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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR CAMPANIA Napoli, Sez.
VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Muro di sostegno in
area vincolata - Permesso di costruire - Necessità - Demolizione - Art. 146
D.L.vo 42/2004 (“Codice Urbani”). L’opera consistente nella costruzione di
un manufatto edilizio fuori terra, (nella specie muro di sostegno in area
vincolata) può senz’altro qualificarsi “nuova costruzione”, attesa la permanente
trasformazione del territorio indotta dalla edificazione, con la conseguenza che
l’intervento deve essere previamente munito di permesso di costruire e la sua
edificazione abusiva è sanzionabile con la demolizione. Pres. Giamportone, Eest.
Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Muro di sostegno - Opera
pertinenziale - Esclusione - Art.3, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001. Rientra
nella disciplina edilizia, art.3, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001, la costruzione
di un muro di sostegno, trattandosi di costruzione di manufatto edilizio fuori
terra, non potendosi la costruzione qualificarsi opera pertinenziale stante
l’autonoma funzione da esso svolta (di sostegno) rispetto al manufatto
principale. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune
di Pozzuoli (avv. Starace). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007
(C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Muro di recinzione e muro di sostegno - Distinzione
e funzione. Il muro di recinzione ha funzione di delimitazione, protezione e
eventualmente migliorativa sul piano estetico del manufatto principale, mentre
il muro di sostegno, oltre all’eventualmente concomitante funzione di
recinzione, ha specifica e autonoma funzione di contenimento (cfr.TAR Piemonte,
sez.I, 26.4.2004, n.680; 7.5.2003, n.657; TAR Lazio, LT, 7.3.2002, n.285; Cons.
di Stato, sez.V, 26.10.1998, n.1537), richiedente struttura idonea alla
prevenzione di dissesti idrogeologici e vieppiù necessitante del previo
controllo delle competenti Autorità. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele
(avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace). TAR CAMPANIA Napoli,
Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SESTA SEZIONE DI NAPOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA in forma semplificata
sul ricorso n.2807 del 2007 proposto da
MELE GIULIO, rappresentato e difeso dall’avv.Giuseppe Artiaco, con il quale è
domiciliata presso la Segreteria del TAR,
CONTRO
COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Aldo Starace, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Napoli alla via Riviera di Chiaia n.207,
per l’annullamento,
previa sospensiva, dell’ordinanza del Dirigente del II Dipartimento del Comune
di Pozzuoli n.6182 del 12.2.2007 con la quale è stata disposta la demolizione
delle opere site in Pozzuoli alla via Monte Nuovo Licola Patria n.135; di ogni
altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla udienza del 30 maggio 2007, il Cons. Maria Abbruzzese;
Uditi i difensori presenti come da verbale, anche in ordine alla possibilità di
definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 9 L.205/2000;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O e DIRITTO
I. Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe individuati aventi ad oggetto
ordine di demolizione di opere edilizie abusive consistenti in “muro di
contenimento in c.a. di lunghezza mt.25,00 ed alto mt.1,50 atto al mantenimento
di un terrapieno sul cui bordo risulta depositato il terreno asportato durante i
lavori”, in Pozzuoli, alla via M.L.Patria n.135.
Deduce il ricorrente di aver realizzato il suddetto muro stante il pericolo per
la pubblica e privata incolumità derivante dal possibile cedimento del
preesistente muro di contenimento “a spaccatermini” sul confine con la limitrofa
proprietà Trincone, conseguente agli eventi piovosi del giugno 2006, constatato
anche dai Vigili del Fuoco a seguito di sopralluogo del 13.7.2006; la stessa
Amministrazione comunale, a seguito di sopralluogo, avrebbe verificato il
dissesto del preesistente muro e ordinato la realizzazione di altra idonea opera
di contenimento, del cui inizio il ricorrente avrebbe pure dato comunicazione al
Comune in data 27.10.2006.
I.2) Avverso il detto provvedimento, il ricorrente deduce:
1) Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione e falsa applicazione del T.U.380/2001: i lavori eseguiti consistono nella messa in sicurezza di un preesistente muro il cui degrado era stato fatto constare al Comune che in proposito aveva pure ordinato l’esecuzione di lavori urgenti; la imposta demolizione è stata disposta in completa ignoranza dell’effettiva situazione dei luoghi e delle circostanze di fatto; del tutto apodittica è inoltre l’affermazione di insanabilità delle opere;
2) Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare del DPR 380/2001 – Eccesso di potere per travisamento di fatti, per omessa valutazione dei presupposti in fatto e diritto – per omessa e/o insufficiente istruttoria – per omessa e/o insufficiente motivazione – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – per contraddittorietà tra atti – Illogicità: l’intervento è stato realizzato per evitare il possibile cedimento del terreno e per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, come risulta dalla perizia in atti e dagli stessi atti dell’Amministrazione (provvedimento della Commissione Straordinaria del Comune di Pozzuoli n.37751 del 13.10.2006) che constatavano la necessità di interventi urgenti per prevenire il pericolo di crolli, atti con i quali quello gravato è in palese contraddizione;
3) Violazione e falsa applicazione della legge ed in particolare dell’art. 3 L.241/90 – Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria, per omessa e/o insufficiente motivazione, per omessa ponderazione della situazione contemplata, per contraddittorietà tra atti, per travisamento ed erronea valutazione di fatti, per disparità di trattamento, per omessa comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato, per manifesta ingiustizia: manca qualsiasi motivazione in ordine alla prevalenza del pubblico interesse e qualsiasi comparazione con il concorrente interesse privato; neppure risultano menzionati i motivi in base ai quali si è ordinata la demolizione del manufatto;
4) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 DPR n.380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 6, 10, 22, 33 36 e 37 del medesimo T.U. – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – manifesta ingiustizia – travisamento. Altri profili: i lavori realizzati sono di natura pertinenziale e non necessitanti di permesso di costruire; dunque non sanzionabili con la demolizione;
5) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 DPR 380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 6, 10, 22, 333, 36 e 37 del medesimo T.U. – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione non ha valutato la possibilità di irrogare una più lieve sanzione in luogo di quella demolitoria;
6) Eccesso di potere per violazione
e/o falsa applicazione di legge ed in particolare degli articoli 1, 3, 5, 7 e 8
dalla L. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 – per violazione delle norme del
giusto procedimento amministrativo, per omessa e/o insufficiente istruttoria,
per omessa e/o insufficiente motivazione, per manifesta ingiustizia. per
disparità di trattamento illogicità e contraddittorietà tra atti: non risulta la
comunicazione di avvio del procedimento, nè l’indicazione del responsabile del
procedimento; non risultano indicati il termine e l’autorità a cui possibile
ricorrere.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e della istanza cautelare.
Si costituiva il Comune di Pozzuoli chiedendo il rigetto del ricorso e
dell’istanza cautelare in particolare evidenziando la natura dell’intervento,
qualificabile di nuova costruzione, in zona vincolata (D.M.12.9.1957) e da qui
la sua insanabilità.
All’esito della udienza in camera di consiglio del 30 maggio 2006, il Collegio
riservava la decisione.
II. Deve anzitutto evidenziarsi la netta abusività dell’opera realizzata, non
munita di previo titolo abilitativo e neppure oggetto di istanze di sanatoria
ex post, peraltro inammissibili stante il chiaro disposto dell’art. 146
D.L.vo 42/2004 (“Codice Urbani”) ricadendo l’intervento in area
paesaggisticamente vincolata (quale è l’intero territorio del Comune di
Pozzuoli).
Va pure preliminarmente chiarito che l’opera realizzata può senz’altro
qualificarsi “nuova costruzione”, attesa la permanente trasformazione del
territorio indotta dalla edificazione, con la conseguenza che l’intervento deve
essere previamente munito di permesso di costruire e la sua edificazione abusiva
è sanzionabile con la demolizione, attesa anche la sua ricadenza in area
vincolata.
In proposito, può senz’altro sussumersi la costruzione del muro nella
fattispecie di cui all’art.1, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001, trattandosi di
costruzione di manufatto edilizio fuori terra, non potendosi la costruzione del
muro di sostegno qualificarsi opera pertinenziale stante l’autonoma funzione da
esso svolta (di sostegno) rispetto al manufatto principale.
Sotto tale profilo, è chiara la distinzione più volte richiamata dalla
giurisprudenza, fra muro di recinzione e muro di sostegno, atteso che il primo
ha funzione di delimitazione, protezione e eventualmente migliorativa sul piano
estetico del manufatto principale, mentre il secondo, oltre all’eventualmente
concomitante funzione di recinzione, ha specifica e autonoma funzione di
contenimento (cfr.TAR Piemonte, sez.I, 26.4.2004, n.680; 7.5.2003, n.657; TAR
Lazio, LT, 7.3.2002, n.285; Cons. di Stato, sez.V, 26.10.1998, n.1537),
richiedente struttura idonea alla prevenzione di dissesti idrogeologici e
vieppiù necessitante del previo controllo delle competenti Autorità.
II.1) Tanto premesso, occorre precisare in via di fatto che l’edificazione del
muro è stata un’iniziativa non affatto ed in alcun modo riconducibile a
determinazioni o pareri dell’Autorità comunale, così come prospettato dal
ricorrente.
Invero, la richiamata determinazione della Commissione Straordinaria del Comune
di Pozzuoli evocata a seguito del sopralluogo del 18.9.2006, “considerato che,
come riferito in relazione, dagli accertamenti condotti emerge una condizione di
pericolo per la incolumità dei residenti connessa alla possibilità di una
accentuazione del dissesto sino a compromettere la tenuta della muratura”,
ritenuto che “si impone senza indugio la necessità di eseguire interventi
provvisionali di assicurazione e messa in sicurezza della muratura e, nelle more
dell’intervento di sistemazione definitivo, l’inibizione alla praticabilità e
frequentazione delle rispettive aree a verde di ambedue le proprietà a confine
della muratura entro una fascia di cinque metri lineari”, ordinava di “dare
inizio immediatamente …a tutti gli interventi urgenti provvisionali di
assicurazione e messa in sicurezza della muratura dissestata atta alla
eliminazione di ogni situazione di pericolo per la privata incolumità”,
precisando che le opere, “di esclusivo carattere provvisionale”, avrebbero
dovuto consistere esclusivamente in “puntellamenti in legno e/o tubolari
metallici, istituzione di presidio stabile, inamovibile e duratura nel tempo
ovvero sino all’esecuzione dell’intervento di sistemazione definitiva atto ad
inibire la praticabilità e la frequentazione delle aree a verde di ambedue
proprietà, lungo una fascia di cinque metri lineari a confine con la muratura
dissestata”; ed ancora che l’effettiva consistenza delle opere, limitatamente a
quelle provvisionali e di assicurazione, avrebbero dovuto essere comunicate al
Comune, mentre quelle di sistemazione definitiva “dovranno formare oggetto della
normale procedura prevista dalla normativa vigente presso il competente Servizio
Gestione, tutela e Sicurezza del territorio di questo Comune”.
Orbene, risulta dagli atti che il muro realizzato, per consistenza, struttura ed
entità, in alcun modo può essere assimilato ad “opera di carattere provvisorio”
con la funzione di “inibire la praticabilità e la frequentazione delle aree a
verde di ambedue le proprietà”; il muro ha piuttosto, e con evidenza, carattere
duraturo e funzionale al sostegno del terrapieno in luogo del preesistente muro
dissestato (cfr. relazione per ing. Cotena in atti) e, in quanto tale, non può
trovare giustificazione negli atti citati.
Si tratta dunque di opera totalmente abusiva e riconducibile, come sopra detto,
alla esclusiva iniziativa del proprietario ricorrente, senza essere stata mai
sottoposta al vaglio degli organi competenti che avrebbero dovuto – previamente
– valutarne la idoneità statica (trattandosi, peraltro, di costruzione in
cemento armato con funzione di sostegno) e la compatibilità paesaggistica, oltre
alla conformità urbanistico-edilizia.
Ne consegue la sicura infondatezza dei primo due motivi di ricorso.
III. Del pari infondato è il terzo motivo che prospetta l’omessa comparazione
tra interesse pubblico e privato, nella specie asseritamente prevalente attesa
la funzione del muro realizzato.
Il motivo non ha pregio, considerato che la imposta demolizione discende dalla
natura abusiva dell’opera, come sopra spiegata, senza che abbia rilievo il
concorrente interesse privato, le cui modalità di tutela erano già state
chiaramente ed esaurientemente espresse dalla Commissione Straordinaria del
Comune, come sopra puntualmente spiegato.
IV. Infondati sono altresì il quarto e quinto motivo che attengono alla
prospettata natura pertinenziale dell’opera, non necessitante di permesso di
costruire e non sanzionabile con la demolizione.
Al contrario, l’opera realizzata, come sopra chiarito, per consistenza, entità e
ricadenza in area vincolata, non può che qualificarsi di nuova costruzione e
dunque puntualmente soggetta a previo permesso di costruire e a sanzione
demolitoria, ove realizzata senza titolo abilitativo.
V. Del tutto infondati sono infine i vizi procedimentali sollevati, tenuto conto
della irrilevanza degli stessi sul piano della legittimità dell’atto (con
riguardo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento o del
termine e dell’Autorità cui ricorrere) ovvero della loro ininfluenza, stante la
natura vincolata dell’atto.
VI. Il ricorso va pertanto respinto, pur doverosamente aggiungendosi che la
imposta demolizione dovrà avvenire con l’utilizzo delle necessarie cautele a
tutela della pubblica e privata incolumità e con l’apprestamento delle misure
già individuate dalla Commissione Straordinaria del Comune di Pozzuoli, ovvero
con altre analogamente garantiste.
VII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo
fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione VI, pronunciando
sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune
di Pozzuoli che si liquidano in complessivi Euro 2000 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 maggio 2007, con
l’intervento dei Magistrati:
Filippo GIAMPORTONE - Presidente
Maria ABBRUZZESE - Componente est.
Sergio ZEULI - Componente -
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