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T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 16 Aprile 2007 (21/03/2007), n. 3671
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Canna fumaria - Lavori
edili abusivi - Illecito edilizio ed ambientale - Accertamento di conformità -
Natura pertinenziale dell’opera - Innovazione abusiva - Sanabilità - Fattispecie
- Art. 36 D.P.R. n.380/2001 - D.L. n.269/2003 conv. in L. n.326/2003 - Art. 7 L.
n. 241/90. In ambito di tutela paesaggistica, i lavori edili abusivi
consistenti nella realizzazione di una canna fumaria, costituiscono illecito
edilizio ed ambientale, sanzionabile con la sanzione ripristinatoria. Sul punto,
non rileva né la pretesa natura pertinenziale dell’opera (che costituisce
nondimeno una innovazione abusiva) né la asserita sanabilità (che tuttavia il
ricorrente, non ha richiesto né sollecitato); né rileva, stante la natura
sostanziale dell’abuso, l’omessa acquisizione dei pareri della C.E. o della
C.E.I., in ragion del carattere vincolato del provvedimento, cui nessun apporto
procedimentale avrebbero potuto portare gli organi in questione. (Nella specie
realizzazione abusiva di canna fumaria in ferro in zona ambientalmente protetta
- Comune di Pozzuoli). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Iovine (avv.
Martoscia) c. Comune di Pozzuoli (avv. De Rosa). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez.
VI, 16 Aprile 2007 (21/03/2007), n. 3671
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE DI NAPOLI -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.5215 del 1997 proposto da
IOVINE ANTONELLA, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Martoscia, presso il
cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Diocleziano n.169,
CONTRO
COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Nicola De Rosa con il quale è domiciliato presso la Segreteria del
TAR,
per l’annullamento
dell’ordinanza n.17 del 7 aprile 1997, prot. n.16099 recante ingiunzione di
demolizione, entro novanta giorni, di tutte le opere realizzate in Pozzuoli,
alla via Corso Umberto I n.57, consistenti nella realizzazione di una canna
fumaria in ferro a servizio del locale destinato a trattoria, denominato Antica
Trattoria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Vista la propria Ordinanza 23.6.1999, n.2712;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 21 marzo 2007, il Cons. Maria Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione di ingiunzione a demolire emanata dal
Sindaco del Comune di Pozzuoli in danno della ricorrente relativa a lavori edili
abusivi consistenti nella realizzazione di una canna fumaria in ferro nei pressi
del locale denominato Antica Trattoria, alla via Corso Umberto I n.57 in
Pozzuoli.
Il ricorso deduce:
1) Nullità insanabile dell’ordinanza. Inesistenza giuridica dell’atto amministrativo: l’ordinanza non recherebbe la sottoscrizione del Sindaco;
2) Nullità insanabile della notificazione: la notificazione sarebbe nulla per l’impossibilità di identificare l’ufficiale notificatore che vi ha provveduto, né sarebbe possibile rinvenire le formalità indispensabili per ritenere legittima la sua esecuzione;
3) Violazione di legge. Eccesso di potere. Non necessità dell’atto concessorio. Assoluta carenza di motivazione: il manufatto realizzato, quale pertinenza essenziale dell’immobile, non necessiterebbe di concessione edilizia; in ogni caso, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare una concessione in sanatoria;
4) Violazione di legge. Carenza dell’interesse pubblico alla demolizione. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Illogicità: non sussisterebbe contrasto tra l’opera e l’organizzazione urbanistica, sicché il provvedimento demolitorio sarebbe illogico e sproporzionato;
5) Violazione di legge. Carenza di interesse pubblicistico ala demolizione: Eccesso di potere per difetto di motivazione: non sussisterebbe un concreto e specifico interesse pubblico all’adozione dell’atto; il provvedimento impugnato non motiverebbe sul punto né sulla comparazione tra interesse pubblico e sacrificio imposto al privato;
6) Violazione di legge. Violazione del giusto procedimento. Sviamento. Illogicità manifesta: la soluzione demolitoria sarebbe stata adottata prescindendo delle risultanze dei pareri degli organi consultivi;
7) Violazione di legge. Violazione
della legge regionale n.10/82. Violazione del D.p.R 616/77, art. 82, lett.d),
Violazione del giusto procedimento perché manca il parere della Commissione
edilizia integrata: il provvedimento non sarebbe stato sottoposto all’esame
della Commissione in epigrafe:
Si costituiva il Comune di Pozzuoli chiedendo il rigetto del ricorso.
Con Ordinanza n.2712/99 l’adito TAR accoglieva l’istanza cautelare.
Con Ordinanza collegiale n.536/2003 il TAR disponeva la sospensione del processo
fino alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di condono ai
sensi del D.L. 269/2003.
All’esito della pubblica udienza del 21 marzo 2007, il Collegio riservava la
decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Il Collegio deve anzitutto rilevare che, benché sia stata ritualmente disposta
la sospensione del giudizio a termini del D.L. n.269/2003 conv. in L. n.326/2003
per consentire alla ricorrente di proporre istanza di condono edilizio, non
risulta che detta istanza sia stata proposta, non avendo nessuna delle parti
allegato e documentato tale circostanza; né risulta che sia stata proposta
diversa istanza (accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n.380/2001) intesa
a sanare l’abusività dell’opera.
La fabbrica realizzata (canna fumaria in ferro), da quanto risulta in atti, è
pertanto tuttora abusiva.
Mette conto anche, in via preliminare, rilevare che la memoria depositata dalla
difesa ricorrente in data 30 settembre 2003 deduce due motivi (violazione di
legge: art. 7 L.241/90, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento
all’interessata e violazione dei principi generali dell’ordinamento, ed Eccesso
di potere. Violazione del giusto procedimento. Arbitrarietà, illogicità
manifesta, eccesso e sviamento di potere, quest’ultimo relativo alla natura
dell’opera come pertinenziale e dunque nella prospettazsione non assoggettabile
alla sanzione demolitoria) non dedotti con il ricorso notificato e dunque
inammissibili.
Tanto premesso il ricorso è infondato.
E’ anzitutto privo di pregio il primo motivo di ricorso incentrato sulla pretesa
nullità/inesistenza giuridica dell’ordinanza per non essere la stessa stata
sottoscritta dal Sindaco; circostanza che tuttavia parte ricorrente desume da un
“segno della penna attestante “per il Sindaco”; sta di fatto che il
provvedimento, in assenza di altra indicazione, deve intendersi sottoscritto
proprio dal Sindaco; sotto altro profilo, ove così non fosse, la ricorrente non
deduce la mancanza di delega dell’altro soggetto eventuale sottoscrittore,
circostanza che renderebbe il motivo, piuttosto che infondato, addirittura
inammissibile.
Del tutto inconferente è il secondo motivo di ricorso incentrato su una pretesa
nullità della notificazione dell’ordinanza; le eventuali illegittimità
inficianti la notificazione dell’atto non incidono invero sulla validità ed
efficacia dello stesso che, portato a conoscenza del destinataria, ha prodotto i
suoi effetti, consentendo anche la stessa impugnazione; il motivo è dunque
inammissibile.
Sul piano sostanziale, la realizzazione della canna fumaria, in zona
ambientalmente protetta quale è il Comune di Pozzuoli, costituisce illecito
edilizio ed ambientale, sanzionabile con la sanzione ripristinatoria; non rileva
sul punto né la pretesa natura pertinenziale dell’opera (che costituisce
nondimeno una innovazione abusiva) né la asserita sanabilità (che tuttavia la
ricorrente, come sopra detto, non ha richiesto né sollecitato); né rileva,
stante la natura sostanziale dell’abuso, l’omessa acquisizione dei pareri della
C.E. o della C.E.I., in ragion del carattere vincolato del provvedimento, cui
nessun apporto procedimentale avrebbero potuto portare gli organi in questione.
La natura persistentemente abusiva dell’opera osta infine a qualsiasi
valutazione comparativa, peraltro non consentita, tra interesse pubblico al
ripristino dell’ordine urbanistico-ambientale violato e interesse privato.
Le considerazioni che precedono consentono anche la reiezione dei restanti
motivi di ricorso.
Il ricorso va dunque respinto giacché infondato.
Le spese possono compensarsi state la risalenza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 marzo 2007, con
l’intervento dei Magistrati:
Filippo GIAMPORTONE - Presidente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
Ida RAIOLA - Componente
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