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TAR BASILICATA, 5 marzo 2007, sentenza n. 146
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Circolazione stradale - Misure di regolazione, disciplina e controllo - Art. 7 cod. strada - Compentenza - Dirigenti - Eccezioni. Le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l’art. 7 del codice della strada attribuisce al Sindaco, sono ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali la legge prevede l’intervento di un organo politico, come nel caso della delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, per la quale si provvede “con deliberazione della giunta ” (art. 7, nono comma, D.L.vo n. 285/92), ovvero quelle di limitazioni connesse al rispetto dei limiti del tasso di inquinamento atmosferico (cfr. circ. min. ambiente, 30 giugno 1999, n. 2708/99), ovvero, ancora, quelle di esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente. Pres. Camozzi, Est. Buscicchio - A.F.&C. s.n.c. (avv. Fortunato) c. Comune di Vietri di Potenza (avv. Pali), Sindaco del Comune di Vietri di Potenza n.q. di Ufficiale di Governo (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, 5 marzo 2007, n. 146

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA


N. 146 Reg. sent.

Anno 2007

N. 530 Reg. Ric.

Anno 2006


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 530/06 proposto dalla Società “Antonio Fabio & C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Gerarda Fabio, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso e della memoria di costituzione depositata il 17 gennaio 2007, dall’Avv. Marcello Fortunato, con il quale è elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via Rosica n. 89, presso la Segreteria del T.A.R. per la Basilicata;


contro


- il Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato difeso, giusta procura a margine delle memorie depositate il 22 novembre 2006 ed il 23 gennaio 2007, ed in virtù della deliberazione di G.M. n. 173 del 6.11.2006, dall’Avv. Felice Pali, presso il cui studio, in Potenza alla Via del Popolo n. 62, è elettivamente domiciliato;
- il Sindaco del Comune di Vietri di Potenza, non costituito in giudizio;
- il Sindaco del Comune di Vietri di Potenza, in qualità di Ufficiale di Governo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici ope legis domicilia;
- la Provincia di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;


per l'annullamento, previa sospensione
a) dell’ordinanza n. 2399 del 13.07.2006, successivamente conosciuta, con la quale il Sindaco del Comune di Vietri di Potenza ha vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo la SP 12 Vietrese, al fine di consentire l’espletamento del mercato e della “fiera”;


b) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 19875 del 10.06.2003, con la quale la Provincia di Potenza ha rilasciato il nulla-osta, ai sensi dell’art. 20 C.D.S., atto richiamato nel provvedimento sub a), non conosciuto;


c) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 5007 del 06.07.2006, con la quale il Sindaco del Comune di Vietri di Potenza ha rigettato l’istanza della ricorrente di sospendere l’ordinanza sub a);


d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;


nonché per la condanna
al risarcimento dei danni comunque connessi all’illegittima adozione dei provvedimenti impugnati.


Visto il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, notificato il 31 ottobre, 2 e 3 novembre 2006, depositato il successivo 16 novembre;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, del Sindaco del Comune di Vietri di Potenza, in qualità di Ufficiale di Governo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vietri di Potenza;
Vista l’istanza di regolamento di competenza proposta sia dal Comune di Vietri di Potenza sia dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
Vista l’ordinanza del T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, n. 1233/06 del 30 novembre 2006, con la quale, constando l’accordo delle parti costituite, è stata disposta la trasmissione del fascicolo di causa al T.A.R. per la Basilicata,
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società “Antonio Fabio & C. s.n.c.”;
Vista la memoria difensiva del Comune di Vietri di Potenza;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;


Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2007, fissata per la trattazione dell’incidente cautelare - relatore il magistrato G. Buscicchio, uditi gli avvocati come da relativo verbale;

Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come novellato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Accertata la completezza del contraddittorio e sentite sul punto le parti;


Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la immediata definizione nel merito della controversia, con sentenza succintamente motivata;


Premesso che:


- in data 13.07.2006, il Sindaco del Comune di Vietri di Potenza, con ordinanza n. 2399, a causa del << mercato mensile del primo venerdì di ogni mese ad eccezione dei mesi di Giugno-Settembre e Dicembre in cui rispettivamente nei giorni 12 - 6 e 7 ricadono tradizionalmente le fiere>> destinato a svolgersi <<…lungo Via Vittorio Emanuele (ex SS. 94) da Piazza XXIII novembre all’incrocio di Via Grassi Belli oltre che lungo la SP Vietrese per circa mt. 500 a partire dall’incrocio con Via Vittorio Emanuele>>, ha <<Nei suddetti giorni e limitatamente agli orari 8.00 - 13.00>> vietato <<..il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (eccetto gli automezzi utilizzati dai commercianti frequentanti il mercato) lungo le vie innanzi dette…>>;


Rilevato che:


- con il ricorso in esame la Società “Antonio Fabio & C. S.n.c.” - dopo aver premesso: a) di essere titolare di una cava, dalla quale estrae e commercializza i relativi derivati; b) di commercializzare il prodotto mediante trasporto su gomma con automezzi aventi portata superiore a 3,5 tonnellate; c) che, per raggiungere la cava, è necessario percorrere la strada provinciale 12, la quale attraversa anche il territorio del Comune di Vietri di Potenza- assume l’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 2399/06, nella parte in cui ha disposto il divieto di transito lungo i tratti stradali e nei giorni indicati nel suddetto provvedimento sindacale, deducendo in sintesi: a) che, a norma dell’art. 107 del D.L.vo 267/00, in relazione agli artt. 6 e 7 del D.L.vo 285/92, la competenza all’adozione del provvedimento impugnato spetterebbe al competente dirigente e non al Sindaco; b) che, in senso contrario, non varrebbe invocare le diverse competenze per i provvedimenti contingibili ed urgenti, in quanto la limitazione del traffico veicolare concernerebbe esigenze prevedibili ed ordinarie; c) che non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi previste dall’art. 6 del D.L.vo n. 285/92 per l’adozione, da parte dell’intimato Comune, di provvedimenti limitativi del traffico destinati ad incidere su strade di proprietà di altri enti, d) che, in pretesa violazione degli artt. 6 e 7 del D.L.vo 285/92, non sarebbe stato acquisito il parere della Provincia di Potenza, quale Ente proprietario della strada provinciale 12 interessata dal contestato divieto di transito; e) che, in asserito sviamento di potere, l’impugnato provvedimento sarebbe l’ultimo di una serie di atti tendenti ad ostacolare il libero esercizio dell’attività economica svolta dalla Società;
- l’Amministrazione comunale, con memorie del 22 novembre 2006 e del 23 gennaio 2007, ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;


Ritenuto che:


a) l’eccezione di irricevibilità del ricorso -sollevata dal Comune di Vietri di Potenza nell’assunto che la lesione della sfera giuridica della Società ricorrente sarebbe derivata dalla precedente ordinanza sindacale n. 2397 del 4.7.2006, non impugnata, già impositiva del contestato divieto, il cui contenuto sarebbe stato riprodotto nella successiva ordinanza sindacale n. 2399 del 13.7.2006, eccezion fatta per la parte relativa all’orario in cui è operativo il divieto di transito, ridotto dalle ore 6,30-14.00 (cfr. ord.za n. 2397/06) alle ore 8,00-13,00 (ord.za n. 2399/06)- è infondata, per la decisiva considerazione che, per espressa previsione dell’autorità emanante, l’impugnata ordinanza sindacale n. 2399/06 <<..revoca e/o sostituisce l’ordinanza nr. 2397 del 04-07-2006 emessa antecedentemente in merito..>>, la quale ultima è stata quindi eliminata dal mondo giuridico;


b) che, nella parte impugnatoria, il ricorso è meritevole di accoglimento per l’assorbente fondatezza della censura evidenziante l’incompetenza del Sindaco all’adozione dell’impugnata ordinanza n. 2399/06, in quanto:


1) il potere nella specie esercitato è stato dichiaratamente tratto dagli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (recante nuovo codice della strada);


2) l’art. 107, primo comma, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (recante <<Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali>>) ha ribadito il principio <<..per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti…>>;


3) lo stesso art. 107, al successivo quinto comma, ha disposto che <<A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo…l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54>>;


4) la giurisprudenza amministrativa ha chiarito (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. II, parere del 2 aprile 2003, n. 1661; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 20 dicembre 2005, n. 20503) che le misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, che l’art. 7 del codice della strada attribuisce al Sindaco, sono ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa, salvo che per quelle di maggiore impatto sull’intera collettività locale, per le quali la legge prevede l’intervento di un organo politico, come nel caso della delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, per la quale si provvede “con deliberazione della giunta ” (art. 7, nono comma, D.L.vo n. 285/92), ovvero quelle di limitazioni connesse al rispetto dei limiti del tasso di inquinamento atmosferico (cfr. circ. min. ambiente, 30 giugno 1999, n. 2708/99), ovvero, ancora, quelle di esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente;


5) la citata giurisprudenza amministrativa ha, in particolare, persuasivamente avvertito che: << sarebbe incoerente con un nuovo sistema delle autonomie locali, che ha affidato alla competenza dirigenziale l’adozione di atti e provvedimenti anche di grande rilevanza sociale, amministrativa e finanziaria, implicanti talvolta esercizio di elevata discrezionalità tecnica ed amministrativa (basti solo pensare agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e gestione del personale, ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le concessioni edilizie, i provvedimenti ed i poteri di vigilanza sull’attività edilizia e di repressione dell'abusivismo non solo edilizio ma anche paesaggistico-ambientale), conservare al Sindaco l’adozione di atti che possono anche risolversi in un’ordinaria amministrazione, cioè in una gestione semplice e spesso necessitata di una porzione anche assai limitata della rete stradale (si pensi ad un senso unico temporaneo per lavori, all’apposizione di uno stop o di un impianto semaforico)..>> (par. n. 1661/03 cit.);


6) nel caso di specie, il contestato divieto di transito, introdotto per una limitata porzione della rete stradale che attraversa il Comune di Vietri di Potenza, è evidentemente necessitato dall’esigenza di tutelare la circolazione pedonale nei giorni di mercato e di fiera, si ché esso è riconducibile agli atti di gestione, la cui adozione è affidata alla competenza dirigenziale e, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, a quella dei responsabili dei competenti uffici e servizi (cfr. art. 109, ultimo comma, D.L.vo n. 267/00);


Ritenuto, pertanto, assorbite le rimanenti censure, che il ricorso, nella parte impugnatoria, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Vietri di Potenza n. 2399 del 13.7.2006, nella parte in cui è disposto il divieto di transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo le strade, nei giorni e nelle ore indicati nell’ordinanza stessa;


Ritenuto, quanto alla contestuale domanda di risarcimento dei danni, che essa deve essere respinta, non avendo la Società ricorrente, pur essendone onerata, fornito un pur minimo principio di prova dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’adozione dell’impugnata ordinanza;


Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che esse, secondo la regola della prevalente soccombenza, devono essere poste a carico del Comune di Vietri di Potenza nella misura indicata in dispositivo;


P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA


pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Vietri di Potenza n. 2399 del 13.7.2006 in parte qua.


Condanna il Comune di Vietri di Potenza al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre contributo unificato ed altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Potenza, addì 24 gennaio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata nella Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:


Antonio Camozzi Presidente
Giancarlo Pennetti Componente
Giuseppe Buscicchio Componente - Estensore


Depositata in Segreteria il 05 marzo 2007
(Art.55, L. 27-4-1982, n.186) Il Segretario Generale

 


 

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