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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR CALABRIA, Catanzaro,
Sez. I, 3 ottobre 2007, sentenza n. 1447
LAVORO - Sicurezza sul lavoro - Impiego pubblico - Amianto - Accertamento
dell’esposizione - Giurisdizione - Giudice contabile. La giurisdizione in
ordine all’accertamento dell’esposizione al rischio dell’amianto è di pertinenza
del giudice contabile, attributario in via esclusiva di ogni controversia di
natura pensionistica, stante il nesso teleologico dell’accertamento, id est la
rivalutazione del periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini della
prestazioni pensionistiche ex art. 13, c. 8 della L. 257/92. Pres. Mastrocola,
Est. Morgantini - G.F. (avv. Paolini) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato)
e INPDAP (avv.ti Muscari Tomaioli e Greco) -
T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 3 ottobre 2007, n. 1447
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1447 Reg. Dec.
N. 1325/06 Reg- Ric.
ANNO 2007
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Sede di Catanzaro, Sezione Prima
composto dai Signori
CESARE MASTROCOLA Presidente
GIOVANNI RUIU Giudice
MARCO MORGANTINI Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1325/06 R.G. proposto da Greco Francesco rappresentato e difeso
dall’Avv. Enzo Paolini e domiciliato ex officio presso la Segreteria di questo
Tribunale
contro
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la
cui sede in Catanzaro Via G. da Fiore ex lege domicilia;
- l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dell’Inpdap, in persona
dell’Avv. Francesco Muscari Tomaioli e dell’Avv. Giacinto Greco, elettivamente
domiciliato presso l’Avvocatura Inpdap via Lombardi n° 1 Catanzaro;
per l’accertamento
dell’esposizione del ricorrente al rischio dell’amianto e del diritto del
ricorrente a che l’intero periodo assicurativo soggetto all’assicurazione
obbligatoria contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto venga
moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5 ai
sensi dell’art. 13 comma 8 della legge 257/92 e per il riconoscimento di tutti i
benefici economici previsti da tale legge; nonché per la condanna degli enti
intimati alla erogazione delle relative prestazioni nella misura e con le
decorrenze di legge;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il dr. Marco MORGANTINI;
Sentiti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO
Col ricorso in epigrafe il ricorrente, magistrato in servizio presso il
Tribunale di Paola, lamenta che illegittimamente l’Amministrazione intimata gli
avrebbe negato i benefici di cui alla legge 257/92, che ha introdotto
provvidenze economico-previdenziali per i lavoratori esposti al rischio amianto.
Assume il dottor Greco di aver lavorato in ambienti inquinati dall’amianto per
più di dieci anni, così come prescrive la citata legge per l’accesso ai benefici
suddetti, onde nessun dubbio a suo dire sussisterebbe circa il suo buon diritto
al riconoscimento dei suddetti trattamenti.
Di qui l’iniziativa giudiziaria per il riconoscimento di tale diritto e per la
condanna degli enti intimati alla erogazione dei previsti trattamenti, il tutto
con il favore delle spese di lite.
DIRITTO
Come anticipato in narrativa il ricorrente, quale magistrato dell’ordine
giudiziario, assume di aver diritto alla rivalutazione ai fini contributivi
degli anni per i quali è rimasta acclarata la sua esposizione al rischio
amianto, ai sensi della legge 257/92.
In limine, tuttavia il Collegio deve farsi carico d’ufficio di dirimere la
questione inerente la stessa giurisdizione nella materia del giudice
amministrativo.
Il comma 8 dell’art. 13 della legge 257/92 così testualmente recita “ Per i
lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci
anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita
dall’INAIL è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il
coefficiente di 1,5”.
Si tratta evidentemente di una disposizione di favore per i lavoratori che siano
stati esposti all’amianto, la quale consente una particolare rivalutazione del
periodo lavorativo di esposizione all’amianto ai fini delle prestazioni
pensionistiche.
Ma allora è evidente, stante il nesso teleologico di quell’accertamento circa la
sussistenza del rischio espositivo, che il presente giudizio ha natura
strettamente pensionistica giacchè involge il diritto ad un certo conteggio di
favore – previsto appunto dalla ridetta L. 257/92- dell’anzianità contributiva
ai fini pensionistici; per tal guisa la giurisdizione sulla presente
controversia non può che considerarsi di pertinenza del giudice contabile,
attributario in via esclusiva di ogni controversia di natura pensionistica.
Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 13 luglio 2007.
IL GIUDICE EST.
Dott. Marco Morgantini
IL PRESIDENTE
dott. Cesare Mastrocola
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