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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098

 

APPALTI - Bando di gara - Inosservanza delle prescrizioni - Mancata indicazione del prezzo complessivo - Determinabilità dalla presentazione delle offerte - Esclusione - Illegittimità. La mancata indicazione del prezzo complessivo non inficia alcun interesse pubblico rilevante, né la regolarità della gara, essendo l'esigenza della chiarezza dell'offerta sufficientemente rispettata dalla indicazione del prevalente ribasso percentuale che, in ogni caso, è previsto quale unico criterio per l'aggiudicazione. Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098

APPALTI - Bando di gara - Mancata indicazione del prezzo complessivo - Irregolarità non inficiante - Presupposti - Fattispecie.
La mancata indicazione del prezzo complessivo deve essere valutata alla stregua di una mera irregolarità non inficiante la chiarezza e la regolarità dell'offerta, ove si consideri il descritto contesto logico-semantico di riferimento. Nella specie, il prezzo complessivo omesso è facilmente ricavabile da una semplice operazione aritmetica, (sussistendo l'indicazione - in lettere e cifre) in ragione della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta, come peraltro reso palese dallo stesso seguito della gara. Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098

APPALTI - Percentuale di ribasso - Mancata indicazione del prezzo complessivo - Esclusione dalla gara - Criterio per la determinabilità. In materia di appalti, è applicabile il principio che individua nella percentuale di ribasso il parametro per riparare ad eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguando i primi a quest'ultima (Cons. Stato, sez. V 30 ottobre 2003 n. 6767). Pertanto, la mancata indicazione del prezzo complessivo seguendo tale criterio, è facilmente determinabile e non può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata indicazione del medesimo. In entrambi i casi, ciò che rileva ai fini della individuazione certa dell'offerta è l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta (conf. C.d.S., Sez. V 10 novembre 2003 n. 7134). Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098

APPALTI - Presentazione delle offerte - Inosservanza delle prescrizioni del bando - Esclusione dalla gara - Presupposti. L'inosservanza delle prescrizioni del bando, circa la modalità di presentazione delle offerte, implica l'esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione, ovvero quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V 31.10.2001 n. 5690 e 30.06.1995 n. 936). Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
 - Sezione Ottava -

composta dai signori

Evasio Speranza Presidente
Luigi Domenico Nappi Componente
Carlo Buonauro Componente relatore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 7961/2006 proposto da: SA.MA. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - TECNOAMBIENTE S.R.L. rappresentato e difeso da: MARENGHI ENZO MARIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA C.POERIO,98  AVV.A. PALMA  presso MARENGHI ENZO MARIA


contro


G.O.R.I. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE S.P.A. rappresentato e difeso da: DIACO CORRADO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE N.40

e nei confronti di GRUPPO ACQUE S.R.L. rappresentato e difesa da: FEDERICO LICCARDO con domicilio eletto in NAPOLI AL LARGO VASTO A CHIAIA 82

e nei confronti di TECNOAPPALTI S.R.L.,i N.P. COSTRUZIONI S.R.L. e IMPRESA FALCO PRIMO

e nei confronti di IMPRESA SALZILLO ANGELO, COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. e di CO.GE.SA.R. S.R.L.

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- del verbale del 29.11.2006 di aggiudicazione provvisoria gara per l’affidamento dei lavori di potenziamento e ricostruzione delle reti idriche del distretto vesuviano costiero;

- del provvedimento di aggiudica definitiva del 30.11.2006;

- del contratto di appalto, ove esistente.

- di tutti gli atti preordinati e connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario Carlo Buonauro ed udito alla Udienza Pubblica del 30.04.2007 i difensori delle parti come da verbale,
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

 
In fatto


Con atto notificato in data 9 dicembre 2006 e depositato il successivo 18.12.2006, parte ricorrente, premesso che l’odierna parte resistente aveva bandito una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di potenziamento e ricostruzione delle reti idriche del distretto vesuviano costiero, aggiudicando illegittimamente la stessa al Gruppo Acque s.r.l. sia per l’inidoneità della sua offerta sia per aver erroneamente ammesso alla gara due ATI illegittimamente costituite, agisce per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati in quanto viziati da violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo che per effetto dell’esclusione delle offerte contestate ad essa conseguirebbe l’aggiudicazione della gara de qua.

Si costituivano l’amministrazione resistente e la controinteressata società Gruppo Acque, deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del gravame.

Alla pubblica udienza del 30 aprile 2007 la causa veniva trattenuta in decisione


In diritto


Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, di tal che può prescindersi dalle eccezioni in rito formulate dall’amministrazione resistente.

Pregiudiziale è l’esame della censura con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimità dell’azione della stazione appaltante nella parte in cui non ha proceduto all’esclusione dalla gara dell’offerta presentata dalla società Gruppo Acque s.r.l., odierna controinteressata ed aggiudicataria della procedura de qua, sul rilievo che tale offerta non indicava, unitamente alla percentuale di ribasso (espresso in lettere e in cifre), anche il prezzo complessivo offerto (anch'esso in lettere e in cifre).

Lamenta parte ricorrente la violazione del disciplinare di gara, che richiede entrambi gli adempimenti tra le incombenze previste a pena di esclusione, in tal senso garantendo, attraverso la duplicità dell’indicazione, da una eventuale discordanza e blindando il contenuto dell’offerta.

L'assunto non risulta condivisibile.

Si premette che, per un verso, l’art. 21 del bando di gara prevede, come criterio di aggiudicazione, che “l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso …., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara ..”; e, per altro verso che, a pag. 3 del depositato disciplinare di gara, si prevede che “devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo – inferiore a prezzo a base d’asta – espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere … L’offerta deve essere espresso non oltre la terza cifra decimanle. L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta indicate in lettere e quella indicate in forma numerica è valida l’indicazione prodotta in lettere”.

Ciò posto, sussistendo l'indicazione (in lettere e cifre) della percentuale di ribasso, ritiene il Collegio che la mancata indicazione del prezzo complessivo deve essere valutata alla stregua di una mera irregolarità non inficiante la chiarezza e la regolarità dell'offerta, ove si consideri il descritto contesto logico-semantico di riferimento.

Ed, invero, nessuna funzione autonomamente rilevante (la cui, omissione, quindi, può sanzionarsi nella grave forma dell’esclusione dalla gara) può assumere la pretesa doppia indicazione, ove si consideri, da un canto, che l’aggiudicazione (conformemente al richiamato parametro normativo: art. 82, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.) ha luogo con riferimento esclusivo al ribasso formulato; e, soprattutto, dall’altro lato, che la pretesa “garanzia da incertezze”, che tale duplicazione andrebbe a giustificare nella prospettazione attorea, non solo è diversamente raggiunta attraverso la testuale prevalenza dell’indicazione del ribasso espresso in lettere (di tal che la volontà di conservare l’offerta, pur nel contrasto con l’indicazione numerica del ribasso, appare vieppiù predicabile ove venga in contestazione la mera omissione di un dato di certa ed univoca determinazione quale è la conseguente indicazione del prezzo), ma anche è antipodicamente conseguenza propria della pretesa necessarietà di una duplicazione delle forme dell’offerta economica, come tale generante possibili incertezze in caso di divergenza. Proprio al riguardo deve osservarsi che, considerato che è stato affermato in giurisprudenza il principio che individua nella percentuale di ribasso il parametro per riparare ad eventuali discordane tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguando i primi a quest'ultima (Cons. Stato, sez. V 30 ottobre 2003 n. 6767), ritiene la Sezione che la mancata indicazione del prezzo complessivo, facilmente determinabile come in premessa, non può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata indicazione del medesimo. In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva ai fini della individuazione certa dell'offerta è l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta (in modo conforme cfr. Con. Stato, Sez. V 10 novembre 2003 n. 7134).

Per altro la sanzione della esclusione, prevista dal disciplinare di gara, opera solo in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta: non quindi espressamente per l'irregolarità o incompletezza di una dichiarazione nella stessa inserita.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'inosservanza delle prescrizioni del bando, circa la modalità di presentazione delle offerte, implica l'esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione, ovvero quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V 31.10.2001 n. 5690 e 30.06.1995 n. 936).

Nel caso si specie, il prezzo complessivo omesso è facilmente ricavabile da una semplice operazione aritmetica, in ragione della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta, come peraltro reso palese dallo stesso seguito della gara.

Ciò comporta, ad avviso del Collegio, che l'irregolarità riscontrata non giustifica ex pluris i provvedimenti espulsivi pretesi da parte ricorrente, dovendosi quindi concludere nel senso che la mancata indicazione del prezzo complessivo non inficia alcun interesse pubblico rilevante, né la regolarità della gara, essendo l'esigenza della chiarezza dell'offerta sufficientemente rispettata dalla indicazione del prevalente ribasso percentuale che, in ogni caso, è previsto quale unico criterio per l'aggiudicazione.

Il mancato accoglimento di tale primo motivo di ricorso rende inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori censure volte ad contestare le posizioni delle Ati Tecnoappalti e Salzillo, atteso che in ogni caso da esse non conseguirebbe alcun effetto utile in capo alla ricorrente per effetto della perdurante poziorità della posizione della società Gruppo Acque.

Da tali motivi consegue il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VIII, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 aprile e del 14 maggio 2007.

Evasio Speranza - Presidente

Carlo Buonauro - Componente est.



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