AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 18/07/2007 (13/06/2007), n. 6770
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA -
Concreta vulnerazione ai valori paesaggistici - Principio di proporzionalità -
Disparità di trattamento - Art. 97 Cost. - L. n. 241/1990 - Dlgs. N. 42/2004.
Anche in materia di protezione edilizia e paesaggistica, l’azione
amministrativa deve improntarsi all’apicale principio di proporzionalità (cfr.,
CdS V 14 aprile 2006 nr. 2087), non escludendo, in tesi, che la disciplina di
protezione sia ritenuta suscettibile -rispetto ad interventi che per loro stessa
natura non siano in grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione ai valori
paesaggistici ovvero fungere da detrattori ambientali- di una interpretazione
che consenta di proteggere integralmente il paesaggio ed i valori ambientali,
senza determinare, in alcune ipotesi, compressioni eccessive alla proprietà
privata (la piscina, come già rilevato dalla Cassazione penale è, per sua
natura, insuscettibile di verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni
prospettiche e d'insieme). Pres. Giamportone, Est. Pagano - Orfeo (avv.
Lamberti) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i
Beni Architettonici ed il Paesaggio (Avv.ra distr.le dello Stato). T.A.R.
CAMPANIA - Napoli, Sez. VI, 18/07/2007 (13/06/2007), n. 6770
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piscina in zona a
“protezione integrale” - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Illegittimità
- Concreta vulnerazione ai valori paesaggistici - Necessità - Difetto di
motivazione - Principio di proporzionalità - Disparità di trattamento -
Fattispecie. Il diniego da parte della Soprintendenza dell'autorizzazione
paesaggistica afferente alla realizzazione di una “vasca” (definita piscina nel
gravame) con il solo testuale richiamo alla disciplina paesaggistica ed
edilizio-urbanistica essendo inserito l’intervento in zona a “protezione
integrale” e non per le sue dimensioni od altri pregnanti profili di specifica
realizzazione, è illegittimo, (nella specie, la piscina è stata, per sua natura,
ritenuta insuscettibile di verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni
prospettiche e d'insieme e non in grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione
ai valori paesaggistici). Pres. Giamportone, Est. Pagano - Orfeo (avv. Lamberti)
c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio (Avv.ra distr.le dello Stato). T.A.R. CAMPANIA
- Napoli, Sez. VI, 18/07/2007 (13/06/2007), n. 6770
www.AmbienteDiritto.it
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
Napoli (sezione VIª)
composto da:
Filippo Giamportone - Pres.
Alessandro Pagano - Cons. rel. est.
Maria Abbruzzese - Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso nr. 6374/2006 proposto da: Orfeo Vincenzo
rappresentato e difeso dall'avv.to A. Lamberti con cui domicilia in Napoli alla
v. S. Pasquale a Chiaja nr. 55;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici ed il Paesaggio, in persona del legale rappresentante p.t.,
rapp.ti e difesi dall’Avv.ra distr.le dello Stato, con cui domiciliano in
Napoli, v. Diaz nr. 11,
per l’annullamento
del decreto del Soprintendente per i Beni architettonici e per il paesaggio e
per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico di Napoli con il quale è
stato disposto l’annullamento del provvedimento nr. 47 del 2.5.2006 del
dirigente del settore VI urbanistica ed edilizia privata del Comune di Capri;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi all’udienza del 13.06.2007-rel. il cons. A. Pagano- gli avv.ti: come da
verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e Considerato in diritto
1.- La parte ricorrente si duole che la Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Napoli abbia caducato l’autorizzazione paesaggistica afferente
alla realizzazione in Capri di una vasca (piscina) alla v. Tuoro nr. 13
(autorizzazione comunale nr. 47 del 2.5.2006).
Articola pertanto quattro motivi con cui deduce la violazione di legge (art. 97
Cost.; L. 241/1990; Dlgs. 42/2004; artt. 9 e seg. PTP dell’isola di Capri) e
l’eccesso di potere, sotto molteplici profili.
2.- Resiste l’amministrazione.
3. - La causa è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza
indicata.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1.- In fatto, deve ritenersi acquisito in quanto incontestato, che
l’intervento di cui trattasi è costituito dalla realizzazione di una “vasca”
(definita piscina nel gravame) che la Soprintendenza di Napoli ha ritenuto di
negare solo con il testuale richiamo alla disciplina paesaggistica ed
edilizio-urbanistica essendo inserito l’intervento, in sintesi, in zona a
“protezione integrale” e non, quindi, per le sue dimensioni od altri pregnanti
profili di specifica realizzazione.
Il richiamo al carattere del tutto ostativo di qualsivoglia modifica dei luoghi,
ribadito anche nella relazione ministeriale depositata dalla Avvocatura erariale
nel corso del presente giudizio, ha però il singolare effetto processuale di
valorizzare al massimo la doglianza di parte ricorrente ove sottolinea il
differente esito procedimentale di analoghe richieste, relative alla stessa
zona: tale esito, oltre che da ritenersi pacifico, è comunque documentato nella
presente controversia, con il riferimento ad una piscina autorizzata ed allocata
(addirittura) a soli mt. 5 da quella dell’attuale istante (sempre in v. Tuoro).
Ne consegue che, da un lato, ha rilievo la circostanza normativizzata che, ai
sensi dell’art. 9 delle N.T.A. del P.T.P., vi sono comunque interventi
ammissibili “in tutte le zone”, volti alla riqualificazione estetica, nella
quale, attesa la latitudine della espressione normativizzata, potrebbe rientrare
anche la sostituzione (parziale) di una zona privata ed antropizzata, con un
limitato specchio d’acqua; dall’altro, che sussiste un dirimente deficit di
istruttoria ove la predetta Soprintendenza, ritenendo la normativa del P.T.P.
non di letterale applicazione, ha mostrato in casi simili di escludere
l’annullamento: da tanto si impone l’obbligo, discendente dallo stesso art. 97
Cost., di porre in chiaro il differente agire amministrativo, per evitare una
palese disparità di trattamento.
Né può sostenersi, in tesi, che tutte le precedenti, mancate caducazioni siano
illegittime, sicché non si darebbe l’elemento di comparazione idoneo a
suffragare la disparità di trattamento.
Come già osservato in precedente pronunce, questo Tribunale, infatti, pur
dandosi carico che la disciplina recata dal P.T.P. deve avere la più rigorosa
attuazione per quanto attiene agli interventi incrementativi dei volumi
esistenti, non può ritenere certamente illegittimo quel mancato, reiterato,
esercizio caducatorio, posto che, dovendosi improntare l’azione amministrativa
all’apicale principio di proporzionalità (cfr., CdS V 14 aprile 2006 nr. 2087),
non esclude, in tesi, che la menzionata disciplina di protezione sia ritenuta
suscettibile -rispetto ad interventi che per loro stessa natura non siano in
grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione ai valori paesaggistici ovvero
fungere da detrattori ambientali- di una interpretazione che consenta di
proteggere integralmente il paesaggio ed i valori ambientali, senza determinare,
in alcune ipotesi, compressioni eccessive alla proprietà privata (la piscina,
come già rilevato dalla Cassazione penale è, per sua natura, insuscettibile di
verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni prospettiche e d'insieme).
4.2.- Sebbene le articolate doglianze procedimentali sarebbero in via logica da
esaminare prioritariamente, le summenzionate osservazioni nel merito della
controversia consentono meglio di saggiarne la positiva e dirimente consistenza,
sia per quanto attiene all’omesso avviso dell’avvio del procedimento (cfr., CdS
VI 10 gennaio 2007 nr. 28), che, soprattutto, con riferimento alla mancata
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, ex art. 10 bis L. 241/1990.
Va infatti affermato che, nel composito quadro amministrativo e sentenziale che
caratterizza la presente questione, l’apporto del privato, nella fase
pre-conclusiva del procedimento, avrebbe certamente potuto inserire una corretta
dialettica con l’amministrazione sui fatti di causa e, soprattutto, sugli ambiti
concreti di applicazione della normativa vincolistica.
Il ricorso è pertanto da accogliere e l’atto impugnato, da annullare.
5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi, stante la peculiarità
della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione sesta) pronunciando
sul ricorso summenzionato, così provvede:
Accoglie il ricorso nr. 6374/2006 e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Compensa interamente le spese di causa.
Ordina all’amministrazione di uniformarsi.
Così deciso in Napoli, 13.06.2007, nella camera di consiglio del TAR.
Filippo Giamportone pres. Alessandro Pagano rel. est.
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006