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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2007 (21/02/2007), n. 3570



URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo - Diniego - illegittimità - Fattispecie.
I valori paesaggistici non risultano obbligatoriamente compromessi ove l’intervento si concreti in un modesto ampliamento del ciglio stradale con la creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo, intervento che di per sé non è necessariamente detrattivo della visuale. (sent. Tar Campania-Napoli nr. 7784/2005). Nella specie, pur senza che si possa, in via di principio, derogare all’apicale portata dei valori paesaggistici (C. Cost. nr. 46/2001), ci si deve orientare, alla disciplina di favore cui si ispirano gli interventi di realizzazione dei parcheggi (cfr., ex pluris, L. 122/1989; L. R. Campania 19/2001), specie nella vicenda in cui l’intervento non comporta opere che si innalzano dal suolo o, comunque, limitano alla fruibilità del paesaggio. Pres. Giamportone, Est. Pagano, Arezzi (avv.to Carannante) c. Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv.ra distr.le dello Stato). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2007 (21/02/2007), n. 3570

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE DI NAPOLI -


composto da:

Filippo Giamportone - Pres.
Alessandro Pagano - Cons. rel. est.
Sergio Zeuli - Ref.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso nr. 12219/2003 proposto da: Arezzi Angelo rappresentato e difeso dall'avv.to A. Carannante con cui domicilia in Napoli alla v. V. Colonna nr. 9;


contro


il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla Avv.ra distr.le dello Stato, con cui domicilia ex lege in Napoli, v. Diaz nr. 11,


per l’annullamento


del decreto del Soprintendente del Ministero BB.AA.CC. prot. nr. 19622 del 31.07.2003 di annullamento del provvedimento sindacale nr. 24 dell’8.4.2003 del Comune di Procida di autorizzazione ex art. 151 del Dlgs 490/1999 per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale alla v. Rivoli di Procida; oltre tutti gli atti connessi;

visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 21.02.2007 -rel. il cons. A. Pagano- gli avv.ti: come da verbale di udienza;


Ritenuto in fatto e Considerato in diritto


1.- La parte ricorrente si duole che la Soprintendenza BB.CC.AA. di Napoli abbia annullato il decreto di autorizzazione paesaggistico emesso dal Comune di Procida, relativamente alla realizzazione di un parcheggio di mq. 15 alla v. Rivoli.

Articola pertanto sette motivi con cui deduce la violazione di legge (L. 241/1990; Dlgs 21/1993; DPR 760/1994; r.d. 1357/1940; DM 9.6.1995; L. R. 19/2001; DPR 616/1977; L. 431/1985; Dlgs 490/1999) e l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.

2.- L’amministrazione ha provveduto a costituirsi.

3. - All’udienza indicata la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.- Il ricorso è fondato.

4.1.- La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Napoli ha annullato il decreto del Comune di Procida con il quale è stata autorizzata, sotto il profilo paesaggistico, la realizzazione di un parcheggio di mq. 15 in v. Rivoli.

Come questo Tribunale ha già affermato in una fattispecie analoga (sent. Tar Campania-Napoli nr. 7784/2005), i valori paesaggistici non risultano compromessi ove, come nello specifico caso in esame, l’intervento si concreti in un modesto ampliamento del ciglio stradale con la creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo, intervento che non solo non è detrattivo ex se della visuale, ma poggia su di una struttura tutta sottoposta al livello stradale: la zona dell’intervento non presenta inoltre il bordo stradale vincolato ai sensi dell’art. 10 del vigente P.T.P., come da certificazione in atti (non contestata).

Peraltro, pur senza che si possa, in via di principio, derogare all’apicale portata dei valori paesaggistici (C. Cost. nr. 46/2001), ci si deve orientare, nel governare la fattispecie in esame, alla disciplina di favore cui si ispirano gli interventi di realizzazione dei parcheggi (cfr., ex pluris, L. 122/1989; L. R. Campania 19/2001), specie nella vicenda per cui è causa, in cui, ripetesi, l’intervento non comporta opere che si innalzano dal suolo o, comunque, limitazioni alla fruibilità del paesaggio.

Il ricorso è pertanto da accogliere con riferimento al primo motivo denunciante il travisamento dei presupposti e, per l’effetto, l’atto impugnato da annullare.

5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la particolare natura della lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:

Accoglie il ricorso nr. 12219/2003 per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Compensa interamente le spese di causa.

Ordina all’amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, 21.02.2007, nella camera di consiglio del TAR.


Filippo Giamportone pres.                                            Alessandro Pagano rel. est.



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