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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I, 3 ottobre 2007, sentenza n. 1447


LAVORO - Sicurezza sul lavoro - Impiego pubblico - Amianto - Accertamento dell’esposizione - Giurisdizione - Giudice contabile.
La giurisdizione in ordine all’accertamento dell’esposizione al rischio dell’amianto è di pertinenza del giudice contabile, attributario in via esclusiva di ogni controversia di natura pensionistica, stante il nesso teleologico dell’accertamento, id est la rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini della prestazioni pensionistiche ex art. 13, c. 8 della L. 257/92. Pres. Mastrocola, Est. Morgantini - G.F. (avv. Paolini) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e INPDAP (avv.ti Muscari Tomaioli e Greco) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 3 ottobre 2007, n. 1447

 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1447 Reg. Dec.

N. 1325/06 Reg- Ric.

ANNO 2007

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,

Sede di Catanzaro, Sezione Prima


composto dai Signori


CESARE MASTROCOLA Presidente
GIOVANNI RUIU Giudice
MARCO MORGANTINI Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1325/06 R.G. proposto da Greco Francesco rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Paolini e domiciliato ex officio presso la Segreteria di questo Tribunale


contro


- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Catanzaro Via G. da Fiore ex lege domicilia;
- l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dell’Inpdap, in persona dell’Avv. Francesco Muscari Tomaioli e dell’Avv. Giacinto Greco, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Inpdap via Lombardi n° 1 Catanzaro;


per l’accertamento
dell’esposizione del ricorrente al rischio dell’amianto e del diritto del ricorrente a che l’intero periodo assicurativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto venga moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5 ai sensi dell’art. 13 comma 8 della legge 257/92 e per il riconoscimento di tutti i benefici economici previsti da tale legge; nonché per la condanna degli enti intimati alla erogazione delle relative prestazioni nella misura e con le decorrenze di legge;


VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il dr. Marco MORGANTINI;


Sentiti i difensori come da verbale di udienza;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto:


FATTO


Col ricorso in epigrafe il ricorrente, magistrato in servizio presso il Tribunale di Paola, lamenta che illegittimamente l’Amministrazione intimata gli avrebbe negato i benefici di cui alla legge 257/92, che ha introdotto provvidenze economico-previdenziali per i lavoratori esposti al rischio amianto. Assume il dottor Greco di aver lavorato in ambienti inquinati dall’amianto per più di dieci anni, così come prescrive la citata legge per l’accesso ai benefici suddetti, onde nessun dubbio a suo dire sussisterebbe circa il suo buon diritto al riconoscimento dei suddetti trattamenti.
Di qui l’iniziativa giudiziaria per il riconoscimento di tale diritto e per la condanna degli enti intimati alla erogazione dei previsti trattamenti, il tutto con il favore delle spese di lite.


DIRITTO


Come anticipato in narrativa il ricorrente, quale magistrato dell’ordine giudiziario, assume di aver diritto alla rivalutazione ai fini contributivi degli anni per i quali è rimasta acclarata la sua esposizione al rischio amianto, ai sensi della legge 257/92.
In limine, tuttavia il Collegio deve farsi carico d’ufficio di dirimere la questione inerente la stessa giurisdizione nella materia del giudice amministrativo.
Il comma 8 dell’art. 13 della legge 257/92 così testualmente recita “ Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.
Si tratta evidentemente di una disposizione di favore per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto, la quale consente una particolare rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini delle prestazioni pensionistiche.
Ma allora è evidente, stante il nesso teleologico di quell’accertamento circa la sussistenza del rischio espositivo, che il presente giudizio ha natura strettamente pensionistica giacchè involge il diritto ad un certo conteggio di favore – previsto appunto dalla ridetta L. 257/92- dell’anzianità contributiva ai fini pensionistici; per tal guisa la giurisdizione sulla presente controversia non può che considerarsi di pertinenza del giudice contabile, attributario in via esclusiva di ogni controversia di natura pensionistica.
Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2007.


IL GIUDICE EST.
Dott. Marco Morgantini


IL PRESIDENTE
dott. Cesare Mastrocola

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