si tratta di una antenna che, in quanto tale, non può consistere in un ostacolo visivo rilevante.
Va anche considerato, inoltre, che si tratta di una stazione mobile di SRB, in attesa della definitiva installazione da concordare con il comune nel rispetto della normativa vigente, e che, pertanto, non possono essere invocate norme che riguarderebbero semmai gli impianti fissi.
Comunque, posto anche che l’encomiabile tentativo del comune di evitare al massimo impatti visivi possa anche essere perseguito, la deliberazione contrasta, comunque, con lo stesso articolo 15 della legge regionale invocato dato che al comune non è offerta la possibilità di indicare siti diversi ma solo quella di “chiedere al gestore una diversa localizzazione” per consentirgli di reperire in tempo utile diverse zone rispondenti alle necessità della società sotto il profilo di una corretta ricezione dei segnali.
Invece il comune nel provvedimento impugnato individua esso stesso due contrade senza preoccuparsi di controllare, d’intesa con la società, se la stazione mobile possa essere installata in quelle zone.
Dalla planimetria in atti, tra l’altro, anche i siti indicati dal comune sono classificati certamente come zone agricole e, quindi, con la stessa disciplina di quello che oggi viene contestato sotto il profilo urbanistico il che rivela anche una certa contraddittorietà del provvedimento.
Sotto i profili denunciati e segnatamente per quello che evidenzia l’intento del comune di assegnare esso stesso la zona dove ubicare la SRBM, il provvedimento impugnato è certamente illegittimo e va annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti comunali che possano essere assunti nel rispetto della normativa vigente.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’amministrazione intimata.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse della società
ricorrente e salvi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna il comune di Collecorvino a rimborsare alla stessa ricorrente le spese e gli onorari del giudizio che si liquidano in complessive € 1500 (millecinquecento) di cui 1000 per onorario di avvocato, oltre CAP ed IVA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi deciso in Pescara il di 08.02.07.
Dr. Antonio Catoni Presidente ed Est.

Il Segretario di udienza

Pubblicata mediante deposito 19.02.2007
Il Direttore di segreteria
 


 

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