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Segnalata dall'avv. Maurizio Balletta
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio di lieve entità -
Modesto ampliamento di un balcone preesistente - Ordine di demolizione -
Illegittimità - Fondamento - Fattispecie. L’ordine di demolizione
dell’Amministrazione è viziato da eccesso di potere quando la portata
scarsamente rilevante dell’abuso unitamente alla mancata deduzione nel
provvedimento gravato di specifiche e ulteriori circostanze atte a sorreggere
l’impianto motivazionale dell’ordine risulti carente, sia per la mancanza di un
congruo presupposto all’esercizio dell’azione amministrativa, (tale non potendo
ritenersi la parva res oggetto dell’abuso), in sé inidonea ad esercitare
l’esercizio del potere sanzionatorio della p.a., sia per l’assenza di una
qualsivoglia ponderazione degli interessi complessivamente coinvolti nella
vicenda in esame, da cui possa indursi la sussistenza e considerazione di
elementi diversi e ulteriori, atti a controbilanciare la modestia entità
dell’intervento edilizio. (Fattispecie: ampliamento modesto della superficie del
preesistente balcone al fine di ottenere l’effetto di rendere il balcone
equivalente ad altri presenti nello stesso edificio e fatti oggetto di
tolleranza da parte della amministrazione procedente). Pres. Pugliese, Est.
Perna - Caliendo (avv. Viparelli) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 6 Luglio 2007 (C.C. 23/05/2007), n. 6531
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 6531/07 Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE IV
con l’intervento dei signori Magistrati:
Eduardo Pugliese Presidente
Rosa Perna Referendario, rel.
Ines Immacolata Pisano Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1156/06 proposto da CALIENDO MICHELE , rappresentato e
difeso dall’avv. Giuseppe Viparelli e con lo stesso elettivamente domiciliato in
Napoli, alla via Piedigrotta 23
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Municipale e presso la sede della stessa elettivamente
domiciliato in Napoli, alla piazza Municipio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, della disposizione dirigenziale n. 1270 del
31.10.2005 del Comune di Napoli, recante ordine di demolizione di opere abusive
consistenti in “balcone di m. 9,00 x 1,00”;
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Napoli;
VISTI tutti gli atti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, relatore il Referendario Rosa
Perna, i procuratori presenti delle parti costituite;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Caliendo ha impugnato l’ordinanza del Comune
di Napoli n. 1270/2006 che gli ordinava la demolizione degli abusi, realizzati
senza alcun titolo edilizio in Napoli, alla via Marco Aurelio 190, consistenti
in uno sporto balcone di metri nove per uno.
Il ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto impugnato e ne chiedeva
l’annullamento, enunciando i seguenti profili:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del d.p.r. n. 380/2001,
trattandosi nella specie di mera ristrutturazione di sporto preesistente e non
di realizzazione ex novo;
2) eccesso di potere e disparità di trattamento, in relazione alla diffusa
presenza nel rione di opere identiche a quella per cui è causa, mai sanzionate
dall’Amministrazione;
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli per resistere al ricorso e ne
chiedeva il rigetto perché infondato nel merito.
Con ordinanza n. 929 del 5.4.2006 veniva accolta la domanda incidentale di
sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza del 23 maggio 2007 la causa è stata riservata dal Collegio per la
decisione.
DIRITTO
Con i due motivi di ricorso, che il Collegio tratta congiuntamente per comodità
di analisi delle censure, il Caliendo sostanzialmente lamenta la violazione
dell’art. 35 del testo unico dell’edilizia in relazione ad interventi
asseritamente di ristrutturazione di uno sporto balcone già esistente e comunque
occupante una superficie modesta dell’unità immobiliare interessata e l’eccesso
di potere per disparità di trattamento rispetto a consimili interventi
effettuati in quasi tutti gli appartamenti del rione, come da copiosa
documentazione fotografica versata in atti.
Le esposte censure meritano adesione.
Come si rileva dalla documentazione fotografica in atti, le opere in questione,
risultando di lieve entità, determinavano un ampliamento invero modesto della
superficie del preesistente balcone sì da rappresentare un intervento di
trascurabile entità sul preesistente stato dei luoghi e da far fondatamente
escludere una compromissione dei valori urbanistici tutelati dalla normativa
urbanistica di riferimento.
Se così è, la portata scarsamente rilevante dell’abuso de quo unitamente
alla mancata deduzione nel provvedimento gravato di specifiche e ulteriori
circostanze atte a sorreggere l’impianto motivazionale dell’ordine di
demolizione, induce il Collegio a ritenere che l’Amministrazione sia incorsa in
un eccesso di potere nell’adozione della misura in questione; nella specie,
infatti, a parere del Collegio risultano carenti, sia un congruo presupposto
all’esercizio dell’azione amministrativa, tale non potendo ritenersi la parva
res oggetto dell’abuso, in sé inidonea ad eccitare l’esercizio del potere
sanzionatorio della p.a., sia una qualsivoglia ponderazione degli interessi
complessivamente coinvolti nella vicenda in esame, da cui possa indursi la
sussistenza e considerazione di elementi diversi e ulteriori, atti a
controbilanciare la modestia dell’intervento edilizio, e in ipotesi legittimanti
l’adozione dell’atto gravato; a ciò aggiungasi che l’intervento de quo
sortiva l’effetto di rendere il balcone equivalente ad altri presenti nello
stesso edificio e fatti oggetto di tolleranza da parte della amministrazione
procedente.
Le esaminate censure articolate con il primo motivo di gravame si appalesano
quindi condivisibili e pertanto il ricorso, assorbita ogni altra censura e
deduzione, deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sez. IV, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 1156/06 proposto da CALIENDO Michele, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla la disposizione dirigenziale n. 1270 del 31.10.2005 del
Comune di Napoli.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007.
Il Presidente
L’Estensore
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