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TAR CAMPANIA Napoli, Sez.
VIII, 13 Giugno 2007 (C.C. 30 aprile 2007),
n. 6110
ESPROPRIAZIONE - Vincoli preordinati all'espropriazione o
comportanti l'inedificabilità - Tutelare del proprietario - Incidenza dei
vincoli "su beni determinati" - Disciplina della decadenza - Potestà
conformativa della proprietà - Rapporti tra strumenti urbanistici, generale ed
attuativo - Funzioni del P.R.G. - Art. 2 L. n. 1187/1968. La disciplina
della decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti l'inedificabilità,
come introdotta dall'art. 2 L. n. 1187/1968 a seguito della sentenza della C.
Cost. n. 55 del 1968, tende a tutelare il singolo proprietario di beni gravati
dal vincolo medesimo: la norma parla infatti di incidenza dei vincoli "su beni
determinati". (C.d.S., sez. II, 12/05/1999, n. 87). Essa, quindi, non attiene ai
rapporti tra strumenti urbanistici, generale ed attuativo, il quale ultimo ben
può essere adottato anche dopo la scadenza di efficacia temporale del singolo
vincolo. Entrambi gli strumenti hanno la finalità precipua, secondo un rapporto
di preordinato collegamento funzionale, di assicurare un armonico sviluppo del
territorio comunale, secondo una progressione procedimentale che dalla
pianificazione arriva alla realizzazione dell'ordine edilizio urbanistico
configurato nel piano. In altri termini, poiché una delle funzioni precipue del
P.R.G. è la divisione in zone del territorio comunale, alla quale si accompagna
quella, sussidiaria e complementare, di determinare i vincoli e le
caratteristiche di ciascuna zona, ciò non significa che il venir meno delle
seconde incida automaticamente e globalmente sulla validità della zonizzazione.
D'altra parte, non va dimenticato che i vincoli di destinazione propri della
zonizzazione costituiscono manifestazione della potestà conformativa della
proprietà e non del potere espropriativo [Cons. St., sez. IV, 14.12.1993 n.
1068], con la conseguenza che le previsioni di PRG prevedenti una destinazione
residenziale non comportano vincoli per la proprietà privata destinati a
decadere oltre un certo termine finale di efficacia”. Pres. Speranza, Est.
Sabatino, Pontillo (avv. Abbate) c. Comune di Capodrise (avv. Santonastaso).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007, (C.C. 30 aprile 2007) n. 6110
URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Verde pubblico attrezzato -
Destinazione di un'area privata - Vincolo di carattere espropriativo - Effetti -
Destinazione dell’area a parcheggio. La destinazione di un'area privata a
verde pubblico attrezzato, non determina quella completa ed irrimediabile
perdita di una qualunque utilitas nella quale, solo, può individuarsi
l'imposizione di un vincolo di carattere sostanzialmente espropriativo. La
destinazione a verde pubblico attrezzato di un'area non determina, infatti, uno
svuotamento del contenuto del diritto dominicale ed una limitazione del
godimento dello stesso tale da renderlo assolutamente inutilizzabile rispetto
alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il suo
intrinseco valore di scambio (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 maggio 2006 , n.
2580). Pertanto, la detta destinazione non comporta un vincolo espropriativo
come tale sottoposto a decadenza. Diversa è la situazione che si presenta in
relazione alla destinazione dell’area a parcheggio. Infatti, in assenza di una
concreta indicazione delle modalità con cui tale attività si sarebbe realizzata
(onere probatorio che sarebbe spettato all’amministrazione, quanto meno in via
di eccezione), non possono essere accettate posizioni radicali che escludono a
priori la funzione espropriativa (si veda: T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 31
maggio 2006 , n. 1554, che esclude che un vincolo a parcheggio possa essere
considerato vincolo preordinato all'espropriazione atteso che esso può essere
attuato anche dal titolare dell'area). Pres. Speranza, Est. Sabatino, Pontillo
(avv. Abbate) c. Comune di Capodrise (avv. Santonastaso). TAR CAMPANIA
Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007, (C.C. 30 aprile 2007) n. 6110
URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Destinazione dell’area a parcheggio
pubblico - Vincolo preordinato ad esproprio - Configurazione. La
destinazione di un'area a parcheggio pubblico, impressa dallo strumento
urbanistico, concreta vincolo preordinato ad esproprio ove esuli dall'ottica
della suddivisione zonale del territorio, e miri a individuare beni
singolarmente determinati in vista della creazione di un'area non edificata
all'interno di zona a spiccata vocazione edificatoria, (Cassazione civile I, 7
febbraio 2006, n. 2613). Pres. Speranza, Est. Sabatino, Pontillo (avv. Abbate)
c. Comune di Capodrise (avv. Santonastaso). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VIII,
13 giugno 2007, (C.C. 30/04/2007) n. 6110
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Silenzio dell'amministrazione - Obbligo di
provvedere - Nota avente un contenuto chiaramente soprassessorio ed elusivo
dell'obbligo di provvedere - Proposizione del ricorso - Art. 2 l. n. 205/2000.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge sul procedimento, in relazione
all’obbligo di provvedere, e non più solo di procedere, la proposizione del
ricorso avverso il silenzio dell' amministrazione, ai sensi dell'art. 21 bis
legge T.A.R., introdotto dall'art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205, non è preclusa
dal fatto che l’amministrazione abbia risposto alla diffida con una nota avente
un contenuto chiaramente soprassessorio ed elusivo dell'obbligo di provvedere
(in termini, T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 24 dicembre 2001 , n. 4410; T.A.R.
Campania Napoli, sez. V, 19 novembre 2002 , n. 7282; T.A.R. Campania Napoli,
sez. V, 23 gennaio 2003 , n. 382). Pres. Speranza, Est. Sabatino, Pontillo (avv.
Abbate) c. Comune di Capodrise (avv. Santonastaso). TAR CAMPANIA Napoli, Sez.
VIII, 13 giugno 2007, (C.C. 30 aprile 2007) n. 6110
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
composto dai Signori Magistrati:
Evasio Speranza Presidente
Luigi Domenico Nappi Consigliere
Diego Sabatino Referendario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 1969/2007 proposto da Rosa Maria Pontillo, elettivamente domiciliata
in Napoli, via Gabriele Iannelli 45/A, presso lo studio dell’avv. Alessandro
Accietto, unitamente al procuratore avv. Dario Abbate, che la rappresenta e
difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
contro
Comune di Capodrise, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Napoli, via Salvator Rosa 299, presso lo studio
dell’avv. Maria Luisa Franzino, unitamente al procuratore avv. Domenico
Santonastaso, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta
per l’annullamento
del silenzio formatosi sull’istanza della parte ricorrente prodotta in data 21
giugno 2006, e tesa a conseguire la riclassificazione dell’area di proprietà
sita nel territorio del Comune di Capodrise;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore nella camera di consiglio del 30 aprile 2007, referendario
Diego Sabatino;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto
Con ricorso iscritto al ricorso n. 1969/2007, veniva impugnato il silenzio
tenuto dal Comune di Capodrise di fronte alla istanza, depositata in data 21
giugno 2006, di riclassificazione dell’area di proprietà della parte ricorrente.
Nel ricorso si evidenziava come l’area in questione fosse stata oggetto, nel
piano regolatore, di una serie di vincoli di carattere espropriativi, venuti
meno per il decorso del termine quinquennale di vigenza. Intervenuta tale
decadenza, il Comune non aveva proceduto alla nuova classificazione dell’area,
nonostante l’espressa diffida. Aveva invece provveduto a comunicare l’intenzione
di provvedere, con una nota di carattere meramente soprassessorio.
Si agiva quindi per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato, con
vittoria di spese processuali.
Si costituiva il Comune di Capodrise chiedendo di dichiarare inammissibile o, in
via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 30 aprile 2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in
decisione.
Considerato in diritto
1. In via preliminare, in relazione alla applicabilità del rito di cui all’art.
21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall’art. 2 della
legge 21 luglio 2000 n. 205, deve verificarsi la correttezza del procedimento di
introduzione della causa. In particolare, nel caso in specie si discute di
fattispecie realizzatesi successivamente all’entrata in vigore della legge 11
febbraio 2005, n. 15 la quale, introducendo all’art. 2 il comma 4 bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ha precisato che, decorsi i termini previsti per la
decisione amministrativa, il ricorso avverso il silenzio deve essere proposto
nel lasso temporale che va dal momento dell’inadempimento fino ad un anno dalla
scadenza dei termini, e comunque senza necessità di diffida all'amministrazione
inadempiente. Ciò che deve essere quindi accertato è se il termine per
l’adempimento, termine iniziale per la proposizione del ricorso, sia compiuto e
non sia invece spirato il termine finale annuale.
Nel caso in specie, la circostanza può essere ritenuta accertata.
Infatti, a fronte della istanza del ricorrente del 21 giugno 2006, il termine
per la decisione è venuto meno, avendo il Comune espressamente indicato
l’intenzione di provvedere nei sensi indicati dalla parte richiedente, ma di
fatto eludendo il termine per l’esercizio del potere amministrativo.
Non può infatti che rilevarsi come, a seguito delle modifiche introdotte dalla
legge sul procedimento, in relazione all’obbligo di provvedere, e non più solo
di procedere, la proposizione del ricorso avverso il silenzio dell'
amministrazione , ai sensi dell'art. 21 bis legge T.A.R., introdotto dall'art. 2
l. 21 luglio 2000 n. 205, non è preclusa dal fatto che l’amministrazione abbia
risposto alla diffida con una nota avente un contenuto chiaramente
soprassessorio ed elusivo dell'obbligo di provvedere (in termini, T.A.R. Veneto
Venezia, sez. I, 24 dicembre 2001 , n. 4410; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 19
novembre 2002 , n. 7282; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 23 gennaio 2003 , n.
382).
L’esistenza di una fattispecie di silenzio, processualmente rilevante, va quindi
considerata come fatto assodato.
Va peraltro esaminato un ulteriore profilo, nel quale si incrociano aspetti di
carattere processuale e profili di tipo sostanziale, ed attiene alla valutazione
della fondatezza della pretesa alla pronuncia da parte della pubblica
amministrazione, la cui disamina è rimessa al prudente apprezzamento del
giudice, stante il disposto dell’art. 2 coma 5 della legge sul procedimento,
come modificato dalla dall'articolo 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Qui infatti
si legge che, nei casi di ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai
sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, “il giudice
amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza”.
Di tale potere intende avvalersi il Collegio.
2. Venendo allora al merito della questione, occorre rilevare che la parte
ricorrente lamenta la mancata riclassificazione (rectius zonizzazione)
dell’area di proprietà, essendo venuti meno i vincoli espropriativi sulla stessa
gravanti. In ricorso viene compiutamente ricostruita la posizione
giurisprudenziale in merito, evidenziando come, dalla detta decadenza, sorga
l’obbligo per la pubblica amministrazione, qui non assolto, di procedere ad una
nuova disciplina del regime urbanistico vigente.
A sostegno della posizione di fatto, viene quindi allegato un certificato di
destinazione urbanistica, dal quale si evince la situazione dell’area in
questione, che dimostrerebbe la fondatezza della pretesa.
2. 1. L’assunto, nella sua assolutezza, non trova riscontro documentale.
Prioritariamente, come afferma la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. II,
12 maggio 1999, n. 87) “occorre ricordare che la disciplina della decadenza dei
vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti l'inedificabilità, come
introdotta dall'art. 2 L. n. 1187/1968 a seguito della sentenza della C. Cost.
n. 55 del 1968, tende a tutelare il singolo proprietario di beni gravati dal
vincolo medesimo: la norma parla infatti di incidenza dei vincoli "su beni
determinati". Essa, quindi, non attiene ai rapporti tra strumenti urbanistici,
generale ed attuativo, il quale ultimo ben può essere adottato anche dopo la
scadenza di efficacia temporale del singolo vincolo. Entrambi gli strumenti
hanno la finalità precipua, secondo un rapporto di preordinato collegamento
funzionale, di assicurare un armonico sviluppo del territorio comunale, secondo
una progressione procedimentale che dalla pianificazione arriva alla
realizzazione dell'ordine edilizio urbanistico configurato nel piano. In altri
termini, poiché una delle funzioni precipue del P.R.G. è la divisione in zone
del territorio comunale, alla quale si accompagna quella, sussidiaria e
complementare, di determinare i vincoli e le caratteristiche di ciascuna zona,
ciò non significa che il venir meno delle seconde incida automaticamente e
globalmente sulla validità della zonizzazione. D'altra parte, non va dimenticato
che i vincoli di destinazione propri della zonizzazione costituiscono
manifestazione della potestà conformativa della proprietà e non del potere
espropriativo [Cons. St., sez. IV, 14.12.1993 n. 1068], con la conseguenza che
le previsioni di PRG prevedenti una destinazione residenziale non comportano
vincoli per la proprietà privata destinati a decadere oltre un certo termine
finale di efficacia”.
Ciò rammentato, e venendo alla posizione sostanziale che giustifica la pretesa,
non può non rilevarsi come la destinazione dell’area in questione risulta, in
base alla certificazione urbanistica allegata, parte ad “area destinata a verde
pubblico attrezzato”, parte a “parcheggi” e parte a strada di piano.
Le questioni sulle diverse destinazioni vanno esaminate partitamente.
In merito alla destinazione a verde pubblico attrezzato, occorre però
evidenziare come la giurisprudenza affermi che la destinazione di un'area
privata a tale impiego non determina quella completa ed irrimediabile perdita di
una qualunque utilitas nella quale, solo, può individuarsi l'imposizione
di un vincolo di carattere sostanzialmente espropriativo. La destinazione a
verde pubblico attrezzato di un'area non determina, infatti, uno svuotamento del
contenuto del diritto dominicale ed una limitazione del godimento dello stesso
tale da renderlo assolutamente inutilizzabile rispetto alla sua destinazione
naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il suo intrinseco valore di
scambio (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 maggio 2006 , n. 2580). Pertanto, la
detta destinazione non comporta un vincolo espropriativo come tale sottoposto a
decadenza.
Diversa è la situazione che si presenta in relazione alla destinazione dell’area
a parcheggio. Infatti, in assenza di una concreta indicazione delle modalità con
cui tale attività si sarebbe realizzata (onere probatorio che sarebbe spettato
all’amministrazione, quanto meno in via di eccezione), non possono essere
accettate posizioni radicali che escludono a priori la funzione espropriativa
(per una fattispecie limitrofa, T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 31 maggio 2006 ,
n. 1554, che esclude che un vincolo a parcheggio possa essere considerato
vincolo preordinato all'espropriazione atteso che esso può essere attuato anche
dal titolare dell'area). Vanno invece condivise quelle posizioni
giurisprudenziali che pongono attenzione alla questione in concreto (ad esempio,
Cassazione civile I, 7 febbraio 2006, n. 2613, che afferma che la destinazione
di un'area a parcheggio pubblico, impressa dallo strumento urbanistico, concreta
vincolo preordinato ad esproprio ove esuli dall'ottica della suddivisione zonale
del territorio, e miri a individuare beni singolarmente determinati in vista
della creazione di un'area non edificata all'interno di zona a spiccata
vocazione edificatoria). Sulla base di una tale impostazione, e richiamati gli
oneri probatori ricadenti sulle parti, può ritenersi che in rapporto alla
destinazione a parcheggio, sussista un onere di provvedere in capo
all’amministrazione, essendo mancata la prova che il vincolo, come in realtà
configurato, non avesse natura espropriativa.
In merito alla destinazione a strada di piano, ritiene il Collegio che si
configuri necessariamente una funzione preordinata all’esproprio, trattandosi di
una localizzazione di una infrastruttura destinata alla soddisfazione di una
esigenza tutelata e di valore pubblico.
3. Conclusivamente, il ricorso va quindi accolto parzialmente, in relazione alle
sole aree che risultano effettivamente assoggettate a vincoli espropriativi
oramai decaduti, ossia quelli derivanti dalla destinazione a “parcheggi” ed a
strada di piano.
In relazione a questi, sussiste l’obbligo della pubblica amministrazione di
provvedere sull’istanza della parte ricorrente. Va quindi imposto un termine per
l’esercizio del potere amministrativo che, stante la complessità della vicenda
che attiene alla predisposizione di una variante allo strumento urbanistico, può
essere indicato in giorni 60.
4. Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese
processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli,
definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 1969/2007, nei limiti di quanto indicato in
motivazione, e per l’effetto dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere un
provvedimento espresso sull’istanza prodotta in data 21 giugno 2006;
2. Ordina alla Amministrazione resistente di provvedere a quanto richiesto entro
il termine di giorni 30;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 aprile 2007.
Evasio Speranza Presidente
Diego Sabatino Referendario Estensore
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