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TAR ABRUZZO, Pescara, 11 aprile 2007, sentenza n. 450
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso agli atti - Informazione ambientale - Art.
2 L. n. 195/2005 - Ambito oggettivo - Fattispecie in materia di gara di appalto.
Il diritto all’informazione ambientale (art. 2 L. n. 195/2005) investe
qualsiasi informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio,
siti naturali ecc.), nonchè i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni,
emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente. Con riferimento agli atti di
gara per la realizzazione di un impianto RTL elettrificato, pertanto, sono
ricompresi nell’ambito dell’informazione ambientale lo studio di fattibilità
dell’opera ed il progetto esecutivo, non invece gli altri documenti (capitolato
di gara, bando e verbali), attinenti al momento procedimentale. Pres. Catoni,
Est. Nazzaro - D.G. (avv.ti Del Peschio Liberatore e Mancuso) c. G.T.M. s.p.a.
(avv. Marchese) e altro (n.c.) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 11 aprile 2007, n.
450
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO
SEZIONE STACCATA DI PESCARA
N. D. 450/07
N.R.G. 76/2007
composto dai magistrati:
-Antonio CATONI presidente
-Michele ELIANTONIO consigliere
-Dino NAZZARO consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei giudizi proposti con ric. n. 76 del 2007 da D’INTINO Giovanni, costituito
con gli avv. Corrado DEL PESCHIO LIBERATORE e Salvatore MANCUSO, come in ricorso
CONTRO
LA GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI Spa, (G.T.M.) quale rappresentata, in
giudizio con l’avv. Tommaso MARCHESE, come in atti;
BEATTY BALFOUR RAIL Spa, in quanto anche soggetto capofila dell’A.T.I.
aggiudicataria della gara d’appalto;
PER L’ESIBIZIONE ED IL RILASCIO, in virtù del DIRITTO D’ACCESSO
_dei documenti richiesti con relativa istanza: a) capitolato d’appalto, b) bando
di gara, c) determinazione a contrarre, d) verbali di gara, quali atti della
gara d’appalto per la realizzazione dell’impianto TPL elettrificato a tecnologia
innovativa tra i comuni di Pescara e Montesilvano; in uno all’annullamento del
provvedimento di rigetto del 23.1.2007 prot. n. 437/P.F.;
visto il ricorso, la costituzione con memoria della GTM, gli atti di giudizio ed
i documenti depositati;
udito alla c.c. del 22 marzo 2007 il consigliere Dino NAZZARO e gli avv. S.
MANCUSO e T. MARCHESE;
visto le conclusioni rassegnate in atti;
ritenuta la causa per la decisione e considerato, quanto segue, in
FATTO e DIRITTO
_ il ricorrente, abita in Pescara, in prossimità della cd. strada- parco (via
Castellammare) ed ha esercitato il diritto d’accesso per gli atti specificati in
epigrafe, intendendo tutelararsi dall’inquinamento ambientale ed
elettromagnetico, nonchè dalla possibile svalorizzazione della sua proprietà
posta in zona;
_ la GTM ha concesso l’accesso allo studio di fattibilità dell’opera, precisando
che il progetto esecutivo, non era ancora elaborato, e negato l’accesso agli
altri atti di gara.
IL diniego è ritenuto illegittimo in relazione agli artt. 22 e ss. della L. n.
241/1990 (partecipazione), artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 195/19.8.2005 (informazioni
ambientali) ed art. 24 cost., nonchè per eccesso di potere (difetto di
motivazione).
“Ex adverso” si oppone come gli atti richiesti non abbiano alcuna diretta
attinenza con l’interesse del ricorrente, che non avrebbe una posizione
differenziata in relazione agli atti di gara.
***
__in via preliminare, va osservato come la richiesta di annullamento dell’atto
di diniego risulta inammissibile in relazione alla tipicità del giudizio di
accesso, teso, previa declaratoria, ad ottenere un adempimento positivo da parte
della P.A. (cd. democrazia amministrativa); il gravame va, pertanto,
circoscritto nei limiti di legge (artt. 22 ss. L. n. 241/90 nel testo vigente).
Nella fattispecie viene esercitato il diritto all’informazione ambientale (art.
2 L. n. 195/2005) che investe qualsiasi informazione circa lo stato
dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonchè i fattori
(sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere
sull’ambiente. Nel caso in esame, quindi, quel che è essenziale è lo studio di
fattibilità dell’opera, per il quale l’accesso è stato consentito, ed il
progetto esecutivo, non ancora elaborato; gli altri atti (capitolato di gara, il
bando e verbali) attengono al momento procedimentale - contrattuale di
aggiudicazione dell’appalto, che non possono essere ricompresi nell’ambito
dell’informazione ambientale.
IL ricorrente, inoltre, in quanto soggetto completamente estraneo alla gara
pubblica, non ha alcun interesse diretto, concreto ed attuale nei confronti
della stessa (art. 22 L. 241/1990); in effetti, l’accesso al piano dell’opera,
quale progettata ed esecutiva, soddisfa in pieno il diritto di conoscenza del
ricorrente, cittadino residente in zona, in merito all’intervento previsto
(trasporto urbano innovativo) sulla strada - parco e consente la valutazione
della sua incidenza sulla salubrità ambientale e personale, oltre che in merito
alla tutela dei suoi diritti patrimoniali, nel pieno rispetto dell’art. 24 della
costituzione.
In base a quanto esposto, il provvedimento di diniego, per gli atti specificati,
è sufficientemente motivato, ponendo una distinzione tra il valore dei vari atti
richiesti, al di là di ogni aspetto infraprocedimentale.
IL ricorso va respinto e le spese seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara,
-respinge il ricorso in epigrafe;
-condanna D’Intino Giovanni al pagamento, in favore della convenuta costituita
G.T.M., delle spese di causa (onorari di avvocato, diritti di procuratori e
spese vive) che si liquidano in complessivi €2000(duemila)=.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 22 marzo 2007.
-Antonio CATONI presidente
-Dino NAZZARO consigliere estensore
IL Segretario di udienza
Pubblicata mediante deposito in segreteria in data 11.04.2007
IL Direttore di Segreteria
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