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TAR ABRUZZO, Pescara, 19 febbraio 2007, sentenza n. 163
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO -
L.R. Abruzzo n. 45/2004 - Comune - Indicazione di siti alternativi per la
localizzazione di stazioni radio base - Possibilità - Esclusione. A mente
dell’art. 15 della L.R. Abruzzo 13.12.2004 n. 45, al comune non è dato indicare
al gestore di telefonia mobile siti diversi da quello scelto per la
localizzazione di impianti radio base, potendo solo invitarlo a scegliere
un’ubicazione alternativa, per consentirgli di reperire in tempo utile diverse
zone rispondenti alle necessità della società sotto il profilo di una corretta
ricezione dei segnali. Pres. ed Est. Catoni - E. s.p.a. (avv.ti Contardi, Alesi
e De Monte) c. Comune di Collecorvino (n.c.) - T.A.R ABRUZZO, Pescara - 19
febbraio 2007, n. 163
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
SEZIONE STACCATA DI PESCARA
N° 43/2007 Reg. Ricorsi
N° 163/07 Reg. Decis.
composto dai signori
Dr. Antonio Catoni Presidente
Dr. Michele Eliantonio componente
Dr. Luciano Rasola componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 43 del 2007, proposto da ERICSONN comunicazioni spa,
rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Contardi, Franco Alesi e Manuel De
Monte;
contro
il comune di Collecorvino, non costituito;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta comunale di Collecorvino n. 96 del 24.11.2006
con la quale sono state date disposizioni in ordine all’ installazione
dell’impianto mobile di telefonia mobile;
Visto il ricorso con i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito in camera di consiglio il di 08.02.07, il relatore Dr. Catoni ed udito,
altresì, l'avv. De Monte per la società ricorrente;
Ritenuto che in base alla documentazione in atti e per aver la sezione già
affrontato la problematica sulle SRB di telefonia cellulare, sussistono i
presupposti per l’applicazione dell’art. 9 della legge 205 del 2000 che consente
in questi casi l’immediata decisione con sentenza succintamente motivata;
Considerato che della possibilità di affrontare direttamente la questione nel
merito è stata data contezza alla parte presente;
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
Va premesso che la giurisprudenza ha già sancito che il rispetto del principio
della garanzia del contraddittorio - affinché il giudice amministrativo possa
pronunciare una sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 commi 4 e
5, della l. TAR - postula solo il controllo della ritualità della notifica del
ricorso ed il rispetto del termine concesso per la costituzione delle parti
intimate per la discussione dell'istanza cautelare. (Consiglio Stato, sez. VI,
25 luglio 2006 , n. 4653)
Poiché nella specie il comune di Collecorvino è stato regolarmente intimato
dalla ricorrente ed è stato concesso il termine previsto per la costituzione in
camera di consiglio, la sezione può passare tranquillamente ad esaminare il
merito del gravame, nonostante il comune non si sia costituito.
L’amministrazione ha inviato alla società ricorrente una diffida intimandole di
non realizzare, a seguito della comunicazione presentata il 31.10.2006, il
potenziamento di un mezzo mobile su rimorchio, che la società aveva annunziato
dopo aver acquisiti i parere favorevoli dell’ARTA Abruzzo e della ASL di
Pescara.
I presupposti sui quali il comune regge il provvedimento impugnato consistono
nell’intento di protezione dell’ambiente posto che, come si legge nel
provvedimento, l’antenna della stazione mobile va a deturpare l’orizzonte e la
veduta paesaggistica creando un “ingombro visivo” rispetto alla visione della
Maiella e nel fatto che sulla stessa zona possono edificarsi solo delle
strutture connesse alla conduzione del fondo nei limiti di un altezza massima di
metri 7,5 a fronte dei 24 metri dell’antenna, citando una prescrizione del
regolamento edilizio.
Per queste regioni il comune ha individuato due altri siti per la collocazione
della antenna nel termine dei 45 giorni previsti dall’art. 15 del della L.R.
13.12.2004 n.45.
La ricorrente obietta con molte censure alle motivazioni del comune e rileva il
collegio che alcune di esse si rivelano fondate e determinano, quindi, di
necessità l’accoglimento del ricorso.
In primo luogo va osservato che il richiamo a questioni di impatto visivo e di
tutela dei luoghi nonché al regolamento edilizio che non prevede edificazioni di
altezza superiore ai 7,5, sono evidentemente richiamate a sproposito perché per
gli impianti di telecomunicazioni sono previste altre norme quali il c.d. codice
delle comunicazioni elettroniche .
D’altro canto un impianto di SRB, che è opera di urbanizzazione primaria può
essere collocato su ogni zona del territorio comunale e pur riconoscendo che non
si può impedire al comune di tutelare in qualche modo l’assetto ambientale sotto
il profilo dell’impatto visivo, la motivazione non appare sufficiente perché non
spiega perché la posizione è suscettibile di alterare in modo irreversibile
l’assetto dei luoghi solo perché si pone dinanzi alla visione della Maiella che,
indubbiamente riguarda per la sua imponenza tutto il panorama di cui gode il
paese e pertanto creerebbe identico problema anche in altre parti del territorio
comunale.
Si pensi anche come osserva la ricorrente che si tratta di una antenna che, in
quanto tale, non può consistere in un ostacolo visivo rilevante.
Va anche considerato, inoltre, che si tratta di una stazione mobile di SRB, in
attesa della definitiva installazione da concordare con il comune nel rispetto
della normativa vigente, e che, pertanto, non possono essere invocate norme che
riguarderebbero semmai gli impianti fissi.
Comunque, posto anche che l’encomiabile tentativo del comune di evitare al
massimo impatti visivi possa anche essere perseguito, la deliberazione
contrasta, comunque, con lo stesso articolo 15 della legge regionale invocato
dato che al comune non è offerta la possibilità di indicare siti diversi ma solo
quella di “chiedere al gestore una diversa localizzazione” per consentirgli di
reperire in tempo utile diverse zone rispondenti alle necessità della società
sotto il profilo di una corretta ricezione dei segnali.
Invece il comune nel provvedimento impugnato individua esso stesso due contrade
senza preoccuparsi di controllare, d’intesa con la società, se la stazione
mobile possa essere installata in quelle zone.
Dalla planimetria in atti, tra l’altro, anche i siti indicati dal comune sono
classificati certamente come zone agricole e, quindi, con la stessa disciplina
di quello che oggi viene contestato sotto il profilo urbanistico il che rivela
anche una certa contraddittorietà del provvedimento.
Sotto i profili denunciati e segnatamente per quello che evidenzia l’intento del
comune di assegnare esso stesso la zona dove ubicare la SRBM, il provvedimento
impugnato è certamente illegittimo e va annullato, salvi gli ulteriori
provvedimenti comunali che possano essere assunti nel rispetto della normativa
vigente.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a
carico dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione di Pescara,
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei limiti
dell’interesse della società
ricorrente e salvi ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna il comune di Collecorvino a rimborsare alla stessa ricorrente le spese
e gli onorari del giudizio che si liquidano in complessive € 1500
(millecinquecento) di cui 1000 per onorario di avvocato, oltre CAP ed IVA come
per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi deciso in Pescara il di 08.02.07.
Dr. Antonio Catoni Presidente ed Est.
Il Segretario di udienza
Pubblicata mediante deposito 19.02.2007
Il Direttore di segreteria
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