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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Segnalata dall'avv. Maurizio Balletta
CACCIA - Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale -
Composizione - L.R. Campania n. 8/1996 - Mutamento della composizione del CTFVN
- Decadenza del componente riferibile alle associazioni non più rappresentate a
livello nazionale - Esclusione. L’art. 9 della legge regionale della
Campania del 10 aprile 1996, n. 8 (“Norme per la protezione della fauna
selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”), se è vero che
prevede che del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale della caccia
fa parte “un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione
presente del CTFVN ed operante a livello provinciale” (comma 2, lett. b, n. 4),
stabilisce anche che i suoi componenti restano in carica cinque anni (art. 9, co.
3), senza contemplare ipotesi di decadenza o abbreviazione della carica.
Pertanto, il Comitato provinciale prosegue fino alla propria naturale scadenza
nella sua originaria composizione ancorché nelle more sia mutata la composizione
del Comitato nazionale, la quale non implica la decadenza dei componenti dei
Comitati provinciali riferibili alle associazioni non più rappresentate a
livello nazionale. Pres. Guida, Est. Guarracino - W.W.F. Italia Onlus (avv.
Balletta) c. Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) - T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 luglio 2007, n. 6587
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE I
n. 6587/07 Reg. Sent.
composto dai Magistrati:
Antonio Guida Presidente
Paolo Corciulo Primo Referendario
Francesco Guarracino Referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13051/04, proposto dalla Associazione Italiana per il World Wide
Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) - ONLUS, in persona del presidente nazionale
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio
Balletta, con il quale elettivamente domicilia presso la sezione regionale del
WWF Campania in Napoli, via A. da Salerno n. 13
CONTRO
La Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro tempore della Giunta
provinciale, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco e Paola Cosmai, ed
elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Matteotti n. 1
e nei confronti di
- “ASSOCIAZIONE AMBIENTE E/E’ VITA”, in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituitasi in giudizio;
- Rossi Umberto, non costituitosi in giudizio;
- Cajano Bruno, non costituitosi in giudizio;
- Albarella Giovanni, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 1532 del 22.10.2004 con
il quale si dichiara decaduto il sig. Bruno Cajano dalla carica di membro, in
rappresentanza del W.W.F., del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale
e nomina, in sostituzione, il sig. Rossi Umberto in rappresentanza
dell’Associazione Ambiente E/è Vita
*.*.*
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza del 22 dicembre 2004, n. 5790;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 i difensori delle parti, come da
verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in esame, notificato il 16-17 novembre 2004 e depositato il
successivo 3 dicembre, la Associazione Italiana per il World Wide Fund for
Nature (W.W.F. ITALIA) - ONLUS (d’ora innanzi: WWF) ha impugnato il decreto del
Presidente della Provincia di Napoli n. 1532 del 22 ottobre 2004 con il quale,
preso atto che del nuovo Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN),
nominato con D.P.C.M. del 19 giugno 2003, integrato con D.P.C.M. 3 giugno 2004,
non facevano più parte i rappresentanti di alcune associazioni tra cui il
W.W.F., ha ritenuto che quest’ultimo non fosse più legittimato a partecipare con
un suo delegato al Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (CTFVP), è
stato pertanto dichiarato decaduto (tra gli altri) il sig. Bruno Cajano,
rappresentante del W.W.F., e nominando nel Comitato il sig. Umberto Rossi, in
rappresentanza dell’associazione “Ambiente e/è vita”.
La ricorrente, deducendo violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del
procedimento, violazione dell’art. 9, co. 3, della l.r. 8/96 in tema di durata
dei componenti del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale ed omessa
istruttoria in ordine all’effettiva operatività a livello provinciale
dell’associazione “Ambiente e/è vita”, ha chiesto l’annullamento del
provvedimento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.
La Provincia di Napoli si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza del 22 dicembre 2004, n. 5790, la domanda cautelare è stata
accolta.
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il ricorso è fondato.
L’art. 9 della legge regionale della Campania del 10 aprile 1996, n. 8 (“Norme
per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in
Campania”), se è vero che prevede che del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio
Provinciale della caccia fa parte “un rappresentante per ciascun Ente od
associazione di protezione presente del CTFVN ed operante a livello provinciale”
(comma 2, lett. b, n. 4), stabilisce anche che i suoi componenti restano in
carica cinque anni (art. 9, co. 3), senza contemplare ipotesi di decadenza o
abbreviazione della carica.
Pertanto, il Comitato provinciale prosegue fino alla propria naturale scadenza
nella sua originaria composizione ancorché nelle more sia mutata la composizione
del Comitato nazionale, la quale non implica la decadenza dei componenti dei
Comitati provinciali riferibili alle associazioni non più rappresentate a
livello nazionale.
Per tali ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del
provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Giuste ragioni consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, accoglie il
ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei
limiti dell’interesse della ricorrente.---------------------------------------------
Spese compensate.--------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2007.
Presidente__________________
Estensore___________________
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