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T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 Aprile 2007 (07 Marzo 2007), n. 3674
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Protezione delle bellezze naturali -
Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento ed istruttorio
dell'amministrazione statale - C.d. concorrenza di poteri - Limiti - D.Lvo n.
42/2004. In materia di protezione delle bellezze naturali, l’attuale sistema
normativo prevede una concorrenza di poteri (non eguali o almeno non
equivalenti) dello Stato e delle Regioni regolata dal principio di leale
collaborazione. Di conseguenza, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da
parte della Regione o dell’autorità subdelegata, fa riscontro, (ex procedimento
disegnato dal D.Lvo n. 42/2004), un potere di annullamento del Ministero dei
Beni e delle attività culturali dell’autorizzazione per soli motivi di
legittimità (TAR Campania, sez.VI, n.4720/2005). Pres. Giamportone, Est.
Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007),
n. 3674
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesistico ambientale - Rilascio
dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato - Potere di
annullamento - Potestà di cogestione dell’interesse paesistico - D.Lvo n.
42/2004. In materia di tutela paesistico ambientale, il rilascio
dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato è il presupposto
dell’esercizio doveroso del successivo potere statale, posto a garanzia estrema
del vincolo paesaggistico; detto potere di annullamento è da considerarsi
espressione di un’ulteriore fase necessaria e non autonoma del procedimento di
autorizzazione che non si risolve in un mero potere di controllo di legittimità
sugli atti autorizzativi quanto piuttosto in una potestà di cogestione
dell’interesse paesistico, tutelato dallo Stato attraverso il procedimento di
“riesame” delle autorizzazioni paesaggistiche, con il quale si incide sul
momento costitutivo degli effetti delle autorizzazioni e sulla conseguente
modificabilità delle aree sottoposte a salvaguardia (cf. Cons. di Stato, Ad. Pl.
n.9/2001; sez.VI, n.685/2001). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno
(avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R.
CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Principio di
“leale collaborazione” - Valutazione di “incompletezza o inconferenza” -
Concetto di “necessaria istruttoria” - Interruzione del termine perentorio -
Effetti - D.Lvo n. 42/2004. Nell’ambito del procedimento, l’attività
istruttoria pertiene primariamente all’autorità titolare del potere di
rilasciare l’atto ampliativo, laddove l’autorità chiamata ad esercitare il
controllo, proprio in applicazione del medesimo principio di “leale
collaborazione”, opportunamente bilanciato con quello di effettività, che si
concreta nella possibilità di “utile esercizio” della funzione attribuita, può
svolgere ulteriore attività istruttoria, solo ove questa sia astrattamente ma
strettamente necessaria, nel senso che la documentazione trasmessa a corredo
dell’autorizzazione paesaggistica, per la sua incompletezza o inconferenza, non
consenta l’esercizio della funzione (TAR Campania, sez.VI, n.4720/2005). La
valutazione di “incompletezza o inconferenza” va svolta evidentemente ex ante
ed è come tale sindacabile anche in via giurisdizionale, con la conseguenza che
una richiesta istruttoria inidonea ad integrare il concetto di “necessaria
istruttoria”, che giustifica anche la interruzione del termine perentorio per
l’esercizio della facoltà eventuale di annullamento di sessanta giorni, non
dispiega alcuna efficacia né sospensiva né interruttiva sul detto termine (cfr.
Cons. di Stato, sez.VI, n.1740/2003). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese,
Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE DI NAPOLI -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.9441 del 2004 proposto da
FERRIGNO ROSALBA e BUONO FRANCESCA, rappresentate e difese dall’avv.Giancarlo Di
Meglio, con il quale sono domiciliate presso la Segreteria del TAR,
CONTRO
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Napoli alla via A.
Diaz n.11,
COMUNE DI LACCO AMENO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio,
per l’annullamento
previa sospensiva della nota 19.4.2004, prot. n.5040 della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio di Napoli e Provincia, a firma del
Responsabile del procedimento, arch. Paolo Mascilli Migliorini, relativa al
decreto sindacale n.2 del 16.2.20204 del Comune di Lacco Ameno di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria per un intervento di ristrutturazione di un vecchio
edificio con riduzione della volumetria preesistente, con la quale, nell’ambito
del procedimento attivato per accertamento di conformità ex art. 13 della
L.47/85 (ora art.36 del D.P.R. 6.6.001, n.380) è stata richiesta, ad
integrazione della documentazione inviata, attestazione del Comune che l’abuso
in questione non ricade entro le aree di addensamento dell’edilizia abusiva,
come dall’articolo 19 del vigente PTP, e dichiarato l’interruzione del termine
perentorio stabilito per l’esercizio della potestà di annullamento dall’art. 151
del D.Lgs.29.10.1990, n.490.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Vista la propria Ordinanza 13.9.2004, n.4518,
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 7 marzo 2007, il Cons. Maria Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Le ricorrenti impugnano gli atti meglio indicati in epigrafe recanti
annullamento di autorizzazione paesaggistica già rilasciata dal Comune di Lacco
Ameno in relazione ad intervento “di recupero, avente essenzialmente il
contenuto del restauro e risanamento conservativo” (cfr. pag.2 del ricorso), di
un vecchio edificio sito in Lacco Ameno alla via Pannella n.114, oggetto di
degrado accentuato dagli eventi sismici del 1980 e già inserito in un Piano di
Recupero adottato dal Comune; per effetto di interventi eseguiti senza titolo
abilitativi, l’autorizzazione paesaggistica, su conforme parere della
Commissione Edilizia Integrata, è stata rilasciata in sanatoria nel contesto di
un procedimento di accertamento di conformità sollecitato dalle ricorrenti,
tenuto conto che l’art. 9 delle Norme di attuazione del vigente P.T.P. consente
comunque gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza incremento
delle volumetrie esistenti, interventi tra i quali certamente ricade quello in
questione; senonchè con l’atto impugnato la Soprintendenza, cui l’autorizzazione
era stata inoltrata per gli eventuali provvedimenti di competenza, ha ritenuto
di richiedere attestazione del Comune che l’abuso non ricade entro le aree di
addensamento dell’edilizia abusiva, come dall’art. 19 del PTP, ed ha dichiarato
la interruzione del termine perentorio stabilito per l’esercizio della potestà
di annullamento dall’art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n.490.
Il ricorso deduce: Eccesso di potere per travisamento. Violazione del giusto
procedimento. Omessa ponderazione della situazione contemplata. Sviamento.
Difetto dei presupposti. Illogicità. Violazione egli articoli 9, 19 Norme di
attuazione PTP. Difetto di motivazione: la richiesta di integrazione documentale
è intesa solo ad allungare i termini per l’esercizio dell’eventuale potestà di
annullamento in maniera arbitraria ed ingiustificata, attesa la assoluta
irrilevanza della documentazione richiesta; infatti, l’art. 19 del P.T.P. cui si
fa riferimento riguarda solo i pareri previsti dall’art. 32 della L.47/85, resi
in riferimento alle pratiche di condono edilizio ancora inevase, e non è
applicabile al diverso procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria
nel contesto di un accertamento di conformità; l’intervento eseguito è del tutto
compatibile con le disposizioni del PTP che espressamente consente tale
tipologia di intervento in tutte le zone dello stesso PTP, anche in deroga alle
prescrizioni dettate per ciascuna di esse; sotto altro profilo, la
Soprintendenza ha chiesto l’integrazione documentale in relazione ad atti ed
elementi ulteriori rispetto a quelli posti a base della autorizzazione comunale;
la richiesta è stata inviata solo in data 27.4.2004, coevamente all’inoltro alla
Soprintendenza del sollecito delle ricorrenti al rilascio del titolo in
sanatoria, circostanza che vieppiù dimostra la natura meramente dilatoria
dell’atto; il procedimento è anche viziato da difetto di motivazione in quanto
l’Amministrazione non ha compiutamente esplicitato le ragioni poste a base dello
stesso; invero, una richiesta documentale e di integrazione da parte
dell’autorità statale è giustificata solo se motivata con riferimento alla
necessità istruttoria che si intende soddisfare ed ai presupposti di fatto dai
quali trae origine, risultando, in mancanza, violato il principio di leale
collaborazione.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Si costituiva l’Amministrazione statale con atto di stile.
Con Ordinanza 13.9.2004, n.4518 l’adito TAR respingeva la proposta istanza
cautelare.
All’esito della pubblica udienza del 7 marzo 2007, il Collegio riservava la
decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Il ricorso contesta l’atto con il quale la Soprintendenza per i Beni
Architettonici di Napoli, in relazione ad un’autorizzazione paesaggistica in
sanatoria già rilasciata dal Comune di Lacco Ameno in relazione ad intervento di
ristrutturazione edilizia eseguito alla via Pannella su un vecchio edificio, ha
richiesto un’integrazione documentale ed esattamente attestazione del Comune di
Lacco Ameno che l’abuso non ricade entro le aree di addensamento dell’edilizia
abusiva; tanto richiamando l’art.19 del PTP vigente nel Comune di Lacco Ameno.
Con evidenza ed esplicitamente la nota soprintendentizia ha l’effetto di
sospendere l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata
dal Comune di Lacco Ameno e per il suo carattere soprassessorio sospensivo del
provvedimento autorizzatorio è lesiva dell’interesse legittimo delle ricorrente
a veder concluso il procedimento di sanatoria.
Tanto premesso, giova ricordare che nell’attuale sistema normativo sussiste
concorrenza di poteri (non eguali o almeno non equivalenti) dello Stato e delle
Regioni in materia di protezione delle bellezze naturali, regolata dal principio
di leale collaborazione; al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte
della Regione o dell’autorità subdelegata, fa riscontro, nel procedimento
seguito nel caso di specie e tuttora vigente nel sistema provvisorio disegnato
dal D.Lvo 42/2004, un potere di annullamento del Ministero dei Beni e delle
attività culturali dell’autorizzazione per soli motivi di legittimità (TAR
Campania, sez.VI, n.4720/2005).
Pertanto, il rilascio dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato
è il presupposto dell’esercizio doveroso del successivo potere statale, posto a
garanzia estrema del vincolo paesaggistico; detto potere di annullamento è da
considerarsi espressione di un’ulteriore fase necessaria e non autonoma del
procedimento di autorizzazione che non si risolve in un mero potere di controllo
di legittimità sugli atti autorizzativi quanto piuttosto in una potestà di
cogestione dell’interesse paesistico, tutelato dallo Stato attraverso il
procedimento di “riesame” delle autorizzazioni paesaggistiche, con il quale si
incide sul momento costitutivo degli effetti delle autorizzazioni e sulla
conseguente modificabilità delle aree sottoposte a salvaguardia (cf. Cons. di
Stato, Ad. Pl. n.9/2001; sez.VI, n.685/2001).
Nell’ambito del procedimento, l’attività istruttoria pertiene primariamente
all’autorità titolare del potere di rilasciare l’atto ampliativo, laddove
l’autorità chiamata ad esercitare il controllo, proprio in applicazione del
medesimo principio di “leale collaborazione”, opportunamente bilanciato con
quello di effettività, che si concreta nella possibilità di “utile esercizio”
della funzione attribuita, può svolgere ulteriore attività istruttoria, solo ove
questa sia astrattamente ma strettamente necessaria, nel senso che la
documentazione trasmessa a corredo dell’autorizzazione paesaggistica, per la sua
incompletezza o inconferenza, non consenta l’esercizio della funzione (TAR
Campania, sez.VI, n.4720/2005).
E la valutazione di “incompletezza o inconferenza” va svolta evidentemente ex
ante ed è come tale sindacabile anche in via giurisdizionale, con la conseguenza
che una richiesta istruttoria inidonea ad integrare il concetto di “necessaria
istruttoria”, che giustifica anche la interruzione del termine perentorio per
l’esercizio della facoltà eventuale di annullamento di sessanta giorni, non
dispiega alcuna efficacia né sospensiva né interruttiva sul detto termine (cfr.
Cons. di Stato, sez.VI, n.1740/2003).
Nel caso di specie, il Collegio osserva che la nota impugnata si appalesa
illegittima laddove, sul presupposto dell’incompletezza o insufficienza della
documentazione trasmessa dall’Amministrazione comunale, richiede la trasmissione
dell’attestazione di non ricadenza dell’immobile de quo entro le aree di
addensamento dell’edilizia abusiva, come dall’art. 19 del vigente PTP.
Il presupposto della richiesta integrazione è evidentemente la incidenza
dell’eventuale insistenza dell’immobile nelle dette aree sull’autorizzabilità o
meno dell’intervento.
L’art. 19 del PTP, titolato “piano di dettaglio delle opere abusive”,
testualmente recita: “Il presente piano territoriale paesistico è stato redatto
valutando ai fini della tutela paesaggistica lo stato di fatto del territorio in
presenza di tutte le costruzioni esistenti riportate nelle ortofotocarte sulle
quali è stata disegnata la zonizzazione, parte integrante del piano stesso.
Nelle aree, anche vaste, dove si addensano le opere abusivamente eseguite, il
parere di cui all’art. 32 della L.47/85 verrà reso in confronto alle
prescrizioni contenute in un piano di dettaglio da redigersi entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente piano a cura del
Ministero per i BB.CC.A. e con il supporto degli Uffici tecnici di Comuni
interessati. Detto piano è finalizzato ad una valutazione specifica della
compatibilità delle opere abusivamente realizzate con il grado di compromissione
ambientale della relativa area”.
Orbene, come perspicuamente deduce la difesa ricorrente, l’articolato in esame
riguarda unicamente il procedimento relativo alla sanatoria edilizia
“straordinaria” (condono ex art. 32 L. n.47/85) e non già il diverso caso, nel
quale si verte nella specie, di sanatoria a regime, ex art. 13 L. n.47/85 (ora
art.36 D.P.R. 380/2001), che riguarda, com’è noto, immobili solo formalmente
abusivi, giacché non muniti di previo titolo abilitativo, ma sostanzialmente
regolari perché conformi alla normativa urbanistico-edilizia vigente sia al
momento della realizzazione degli immobili che dell’esame della domanda di
sanatoria.
E dunque il piano di dettaglio previsto dal detto art. 19 e le prescrizioni in
esso contenute non affatto incidono sulle autorizzazioni paesaggistiche
rilasciabili ex post ma al di fuori dell’ambito procedimentale del
condono edilizio e non sono in detti procedimenti opponibili.
Sotto altro profilo, proprio la ratio espressa del citato art. 19 esclude
la sua rilevanza nel caso di specie.
Il Piano di dettaglio delle opere abusive si giustifica invero, per espresso
riferimento normativo, sul presupposto della redazione del piano paesistico
sulla base dello stato di fatto del territorio in presenza di tutte le
costruzioni esistenti riportate nelle ortofotocarte; il piano di dettaglio delle
opere abusive riguarda dunque appunto le opere abusive, al fine di pervenire “ad
una valutazione specifica della compatibilità delle opere abusivamente
realizzate con il grado di compromissione ambientale della relativa area”, e non
già le opere di ristrutturazione o risanamento di immobili preesistenti,
regolarmente censiti e regolari, come non è contestato essere quello per il
quale si controverte.
Da questo punto di vista, non è superfluo considerare che, secondo l’art. 9
delle Norme di Attuazione del PTP, per tutte le zone comprese nel piano, sono
espressamente ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni delle singole
zona, “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di
risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia…senza alcun
incremento delle volumetrie esistenti”.
Le opere in questione, così come descritte nella relazione tecnica in atti per
ing. Benito Trani, rientrano certamente tra quelle ammissibili anche a termini
del PTP, costituendo con evidenza interventi non aventi natura innovativa
dell’esistente ma migliorativa e conservativa dello stesso (consolidamento con
parziale sostituzione della muratura perimetrale originaria, sostituzione delle
strutture orizzontali, rifacimento intonaco impianti, infissi pavimenti,
rivestimenti, ecc.) con riguardo ad un fabbricato risultante da cartografia
risalente al 1968 e dunque estraneo alla diversa problematica dell’addensamento
edilizio abusivo.
L’iniziativa della Soprintendenza di ampliare l’istruttoria ad elementi non
pertinenti si rivela dunque non giustificata.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento degli atti
impugnati.
Sussistono giusti motivi di equità, in ragione della peculiarità della
questione, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007, con
l’intervento dei Magistrati:
Filippo GIAMPORTONE - Presidente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
Ida RAIOLA - Componente
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