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T.A.R. CAMPANIA Napoli,
Sez. I, 12 giugno 2007 (C.c. 18/04/2007), n. 6075
RIFIUTI - Emergenza rifiuti in Campania - Informazione e partecipazione dei cittadini - Diritto di accesso alle informazioni ambientali - Sussistenza - Carta di Aalborg - L.R. Campania n. 290/2006. Sussiste l’obbligo del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania di provvedere alla adozione, con propria ordinanza, delle misure volte a assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai principi della «Carta di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili tenutasi a Aalborg il 27 maggio 1994. Nella specie, è stato imposto al commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania di provvedere nel termine di giorni trenta. Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del predetto termine, provvederà in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, un commissario ad acta. Pres. Guida, est. Sarracino - Nocerino (avv. Nocerino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. I, 12/06/2007 (C.c. 18/04/2007), n. 6075
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA,
- Sezione I -
composto dai signori magistrati:
Antonio Guida Presidente
Paolo Corciulo Primo Referendario
Francesco Guarracino Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 391/07, proposto dall’avv. Raimondo Nocerino, rappresentato e
difeso sé stesso, con domicilio in Napoli, via Loggia dei Pisani n. 13
CONTRO
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri in carica, ed il Commissario Delegato del Governo per la
Emergenza Rifiuti in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domiciliano in Napoli, via A.
Diaz n. 11
avverso il silenzio tenuto dalle amministrazioni intimate e per la dichiarazione
dell’obbligo del Commissario delegato ex lege 290/06 dell’ordinanza volta
ad assicurare la informazione e la partecipazione dei cittadini ex art. 2 comma
1 L. 290/06.
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la memoria depositata dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi alla camera di consiglio del 18 aprile 2007 i difensori delle parti, come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 20 gennaio 2007 e depositato il giorno 23 successivo,
l’avv. Raimondo Nocerino, lamentando l’omessa adozione, da parte del Commissario
delegato per l’emergenza rifiuti in Campania, delle misure volte ad assicurare
l’informazione e la partecipazione dei cittadini, di cui all’art. 2, co. 1,
della legge 290/06, ha chiesto, “previo annullamento del silenzio
illegittimamente tenuto dalle Amministrazioni intimate”, dichiararsi l’obbligo
del Commissario di adottare l’ordinanza contenente le predette misure.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in
Campania, secondo i quali la previsione di cui all’art. 2, co. 1, d.l. 263/06
costituirebbe espressione di un potere di indirizzo politico del legislatore,
richiamando tale norma un documento (la
Carta di Aalborg)
meramente dichiarativo e privo di valore giuridico vincolante per gli Stati
firmatari e per i cittadini, con conseguente difetto di interesse al ricorso per
insussistenza di una situazione giuridica sostanziale protetta (secondo la
difesa erariale si tratterebbe di una “norma di carattere generale volta a
dettare una disciplina nei confronti della collettività in generale, senza
possibilità perciò di dare luogo ad un interesse legittimo”). Soggiungono i
resistenti che non sarebbe possibile neppure ravvisare (la lesione di) un
interesse partecipativo, poiché non si verserebbe nell’ambito di un procedimento
amministrativo, fermo restando che anche in tale ambito non è consentita la
partecipazione all’attività di emanazione di atti normativi ed amministrativi
generali né è dato un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche
amministrazioni (artt. 13 e 24, co. 3, l. 241/90); obiettano poi che il diritto
di informazione del cittadino in materia ambientale è già previsto e
disciplinato dal D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, richiamato nello stesso art. 2,
co. 1. dell’invocato d.l. 263/06, sicché la ordinanza commissariale non sarebbe
essenziale ai fini del riconoscimento del diritto ad accedere alle informazioni
ambientali; infine, eccepiscono la competenza del TAR del Lazio a conoscere
delle ordinanze commissariali ai sensi dell’art. 3, co. 2 bis ss. della legge
21/06.
Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 17 aprile 2007.
Alla camera di consiglio del 18 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. Deve essere in primo luogo esaminata l’eccezione d’incompetenza funzionale di
questo Tribunale Amministrativo Regionale, sollevata in relazione all’art. 3, co.
2 bis, del decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, come modificato in sede di
conversione dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
La norma invocata prevede che “In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la
competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate
e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche
per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del
Lazio, con sede in Roma”.
Essa introduce una ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio. Dubitando
della sua legittimità, questa Sezione in pregressi giudizi ne ha già sollevato
questione innanzi alla Corte costituzionale (TAR Napoli, I, ordd. 29 maggio
2006, n. 389; 5 giugno 2006, n. 401; 27 luglio 2006, n. 539; 12 dicembre 2006,
n. 857).
Ritiene, peraltro, il Collegio che la disposizione, indubitabilmente di
carattere eccezionale e perciò di stretta interpretazione, non possa essere
intesa in modo da abbracciare anche la controversia in esame.
In ragione dell’espresso richiamo alle situazioni di emergenza di cui all’art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, deve infatti ritenersi che le “ordinanze
adottate e […]i consequenziali provvedimenti comissariali”, la cui cognizione è
rimessa in via esclusiva al TAR romano, siano appunto gli atti strettamente
funzionali a fronteggiare tali stati eccezionali e dunque le ordinanze
contigibili e urgenti finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose e i provvedimenti per l'attuazione degli interventi di
emergenza.
Quando si è invece chiaramente al di fuori di tale sfera di attività (vertendosi,
ad esempio, di atti di organizzazione interna del commissariato di governo o,
come nel caso in esame, della regolamentazione delle modalità di informazione e
partecipazione dei cittadini), difettano i presupposti della competenza
funzionale del Tar del Lazio, che è basata sul profilo oggettivo dell’atto e non
già sul soggetto emanante, e tornano ad operare le consuete regole di riparto su
base territoriale della competenza tra i diversi Tribunali Amministrativi
Regionali.
Una diversa interpretazione dell’art. 3 co. 2 bis, del d.l. n. 245/05, incline a
ampliarne l’effetto di concentrazione dei giudizi, attraendo ulteriori
fattispecie sotto l’ombrello di una disposizione che, secondo questo Collegio,
presenta numerosi profili di incostituzionalità, confliggerebbe in definitiva
con il pacifico principio secondo cui tra le varie interpretazioni possibili di
una norma va preferita quella che esclude dubbi di legittimità costituzionale.
2. Venendo all’esame delle ulteriori questioni, non è vero che non
ricorrerebbero un obbligo dell’amministrazione e una correlativa situazione
giuridica sostanziale protetta.
Stabilisce l’art. 2, co. 1, del d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, recante misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione
Campania, convertito con modificazioni con legge 6 dicembre 2006, n. 290, che
“Il Commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, adotta, con propria ordinanza, le misure volte ad
assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in conformità ai
principi della «Carta
di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città
sostenibili, tenutasi ad Aalborg il 27 maggio 1994. Le iniziative di
informazione sono attuate in collaborazione con il Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
L’uso dell’indicativo presente (“adotta”) con valore imperativo pone a carico
del Commissario delegato un obbligo di adottare “le misure volte ad assicurare
l'informazione e la partecipazione dei cittadini”; il ricorrente, in quanto
cittadino residente nella Regione Campania e, dunque, destinatario di tali
misure, possiede senza dubbio una posizione qualificata e differenziata che lo
legittima al ricorso in esame.
Per quanto concerne l’ulteriore argomento speso dalla difesa erariale, secondo
cui l’ordinanza commissariale non sarebbe essenziale per assicurare l’accesso
alle informazioni ambientali in quanto già assicurato dal D.lgs. 19 agosto 2005,
n. 195, si propone in tal modo una interpretatio abrogans tesa, in
definitiva, a sostenere l’inutilità (della norma e dunque) della ordinanza della
cui emanazione in questa sede si discute. Interpretazione cui, tuttavia, non si
può accedere, non trattandosi di una mera duplicazione di una norma già presente
nel sistema, ma di una nuova ed autonoma prescrizione munita di contenuto
innovativo, evidente già nel richiamo alla
Carta di Aalborg
per la determinazione dei principi cui il commissario dovrà, per espressa
volontà del legislatore, conformarsi nell’individuazione delle misure
d’informazione e partecipazione dei cittadini (i principi della
Carta di Aalborg,
in virtù di tale rinvio, acquistano valore giuridico vincolante nei rapporti
verticali tra lo Stato e i cittadini, restringendo la discrezionalità nella
scelta delle iniziative informative e partecipative).
3. La legge impone al commissario delegato di adottare un’ordinanza contenente
le misure volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini
entro un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
detto termine è trascorso ormai da molti mesi senza che, come è pacifico in
giudizio, alcuna iniziativa sia stata assunta dal commissario per osservare tale
prescrizione.
Non avendo il commissario delegato assolto l’obbligo di provvedere, d’ufficio,
all’emanazione della ordinanza prevista dall’art. 2, co. 1, del d.l. 9 ottobre
2006, n. 263, nel termine ivi stabilito, il ricorso deve essere accolto.
Va conseguentemente dichiarato l’obbligo del Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti in Campania di provvedere alla adozione, con propria
ordinanza, delle misure volte a assicurare l'informazione e la partecipazione
dei cittadini in conformità ai principi della «Carta
di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città
sostenibili tenutasi a Aalborg il 27 maggio 1994.
A ciò il commissario delegato dovrà provvedere nel termine di giorni trenta,
pari a quello in origine concessogli dalla legge e senz’altro congruo per il
tipo di attività da espletare, da computarsi dalla comunicazione in via
amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di
parte, se anteriore.
Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del predetto termine,
provvederà in via sostitutiva a tutti i necessari adempimenti, nell’ulteriore
termine di sessanta giorni, un commissario ad acta che viene designato
nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario
del medesimo Ufficio, con onere della relativa spesa a carico del Commissariato
per l’emergenza rifiuti in Campania.
4. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le
parti, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente, come
per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, accoglie il
ricorso, e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti in Campania di provvedere alla adozione, con propria
ordinanza, delle misure volte a assicurare l'informazione e la partecipazione
dei cittadini in conformità ai principi della «Carta
di Aalborg», approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città
sostenibili tenutasi a Aalborg il 27 maggio 1994, nel termine di giorni trenta
dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte
della presente sentenza.
- Per il caso di persistente
inottemperanza alla scadenza del predetto termine, nomina sin da ora un
commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli, con facoltà di
delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, il quale provvederà in via
sostitutiva a tutti gli adempimenti nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pone a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario
Delegato del Governo per la Emergenza Rifiuti in Campania il rimborso del
contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 aprile 2007.
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