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TAR NAPOLI, Sez. V, 05 Aprile 2007, (08/03/2007) Sentenza n. 3121
RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Raccolta differenziata - Allocazione in un
tratto di strada - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie. E’ illegittima
l’individuazione (e relativa chiusura) di un tratto di strada come luogo
deputato all’allocazione ed alla gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata (nella specie consistente in sacchi multimateriale e in rifiuti
ingombranti). Tale scelta, oltre ad essere incoerente e illogica, è
pregiudizievole per le qualità paesaggistiche ed ambientali del luogo e per la
stessa salute ed incolumità dei soggetti residenti nelle vicinanze. (Pres.
Onorato, Est. Francavilla, Ric. Schiano Di Colella ed altri (avv. Barone) c.
Comune di Procida ed altri (avv. D’Angiolella). TAR NAPOLI, Sez. V, 05 Aprile
2007, (08/03/2007) Sentenza n. 3121
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – SEDE DI NAPOLI
- QUINTA SEZIONE INTERNA -
Reg.
Sen. n. 3121/07
composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Antonio Onorato - Presidente;
- Dr. Andrea Pannone - Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla - Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 852/07 R.G. proposto da SCHIANO DI COLELLA LAVINA GIOVANNI,
SCHIANO DI COLELLA LAVINA LUIGIA, MAZZIOTTI DI CELSO IDA, GIORDANO ANNA, MURO
VINCENZO, PICCINI LUCIANA, PAGANO DOMENICO, VENEZIANO FERDINANDO, OLIVIERI
MARIA, SCOTTO DI CARLO VINCENZO, OLIVIERI ROSA, MAZZELLA CARMELA, TRAMONTANO
MARINA, OLIVIERI CONCETTA, DE RUBERTIS MARGHERITA e BARONE ENZO elettivamente
domiciliati in Napoli, piazza Sannazzaro n. 71 presso lo studio dell’avv.
Valerio Barone che li rappresenta e difende nel presente giudizio
CONTRO
- COMUNE DI PROCIDA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in
Napoli, viale Gramsci n. 16 presso lo studio dell’avv. Luigi M. D’Angiolella che
lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- SINDACO DEL COMUNE DI PROCIDA QUALE UFFICIALE DI GOVERNO – non costituito in
giudizio
E NEI CONFRONTI DI
- SEPA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in
giudizio;
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante
p.t. – non costituita in giudizio
per l’annullamento dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 182 del
01/12/06 con cui il Sindaco del Comune di Procida ha autorizzato la S.E.P.A.
s.r.l. “temporaneamente e per un periodo non superiore a sei mesi all’utilizzo
della zona del tratto di strada di via A. De Gasperi, dal sentiero Villa
Lavina...fino all’incrocio con via Raia (accesso a proprietà Schiano Lavina),
per lo svolgimento delle operazioni di raccolta per il trasporto in terra ferma
agli impianti autorizzati, del materiale secco della raccolta differenziata,
contenuto nei <sacchi multimateriale> e dei rifiuti ingombranti” prescrivendo,
altresì, la “chiusura del tratto di strada di via A. De Gasperi”;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di
Consiglio dell’08 marzo 2007 fissata per l’esame dell’istanza cautelare
formulata dai ricorrenti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai
sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo
l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza
dell’istruttoria;
Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio dell’08 marzo 2007 della
possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma
10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;
Ritenuto, in fatto, che i ricorrenti impugnano l’ordinanza contingibile ed
urgente n. 182 del 01/12/06 con cui il Sindaco del Comune di Procida ha
autorizzato la S.E.P.A. s.r.l. “temporaneamente e per un periodo non superiore a
sei mesi all’utilizzo della zona del tratto di strada di via A. De Gasperi, dal
sentiero Villa Lavina...fino all’incrocio con via Raia (accesso a proprietà
Schiano Lavina), per lo svolgimento delle operazioni di raccolta per il
trasporto in terra ferma agli impianti autorizzati, del materiale secco della
raccolta differenziata, contenuto nei <sacchi multimateriale> e dei rifiuti
ingombranti” prescrivendo, altresì, la “chiusura del tratto di strada di via A.
De Gasperi”;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura nella parte in cui lamenta
l’illogicità del provvedimento impugnato in relazione al luogo scelto per
l’allocazione dei rifiuti;
Considerato, infatti, che non risulta coerente e logica l’individuazione di un
tratto di strada come luogo deputato alla gestione dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata;
Rilevato, infatti, che la scelta in esame è pregiudizievole per le qualità
paesaggistiche ed ambientali del luogo e per la stessa salute ed incolumità dei
soggetti residenti nelle vicinanze tra cui figurano gli odierni ricorrenti;
Considerato, infatti, che i rifiuti allocati sulla pubblica via rilasciano
liquami come desumibile dalla documentazione fotografica allegata e dalla nota
prot. n. 2935 del 28/12/06 emessa dalla Provincia, ente proprietario della
strada che, per altro, non risulta previamente interpellato da parte
dell’amministrazione comunale;
Rilevato, poi, che per effetto del provvedimento impugnato è stata disposta la
chiusura della strada ove sono situati i rifiuti e che è necessaria ai
ricorrenti per accedere alle loro proprietà costringendo gli stessi ad
utilizzare un’altra via sulla quale sono in corso lavori di consolidamento resi
necessari dalle precarie condizioni statiche dei luoghi (circostanza dedotta
nell’atto introduttivo e non contestata dal comune resistente);
Rilevato che le predette circostanze denotano l’illogicità del provvedimento
impugnato che, per ovviare al pericolo derivante dall’inesistenza di un luogo
idoneo alla gestione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, ha
individuato una soluzione pregiudizievole per la salute pubblica, in generale, e
dei ricorrenti, in particolare;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è fondato (con assorbimento,
nella predetta statuizione, delle ulteriori censure proposte) e merita
accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
Rilevato che le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come
da dispositivo, debbono essere poste a carico, in solido, del Comune di Procida
e del Sindaco del Comune di Procida quale Ufficiale di Governo, in quanto
soccombenti, mentre ne deve essere disposta la compensazione per quanto concerne
il rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti, da una parte, e
l’Amministrazione Provinciale di Napoli e la S.E.P.A. s.r.l., dall’altra;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, Quinta
Sezione Interna, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt.
21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) condanna il Comune di Procida ed il Sindaco del Comune di Procida, quale
Ufficiale di Governo, a pagare, in solido, le spese processuali sostenute dai
ricorrenti il cui importo complessivo si liquida in euro mille/00, per diritti
ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dispone la compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico
processuale instauratosi tra i ricorrenti, da una parte, e l’Amministrazione
Provinciale di Napoli e la S.E.P.A. s.r.l., dall’altra;
4) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2007.
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