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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR CAMPANIA Napoli, Sez.
VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098
APPALTI - Bando di gara - Inosservanza delle prescrizioni -
Mancata indicazione del prezzo complessivo - Determinabilità dalla presentazione
delle offerte - Esclusione - Illegittimità. La mancata indicazione del
prezzo complessivo non inficia alcun interesse pubblico rilevante, né la
regolarità della gara, essendo l'esigenza della chiarezza dell'offerta
sufficientemente rispettata dalla indicazione del prevalente ribasso percentuale
che, in ogni caso, è previsto quale unico criterio per l'aggiudicazione. Pres.
Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente
S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A.
(avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007
(C.C. 14/05/2007), n. 6098
APPALTI - Bando di gara - Mancata indicazione del prezzo complessivo -
Irregolarità non inficiante - Presupposti - Fattispecie. La mancata
indicazione del prezzo complessivo deve essere valutata alla stregua di una mera
irregolarità non inficiante la chiarezza e la regolarità dell'offerta, ove si
consideri il descritto contesto logico-semantico di riferimento. Nella specie,
il prezzo complessivo omesso è facilmente ricavabile da una semplice operazione
aritmetica, (sussistendo l'indicazione - in lettere e cifre) in ragione della
percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta, come peraltro reso
palese dallo stesso seguito della gara. Pres. Speranza, Est. Buonauro - SA.MA.
Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I.
- Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco) ed altri. T.A.R.
CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C. 14/05/2007), n. 6098
APPALTI - Percentuale di ribasso - Mancata indicazione del prezzo complessivo
- Esclusione dalla gara - Criterio per la determinabilità. In materia di
appalti, è applicabile il principio che individua nella percentuale di ribasso
il parametro per riparare ad eventuali discordanze tra i prezzi unitari,
comunque indicati, e la detta percentuale, adeguando i primi a quest'ultima
(Cons. Stato, sez. V 30 ottobre 2003 n. 6767). Pertanto, la mancata indicazione
del prezzo complessivo seguendo tale criterio, è facilmente determinabile e non
può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata indicazione
del medesimo. In entrambi i casi, ciò che rileva ai fini della individuazione
certa dell'offerta è l'indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a
base d'asta (conf. C.d.S., Sez. V 10 novembre 2003 n. 7134). Pres. Speranza,
Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente S.R.L. (avv.
: Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A. (avv. Diaco)
ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007 (C.C.
14/05/2007), n. 6098
APPALTI - Presentazione delle offerte - Inosservanza delle prescrizioni del
bando - Esclusione dalla gara - Presupposti. L'inosservanza delle
prescrizioni del bando, circa la modalità di presentazione delle offerte,
implica l'esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di
prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione,
ovvero quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o quando
siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo svolgimento
della gara (Cons. Stato, Sez. V 31.10.2001 n. 5690 e 30.06.1995 n. 936). Pres.
Speranza, Est. Buonauro - SA.MA. Costruzioni Generali S.r.l. - Tecnoambiente
S.R.L. (avv. : Marenghi) c. G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A.
(avv. Diaco) ed altri. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007
(C.C. 14/05/2007), n. 6098
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA,
- Sezione Ottava -
composta dai signori
Evasio Speranza Presidente
Luigi Domenico Nappi Componente
Carlo Buonauro Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7961/2006 proposto da: SA.MA. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. -
TECNOAMBIENTE S.R.L. rappresentato e difeso da: MARENGHI ENZO MARIA con
domicilio eletto in NAPOLI VIA C.POERIO,98 AVV.A. PALMA presso
MARENGHI ENZO MARIA
contro
G.O.R.I. - GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE S.P.A. rappresentato e difeso da: DIACO
CORRADO con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE N.40
e nei confronti di GRUPPO ACQUE S.R.L. rappresentato e difesa da: FEDERICO
LICCARDO con domicilio eletto in NAPOLI AL LARGO VASTO A CHIAIA 82
e nei confronti di TECNOAPPALTI S.R.L.,i N.P. COSTRUZIONI S.R.L. e IMPRESA FALCO
PRIMO
e nei confronti di IMPRESA SALZILLO ANGELO, COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. e di
CO.GE.SA.R. S.R.L.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del verbale del 29.11.2006 di aggiudicazione provvisoria gara per
l’affidamento dei lavori di potenziamento e ricostruzione delle reti idriche del
distretto vesuviano costiero;
- del provvedimento di aggiudica definitiva del 30.11.2006;
- del contratto di appalto, ove esistente.
- di tutti gli atti preordinati e connessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Referendario Carlo Buonauro ed udito alla Udienza Pubblica
del 30.04.2007 i difensori delle parti come da verbale,
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
In fatto
Con atto notificato in data 9 dicembre 2006 e depositato il successivo
18.12.2006, parte ricorrente, premesso che l’odierna parte resistente aveva
bandito una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di potenziamento e
ricostruzione delle reti idriche del distretto vesuviano costiero, aggiudicando
illegittimamente la stessa al Gruppo Acque s.r.l. sia per l’inidoneità della sua
offerta sia per aver erroneamente ammesso alla gara due ATI illegittimamente
costituite, agisce per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati in quanto
viziati da violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo che per effetto
dell’esclusione delle offerte contestate ad essa conseguirebbe l’aggiudicazione
della gara de qua.
Si costituivano l’amministrazione resistente e la controinteressata società
Gruppo Acque, deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza
del gravame.
Alla pubblica udienza del 30 aprile 2007 la causa veniva trattenuta in decisione
In diritto
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono, di tal che può
prescindersi dalle eccezioni in rito formulate dall’amministrazione resistente.
Pregiudiziale è l’esame della censura con cui parte ricorrente sostiene
l’illegittimità dell’azione della stazione appaltante nella parte in cui non ha
proceduto all’esclusione dalla gara dell’offerta presentata dalla società Gruppo
Acque s.r.l., odierna controinteressata ed aggiudicataria della procedura de
qua, sul rilievo che tale offerta non indicava, unitamente alla percentuale di
ribasso (espresso in lettere e in cifre), anche il prezzo complessivo offerto
(anch'esso in lettere e in cifre).
Lamenta parte ricorrente la violazione del disciplinare di gara, che richiede
entrambi gli adempimenti tra le incombenze previste a pena di esclusione, in tal
senso garantendo, attraverso la duplicità dell’indicazione, da una eventuale
discordanza e blindando il contenuto dell’offerta.
L'assunto non risulta condivisibile.
Si premette che, per un verso, l’art. 21 del bando di gara prevede, come
criterio di aggiudicazione, che “l’aggiudicazione sarà effettuata con il
criterio del prezzo più basso …., determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori a base di gara ..”; e, per altro verso che, a pag. 3 del depositato
disciplinare di gara, si prevede che “devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti: dichiarazione contenente l’indicazione del
prezzo – inferiore a prezzo a base d’asta – espresso in cifre ed in lettere ed
il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere …
L’offerta deve essere espresso non oltre la terza cifra decimanle.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. In
caso di discordanza tra l’offerta indicate in lettere e quella indicate in forma
numerica è valida l’indicazione prodotta in lettere”.
Ciò posto, sussistendo l'indicazione (in lettere e cifre) della percentuale di
ribasso, ritiene il Collegio che la mancata indicazione del prezzo complessivo
deve essere valutata alla stregua di una mera irregolarità non inficiante la
chiarezza e la regolarità dell'offerta, ove si consideri il descritto contesto
logico-semantico di riferimento.
Ed, invero, nessuna funzione autonomamente rilevante (la cui, omissione, quindi,
può sanzionarsi nella grave forma dell’esclusione dalla gara) può assumere la
pretesa doppia indicazione, ove si consideri, da un canto, che l’aggiudicazione
(conformemente al richiamato parametro normativo: art. 82, comma 2, lett. b) del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.) ha luogo con
riferimento esclusivo al ribasso formulato; e, soprattutto, dall’altro lato, che
la pretesa “garanzia da incertezze”, che tale duplicazione andrebbe a
giustificare nella prospettazione attorea, non solo è diversamente raggiunta
attraverso la testuale prevalenza dell’indicazione del ribasso espresso in
lettere (di tal che la volontà di conservare l’offerta, pur nel contrasto con
l’indicazione numerica del ribasso, appare vieppiù predicabile ove venga in
contestazione la mera omissione di un dato di certa ed univoca determinazione
quale è la conseguente indicazione del prezzo), ma anche è antipodicamente
conseguenza propria della pretesa necessarietà di una duplicazione delle forme
dell’offerta economica, come tale generante possibili incertezze in caso di
divergenza. Proprio al riguardo deve osservarsi che, considerato che è stato
affermato in giurisprudenza il principio che individua nella percentuale di
ribasso il parametro per riparare ad eventuali discordane tra i prezzi unitari,
comunque indicati, e la detta percentuale, adeguando i primi a quest'ultima
(Cons. Stato, sez. V 30 ottobre 2003 n. 6767), ritiene la Sezione che la mancata
indicazione del prezzo complessivo, facilmente determinabile come in premessa,
non può essere sanzionata in ogni caso in modo più rigoroso della errata
indicazione del medesimo. In entrambi i casi, infatti, ciò che rileva ai fini
della individuazione certa dell'offerta è l'indicazione della percentuale di
ribasso sul prezzo a base d'asta (in modo conforme cfr. Con. Stato, Sez. V 10
novembre 2003 n. 7134).
Per altro la sanzione della esclusione, prevista dal disciplinare di gara, opera
solo in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta: non quindi
espressamente per l'irregolarità o incompletezza di una dichiarazione nella
stessa inserita.
Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'inosservanza
delle prescrizioni del bando, circa la modalità di presentazione delle offerte,
implica l'esclusione dalla gara medesima soltanto quando si tratti di
prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione,
ovvero quando siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti o
quando siano preordinate a garanzie sostanziali, essenziali per il proficuo
svolgimento della gara (Cons. Stato, Sez. V 31.10.2001 n. 5690 e 30.06.1995 n.
936).
Nel caso si specie, il prezzo complessivo omesso è facilmente ricavabile da una
semplice operazione aritmetica, in ragione della percentuale di ribasso offerto
sull'importo a base d'asta, come peraltro reso palese dallo stesso seguito della
gara.
Ciò comporta, ad avviso del Collegio, che l'irregolarità riscontrata non
giustifica ex pluris i provvedimenti espulsivi pretesi da parte
ricorrente, dovendosi quindi concludere nel senso che la mancata indicazione del
prezzo complessivo non inficia alcun interesse pubblico rilevante, né la
regolarità della gara, essendo l'esigenza della chiarezza dell'offerta
sufficientemente rispettata dalla indicazione del prevalente ribasso percentuale
che, in ogni caso, è previsto quale unico criterio per l'aggiudicazione.
Il mancato accoglimento di tale primo motivo di ricorso rende inammissibili, per
difetto di interesse, le ulteriori censure volte ad contestare le posizioni
delle Ati Tecnoappalti e Salzillo, atteso che in ogni caso da esse non
conseguirebbe alcun effetto utile in capo alla ricorrente per effetto della
perdurante poziorità della posizione della società Gruppo Acque.
Da tali motivi consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione VIII, respinge il
ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 aprile e del 14 maggio
2007.
Evasio Speranza - Presidente
Carlo Buonauro - Componente est.
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