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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

Segnalata dall'avv. Maurizio Balletta

TAR CAMPANIA Napoli, Sez. I, 9 luglio 2007, n. 6587

 

CACCIA - Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale - Composizione - L.R. Campania n. 8/1996 - Mutamento della composizione del CTFVN - Decadenza del componente riferibile alle associazioni non più rappresentate a livello nazionale - Esclusione. L’art. 9 della legge regionale della Campania del 10 aprile 1996, n. 8 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”), se è vero che prevede che del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale della caccia fa parte “un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente del CTFVN ed operante a livello provinciale” (comma 2, lett. b, n. 4), stabilisce anche che i suoi componenti restano in carica cinque anni (art. 9, co. 3), senza contemplare ipotesi di decadenza o abbreviazione della carica. Pertanto, il Comitato provinciale prosegue fino alla propria naturale scadenza nella sua originaria composizione ancorché nelle more sia mutata la composizione del Comitato nazionale, la quale non implica la decadenza dei componenti dei Comitati provinciali riferibili alle associazioni non più rappresentate a livello nazionale. Pres. Guida, Est. Guarracino - W.W.F. Italia Onlus (avv. Balletta) c. Provincia di Napoli (avv.ti Di Falco e Cosmai) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 luglio 2007, n. 6587
 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE I

n. 6587/07 Reg. Sent.


composto dai Magistrati:
Antonio Guida Presidente
Paolo Corciulo Primo Referendario
Francesco Guarracino Referendario rel.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 13051/04, proposto dalla Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) - ONLUS, in persona del presidente nazionale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Balletta, con il quale elettivamente domicilia presso la sezione regionale del WWF Campania in Napoli, via A. da Salerno n. 13


CONTRO


La Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Di Falco e Paola Cosmai, ed elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Matteotti n. 1


e nei confronti di
- “ASSOCIAZIONE AMBIENTE E/E’ VITA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
- Rossi Umberto, non costituitosi in giudizio;
- Cajano Bruno, non costituitosi in giudizio;
- Albarella Giovanni, non costituitosi in giudizio;


per l’annullamento


del decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 1532 del 22.10.2004 con il quale si dichiara decaduto il sig. Bruno Cajano dalla carica di membro, in rappresentanza del W.W.F., del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale e nomina, in sostituzione, il sig. Rossi Umberto in rappresentanza dell’Associazione Ambiente E/è Vita


*.*.*


Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza del 22 dicembre 2004, n. 5790;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario avv. Francesco Guarracino;


Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 i difensori delle parti, come da verbale;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO


Con il ricorso in esame, notificato il 16-17 novembre 2004 e depositato il successivo 3 dicembre, la Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. ITALIA) - ONLUS (d’ora innanzi: WWF) ha impugnato il decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 1532 del 22 ottobre 2004 con il quale, preso atto che del nuovo Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN), nominato con D.P.C.M. del 19 giugno 2003, integrato con D.P.C.M. 3 giugno 2004, non facevano più parte i rappresentanti di alcune associazioni tra cui il W.W.F., ha ritenuto che quest’ultimo non fosse più legittimato a partecipare con un suo delegato al Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale (CTFVP), è stato pertanto dichiarato decaduto (tra gli altri) il sig. Bruno Cajano, rappresentante del W.W.F., e nominando nel Comitato il sig. Umberto Rossi, in rappresentanza dell’associazione “Ambiente e/è vita”.


La ricorrente, deducendo violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, violazione dell’art. 9, co. 3, della l.r. 8/96 in tema di durata dei componenti del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale ed omessa istruttoria in ordine all’effettiva operatività a livello provinciale dell’associazione “Ambiente e/è vita”, ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.


La Provincia di Napoli si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.


Con ordinanza del 22 dicembre 2004, n. 5790, la domanda cautelare è stata accolta.


Alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.


Il ricorso è fondato.


L’art. 9 della legge regionale della Campania del 10 aprile 1996, n. 8 (“Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”), se è vero che prevede che del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale della caccia fa parte “un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente del CTFVN ed operante a livello provinciale” (comma 2, lett. b, n. 4), stabilisce anche che i suoi componenti restano in carica cinque anni (art. 9, co. 3), senza contemplare ipotesi di decadenza o abbreviazione della carica.
Pertanto, il Comitato provinciale prosegue fino alla propria naturale scadenza nella sua originaria composizione ancorché nelle more sia mutata la composizione del Comitato nazionale, la quale non implica la decadenza dei componenti dei Comitati provinciali riferibili alle associazioni non più rappresentate a livello nazionale.


Per tali ragioni il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse della ricorrente.


Giuste ragioni consentono la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti dell’interesse della ricorrente.---------------------------------------------
Spese compensate.--------------------------------------------------------------
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 giugno 2007.

Presidente__________________

Estensore___________________
 



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