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TAR CAMPANIA Napoli, Sez.
IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera edilizia in zona vincolata - Diniego di
sanatoria - Motivazione succinta - Illegittimità - Esclusione - Fondamento - L.
n. 1497/1939 - Art. 9 Cost.. Il vincolo paesaggistico, disciplinato dalla l.
n. 1497 del 1939, non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché
non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa, ma solo
quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il
valore tutelato. Ne consegue che non è illegittima una motivazione anche
succinta di un diniego di sanatoria di opere realizzate in loco in quanto nel
sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una
logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere
l'intervento compatibile con la bellezza d'insieme tutelata, la cui protezione
risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato,
anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta (art. 9 Cost.),
(T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1429). Pres. Pugliese, Est.
Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo,
Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari,
Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007
(C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico-ambientale - Area
compromessa da preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni - Ulteriore
deturpazione - Maggiore tutela - Necessità. In materia di tutela
paesaggistica, la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera
di preesistenti realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per
la legittimità dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non
deturpino ulteriormente l'ambiente protetto. (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio
2003, n. 876). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c.
Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola,
Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di
costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione edilizia - Tutela
paesistica - Motivazione scarna e sintetica - Sufficienza. Il parere della
commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni
abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato
dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di
compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica
poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica,
laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da
ritenersi sufficiente. (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542).
Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di
Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri,
Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA
Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia in
sanatoria - Iniziativa ad istanza di parte - Rigetto dell'istanza - Avviso
dell'inizio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il rigetto
dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto
dall'avviso dell'inizio del procedimento, essendo questo iniziato ad istanza di
parte (T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540). Pres. Pugliese, Est.
Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo,
Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari,
Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007
(C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEZIONE QUARTA
composto dai Signori:
dott. Eduardo Pugliese Presidente
dott. Leonardo Pasanisi Consigliere est.
dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1788 del 2001, proposto da Pesacane Francesco,
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Di Lorenzo, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli, al viale Graamsci n. 16;
contro
Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio
Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana
Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali
elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso
l’Avvocatura Municipale;
per l’annullamento:
a) del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria, protocollo n. 5599
del 22 novembre 2000 del Comune di Napoli, Dipartimento Edilizia Interventi
Speciali, notificato in data 13 dicembre 2000;
b) di ogni altro atto e qualunque provvedimento preordinato, connesso e
conseguente ove lesivo degli interessi legittimi del ricorrente, compreso il
verbale della CEI n. 1130 del 23 marzo 2000>>.
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTO l’art. 26, co. IV, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;
UDITI, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 (relatore il consigliere dott.
Leonardo Pasanisi), gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e CONSIDERATO, in fatto e diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 10 febbraio 2001 e depositato il successivo
giorno 16, il signor Francesco Pesacane ricorreva innanzi a questo Tribunale
Amministrativo Regionale contro il Comune di Napoli avverso il provvedimento in
epigrafe indicato, con il quale era stata denegata la concessione in sanatoria
chiesta dal ricorrente ai sensi della legge n. 724 del 1994 in relazione
all'opera abusiva realizzata in Napoli alla via Montelungo spalle civico 55 -
via Leonardo Bianchi n. 55, consistente in appartamento di mq. 144 (volume mc.
499,67) sito al piano terra di un fabbricato composto da tre piani fuori terra.
Il signor Pesacane impugnava altresì il presupposto parere negativo espresso
dalla Commissione Edilizia Integrata con verbale n. 113 del 23 marzo 2000,
secondo cui <<l'intervento realizzato altera irrecuperabilmente l'elevato pregio
ambientale dell'area in cui è stato commesso l'abuso, ubicata sul ciglio del
vallone Orsolone ai confini del parco dei Camaldoli>>.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con quattro,
distinti, articolati motivi di ricorso incentrati sui vizi di violazione di
legge e di eccesso di potere sotto vari profili e ne chiedeva l'annullamento.
In primo luogo, non sarebbero state esplicitate le ragioni che avrebbero indotto
il Comune a ritenere l'opera incompatibile con i valori ambientali e
paesaggistici, essendo a tal fine insufficiente quanto indicato dalla
Commissione Edilizia Integrata nel richiamato parere negativo.
In secondo luogo, l’intimata amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare la
possibilità del recupero urbanistico dell'intervento realizzato, stante
l'insussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.
In terzo luogo, la valutazione negativa operata dal Comune sarebbe comunque
erronea, in quanto la compromissione ambientale del territorio circostante non
sarebbe certamente avvenuta per colpa del ricorrente, come rappresentato da
relazione a firma dell'architetto Pagliara, allegata al ricorso.
In quarto luogo, infine, l'amministrazione avrebbe dovuto previamente comunicare
l'avvio del procedimento conclusosi con l'adozione dell'impugnato provvedimento
negativo.
2. In data 5 aprile 2007, si costituiva in giudizio il Comune di Napoli,
depositando atto di costituzione con mandato. Successivamente depositava memoria
difensiva e documenti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la
reiezione. In data 11 maggio 2007, anche il ricorrente depositava memoria
difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
3. Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il ricorso veniva introitato in
decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.1. Non sussiste il difetto di motivazione dedotto con il primo motivo.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale
formatosi sul punto, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui <<il parere
della commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni
abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato
dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di
compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica
poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica,
laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da
ritenersi sufficiente>> (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542).
Nella fattispecie in esame, l'impugnato parere negativo della commissione
edilizia integrata appare rispettare pienamente le coordinate ermeneutiche
tracciate dalla richiamata giurisprudenza, in quanto evidenzia l'insanabile
contrasto tra l’abuso realizzato (che peraltro, contrariamente a quanto indicato
dal ricorrente, non può certamente definirsi di modeste dimensioni, avendo
comportato la realizzazione di un appartamento di oltre mq. 140) e l'elevato
pregio ambientale dell’intera area, <<sottoposta a vincolo
paesaggistico-ambientale (L. n. 1497/39)>>.
2.2. Parimenti destituito di fondamento si presenta il secondo motivo.
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza, <<Il vincolo paesaggistico,
disciplinato dalla l. n. 1497 del 1939, non comporta normalmente la
inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve
ritenersi preclusa, ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento,
risultino in contrasto con il valore tutelato. Ne consegue che non è illegittima
una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere realizzate in
loco in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di
indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese
a rendere l'intervento compatibile con la bellezza d'insieme tutelata, la cui
protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello
privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta (art. 9
cost.)>> (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1429).
2.3. Anche la terza censura non è condivisibile.
Come già chiarito da questa Sezione in fattispecie analoga, <<una situazione di
compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni
non impedisce infatti ed, anzi, maggiormente richiede per la legittimità
dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non deturpino ulteriormente
l'ambiente protetto>> (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio 2003, n. 876).
2.4. Deve infine essere disattesa anche l'ultima censura.
Osserva il Collegio che la lamentata illegittimità del provvedimento non esiste,
in quanto il rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve
essere preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento, essendo questo
iniziato ad istanza di parte (T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n.
3540).
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
4. In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per
compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta,
definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe (n. 1788/2001 R.G.), lo
respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.
Il Presidente
Il Consigliere est.
(dott. Eduardo Pugliese)
(dott. Leonardo Pasanisi)
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