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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 Aprile 2007 (07 Marzo 2007), n. 3674
URBANISTICA E EDILIZIA - Soppalco - Natura di opera interna - Ristrutturazione
edilizia - Permesso di costruire - Non necessita - Fattispecie. La
costruzione di un soppalco ha natura di opera interna, priva di autonomia
funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei prospetti e
perciò soggetta al regime della denuncia di inizio attività (T.A.R. Campania
Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680; T.A. Calabria Catanzaro, saez. II, 24
aprile 2006 n.406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione
edilizia” (T.A.R. Piemonte Torino, sez I, 15 febbraio 2006 n.910). Fattispecie:
“mezzanino”, presuntivamente riattato a soppalco nel corso dei lavori di
ristrutturazione. Pres. Giamportone, Est Raiola, Cantieri Nautici s.r.l (avv.
Basile) c. Comune di Procida. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 11 aprile
2007, (21/03/2007) n. 3329
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE DI NAPOLI -
N. 3329 Reg.Sent.
Anno 2007
N. 1358 Reg.Ric.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA
sul ricorso n. 1358 del 2007, proposto da
CANTIERI NAUTICI SERAPIDE S.R.L.
con sede in Pozzuoli alla via Carlo Pisacane n.8, in persona del legale
rappresentante pro tempore Di Frenna Francesco, rappresentata e difesa dall’avv.
Giovanni Basile presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Tino
di Camaino n.6
contro
COMUNE DI PROCIDA
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio
per l’annullamento
1. dell’ordinanza n.15 del 14.02.2007, recante l’ordine di demolizione relativo
ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (“soppalco ed opera
accessoria abusivamente realizzate all’interno di locale dell’ex macello”) in
Procida alla via Roma n.1;
2. di ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
UDITO alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2007 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 marzo 2007 e depositato il successivo 9 marzo
2007, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe per i seguenti
motivi di diritto:
- Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del D.P.R.
n.380/2001 – Violazione e falsa dell’art.10 del D.P.R. 380/2001 in relazione
all’art.22 del medesimo T.U. – Violazione dell’art.10 del regolamento edilizio
del comune di Procida – Violazione dell’art.8 delle norme tecniche di attuazione
del vigente P.R.G. - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e
di diritto – Violazione del giusto procedimento -Ecceso di potere per difetto di
istruttoria e di motivazione – Manifesta ingiustizia – Travisamento – Altri
profili;
- Violazione di legge –Violazione degli artt.3,7,8,9,10.10bis e 21 octies della
Legge 241/90 – Violazione degli artt.3 e 97 Cost. –Violazione del giusto
procedimento – Eccesso di potere –– Perplessità - Manifesta ingiustizia;
Il Comune di Procida non si costituiva.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente fondato, di tal che il gravame può essere deciso con
sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare.
L’abuso in contestazione (“soppalco ed opera accessoria abusivamente realizzate
all’interno di locale dell’ex macello”) ha, senza dubbio alcuno, natura di opera
interna, priva di autonomia funzionale, inidonea a determinare modifiche della
sagoma e dei prospetti e perciò soggetta al regime della denuncia di inizio
attività (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680; T.A. Calabria
Catanzaro, saez. II, 24 aprile 2006 n.406) poiché rientrante nell’accezione lata
di “ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Piemonte Torino, sez I, 15 febbraio 2006
n.910).
Costituisce jus receptum, peraltro, che la sanzione demolitoria sia
sproporzionata in quanto eccessiva in riferimento ad opere edilizie abusive che
non necessitino di titolo concessorio (rectius permesso di costruire) (ex multis
T.A.R. Campania Napoli sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680).
A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la difesa della società ricorrente ha
diligentemente provato, quantomeno sotto il profilo indiziario, la preesistenza
nell’edificio dell’ex–macello di un “mezzanino”, presuntivamente riattato a
soppalco nel corso dei lavori di ristrutturazione, sia mediante la produzione in
giudizio di copia dell’ordinanza del 23.02.2007 con il quale il G.I.P. del
Tribunale di Napoli ha negato la convalida del sequestro penale sul rilievo
della cennata preesistenza dell’opus sia mediante la perizia giurata a firma del
geom. Michele Cacciuttolo resa in data 05 marzo 2007, nella quale ultima si
afferma appunto la preesistenza di un mezzanino , costituito da putrelles in
ferro con sovrastante tavolato ligneo.
Il gravame merita, pertanto, accoglimento.
Ogni altro motivo va considerato assorbito (art.26, comma IV, L.1034/1971).
In considerazione della particoralità della vicenda si stima equo dichiarare non
ripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli,
pronunciando sul ricorso n. 1358 del 2007, proposto da Di Frenna Federico nella
qualità di legale rappresentante pro tempore della Cantieri Nautici Se rapide
s.r.l Yachting Club , meglio in epigrafe specificato, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’ordinanza n.15 del 14.02.2007, recante l’ordine di
demolizione da eseguirsi nel termine di giorni trenta dalla notificazione
relativo ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (“soppalco ed
opera accessoria abusivamente realizzate all’interno di locale dell’ex macello”)
in Procida alla via Roma n.1.
Dichiara non ripetibili le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007
Dott. Filippo Giamportone Presidente
Dott.ssa Maria Abbruzzese Giudice
Dott.ssa Ida Raiola Giudice est.
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