AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 Aprile 2007 (07 Marzo 2007), n. 3674 


URBANISTICA E EDILIZIA - Soppalco - Natura di opera interna - Ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire - Non necessita - Fattispecie.
La costruzione di un soppalco ha natura di opera interna, priva di autonomia funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei prospetti e perciò soggetta al regime della denuncia di inizio attività (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680; T.A. Calabria Catanzaro, saez. II, 24 aprile 2006 n.406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Piemonte Torino, sez I, 15 febbraio 2006 n.910). Fattispecie: “mezzanino”, presuntivamente riattato a soppalco nel corso dei lavori di ristrutturazione. Pres. Giamportone, Est Raiola, Cantieri Nautici s.r.l (avv. Basile) c. Comune di Procida. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 11 aprile 2007, (21/03/2007) n. 3329


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE DI NAPOLI -


N. 3329 Reg.Sent.
Anno 2007
N. 1358 Reg.Ric.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA IN FORMA SEMPLIFICATA


sul ricorso n. 1358 del 2007, proposto da


CANTIERI NAUTICI SERAPIDE S.R.L.


con sede in Pozzuoli alla via Carlo Pisacane n.8, in persona del legale rappresentante pro tempore Di Frenna Francesco, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Basile presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Tino di Camaino n.6


contro


COMUNE DI PROCIDA
in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio


per l’annullamento


1. dell’ordinanza n.15 del 14.02.2007, recante l’ordine di demolizione relativo ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (“soppalco ed opera accessoria abusivamente realizzate all’interno di locale dell’ex macello”) in Procida alla via Roma n.1;
2. di ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
UDITO alla Camera di Consiglio del 21 marzo 2007 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
VISTI gli artt. 21, comma 10, e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;
SENTITI, sul punto, i difensori delle parti;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato in data 8 marzo 2007 e depositato il successivo 9 marzo 2007, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
- Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del D.P.R. n.380/2001 – Violazione e falsa dell’art.10 del D.P.R. 380/2001 in relazione all’art.22 del medesimo T.U. – Violazione dell’art.10 del regolamento edilizio del comune di Procida – Violazione dell’art.8 delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. - Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento -Ecceso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – Manifesta ingiustizia – Travisamento – Altri profili;
- Violazione di legge –Violazione degli artt.3,7,8,9,10.10bis e 21 octies della Legge 241/90 – Violazione degli artt.3 e 97 Cost. –Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere –– Perplessità - Manifesta ingiustizia;
Il Comune di Procida non si costituiva.


DIRITTO


Il ricorso è manifestamente fondato, di tal che il gravame può essere deciso con sentenza in forma semplificata, anziché con l’ordinanza resa in sede cautelare.


L’abuso in contestazione (“soppalco ed opera accessoria abusivamente realizzate all’interno di locale dell’ex macello”) ha, senza dubbio alcuno, natura di opera interna, priva di autonomia funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei prospetti e perciò soggetta al regime della denuncia di inizio attività (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680; T.A. Calabria Catanzaro, saez. II, 24 aprile 2006 n.406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Piemonte Torino, sez I, 15 febbraio 2006 n.910).


Costituisce jus receptum, peraltro, che la sanzione demolitoria sia sproporzionata in quanto eccessiva in riferimento ad opere edilizie abusive che non necessitino di titolo concessorio (rectius permesso di costruire) (ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680).


A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la difesa della società ricorrente ha diligentemente provato, quantomeno sotto il profilo indiziario, la preesistenza nell’edificio dell’ex–macello di un “mezzanino”, presuntivamente riattato a soppalco nel corso dei lavori di ristrutturazione, sia mediante la produzione in giudizio di copia dell’ordinanza del 23.02.2007 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha negato la convalida del sequestro penale sul rilievo della cennata preesistenza dell’opus sia mediante la perizia giurata a firma del geom. Michele Cacciuttolo resa in data 05 marzo 2007, nella quale ultima si afferma appunto la preesistenza di un mezzanino , costituito da putrelles in ferro con sovrastante tavolato ligneo.


Il gravame merita, pertanto, accoglimento.


Ogni altro motivo va considerato assorbito (art.26, comma IV, L.1034/1971).


In considerazione della particoralità della vicenda si stima equo dichiarare non ripetibili le spese di giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n. 1358 del 2007, proposto da Di Frenna Federico nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Cantieri Nautici Se rapide s.r.l Yachting Club , meglio in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n.15 del 14.02.2007, recante l’ordine di demolizione da eseguirsi nel termine di giorni trenta dalla notificazione relativo ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo (“soppalco ed opera accessoria abusivamente realizzate all’interno di locale dell’ex macello”) in Procida alla via Roma n.1.


Dichiara non ripetibili le spese di giudizio.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007


Dott. Filippo Giamportone Presidente
Dott.ssa Maria Abbruzzese Giudice
Dott.ssa Ida Raiola Giudice est.


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it