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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2007 (11/01/2007), n. 276
 


Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Ordinanza contingibile ed urgente - Materie di competenza esclusiva del Sindaco - C.d. potere "extra ordinem" - Art. 54 comma 2 D.L.vo 267/2000  - Art. 38 comma 2 L. n. 142/1990. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 cit. ), è demandato esclusivamente al sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individuando tale potere come una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania Napoli, sez. 3 maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo 2006 n. 1537). Pres., Est. Onorato - Petrella (avv.ti Nicola, Scotto Galletta e Pastore Carbone) c. Comune di Castellammare di Stabia. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2007 (11/01/2007), n. 276


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

Sezione Quinta

Composto dai signori:

Antonio Onorato presidente
Andrea Pannone consigliere
Paolo Carpentieri consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 8114 del 2006 proposto da Enrico Petrella, Margherita Giusti e Raffaelina Petrella, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Nicola, Marco Scotto Galletta e Nicola Pastore Carbone e presso il primo elettivamente domiciliati in Napoli alla Carducci n. 18,


contro


il Comune di Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco pro tempore,


avverso e per l’annullamento


previa sospensiva, dell’ordinanza 25 settembre 2006 n. 59551 con la quale il Dirigente del settore dell’area tecnica ha ordinato ai ricorrenti ed ad altri di <adottare con estrema urgenza> <i necessari provvedimenti per l’eliminazione della situazione di pericolo presente al terrapieno>, <previo l’esecuzione di accurate indagini tecnico strutturali>,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti,

Relatore, alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2007, il presidente;

Uditi i difensori presenti: come da verbale di udienza;

Ritenuto che – come è stato rappresentato ai difensori presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare – il ricorso può essere immediatamente definito con sentenza redatta in forma semplificata.

Constatato che dalla piana lettura dell’ atto impugnato, si ricava che trattasi di un’ordinanza contingibile e urgente emanata ai sensi, del pur non menzionato, art. 54 comma 2 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, norma che appunto consente di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Rilevato, in particolare, che nella specie il provvedimento è motivato con riferimento alla <situazione di pericolo per la pubblica e priva incolumità, in quanto dette acque meteoriche, ruscellando disordinatamente, possono portare a valle materiali litoidi e procurare ulteriori crolli di strutture private che potrebbero sia danneggiare i privati stessi sia invadere la sottostante strada comunale denominata Via Sanità>,

Ritenuto che, tuttavia, l’adozione di siffatte ordinanze rientra, anche nel sistema vigente fra i compiti specifici del Sindaco, quale Ufficiale di Governo e non già negli ordinari poteri di gestione spettanti ai dirigenti degli Enti locali,

Ribadito, a tal ultimo riguardo, con la giurisprudenza unanime che l'art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 cit. ), demandando esclusivamente al sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania Napoli, sez. 3 maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo 2006 n. 1537).

Ritenuto che, pertanto, risulta fondato il primo motivo di ricorso col quale è stata appunto dedotta l’incompetenza del Dirigente il quale ha adottato il provvedimento impugnato,

Considerato che tale censura ha carattere assorbente di ogni altra e che comunque ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio,


PQM


Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione V, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato con salvezza di ogni altra determinazione che l’Autorità competente riterrà di dover adottare.

Spese compensate.

Il contributo unificato anticipato dalla parte ricorrente deve essere posto a carico dell’Amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2007.

Il PRESIDENTE Est.
(dott. Antonio Onorato)


 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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