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T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2007 (07/03/2007), n. 4873
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento
dell'autorità statale - Motivazione - Necessità - Fattispecie. In
assenza di adeguata motivazione è illegittimo l'atto di annullamento, da
parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, dell’autorizzazione
paesaggistica concessa dal Comune. Nella specie, l’intervento veniva ad
essere realizzato nella parte retrostante del fabbricato, di tal che non
risultava visibile né dalla strada né dall’interno dell’edificio e nessun
pregiudizio si prospettava per le caratteristiche ambientali del sito
circostante. Pres. Giamportone, est. Raiola, Capezzuto (avv. Violante) c.
Ministero dei Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR CAMPANIA Napoli,
Sez. VI, 10 maggio 2007 (07/03/2007), n. 4873
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione
paesaggistica - Potere di annullamento - Motivazione - Obbligo. Il
potere di ingerenza dell'autorità statale, susseguente alla autorizzazione
paesaggistica rilasciata dalla regione, per la salvaguardia dei valori
paesaggistici e per consentire alle generazioni future la loro fruibilità,
si fonda su giudizi di valore e su valutazioni tecnico-discrezionali, come
tali insindacabili in sede giurisdizionale di legittimità. Qualora il
competente Ministero ritenga di avvalersi del potere di annullamento (a
salvaguardia del principio di legalità ovvero per evitare il pregiudizio
all'area tutelata), può esercitare l'ampio sindacato di legittimità
consentito dall'ordinamento (e, dunque, anche sotto qualsiasi principio
dell'eccesso di potere), esaminando d'ufficio tutte le questioni poste a
base del disposto annullamento, legittimamente valutando ed esternando ogni
riscontrato vizio, con una motivazione che comunque non si riduca ad una
mera clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali. - Consiglio
Stato, sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985). Pres. Giamportone, est. Raiola,
Capezzuto (avv. Violante) c. Ministero dei Culturali ed Ambientali (Avv.
Stato). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2007 (07/03/2007), n.
4873
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE DI NAPOLI -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.4620 del 1987, proposto da
CAPEZZUTO IDA
rappresentata e difesa dall’avv. Silio Aedo Violante presso il quale
elettivamente domicilia in Napoli alla via Tino di Camaino n.6
contro
MINISTERO DEI CULTURALI ED AMBIENTALI
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via
Diaz n.11
COMUNE DI PROCIDA
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele
Scudiero, presso il quale elettivamente domicilia alla via F.P.Tosti n.49
INTERVENTORE AD ADIUVANDUM
per l’annullamento
a) del decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 13.06.1987,
notificato in data 06.08.1987, con cui è stato annullato il decreto del Sindaco
del Comune di Procida n.81 del 9.4.1987 emesso ex art.7 L. 1497/39 di
autorizzazione di chiostrina e torrino scale alla via Fontana n.1;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso, collegato e
consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
UDITO alla Udienza Pubblica del 7 marzo 2007 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;
UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18.09.1987 e depositato il successivo 07.10.1987,
la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe per i seguenti motivi di
diritto:
- Violazione di legge - Violazione art.7 L. 29.06.1939 come modif. e integrato
dall’art.1 L.8/8/1985 n.431 - Violazione dei principi generali in tema di
annullamento degli AA.AA. - Violazione dei principi in tema di esternazione
della volontà della P.A.;
- Violazione di legge - Violazione art.7 L. 29.06.1939 come modif. e integrato
dall’art.1 L.8/8/1985 n.431 e art.25 regolam. approvato con r.D. 03.06.1940
n.1357 - Violazione e falsa applicazione art.14 vigente paino territoriale
paesisitico per il comune di Procida e del relativo regolamento di attuazione
approvati con D.M. 01.03.1971 - Eccesso di potere per motivazione difettosa e
illogica - Perplessità - Difetto di istruttoria - Mancata ponderazione della
situazione contemplata - Erroneità nei presupposti di fatto e di diritto -
Travisamento - Disparità - Contraddittorietà tra atti e comportamento -
Manifesta ingiustizia - e altri aspetti;
- Violazione di legge e di regolamento - Violazione in particolare L.
n.1497/1939 e regola. 1357/1940 - Violazione PTP per Procida - Eccesso di potere
per contraddittorietà tra atti e di comportamento - Difetto assoluto di
motivazione - Carenza di istruttoria - Mancata ponderazione della situazione
contemplata ed altri aspetti;
- Violazione di legge - Violazione L. n.1497/1939 come mod. con Legge 431/85 -
Violazione art. 97 Cost. - violazione del principio della tutela
dell’affidamento. Eccesso di potere sotto i richiamati e sotto numerosi altri
aspetti.
Il Ministero dei Beni Culturali Ambientali si costituiva per resistere al
ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Il Comune di Procida, nel costituirsi, insisteva invece per l’accoglimento del
ricorso.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il provvedimento impugnato è, infatti, illegittimo perché privo adeguata
motivazione e ciò in disparte da ogni considerazione che sulla vicenda in esame
possa dispiegare la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente in
data 01.03.1995.
Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha, infatti, annullato
l’autorizzazione concessa alla ricorrente dal Comune di Procida per la
realizzazione di una chiostrina e di un torrino scala sul rilievo che l’opera
pregiudicherebbe la conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi
interessati in quanto l’intervento sarebbe in contrasto con la normativa
dell’art.7 del vigente P.T.P. di Procida.
Orbene, entrambi i capi della riportata motivazione (1. pregiudizio delle
caratteristiche ambientali dei luoghi circostanti, 2. contrasto con il P.T.P.)
si rivelano del tutto inadeguati ad una disamina appena approfondita della
fattispecie.
Infatti, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente e comprovato
dalla documentazione prodotta in causa (nonché evidenziato alla Commissione
edilizia integrata in sede di formulazione del parere), l’intervento in parola
viene ad essere realizzato nella parte retrostante il fabbricato, di tal che non
risulta visibile né dalla strada né dall’interno dell’edificio, di tal che
nessun pregiudizio si prospetta per le caratteristiche ambientali del sito
circostante.
Neppure si apprezza il rilevato contrasto con l’art.7 del P.T.P., il quale
peraltro, consente una limitata fabbricabilità (0,05 mc su un lotto minimo di mq
5.000, con un’altezza massima di due piani, etc.) nella zona “E” , nella quale
ricade il fabbricato.
Tale presunta violazione dell’art. 7 del P.T.P. è stata, peraltro, esclusa
dall’Amministrazione Comunale, la quale nell’intervenire in giudizio a sostegno
delle ragioni della ricorrente ha evidenziato il carattere apodittico delle
enunciazioni contenute nell’atto impugnato, il quale va pertanto annullato anche
in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale dominante (“il potere di ingerenza
dell'autorità statale, susseguente alla autorizzazione paesaggistica rilasciata
dalla regione, per la salvaguardia dei valori paesaggistici e per consentire
alle generazioni future la loro fruibilità, si fonda su giudizi di valore e su
valutazioni tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede
giurisdizionale di legittimità; qualora il competente Ministero ritenga di
avvalersi del potere di annullamento (a salvaguardia del principio di legalità
ovvero per evitare il pregiudizio all'area tutelata), può esercitare l'ampio
sindacato di legittimità consentito dall'ordinamento (e, dunque, anche sotto
qualsiasi principio dell'eccesso di potere), esaminando d'ufficio tutte le
questioni poste a base del disposto annullamento , legittimamente valutando ed
esternando ogni riscontrato vizio, con una motivazione che comunque non si
riduca ad una mera clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali” -
Consiglio Stato , sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985).
Sussistono motivi di equità, anche in ragione della risalenza della vicenda, per
compensare tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli,
pronunciando sul ricorso n.4620 del 1987, proposto da CAPEZZUTO IDA, meglio in
epigrafe specificato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del
Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 13.06.1987, notificato in data
06.08.1987, con cui è stato annullato il decreto del Sindaco del Comune di
Procida n.81 del 9.4.1987 emesso ex art.7 L. 1497/39.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7 marzo 2007.
Dott. Filippo Giamportone Presidente
Dott. Alessandro Pagano Giudice
Dott.ssa Ida Raiola Giudice est.
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