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Segnalata dall'avv. Maurizio Balletta
URBANISTICA ED EDILIZIA – Titolo abilitativo alla costruzione – Verifica dei presupposti – Comune – Valutazione dei dati tecnici previsti ai fini del rilascio del certificato di abitabilità – Possibilità. Ferma restando l’autonomia procedimentale e funzionale del certificato di agibilità rispetto al titolo abilitativo alla costruzione, nulla impedisce che l’organo comunale, in sede di verifica dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di costruire, possa tenere presenti anche i dati tecnici concernenti l’altezza della sopraelevazione desumibili dalla normativa regolamentare dettata ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Pres. d’Alessandro, Est. Russo – S.P. e altro (avv.ti Martini e Medici) c. Comune di Acerra (avv. Balletta) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II – 29 giugno 2007, n. 6382
URBANISTICA ED EDILIZIA – Sottotetto – Qualificazione – Caratteristiche
oggettive – Destinazione potenziale – Intento dichiarato dal privato di
destinazione più ristretta – Irrilevanza. Ai fini della qualificazione di
una costruzione (nella specie: sottotetto abitabile) rilevano le caratteristiche
oggettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di
voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il
manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23
novembre 1996 n.1406; T.A.R. Campania, II Sezione 3 febbraio 2006, n.1506) Pres.
d’Alessandro, Est. Russo – S.P. e altro (avv.ti Martini e Medici) c. Comune di
Acerra (avv. Balletta) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II – 29 giugno 2007,
n. 6382
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
composto dai Magistrati:
- dr. Carlo d’Alessandro Presidente
- dr. Anna Pappalardo Consigliere
- dr. Pierluigi Russo P. Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.586/2006 R.G. proposto dai sigg. Salvatore PALLADINO e Maria
Rosaria FAUCI, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Martini e Carmine
Medici, coi quali sono elettivamente domiciliati in Napoli, al Largo Ferrantina,
n.1 (c/o studio legale Ganguzza) ;
CONTRO
il Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e
difeso dall’avv. Maurizio Balletta, col quale è elettivamente domiciliato in
Napoli, al Corso Vittorio Emanuele, n.142 (c/o sig. Bruno Cajano) ;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento prot. n.6910/R.T. del 4 novembre 2005, recante diniego di
permesso di costruire, emesso dal dirigente della Ripartizione Tecnica – Settore
Urbanistica del Comune di Acerra;
E PER OTTENERE
la condanna del Comune intimato al risarcimento del danno ingiusto sofferto
per effetto del provvedimento impugnato;
Visto il ricorso coi relativi allegati ;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Acerra ;
Visti i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti;
Vista l’ordinanza collegiale n.84/2007 e la documentazione depositata in
esecuzione della stessa;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi i difensori delle parti, presenti come da verbale, all’udienza pubblica
del 19 aprile 2007, relatore il p. ref. P. Russo ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 2 gennaio 2006 e depositato il 30 gennaio seguente,
i coniugi Salvatore Palladino e Maria Rosaria Fauci hanno premesso di aver
presentato, in data 24 gennaio 2005, istanza di permesso di costruire per la
realizzazione di un sottotetto non abitabile sul terrazzo di copertura della
preesistente palazzina di proprietà, sita in Acerra, alla via Leonardo da Vinci
n.43.
I ricorrenti riferiscono che, con atto del 29 agosto 2005, l’Amministrazione
comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, a seguito dei quali
essi fornivano le opportune controdeduzioni. Tuttavia, col provvedimento
impugnato, il Comune respingeva l’istanza, rilevando che le opere “presentano
caratteristiche tipologiche e dimensionali di tipo abitabile contrariamente
all’istanza formulata circa la destinazione d’uso non abitabile”.
Avverso il suddetto diniego, gli stessi hanno proposto il presente ricorso,
ponendo a base della domanda di annullamento del provvedimento, i seguenti
motivi di diritto:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 –
violazione e falsa applicazione dell’art.49 del regolamento edilizio – carenza
assoluta di presupposto – sviamento di potere – ove si assume la rilevanza della
norma regolamentare richiamata ai soli fini del rilascio del certificato di
abitabilità ;
2) Violazione di legge – artt.3 e 10-bis della l. n.241/1990 – difetto di
motivazione – eccesso di potere – in cui si lamenta il mancato esame delle
osservazioni presentate in sede di contraddittorio procedimentale;
3) Violazione di legge – art.3 L. n.241/1990 – contraddittorietà tra
provvedimenti successivi – illogicità – eccesso di potere – in quanto il
dirigente comunale si sarebbe discostato immotivatamente dalle risultanze
istruttorie e dal parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento.
Oltre alla domanda impugnatoria, i ricorrenti hanno proposto azione di
risarcimento del danno ingiusto asseritamene sofferto per effetto del
provvedimento di diniego del permesso di costruire.
Si è costituito in giudizio il Comune di Acerra, che ha difeso la legittimità
del proprio operato, concludendo con richiesta di reiezione del gravame per
l’infondatezza delle censure dedotte.
A seguito della documentazione prodotta dall’Amministrazione, i ricorrenti hanno
proposto motivi aggiunti.
Con ordinanza collegiale n.84/2007, la Sezione ha disposto l’acquisizione
dell’intera documentazione allegata all’istanza edificatoria.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1. E’ controversa la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Acerra
ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire, avanzata dalla
sig.ra Maria Rosaria Fauci, per la realizzazione di un sottotetto non abitabile
in sopraelevazione al preesistente immobile di proprietà. Il competente
dirigente comunale ha opposto il diniego in discussione avendo rilevato che le
opere progettate “presentano caratteristiche tipologiche e dimensionali di tipo
abitabile contrariamente all’istanza formulata circa la destinazione d’uso non
abitabile”.
Il Collegio può prescindere dall’esame dell’eccezione d’inammissibilità
sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, considerato che il
ricorso si appalesa infondato nel merito.
2. Con il primo motivo, si assume che l’autorità amministrativa avrebbe
erroneamente posto a fondamento della determinazione sfavorevole l’art.49 del
regolamento edilizio, norma che detta le misure dell’altezza – media (mt.2,50) e
minima (mt.2,00) – che il sottotetto deve avere ai fini del rilascio del
certificato di abitabilità, atto distinto dal permesso di costruire ed in quanto
tale disciplinato separatamente dal legislatore all’art.25 del T.U. 6 giugno
2001, n.380.
La censura non merita accoglimento.
Deve, anzitutto, precisarsi che l’espresso richiamo all’art.49 del regolamento
edilizio è contenuto nel preavviso comunicato all’istante ai sensi dell’art. 10
bis della l. n.241/1990, mentre è assente nel provvedimento conclusivo, in cui
il contrasto con la disciplina urbanistica si focalizza maggiormente sulle
caratteristiche oggettive dell’intervento, come desumibili dagli elaborati
progettuali allegati alla domanda edificatoria, valutate incompatibili con la
destinazione dichiarata. Osserva, inoltre, il Collegio che – ferma restando
l’autonomia procedimentale e funzionale del certificato di agibilità rispetto al
titolo abilitativo alla costruzione – nulla impedisce che l’organo comunale, in
sede di verifica dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di
costruire, possa tenere presenti anche i dati tecnici concernenti l’altezza
della sopraelevazione desumibili dalla citata normativa regolamentare.
La soluzione della controversia posta all’attenzione del Collegio si concentra,
dunque, sulla verifica della correttezza dell’iter logico seguito dall’ufficio
comunale, a partire dall’esattezza degli elementi fattuali messi a base del
provvedimento impugnato. Così impostata la questione, non v’è dubbio che la
documentazione versata in giudizio, con particolare riferimento alle tavole
progettuali ed alla relazione tecnica a corredo dell’istanza, conferma la
legittimità della determinazione assunta. Invero, l’intervento proposto impegna
una superficie di 115 mq., con un’altezza media di 2,95 mt., sviluppando quindi
una cubatura di 339,37 mc. Esso risulta dotato di ampie balconate e finestre,
con un disegno prospettico che richiama i piani sottostanti, di impianti
elettrico ed idraulico nonché di rete fognante.
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto, l’intervento progettato,
impropriamente definito sottotetto non abitabile, non può rientrare, con tutta
evidenza, nella destinazione dichiarata né è sussumibile nel concetto di volume
tecnico, che comprende esclusivamente le porzioni di fabbricato destinate ad
ospitare impianti, legati da un rapporto di strumentalità necessaria con
l’utilizzazione dello stesso. In realtà, tenuto conto delle caratteristiche
costruttive, della rilevante superficie ed altezza media, esso si sostanzia
piuttosto in un piano di copertura oggettivamente suscettibile di uso abitativo,
come esattamente rilevato dal Comune di Acerra (cfr. Consiglio di Stato, V
Sezione, 21 ottobre 1992 n.1025 e 13 maggio 1997 n.483; T.A.R. Campania, IV
Sezione, 12 gennaio 2000 n.30; II Sezione, 3 febbraio 2006 n.1506).
3. Non merita accoglimento neanche la seconda censura, in cui si lamenta il
mancato esame delle osservazioni presentate in sede di contraddittorio
procedimentale.
Sul punto va osservato che nell’atto impugnato il dirigente comunale ha dato
atto di aver valutato le deduzioni difensive pervenute, laddove ha rilevato che
esse risultano “estremamente contraddittorie rispetto all’originaria richiesta e
per tali non meritevoli di accoglimento”.
Ritiene il Collegio che anche tale giudizio, sia pure espresso in modo succinto,
è idoneo ad integrare congruamente l’onere motivazionale, ove venga raccordato
alle restanti argomentazioni sottese al diniego e già sopra riportate per
esteso.
Nell’atto di intervento nel procedimento amministrativo de quo (cfr. nota del 2
settembre 2005 n.22766), i ricorrenti sostenevano quanto segue: “Il fatto che il
regolamento preveda solo la possibilità di una adibizione del sottotetto ad
abitazione od ufficio rende il proprietario del manufatto libero di scegliere la
destinazione che ritiene più consona per l’erigenda opera; va da sé che ove si
volesse dare all’opera destinazione abitativa la stessa dovrebbe possedere le
caratteristiche previste dall’art.49 del Reg. edilizio. Ben può quindi, alla
luce del regolamento citato, il proprietario del manufatto principale decidere
di non adibire l’erigendo sottotetto ad abitazione od ufficio pur avendone lo
stesso in concreto tutte le caratteristiche per una tale destinazione d’uso”.
Il ragionamento prospettato dai ricorrenti non merita condivisione. Invero, sul
punto è sufficiente osservare che ai fini della qualificazione di una
costruzione – come chiarito in giurisprudenza ed esattamente obiettato
dall’organo emanante – rilevano le caratteristiche oggettive della stessa,
prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad
utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si
presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 1996 n.1406; T.A.R.
Campania, II Sezione 3 febbraio 2006, n.1506).
4. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo all’ultima
doglianza dedotta, in cui si assume che il dirigente comunale si sarebbe
discostato immotivatamente dalle risultanze istruttorie e dal parere favorevole
espresso dal responsabile del procedimento. Infatti, nell’atto in contestazione
può leggersi testualmente: “Vista l’istruttoria del R.U.P. che presentava
l’intervento come assentibile; Verificato che da un più attento esame
l’istruttoria come resa non è meritevole di accoglimento in quanto la specifica
richiesta formulata di “sottotetto non abitabile” appare in netto contrasto con
gli elaborati tecnici prodotti i quali prevedono misure e finimenti tali da
considerare l’opera realizzarsi tra quelle abitabili con conseguente uso diverso
o improprio rispetto alla richiesta formulata”.
5. Ritenuto che la ragione opposta dall’Amministrazione, che si è sopra
scrutinata, è idonea di per sé a fondare il rigetto della domanda edificatoria,
vanno dichiarati inammissibili, per difetto d’interesse, i motivi aggiunti
successivamente proposti – in disparte ogni considerazione sulla possibilità di
integrare la motivazione in corso di giudizio – atteso che essi sono diretti a
censurare ulteriori elementi ostativi resi dalla difesa dell’amministrazione in
sede processuale.
6. In conclusione, alla stregua di tutto quanto fin qui considerato, deve
disporsi la reiezione del ricorso. Va conseguentemente respinta anche la domanda
risarcitoria.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare equamente gli onorari e le
spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda –
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.586/2006, lo respinge.
Spese compensate, fatto salvo il
contributo unificato che resta a carico della parte ricorrente soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 aprile 2007.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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