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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

Segnalata dall'avv. Maurizio Balletta

TAR CAMPANIA Napoli, Sez. II, 29 giugno 2007, n. 6382

 

 

URBANISTICA ED EDILIZIA – Titolo abilitativo alla costruzione – Verifica dei presupposti – Comune – Valutazione dei dati tecnici previsti ai fini del rilascio del certificato di abitabilità – Possibilità. Ferma restando l’autonomia procedimentale e funzionale del certificato di agibilità rispetto al titolo abilitativo alla costruzione, nulla impedisce che l’organo comunale, in sede di verifica dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di costruire, possa tenere presenti anche i dati tecnici concernenti l’altezza della sopraelevazione desumibili dalla normativa regolamentare dettata ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Pres. d’Alessandro, Est. Russo – S.P. e altro (avv.ti Martini e Medici) c. Comune di Acerra (avv. Balletta) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II – 29 giugno 2007, n. 6382


URBANISTICA ED EDILIZIA – Sottotetto – Qualificazione – Caratteristiche oggettive – Destinazione potenziale – Intento dichiarato dal privato di destinazione più ristretta – Irrilevanza. Ai fini della qualificazione di una costruzione (nella specie: sottotetto abitabile) rilevano le caratteristiche oggettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 1996 n.1406; T.A.R. Campania, II Sezione 3 febbraio 2006, n.1506) Pres. d’Alessandro, Est. Russo – S.P. e altro (avv.ti Martini e Medici) c. Comune di Acerra (avv. Balletta) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II – 29 giugno 2007, n. 6382
 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE


composto dai Magistrati:
- dr. Carlo d’Alessandro Presidente
- dr. Anna Pappalardo Consigliere
- dr. Pierluigi Russo P. Referendario, estensore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n.586/2006 R.G. proposto dai sigg. Salvatore PALLADINO e Maria Rosaria FAUCI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Martini e Carmine Medici, coi quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, al Largo Ferrantina, n.1 (c/o studio legale Ganguzza) ;


CONTRO


il Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Balletta, col quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n.142 (c/o sig. Bruno Cajano) ;


PER L’ANNULLAMENTO


del provvedimento prot. n.6910/R.T. del 4 novembre 2005, recante diniego di permesso di costruire, emesso dal dirigente della Ripartizione Tecnica – Settore Urbanistica del Comune di Acerra;


E PER OTTENERE


la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno ingiusto sofferto per effetto del provvedimento impugnato;


Visto il ricorso coi relativi allegati ;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Acerra ;
Visti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti;
Vista l’ordinanza collegiale n.84/2007 e la documentazione depositata in esecuzione della stessa;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi i difensori delle parti, presenti come da verbale, all’udienza pubblica del 19 aprile 2007, relatore il p. ref. P. Russo ;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Con atto notificato in data 2 gennaio 2006 e depositato il 30 gennaio seguente, i coniugi Salvatore Palladino e Maria Rosaria Fauci hanno premesso di aver presentato, in data 24 gennaio 2005, istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un sottotetto non abitabile sul terrazzo di copertura della preesistente palazzina di proprietà, sita in Acerra, alla via Leonardo da Vinci n.43.
I ricorrenti riferiscono che, con atto del 29 agosto 2005, l’Amministrazione comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, a seguito dei quali essi fornivano le opportune controdeduzioni. Tuttavia, col provvedimento impugnato, il Comune respingeva l’istanza, rilevando che le opere “presentano caratteristiche tipologiche e dimensionali di tipo abitabile contrariamente all’istanza formulata circa la destinazione d’uso non abitabile”.
Avverso il suddetto diniego, gli stessi hanno proposto il presente ricorso, ponendo a base della domanda di annullamento del provvedimento, i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 – violazione e falsa applicazione dell’art.49 del regolamento edilizio – carenza assoluta di presupposto – sviamento di potere – ove si assume la rilevanza della norma regolamentare richiamata ai soli fini del rilascio del certificato di abitabilità ;
2) Violazione di legge – artt.3 e 10-bis della l. n.241/1990 – difetto di motivazione – eccesso di potere – in cui si lamenta il mancato esame delle osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale;
3) Violazione di legge – art.3 L. n.241/1990 – contraddittorietà tra provvedimenti successivi – illogicità – eccesso di potere – in quanto il dirigente comunale si sarebbe discostato immotivatamente dalle risultanze istruttorie e dal parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento.


Oltre alla domanda impugnatoria, i ricorrenti hanno proposto azione di risarcimento del danno ingiusto asseritamene sofferto per effetto del provvedimento di diniego del permesso di costruire.


Si è costituito in giudizio il Comune di Acerra, che ha difeso la legittimità del proprio operato, concludendo con richiesta di reiezione del gravame per l’infondatezza delle censure dedotte.


A seguito della documentazione prodotta dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti.


Con ordinanza collegiale n.84/2007, la Sezione ha disposto l’acquisizione dell’intera documentazione allegata all’istanza edificatoria.


Le parti hanno depositato memorie difensive.


Alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


1. E’ controversa la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Acerra ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire, avanzata dalla sig.ra Maria Rosaria Fauci, per la realizzazione di un sottotetto non abitabile in sopraelevazione al preesistente immobile di proprietà. Il competente dirigente comunale ha opposto il diniego in discussione avendo rilevato che le opere progettate “presentano caratteristiche tipologiche e dimensionali di tipo abitabile contrariamente all’istanza formulata circa la destinazione d’uso non abitabile”.

Il Collegio può prescindere dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, considerato che il ricorso si appalesa infondato nel merito.


2. Con il primo motivo, si assume che l’autorità amministrativa avrebbe erroneamente posto a fondamento della determinazione sfavorevole l’art.49 del regolamento edilizio, norma che detta le misure dell’altezza – media (mt.2,50) e minima (mt.2,00) – che il sottotetto deve avere ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, atto distinto dal permesso di costruire ed in quanto tale disciplinato separatamente dal legislatore all’art.25 del T.U. 6 giugno 2001, n.380.
La censura non merita accoglimento.
Deve, anzitutto, precisarsi che l’espresso richiamo all’art.49 del regolamento edilizio è contenuto nel preavviso comunicato all’istante ai sensi dell’art. 10 bis della l. n.241/1990, mentre è assente nel provvedimento conclusivo, in cui il contrasto con la disciplina urbanistica si focalizza maggiormente sulle caratteristiche oggettive dell’intervento, come desumibili dagli elaborati progettuali allegati alla domanda edificatoria, valutate incompatibili con la destinazione dichiarata. Osserva, inoltre, il Collegio che – ferma restando l’autonomia procedimentale e funzionale del certificato di agibilità rispetto al titolo abilitativo alla costruzione – nulla impedisce che l’organo comunale, in sede di verifica dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di costruire, possa tenere presenti anche i dati tecnici concernenti l’altezza della sopraelevazione desumibili dalla citata normativa regolamentare.
La soluzione della controversia posta all’attenzione del Collegio si concentra, dunque, sulla verifica della correttezza dell’iter logico seguito dall’ufficio comunale, a partire dall’esattezza degli elementi fattuali messi a base del provvedimento impugnato. Così impostata la questione, non v’è dubbio che la documentazione versata in giudizio, con particolare riferimento alle tavole progettuali ed alla relazione tecnica a corredo dell’istanza, conferma la legittimità della determinazione assunta. Invero, l’intervento proposto impegna una superficie di 115 mq., con un’altezza media di 2,95 mt., sviluppando quindi una cubatura di 339,37 mc. Esso risulta dotato di ampie balconate e finestre, con un disegno prospettico che richiama i piani sottostanti, di impianti elettrico ed idraulico nonché di rete fognante.
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto, l’intervento progettato, impropriamente definito sottotetto non abitabile, non può rientrare, con tutta evidenza, nella destinazione dichiarata né è sussumibile nel concetto di volume tecnico, che comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzazione dello stesso. In realtà, tenuto conto delle caratteristiche costruttive, della rilevante superficie ed altezza media, esso si sostanzia piuttosto in un piano di copertura oggettivamente suscettibile di uso abitativo, come esattamente rilevato dal Comune di Acerra (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 21 ottobre 1992 n.1025 e 13 maggio 1997 n.483; T.A.R. Campania, IV Sezione, 12 gennaio 2000 n.30; II Sezione, 3 febbraio 2006 n.1506).


3. Non merita accoglimento neanche la seconda censura, in cui si lamenta il mancato esame delle osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale.
Sul punto va osservato che nell’atto impugnato il dirigente comunale ha dato atto di aver valutato le deduzioni difensive pervenute, laddove ha rilevato che esse risultano “estremamente contraddittorie rispetto all’originaria richiesta e per tali non meritevoli di accoglimento”.
Ritiene il Collegio che anche tale giudizio, sia pure espresso in modo succinto, è idoneo ad integrare congruamente l’onere motivazionale, ove venga raccordato alle restanti argomentazioni sottese al diniego e già sopra riportate per esteso.
Nell’atto di intervento nel procedimento amministrativo de quo (cfr. nota del 2 settembre 2005 n.22766), i ricorrenti sostenevano quanto segue: “Il fatto che il regolamento preveda solo la possibilità di una adibizione del sottotetto ad abitazione od ufficio rende il proprietario del manufatto libero di scegliere la destinazione che ritiene più consona per l’erigenda opera; va da sé che ove si volesse dare all’opera destinazione abitativa la stessa dovrebbe possedere le caratteristiche previste dall’art.49 del Reg. edilizio. Ben può quindi, alla luce del regolamento citato, il proprietario del manufatto principale decidere di non adibire l’erigendo sottotetto ad abitazione od ufficio pur avendone lo stesso in concreto tutte le caratteristiche per una tale destinazione d’uso”.
Il ragionamento prospettato dai ricorrenti non merita condivisione. Invero, sul punto è sufficiente osservare che ai fini della qualificazione di una costruzione – come chiarito in giurisprudenza ed esattamente obiettato dall’organo emanante – rilevano le caratteristiche oggettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 1996 n.1406; T.A.R. Campania, II Sezione 3 febbraio 2006, n.1506).


4. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo all’ultima doglianza dedotta, in cui si assume che il dirigente comunale si sarebbe discostato immotivatamente dalle risultanze istruttorie e dal parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento. Infatti, nell’atto in contestazione può leggersi testualmente: “Vista l’istruttoria del R.U.P. che presentava l’intervento come assentibile; Verificato che da un più attento esame l’istruttoria come resa non è meritevole di accoglimento in quanto la specifica richiesta formulata di “sottotetto non abitabile” appare in netto contrasto con gli elaborati tecnici prodotti i quali prevedono misure e finimenti tali da considerare l’opera realizzarsi tra quelle abitabili con conseguente uso diverso o improprio rispetto alla richiesta formulata”.


5. Ritenuto che la ragione opposta dall’Amministrazione, che si è sopra scrutinata, è idonea di per sé a fondare il rigetto della domanda edificatoria, vanno dichiarati inammissibili, per difetto d’interesse, i motivi aggiunti successivamente proposti – in disparte ogni considerazione sulla possibilità di integrare la motivazione in corso di giudizio – atteso che essi sono diretti a censurare ulteriori elementi ostativi resi dalla difesa dell’amministrazione in sede processuale.


6. In conclusione, alla stregua di tutto quanto fin qui considerato, deve disporsi la reiezione del ricorso. Va conseguentemente respinta anche la domanda risarcitoria.


Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare equamente gli onorari e le spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.586/2006, lo respinge.

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che resta a carico della parte ricorrente soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 aprile 2007.


L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 



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