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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR CALABRIA, Catanzaro,
Sez. II, 5 luglio 2007, sentenza n. 929
AREE PROTETTE - ZPS - Delimitazione ad opera delle Regioni - Sentenza Corte di
Giustizia CE 20 marzo 2003 - Parere Commissione 14/12/2007 - Art. 30, c. 9 ter
legge Regione Calabria n. 10/2003 - Parere vincolante di un organo del Consiglio
regionale - Contrasto con il diritto comunitario - Inconfigurabilità. Pur
nel panorama normativo segnato dalla sentenza della Corte di giustizia del 20
marzo 2003 e dal parere della Commissione del 14 dicembre 2004, deve ritenersi
che non si ponga in contrasto con il diritto comunitario una norma di legge
regionale che - come il comma 9-ter dell’art. 30 della legge regionale della
Calabria n. 10/2003 - imponga un approfondimento istruttorio dopo l’adozione
della delibera di delimitazione delle ZPS sul territorio regionale, rendendo
necessaria l’acquisizione di un parere vincolante da parte di un organo
collegiale del Consiglio regionale. La delimitazione di ZPS deve rispondere alle
esigenze di protezione delle specie di uccelli ritenute dall’art. 4, paragrafi 1
e 2, della direttiva 79/409/CEE, di talché esigenze di approfondimento
istruttorio in ordine alle caratteristiche degli habitat naturali delle specie
animali protette e dei territori oggetto della proposta di delimitazione non
sembrano porsi in contrasto con la direttiva, ed anzi sembrano rispondere alle
effettive rationes di protezione sottese alla fonte normativa comunitaria (cfr.
sentenza Corte di Giustizia CE del 20 marzo 2003, in tema di inventario IBA 89,
che non è stato ritenuto vincolante per gli stati membri, sebbene, in assenza di
altri studi scientifici più aggiornati, possa essere posto a fondamento della
verifica di ottemperanza di uno Stato agli obblighi imposti dalla direttiva
79/409/CEE.). Pres. Romano, Est. Chinè - E. s.r.l. (avv. Rotella) c. Regione
Calabria (avv. Falduto) -
T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 5 luglio 2007, n. 929
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 929 REG. DEC.
N. 1428/2005 REG. RIC.
ANNO 2007
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Sede di Catanzaro Sezione Seconda
alla presenza dei Signori
GUIDO ROMANO Presidente
GIUSEPPE CHINE’ Giudice est.
ROBERTA CICCHESE Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 1428/2005 proposto da Europaradiso International S.p.a., in
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.
Antonella Rotella, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Buccarelli n. 49,
presso lo studio del dott. Marco Costantino,
contro
la Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Paolo Falduto, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via De
Filippis n. 280, presso gli uffici dell’Avvocatura regionale;
per l’annullamento
della delibera della Giunta regionale n. 607 del 27.06.2005, con la quale si è disposto “di approvare la proposta di perimetrazione relativa alla revisione del sistema Regionale della ZPS, allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contraddistinta con i numeri I, II, III, IV, V (formulari Standard Natura 2000) e in numero sei elaborati cartografici contraddistinti con le lettere A, B, C, D, E, F (Cartografia delle proposte ZPS)”;
e per la condanna
della Regione Calabria al risarcimento dei danni patiti e patiendi in
conseguenza della esecuzione dell’illegittimo provvedimento impugnato.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
VISTI i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE all’udienza pubblica dell’11 maggio 2007 il Dott. Giuseppe Chiné;
UDITI altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il gravame in trattazione, la società ricorrente, avendo in precedenza
stipulato contratti preliminari per l’acquisto di un vasto comprensorio ai
margini del fiume Neto al fine di realizzare un importante complesso turistico -
alberghiero, territorio individuato quale Zona di Protezione Speciale (ZPS), e
pertanto assoggettato ai relativi vincoli, con la delibera di Giunta regionale
n. 607 del 27.06.2005, allegando le ripercussioni economiche negative
discendenti da quest’ultimo provvedimento, ha impugnato la predetta delibera,
formulando una pluralità di censure.
In particolare, a sostegno del proposto gravame, ha denunciato i seguenti vizi:
1) Violazione della legge regionale quadro sulle aree protette n. 394/1991,
nonché della legge regionale n. 10/2003, del d. lgv. n. 267/2000 e della legge
n. 241/1990; Eccesso di potere sotto più profili; 2) Violazione della legge
regionale n. 10/2003, del d. lgv. n. 267/2000, del D.M. 25.03.2005, del D.P.R.
n. 357/1997, delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; Eccesso di potere sotto più
profili.
Con il medesimo atto di gravame, ha spiegato domanda di risarcimento danni,
instando affinché il Tribunale disponesse apposita consulenza tecnica per la
quantificazione ovvero effettuasse la liquidazione in via equitativa.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, deducendo l’integrale
infondatezza del proposto gravame.
All’udienza pubblica dell’11 maggio 2007, sulle conclusioni rassegnate dalle
parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. La decisione del presente gravame non può prescindere da una breve
ricostruzione del panorama normativo di riferimento.
2. In attuazione della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (c.d. uccelli),
con l’art. 1, comma 5, del d. lgv. 11 febbraio 1992, n. 157 e con l’art. 6 del
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, si è stabilito che le regioni e le province
autonome provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna
“zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme
alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi,
provvedono al ripristino dei biotipi distrutti e alla creazione dei biotipi”.
Tali zone di protezione speciale (ZPS) fanno parte della rete ecologica europea
denominata “Natura 2000”, di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 357/1997.
Ad esse, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997, si applicano le
misure di conservazione di cui al precedente art. 4 nonché la “valutazione di
incidenza” disciplinata dall’art. 5. Sotto quest’ultimo profilo, la
giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’inclusione di un’area
all’interno di una ZPS non ne implica la condizione di inedificabilità assoluta,
bensì relativa, in quanto l’eventuale attività edificatoria è subordinata al
giudizio positivo nell’ambito della procedura di “valutazione di incidenza” che,
per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale
(VIA), è ricompresa all’interno di quest’ultima procedura, e ciò ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 357/1997 (cfr. T.A.R. Puglia, sez. I, 11
settembre 2001, n. 3456).
Ai sensi dell’art. 30, comma 9, della legge regionale Calabria 14 luglio 2003,
n. 10, recante “Norme in materia di aree protette”, i siti individuati sul
territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico ed assurti a ZPS,
“dando vita alla rete europea denominata <<Natura 2000>>, vengono iscritti nel
Registro Ufficiale delle aree protette della regione Calabria”.
3. Pronunciando sul ricorso della Commissione europea, proposto ai sensi
dell’art. 226 del Trattato, la Corte di giustizia CE, con la sentenza 20 marzo
2003, causa C-378/01 (Commissione c. Repubblica Italiana), ha dichiarato che “la
Repubblica Italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone di
protezione speciale i territori più idonei, per numero e superficie, alla
conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 2
aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e
successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente
in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le informazioni
opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa classificate, è
venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 4, nn. 1- 3, della
predetta direttiva”.
La Corte di Lussemburgo ha, in particolare, evidenziato che, in virtù dell’Inventory
of Important Bird Areas in the European Community pubblicato nel 1989 (di
seguito, “Inventario IBA 89”), studio sulle aree importanti per l’avifauna nel
territorio comunitario, indicato dalla Commissione quale documento cui riferire
una corretta delimitazione di ZPS, nel territorio italiano vi sarebbero 164 aree
importanti per l’avifauna, per una superficie di ha 3.609.070, ma soltanto una
minima parte di tali aree sarebbe stata interessata da perimetrazione come ZPS.
Di qui la conclusione, tenuto anche conto dell’incapacità della Repubblica
Italiana di individuare uno strumento scientifico più aggiornato dell’Inventario
IBA 89, e pur riconoscendosi la natura giuridicamente non vincolante di tale
Inventario, dell’inadempimento dell’Italia agli obblighi discendenti dall’art.
4, nn. 1 -3, della direttiva 79/409/CEE.
Alla pronuncia della Corte di giustizia ha fatto seguito la lettera di messa in
mora, datata 19 dicembre 2003, con la quale la Commissione europea ha comunicato
alla Repubblica Italiana che quest’ultima, omettendo di eseguire la decisione
della Corte di Lussemburgo, era venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 228,
paragrafo 1, del Trattato. Di qui l’invito alla trasmissione di osservazioni in
merito al contenuto della lettera di messa in mora.
Dopo aver raccolto le osservazioni della Repubblica Italiana, la Commissione,
con il parere motivato del 14 dicembre 2004 emesso ai sensi dell’art. 228,
paragrafo 2, del Trattato, ha accertato la mancata esecuzione della sentenza del
20 marzo 2003 ed ha invitato il Governo italiano “a prendere le disposizioni
necessarie per conformarsi al presente parere motivato, adottando, entro due
mesi dal ricevimento del medesimo, i provvedimenti che comporta l’esecuzione
della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 20 marzo 2003 nella causa
C-378/01, Commissione contro Italia, riguardante l’insufficiente designazione di
ZPS ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE”.
Con il medesimo parere, la Commissione ha individuato complessivamente 61 IBA
(Important Bird Areas), elencate nell’allegato IV, in relazione alle quali la
Repubblica Italiana avrebbe dovuto delimitare nuove ZPS o ampliare le ZPS
preesistenti. Quanto ai criteri di individuazione delle ZPS, la Commissione ha
precisato che, come già chiarito dalla Corte di giustizia, può essere usato
l’Inventario IBA 89, sia nella versione originaria, sia in quella oggetto di
revisione nell’anno 2002, fermo restando l’obbligo per l’Italia, ove un’area
presente nella versione originaria dell’Inventario sia stata cancellata nella
versione più aggiornata, di prendere in considerazione l’area o le aree che
hanno sostituito quelle cancellate (parere motivato, n. 31).
4. In seguito al parere motivato della Commissione europea, tenuto anche conto
che nel medesimo parere la delimitazione di nuove ZPS sul territorio calabrese è
stata individuata come una priorità (n. 17), il Ministero dell’Ambiente ha
sollecitato, a più riprese, la Regione Calabria a provvedere in conformità alle
indicazioni delle istituzioni comunitarie (note prot. 1838 del 24.02.2005 e
prot. 7163 del 26.08.2005).
Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria, sulla base dell’Inventario IBA
89 e della relativa versione aggiornata nel 2002, ha quindi redatto una proposta
di revisione delle ZPS sul territorio regionale, avente il duplice obiettivo di
estendere la superficie delle ZPS già esistenti e di perimetrare nuove aree da
sottoporre a tutela ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Tale proposta ha tenuto
conto anche del Rapporto sullo stato di attuazione della direttiva “uccelli” in
Italia predisposto nel marzo 2004 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio – Direzione per la Protezione della Natura.
La proposta del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria è stata approvata
con la delibera di Giunta regionale n. 607 del 27.06.2005, oggetto del presente
gravame, con la quale sono state estese le superfici delle ZPS già esistenti sul
territorio calabrese e sono state individuate le seguenti tre nuove ZPS: 1)
“Costa Viola” (che include i territori compresi tra la Costa Viola ed il monte
S. Elia); 2) “Marchesato e Fiume Neto” (che comprende le aree dell’Alto
Marchesato e le foci dei fiumi Neto e Tacina); 3) “Alto Ionio Casentino” (che
contiene aste di torrenti che dal Pollino sfociano sul mar Ionio).
Con la medesima delibera di Giunta regionale è stato dato mandato al Dirigente
Generale del Dipartimento Ambiente di attuare le misure di conservazione
prescritte dal D.P.R. n. 357/1997.
5. Dopo la proposizione del presente gravame, con l’art. 19 della legge
regionale 21 agosto 2006, n. 7 sono stati aggiunti i seguenti commi all’art. 30
della legge regionale n. 10/2003: “9-bis – L’individuazione dei siti di cui al
precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere vincolante
della competente Commissione consiliare”; “9-ter – Gli atti in materia già
esecutivi adottati nelle more dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla
competente Commissione consiliare per il prescritto parere”.
Con la trascritta previsione legislativa, oltre ad essere stata espressamente
riconosciuta la competenza della Giunta regionale per la delimitazione delle
ZPS, si è previsto un parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione
“Tutela dell’Ambiente” del Consiglio regionale. Tale parere, in virtù del comma
9-ter, deve essere necessariamente acquisito anche in relazione agli atti “già
esecutivi” adottati nelle more dalla Giunta regionale, che, a tal fine, sono
trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere.
In esecuzione della predetta disposizione legislativa, la deliberazione della
Giunta regionale n. 607/2005 è stata trasmessa alla IV Commissione consiliare
“Tutela dell’Ambiente” che, nella seduta del 20.11.2006, ha espresso il proprio
parere negativo, invitando la Giunta regionale “ad avviare con estrema urgenza
il procedimento di riformulazione del Piano delle ZPS”. Nella motivazione del
parere, si evidenziano, tra l’altro, “carenze su dati, fonti e studi
tecnico-scientifici sul campo utilizzati per la perimetrazione delle ZPS”.
6. Tanto rilevato, osserva il Collegio che la sopravvenienza legislativa
costituita dal comma 9-ter dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2003 ha
inciso significativamente sulla delibera di Giunta regionale oggetto del
presente gravame, in quanto – imponendo espressamente l’acquisizione del parere
vincolante della competente Commissione consiliare – ne ha fatto dipendere
l’efficacia dal tenore di quest’ultimo parere. In altri termini, la scelta
legislativa di sottoporre anche gli atti di perimetrazione di ZPS già
“esecutivi” alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2006, al
parere vincolante della Commissione consiliare “Tutela dell’Ambiente”, ha
riaperto il procedimento amministrativo conclusosi con la delibera oggetto di
gravame, imponendo che il contenuto di quest’ultima risulti conforme al medesimo
parere.
Ed invero, sebbene in virtù dell’art. 9, lett. b) del D.L. 16 agosto 2006, n.
251 “Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero
istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e
delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni”, appare evidente
che la delibera della Giunta regionale costituisce l’atto con cui si manifesta
definitivamente la volontà della Regione, il quale, pertanto, chiude l’iter
procedimentale di competenza dell’Ente regionale.
Poiché, nel caso di specie, in esecuzione della citata disposizione legislativa,
la Commissione “Tutela dell’Ambiente” del Consiglio regionale, nella seduta del
20.11.2006, ha espresso parere negativo in ordine al contenuto del piano di
revisione del sistema regionale delle ZPS approvato con la delibera n. 607/2005,
non può che ritenersi, in attuazione della chiara previsione legislativa, che
detta delibera, non essendo conforme al parere vincolante della competente
Commissione consiliare, non possa attualmente produrre alcun effetto. Ed invero,
in virtù della già evidenziata riapertura del procedimento amministrativo, i
competenti uffici regionali dovranno predisporre un nuovo piano di revisione
delle ZPS sul territorio regionale, sul quale dovrà essere in seguito acquisito
il parere vincolante della competente Commissione consiliare. In conformità a
detto parere potrà successivamente deliberare la Giunta regionale, ai sensi del
comma 9-bis dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2003.
7. Le conclusioni che precedono, ad avviso del Collegio, non possono far
dubitare della compatibilità con il diritto comunitario del comma 9-ter
dell’art. 30 della legge regionale n. 10/2003.
Sebbene sia ormai acquisito il principio secondo cui le sentenze della Corte di
giustizia CE, che applichino o interpretino una norma comunitaria, abbiano
indubbiamente carattere di “sentenze dichiarative del diritto comunitario”, e
come tali debbano essere applicate, con precedenza su eventuali norme di diritto
interno confliggenti (cfr. C. Cost. 11 luglio 1989, n. 389), secondo il noto
modello di risoluzione delle antinomie fondato sulla disapplicazione della fonte
interna contrastante con quella sovranazionale (cfr. C. Cost. 8 giugno 1984, n.
170), il contenuto della disposizione legislativa regionale non sembra porsi in
contrasto con la sentenza del 20 marzo 2003 (Commissione c. Repubblica
Italiana), né, su di un piano più generale, con la direttiva 79/409/CEE.
A tale proposito occorre evidenziare che in base all’art. 4, paragrafi 1 e 2,
della direttiva, gli Stati membri classificano come ZPS “i territori più idonei
in numero e in superficie” alla conservazione delle specie di uccelli sottoposte
a protezione e, per le specie migratrici, tengono conto “delle esigenze di
protezione della zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la
presente direttiva per quanto riguarda le aree di produzione, di muta e di
svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di
migrazione”, e che per la Corte di giustizia CE “sono i criteri ornitologici
contenuti nei nn. 1 e 2 dell’art. 4 a dover guidare gli Stati membri nella
scelta e nella delimitazione delle ZPS” (C. giust. CE 13 luglio 2006, n. 191).
In linea con detti principi, nella sentenza del 20 marzo 2003, la Corte ha
precisato che lo stesso Inventario IBA 89 non assume valore vincolante per gli
Stati membri, sebbene, in assenza di altri studi scientifici più aggiornati, può
essere posto a fondamento della verifica di ottemperanza di uno Stato agli
obblighi imposti dalla direttiva 79/409/CEE.
Ne discende che la delimitazione di ZPS deve rispondere alle esigenze di
protezione delle specie di uccelli ritenute dall’art. 4, paragrafi 1 e 2, della
direttiva, di talché esigenze di approfondimento istruttorio in ordine alle
caratteristiche degli habitat naturali delle specie animali protette e dei
territori oggetto della proposta di delimitazione non sembrano porsi in
contrasto con la direttiva, ed anzi sembrano rispondere alle effettive rationes
di protezione sottese alla fonte normativa comunitaria.
Di qui la conclusione che, pur nel panorama normativo segnato dalla sentenza
della Corte di giustizia del 20 marzo 2003 e dal parere motivato della
Commissione del 14 dicembre 2004, non si ponga in contrasto con il diritto
comunitario una norma di legge regionale che – come il comma 9-ter dell’art. 30
della legge regionale n. 10/2003 – imponga un approfondimento istruttorio dopo
l’adozione della delibera di delimitazione delle ZPS sul territorio regionale,
rendendo necessaria l’acquisizione di un parere vincolante da parte di un organo
collegiale del Consiglio regionale.
8. I superiori argomenti hanno precise ricadute sulla persistenza in capo alla
società ricorrente dell’interesse alla decisione del presente gravame.
Ed invero, in virtù del comma 9-ter dell’art. 30 della legge regionale n.
10/2003 e del parere negativo espresso dalla Commissione “Tutela dell’Ambiente”
nella seduta del 20.11.2006, il piano di revisione del sistema regionale delle
ZPS approvato con la delibera n. 607/2005 deve essere necessariamente
rielaborato. Nelle more, per le considerazioni che precedono, nessun effetto
pregiudizievole può detta delibera produrre nei riguardi della parte ricorrente.
Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse.
9. La domanda di risarcimento danni deve essere, invece, respinta, sia per gli
effetti spiegati dalla sopravvenienza legislativa sulla delibera oggetto di
gravame, sia – per quanto concerne il periodo antecedente alla legge regionale
n. 7/2006 – per l’assoluta carenza di prova degli elementi costitutivi della
fattispecie risarcitoria, e tra questi dello stesso danno di cui si chiede il
ristoro per equivalente monetario.
10 Per la novità delle questioni esaminate sussistono giusti motivi per
compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro –
Sezione Seconda, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, nei termini
meglio precisati in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio dell’11 maggio e dell’8
giugno 2007.
IL GIUDICE EST.
IL PRESIDENTE
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