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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Segnalata dall'avv. Maurizio Balletta
PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti cautelari - Sospensioni di
atti ad efficacia generale - Limiti soggettivi - Efficacia erga omnes -
Fattispecie : sospensione del DM 25/03/2005 che ha estromesso dal novero delle
aree protette le zone SIC e ZPS. Sui limiti soggettivi dei provvedimenti
cautelari che sospendono atti ad efficacia generale si registrano opposti
orientamenti, ora sostenendosene l’efficacia erga omnes, ora invece ritenendola
limitata inter partes siccome circoscritta al solo interesse dedotto in
giudizio. Corretta appare la prima soluzione: per la sua funzione anticipatoria
degli effetti della decisione sul merito, l’ordinanza cautelare di sospensione
emanata ai sensi degli artt. 21 e 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, pur essendo
provvisoria e temporanea, priva di efficacia ex tunc gli atti impugnati con
conseguenze corrispondenti a quelle proprie delle pronunce d’annullamento;
perciò, se non diversamente disposto, ogni qual volta gli effetti demolitori
della sentenza di annullamento sono destinati a prodursi erga omnes per la
natura generale ed inscindibile dell'atto caducato, anche la sospensione, in via
cautelare, dei suoi effetti opera non limitatamente alle parti del giudizio, ma
nei confronti della generalità dei consociati. Il problema dell’eccedenza degli
effetti del pronunciamento cautelare rispetto all’interesse azionato dal
ricorrente non può essere risolto al di fuori del processo cui la pronuncia
appartiene, ma va prevenuto con la decisione stessa, avendo cura di restringere
la portata effettuale del provvedimento giudiziale nei limiti dell’interesse del
ricorrente. Se una tale limitazione non è desumibile dalla decisione, non può
essere introdotta dall’esterno. (Nella specie, l’amministrazione regionale aveva
espresso parere favorevole di valutazione di incidenza con esclusione della
procedura di VIA, per un progetto che avrebbe dovuto essere realizzato in
un’area SIC e ZPS. Con deliberazione del Comitato per le Aree naturali protette
del 2/12/1996 le aree SIC e ZPS venivano qualificate come rientranti nel novero
delle aree protette. Tale ultima deliberazione era successivamente annullata con
DM 25/03/2005, la cui efficacia veniva tuttavia sospesa con ordinanza del TAR
Lazio n. 6856/2005, nel corso di un giudizio non ancora definito nel merito:
sicchè al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati il DM che aveva
estromesso le zone SIC e ZPS dal novero delle aree naturali protette era già
sospeso dalla decisione cautelare del T.A.R. del Lazio). Pres. Guida, Est.
Guarracino - W.W.F. Onlus (avv. Balletta) c. Comune di Piano di Sorrento (avv.
Pinto), Regione Campania (avv. Buondonno), Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.
I - 9 luglio 2007, n. 6586
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE I
n. 6586/07 Reg. Sent.
composto dai signori magistrati:
Antonio Guida Presidente
Paolo Corciulo Primo Referendario
Francesco Guarracino Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti:
ricorso n. 8313/05 e successivi motivi aggiunti, proposti dalla Associazione
Italiana per il World Wife Fund for Nature (WWF Italia) – O.N.L.U.S., in persona
del presidente nazionale e legale rappresentante pro tempore arch. Fulco
Pratesi, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.
Maurizio Balletta e Rosella Razzano, con i quali elettivamente domicilia in
Napoli, via A. Da Salerno n. 13, presso la sede del WWF sezione regionale
Campania
CONTRO
- il Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Ferdinando Pinto, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli, via Cesario Console n. 3 presso lo studio del
prof. avv. Erik Furno;
- la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale quale
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lidia
Buondonno dell’Avvocatura regionale, con la quale elettivamente domicilia in
Napoli, via S. Lucia n. 81
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli, domiciliataria ope legis in Napoli, via A. Diaz n. 11;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici della regione Campania, in persona del
Soprintendente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli, domiciliataria ope legis in Napoli, via A. Diaz n. 11;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di
Castellammare di Stabia, in persona del dirigente pro tempore, non costituitosi
in giudizio;
- l’Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliataria ope legis in Napoli, via A. Diaz n. 11;
- l’Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, domiciliataria ope legis in Napoli, via A. Diaz n. 11;
e nei confronti del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ope legis in Napoli, via A.
Diaz n. 11;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) delle determinazioni assunte dagli enti intimati nelle sedute della
Conferenza dei servizi del 21.7.2005 e del 5.9.2005, conosciute in allegato alla
nota del Sindaco di Piano di Sorrento prot. n. 21468 del 23.9.2005, nonché dei
pareri espressi in tale sede dagli enti intimati, nonché della nota del Comune
di Piano di Sorrento di convocazione della predetta conferenza dei servizi;
2) della nota del dirigente della Regione Campania – AGC Ecologia – Settore
Tutela dell’Ambiente, acquisita al protocollo del Comune di Piano di Sorrento nn.
25658 e n. 25659 del 3.11.2005, con la quale si comunica che la competente
commissione regionale ha espresso parere favorevole ai fini della valutazione di
incidenza e parere di esenzione dalla necessità di valutazione di impatto
ambientale;
3) del parere, richiamato nella nota regionale impugnata sub 2, espresso dalla
suddetta Commissione regionale tecnico-istruttoria per la VIA nella seduta del
10.11.2005;
4) di tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenti, ivi compreso:
- le deliberazioni della Giunta del
Comune di Piano di Sorrento n. 195 del 20.9.2004 e n. 227 del 10.6.2005 di
approvazione del progetto preliminare e definitivo, richiamate nella
convocazione della conferenza dei servizi impugnata sub. 1;
- qualora esistenti, il provvedimento regionale di esenzione dalla preventiva
VIA e di conclusione favorevole della valutazione di incidenza
quanto ai motivi aggiunti:
5) del decreto dell’Assessore alla tutela dell’Ambiente n. 667 del 21.12.2005,
pubblicato in estratto sul B.U.R.C. n. 2 del 9.1.2006, nonché del parere della
Commissione regionale V.I.A. adottato nella seduta dell’11.10.2005 e della
proposta del Tavolo tecnico
*.*.*
ricorso n. 1703/06, proposto dall’Associazione Italiana per il World Wife Fund
for Nature (WWF Italia) – O.N.L.U.S., in persona del presidente nazionale e
legale rappresentante pro tempore arch. Fulco Pratesi, rappresentata e difesa,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Maurizio Balletta e Rosella Razzano,
con i quali elettivamente domicilia in Napoli, via A. Da Salerno n. 13, presso
la sede del WWF sezione regionale Campania
CONTRO
- la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale quale
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Luigia
Schiano di Colella Lavina dell’Avvocatura regionale, con la quale elettivamente
domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81
e nei confronti di
- il Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dal prof. avv. Ferdinando Pinto, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli, via Cesario Console n. 3 presso lo studio del
prof. avv. Erik Furno;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ope legis in Napoli, via A.
Diaz n. 11;
per l'annullamento
- del decreto dell’Assessore regionale alla Tutela dell’Ambiente n. 666 del
21.12.2005, pubblicato in estratto sul B.U.R.C. n. 2 del 9.1.2006, con il quale
si esprime parere favorevole di valutazione di incidenza ed esclusione della
procedura della valutazione di impatto ambientale per il progetto
“Riqualificazione del porto turistico di Marina di Cassano” da realizzarsi nel
Comune di Piano di Sorrento (NA);
- del parere della Commissione regionale V.I.A. adottato nella seduta
dell’11.10.2005, richiamato nel provvedimento impugnato sub 1.
*.*.*
nonché sui motivi aggiunti ai ricorsi riuniti nn. 8313/05 e 1703/06
per l'annullamento
- del decreto n. 1 del 27.4.2006 del Responsabile del 6° Settore LL.PP. del
Comune di Piano di Sorrento di approvazione della determinazione conclusiva
della conferenza dei servizi intesa all’acquisizione dei nulla osta, pareri ed
assensi delle altre amministrazioni necessari per l’esecutività del progetto di
“Protezione e messa in sicurezza del litorale del borgo di Marina di Cassano”;
- ove e per quanto occorra, della deliberazione della Giunta regionale della
Campania n. 23 del 19.1.2007, recante “Misure di conservazione per i siti Natura
2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di
importanza comunitaria (SIC) – con allegati”, pubblicata nel BURC n. 11 del
19.2.2007.
*.*.*
Visti i ricorsi con i relativi allegati ed i successivi motivi aggiunti;
Visti i rispettivi atti di costituzione della Regione Campania, del Comune di
Piano di Sorrento, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dell’Agenzia del Demanio
e dell’Agenzia delle Dogane;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza del 31 ottobre 2006, n. 683;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con un primo ricorso (n. 8313/05) l’Associazione Italiana per il World Wife
Fund for Nature (WWF Italia) - O.N.L.U.S. (d’ora innanzi: WWF) ha impugnato le
determinazioni assunte in merito ai lavori di messa in sicurezza del Borgo di
Marina di Cassano nelle sedute del 21.7.2005 e del 5.9.2005 della conferenza dei
servizi indetta ex d.lgs. 42/04 dal Comune di Piano di Sorrento, la nota della
Regione Campania – AGC Ecologia – Settore Tutela dell’Ambiente (acquisita al
protocollo del Comune di Piano di Sorrento nn. 25658 e 25659 del 3.11.2005) con
cui era stato comunicato che la competente commissione regionale aveva espresso
parere favorevole di valutazione di incidenza con esclusione dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale, il predetto parere della commissione
regionale nonché gli atti presupposti indicati in epigrafe.
Di tali atti il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione
cautelare dell’efficacia, per violazione di legge (dir 92/43/CEE, art. 5 d.p.r.
8.9.1997, n 357, dir. 85/337/CEE, art. 1, commi 6, 8, 10, d.p.r. 12.4.1996),
nullità ex art. 21 septies l. 241/90 ed eccesso di potere sotto più profili,
deducendo in particolare, con cinque distinti motivi di gravame, che:
i) i progetti non sarebbero stati sottoposti alla preventiva verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale con contestuale
valutazione di incidenza sul sito di incidenza comunitario ex dir. 92/437CEE in
cui l’area sarebbe compresa, né rispettate le prescrizioni in tema di pubblicità
e partecipazione dettate dagli artt. 8 e 9 del d.p.r. 12.4.1996;
ii) per effetto della predetta omissione l’amministrazione non avrebbe avuto il
potere di autorizzare o approvare i progetti, con nullità ex art. 21 septies l.
241/90;
iii) trattandosi di opere (ampliamento del porto e dello specchio d’acqua
operativo) con prevedibile rilevante impatto ambientale, il parere della
commissione regionale non avrebbe potuto escludere la procedura di V.I.A.,
peraltro posteriormente alla stessa autorizzazione;
iv) malgrado l’adozione della determinazione conclusiva della conferenza dei
servizi anche ai fini paesaggistico-naturali, non sarebbe esplicitata alcuna
compatibilità delle opere con i valori paesaggistici tutelati, non risulterebbe
acquisito il necessario parere della commissione edilizia integrata comunale né
accertata la compatibilità col P.U.T. dell’area, le cui disposizioni, anzi,
sarebbero state violate;
v) alla conferenza dei servizi illegittimamente non sarebbe stata invitata anche
la Regione Campania.
Il Comune di Piano di Sorrento si è costituito in giudizio eccependo
l’inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto avverso determinazioni della
conferenza di servizi aventi valore endoprocedimentale, non essendo ancora
intervenuta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, ex art.
14 ter l. 241/90, da parte dell’amministrazione procedente. Nel merito, ha
sostenuto, sul piano procedurale, l’irrilevanza del fatto che la procedura di
valutazione di impatto non avesse preceduto la conferenza di servizi, una volta
acclarato che essa era stata comunque attivata presso l’assessorato regionale
(dandone atto nell’avviso di convocazione della conferenza, sì da subordinare le
risultanze di quest’ultima a quelle della predetta valutazione) e che, dopo la
conferenza di servizi, la commissione si era pronunciata per la non necessità
della seconda fase della valutazione di impatto ambientale. Sul piano
sostanziale, ha poi replicato che, avendo l’intervento ad oggetto non un
ampliamento dell’area destinata alla portualità, ma solo la realizzazione di una
nuova scogliera di protezione del costone tufaceo esistente, non era necessaria
la seconda fase della valutazione di impatto ambientale. Nessuna ragione,
inoltre, avrebbe imposto la partecipazione alla conferenza di servizi della
Regione, essendo le opere già state valutate in sede di pianificazione
urbanistica.
La Regione Campania si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità
del gravame avverso la nota del Settore Tutela Ambiente dell’Assessorato
regionale all’ecologia, trattandosi di atto meramente endoprocedimentale, e
sostenendo l’infondatezza del ricorso nel merito, in quanto il progetto non
riguarderebbe (diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente) un sito compreso
in un’area protetta (la riserva marina di “Punta della Campanella”), ma un
territorio classificato tra i siti d’importanza comunitaria, i quali sono
soggetti a valutazione di incidenza ambientale (c.d. procedura di screening) ma
non necessariamente a successiva valutazione di impatto ambientale.
Si sono altresì costituiti in giudizio i Ministeri intimati.
Con atto per motivi aggiunti, notificato il 13-15.2.2006 e depositato il
6.3.2006, il ricorrente ha susseguentemente impugnato sia il decreto n. 667 del
21.12.2005 con cui l’Assessore regionale alla tutela dell’ambiente, in
conformità al parere della Commissione V.I.A. del 11.10.05, ha espresso parere
favorevole di valutazione di incidenza e di esclusione dalla procedura di V.I.A.
per il progetto de quo, sia il parere della Commissione V.I.A.
Sostiene il ricorrente che tali atti sarebbero viziati, per violazione di legge
ed eccesso di potere, per i seguenti motivi:
i) le opere progettate ricadrebbero in area naturale protetta, tale essendo la
Zona di protezione speciale (ZPS) “Fondali Marini di punta Campanella e Capri”,
ai sensi della dir. 79/409/CEE e dell’Allegato 1 al d.m. 25.3.05, cosicché esse
sarebbero soggette a V.I.A. obbligatoria ex art. 1, co. 4, d.p.r. 12.4.1996;
ii) competente all’adozione del decreto impugnato sarebbe stato l’organo
burocratico e non l’assessore, organo politico;
iii) i procedimenti di valutazione di incidenza e di V.I.A. avrebbero natura
preventiva, dovendo essere espletati prima dell’autorizzazione (art. 2, co. 1,
dir. 85/337/CEE);
iv) gli interventi progettati dal Comune, comprendenti sia opere a terra (la
scogliera) sia opere a mare, non sarebbero potuti essere sottoposti a distinti
procedimenti di valutazione e screening, dovendo essere valutati unitariamente
(art. 6, co. 3, dir. 92/43/CEE);
v) il frazionamento delle opere in due interventi, sottoposti a due distinti
giudizi di valutazione di incidenza, contrasterebbe altresì con la dir.
85/337/CEE, l’art. 6 l. 349/86, il d.p.c.m. 10.8.1988, n. 377, e la circolare
del Ministro dell’Ambiente 7.10.1996, n. 15208, dovendo il procedimento di
valutazione considerare, oltre all’impatto dei singoli segmenti, anche le
interazioni dell’opera complessiva sull’ambiente.
Ha replicato con memoria depositata il 5.4.2006 il Comune di Piano di Sorrento.
2. Con un secondo ricorso (n. 1703/06), con contestuale domanda cautelare, il
WWF Italia ha impugnato il decreto n. 666 del 21.12.2005 con cui – in relazione
stavolta al progetto “riqualificazione del porto turistico di Marina di Cassano”
- l’Assessore regionale alla tutela dell’ambiente ha espresso parere favorevole
di valutazione di incidenza e di esclusione dalla procedura di V.I.A. per il
progetto in questione, conformemente al parere della Commissione V.I.A. del
11.10.05, anch’esso impugnato.
I motivi di gravame sono i medesimi proposti con l’impugnazione, a mezzo motivi
aggiunti, del decreto assessorile n. 667/2005 (di cui si è detto supra), fatto
salvo che per il terzo mezzo di impugnazione, che in questo caso attiene alla
circostanza che in sede di valutazione di incidenza non sarebbe stato
considerato l’impatto delle opere su specie marine (Cystoseira zostera e
posidonia) indicate dal Ministero dell’Ambiente quali prioritarie per la tutela
del sito.
Si sono costituiti in giudizio, svolgendo nelle proprie memorie difese in buona
parte coincidenti con quelle fatte valere nella causa n. 8313/05, il Comune di
Piano di Sorrento (che ha altresì eccepito improcedibilità della azione) e la
Regione Campania.
Si è altresì costituito, con atto di stile, il Ministero intimato.
3. Entrambe le cause sono state cancellate dal ruolo delle istanze cautelari
alla camera di consiglio del 5 aprile 2006.
4. In vista dell’udienza di discussione del 25 ottobre 2006 le parti hanno
depositato scritti a sostegno delle rispettive ragioni.
5. Con ordinanza del 31 ottobre 2006, n. 683, riuniti i ricorsi, sono stati
disposti incombenti istruttori.
6. Con atto notificato il 20-22 marzo e depositato il 29 marzo 2007, il WWF
Italia ha proposto motivi aggiunti per impugnare il decreto n. 1 del 27 aprile
2006 del funzionario responsabile del Comune di Piano di Sorrento conclusivo
della conferenza di servizi sul progetto di “protezione e messa in sicurezza del
litorale del borgo di Marina di Cassano”, nonché la deliberazione della Giunta
regionale della Campania n. 23 del 19.1.2007, recante “Misure di conservazione
per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS)
e Siti di importanza comunitaria (SIC)”, la quale farebbe venir meno la
qualificazione della ZPS come area naturale protetta e, dunque, l’obbligo di
preventiva valutazione di impatto ambientale.
Hanno resistito il Ministero dei Beni Culturali ed il Comune di Piano di
Sorrento. Quest’ultimo ha depositato una memoria conclusionale in vista
dell’udienza di discussione.
5. Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 i ricorsi sono stati posti in
decisione.
DIRITTO
1. L’eccezione di litispendenza sollevata dal Comune di Piano di Sorrento nella
memoria di costituzione nel giudizio n. 1703/06 è destituita di fondamento,
attesa la diversità di oggetto delle due cause in esame: la prima, infatti,
riguarda gli atti della conferenza dei servizi indetta ex d.lgs. 42/04 dal
Comune di Piano di Sorrento ed il decreto assessorile n. 667 del 2005 di
esezione dalla V.I.A. del progetto “protezione e messa in sicurezza del borgo di
Marina di Cassano”, mentre la seconda riguarda il decreto n. 666 del 2005 di
esenzione dalla V.I.A. del progetto “riqualificazione del porto turistico di
Marina di Cassano”, progetti che la stessa amministrazione comunale ha ritenuto
di dover separatamente trattare.
Quanto poi al rilievo, formulato nella medesima memoria, secondo cui il
ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto assessorile n. 666 del 2005 non
già mediante autonomo ricorso, ma a mezzo di motivi aggiunti da proporsi nella
precedente causa n. 8313/05, va in senso contrario rilevato che l'impugnazione
di un provvedimento connesso all'oggetto del giudizio attraverso motivi aggiunti
costituisce una facoltà e non un obbligo per il ricorrente.
Infine, le eccezioni processuali sollevate in relazione al carattere
endoprocedimentale delle determinazioni assunte dagli enti intimati nelle sedute
della conferenza dei servizi e dei pareri ivi espressi, nonché della
convocazione stessa della conferenza, per la mancata impugnazione della
determinazione finale della conferenza, sono comunque superate a seguito del
gravame avverso la stessa proposto con l’atto per motivi aggiunti del 21-22
marzo 2007.
2. Venendo al merito delle censure rivolte ai due decreti, che per la
sostanziale identità delle questioni può essere unitariamente trattato, deve
esaminarsi in primo luogo la censura d’incompetenza dell’assessore, ai sensi
dell’art. 4 del d.lgs. 165/2001, all’adozione dei pareri di cui trattasi.
La censura non può essere accolta, risultando dallo stesso preambolo dei decreti
impugnati che la competenza dell’Assessore all’Ambiente alla formalizzazione con
proprio atto monocratico del giudizio di compatibilità ambientale è stata
stabilita con delibera della Giunta regionale n. 5249 del 31 ottobre 2002, che
non ha costituito oggetto di impugnazione.
3. Sotto il versante sostanziale, il primo profilo controverso concerne la
natura di area naturale protetta della zona su cui incidono i due progetti,
rispettivamente denominati “Protezione e messa in sicurezza del borgo di Marina
di Cassano” e “Riqualificazione del porto turistico di Marina di Cassano”.
Difatti, in base all’art. 1, co. 4, del d.p.r. 12 aprile 1996 (recante, ex art.
40, co. 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, l’atto di indirizzo e
coordinamento per la definizione di condizioni, criteri e norme tecniche per
l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi
nell'allegato II dir. 85/337/CEE) i progetti di cui all’Allegato B (quali quelli
di cui si discute: lettere q) e n) di detto allegato) sono comunque assoggettati
a procedura di valutazione di impatto ambientale quando ricadono, anche
parzialmente, all’interno di aree naturali protette, restando altrimenti
soggetti, ai sensi del successivo comma 6, soltanto alla c.d. procedura di
verifica (l'autorità competente verifica se le caratteristiche del progetto
richiedono lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale).
E’ pacifico in causa che la zona de qua non è compresa nell’area marina protetta
di Punta Campanella, essendo le opere semplicemente localizzate “nei pressi”
della riserva naturale marina di Punta Campanella (p. 3 del ricorso introduttivo
del giudizio n. 8813/05, con evidente richiamo ad colorandum).
Sostiene peraltro il WWF Italia che la zona interessata dalle opere sarebbe
compresa nel sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale (ZPS)
ai sensi della dir. 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli
selvatici) denominato “Fondali Marini di punta Campanella e Capri”, codice IT
8030011, di cui all’allegato I al decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio del 25 marzo 2005; circostanza che non ha formato oggetto
di contestazione ed è espressamente ammessa dalla Regione Campania nella memoria
depositata il 14 dicembre 2005.
La questione che si pone, quindi, all’esame è se le zone di protezione speciale
ai sensi della direttiva comunitaria sulla conservazione degli uccelli selvatici
siano annoverabili tra le aree naturali protette.
Lo sostiene il WWF Italia, invocando la circostanza che le Zone di protezione
speciale ai sensi della dir. 79/409/CEE sono state incluse nella classificazione
delle aree protette con la deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato per le
aree naturali protette di cui all’art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Obietta il Comune di Piano di Sorrento che la deliberazione del Comitato è stata
annullata con decreto del Ministero dell’Ambiente del 25 marzo 2005 (ad oggetto
“annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree
naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione
speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)”), pubblicata in
G.U. n. 155 del 6 luglio 2005; al che il WWF ha replicato che l’efficacia del
decreto ministeriale di annullamento è stata sospesa dal TAR Lazio, sez. II bis,
con ordinanza del 24 novembre 2005, n. 6856, (confermata in grado d’appello da
C.d.S., sez. VI, ord. n. 783/06) nel corso di un giudizio non ancora definito
nel merito.
In effetti, al momento dell’adozione dei due decreti nn. 666 e 667 del 21
dicembre 2005 dell’Assessore regionale alla tutela dell’ambiente, il d.m.
25.3.2005, che aveva estromesso le ZZ.PP.SS. dal novero delle aree naturali
protette, era già sospeso dalla decisione cautelare del T.A.R. del Lazio.
Sui limiti soggettivi dei provvedimenti cautelari che sospendono atti ad
efficacia generale si registrano opposti orientamenti, ora sostenendosene
l’efficacia erga omnes, ora invece ritenendola limitata inter partes siccome
circoscritta al solo interesse dedotto in giudizio.
Corretta appare la prima soluzione: per la sua funzione anticipatoria degli
effetti della decisione sul merito, l’ordinanza cautelare di sospensione emanata
ai sensi degli artt. 21 e 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, pur essendo provvisoria
e temporanea, priva di efficacia ex tunc gli atti impugnati con conseguenze
corrispondenti a quelle proprie delle pronunce d’annullamento; perciò, se non
diversamente disposto, ogni qual volta gli effetti demolitori della sentenza di
annullamento sono destinati a prodursi erga omnes per la natura generale ed
inscindibile dell'atto caducato, anche la sospensione, in via cautelare, dei
suoi effetti opera non limitatamente alle parti del giudizio, ma nei confronti
della generalità dei consociati.
Il problema dell’eccedenza degli effetti del pronunciamento cautelare rispetto
all’interesse azionato dal ricorrente non può essere risolto al di fuori del
processo cui la pronuncia appartiene, ma va prevenuto con la decisione stessa,
avendo cura di restringere la portata effettuale del provvedimento giudiziale
nei limiti dell’interesse del ricorrente. Se una tale limitazione non è
desumibile dalla decisione, non può essere introdotta dall’esterno.
Nella specie, l’ordinanza cautelare con cui è stata sospesa l’efficacia del
decreto ministeriale di annullamento della deliberazione del 2 dicembre 1996 del
Comitato per le aree naturali protette non è stata limitata, neppure in appello,
nei confini di quanto strettamente necessario a preservare, nelle more del
giudizio, le ragioni del ricorrente: il perché è d’altronde chiaro, ove si ponga
mente al fatto che in quel giudizio il ricorrente era una associazione
ambientalista, e dunque un soggetto esponenziale di interessi collettivi.
Quest’ultima circostanza, peraltro, comporta che, anche se si volesse seguire la
tesi secondo cui l’efficacia del provvedimento cautelare resterebbe circoscritta
al solo interesse dedotto in giudizio, trovando i suoi confini nel dato concreto
ed obiettivo della situazione bisognosa di immediata tutela, la conclusione non
sarebbe diversa, nel senso che la sospensione disposta dal TAR romano finirebbe
comunque per essere opponibile erga omnes.
Per tali ragioni, quando i decreti nn. 666 e 667 del 21 dicembre 2005
dell’Assessore regionale alla tutela dell’ambiente furono emanati, il d.m. che
aveva estromesso le ZPS dalle aree naturali protette era inefficace erga omnes e
doveva considerarsi tamquam non esset: da qui la fondatezza delle censure
proposte con il primo dei motivi aggiunti al ricorso n. 8313/05 e col primo
mezzo di gravame del ricorso n. 1703/06, giacché, rientrando la zona in
questione a pieno titolo tra le aree naturali protette, i progetti dovevano
essere sottoposti a procedura di V.I.A. obbligatoria ai sensi dell’art. 1, co.
4, del d.p.r. 12 aprile 1996.
Tanto basta, assorbita ogni diversa questione, per l’accoglimento di tali
gravami, nonché dei motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2007 contro
l’approvazione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, con
conseguente annullamento dei decreti dell’Assessore regionale alla tutela
dell’Ambiente n. 666 e 667 del 21 dicembre 2005 e del decreto n. 1 del 27 aprile
2006 del Responsabile del 6° Settore LL.PP. del Comune di Piano di Sorrento di
approvazione della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.
4. Residua da esaminare il gravame proposto, con i motivi aggiunti depositati il
30 aprile 2007, avverso la successiva deliberazione della Giunta regionale della
Campania n. 23 del 19 gennaio 2007, per il caso in cui il venir meno della
qualificazione delle ZPS come aree naturali protette fosse da ricondursi, invece
che al decreto ministeriale del 25 marzo 2005 (perché, in tesi, sospesa erga
omnes), a tale deliberazione.
Rileva, in proposito, il Tribunale che la predetta deliberazione della Giunta
regionale della Campania n. 23 del 19 gennaio 2007, limitatamente al punto 5
che, concernendo proprio la cessazione degli effetti delle “misure desumibili
dalla generale assimilazione delle ZPS dei pSIC, e dei SIC alle aree protette,
operata con la Deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali
protette”, determinava il venir meno della qualificazione della ZPS come area
naturale protetta (col correlativo obbligo di preventiva valutazione di impatto
ambientale), è già stata annullata in accoglimento di un altro ricorso proposto
dallo stesso WWF, assunto in decisione in forma semplificata in questa stessa
camera di consiglio del 23 maggio 2007, con la sentenza di questa Sezione del 5
giugno 2007, n. 5941.
Per tale ragione, il gravame va dichiarato improcedibile.
5. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di
lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, accoglie il
gravame proposto con i ricorsi in epigrafe avverso i decreti dell’Assessore
regionale alla tutela dell’Ambiente n. 666 e 667 del 21 dicembre 2005 ed il
decreto n. 1 del 27 aprile 2006 del Responsabile del 6° Settore LL.PP. del
Comune di Piano di Sorrento di approvazione della determinazione conclusiva
della conferenza dei servizi e, per l’effetto, li annulla.
Dichiara in parte improcedibili i motivi aggiunti depositati il 30 aprile 2007.
Spese compensate.
--------------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 maggio 2007.
Presidente__________________
Estensore___________________
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