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TAR CAMPANIA,
Napoli, Sez. V, 31 gennaio 2007, n. 808
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Immissioni in atmosfera - Domanda di
autorizzazione presentata alla regione ai sensi del D.P.R. 203/1988 -
Procedimento in corso - Entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 - Necessità di
riavviare il procedimento innanzi all’autorità competente. A seguito dell'
entrata in vigore di una nuova legge regolatrice del procedimento, allorché
questo è in corso, deve trovare applicazione lo jus superveniens che
disciplina diversamente le potestà dell' Amministrazione. Tale principio trova
applicazione in relazione a tutte le situazioni che non siano già esaurite con
l' emanazione dell' atto conclusivo, anche se gli atti preparatori siano stati
già posti in essere in una fase anteriore. (Fattispecie in materia di
autorizzazione alle immissioni in atmosfera, la cui domanda era stata presentata
alla Regione ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, poi abrogato dal D.Lgs.
n. 152/2006 che ha disegnato un nuovo e diverso procedimento e modificato il
riparto delle competenze: il TAR ha ritenuto necessario l’avvio di un nuovo
procedimento innanzi all’autorità competente in ragione della normativa
sopravvenuta). Pres ed Est. Onorato - F.L.P. (avv. D’Ambrosio) c. Regione
Campania - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 31 gennaio 2007, n. 808
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
Quinta Sezione di Napoli
Composto dai Signori Magistrati
Antonio Onorato presidente
Andrea Pannone consigliere
Paolo Carpentieri consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 7027/2006 proposto dal sig. Felice Lo Presti, rappresentato e difeso
dall’avv. Luigi D’Ambrosio e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli,
via Guantai nuovi n. 11 presso l’avv. Pasquale Raganti,
contro
la Regione Campania, in persona del presidente pro tempore,
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto opposto alla domanda presentata nell’anno 2000 per
l’autorizzazione, ai sensi del D.p.R. n. 203/1988, alle immissioni in atmosfera
in relazione ad attività di autocarozzeria ritenuta <a ridotto inquinamento>,
Visto il ricorso ed i relativi allegati,
Visto l’atto di costituzione,
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla camera di consiglio del 25 gennaio 2007 il presidente,
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in
FATTO e DIRITTO
Dalla lettura degli atti prodotti, si apprende che la domanda di autorizzzazione
alle immissioni in atmosfera in relazione all’impianto di autocarozzeria
ritenuto dalla parte ricorrente classificabile come <a ridotto inquinamento> è
stata presentata nel corso dell’anno 2000, invocando l’applicazione di
specifiche norme contenute nel D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
Risulta altresì che tale domanda, nonostante i solleciti dell’interessato e
l’avvio di un’apposita istruttoria a cura degli Uffici regionali, non ha mai
avuto definitiva evasione sicché l’interessato, previa la notificazione di atto
di diffida, con atto depositato il 21 novembre 2006 si è determinato di
impugnare il silenzio-rifiuto che, a suo dire, si sarebbe formato.
Tale domanda giudiziaria del ricorrente non può , tuttavia, trovare accoglimento
in quanto la normativa di cui l’interessato aveva a suo tempo chiesto
l’applicazione è stata abrogata dal successivo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
(art. 280) che ha totalmente ridisciplinato la materia, tra l’altro, disegnando
un nuovo e diverso procedimento e modificando il riparto delle competenze.
Ne consegue che ormai la domanda e la documentazione a suo tempo prodotti dalla
parte ricorrente, anche se per fatti estranei alla volontà di quest’ultimo, sono
divenuti nella sostanza inutilizzabili e che, al fine di ottenere il risultato
perseguito, occorre necessariamente riavviare il procedimento, chiedendo, se ne
ricorrono i presupposti, l’applicazione della nuovo normativa, previa la
produzione degli atti dalla stessa indicati.
Costituisce, infatti, principio consolidato che, a seguito dell' entrata in
vigore di una nuova legge regolatrice del procedimento, allorché questo è in
corso , deve trovare applicazione lo jus superveniens che disciplina
diversamente le potestà dell' Amministrazione.
Tale principio trova applicazione in relazione a tutte le situazioni che non
siano già esaurite con l' emanazione dell' atto conclusivo, anche se gli atti
preparatori siano stati già posti in essere in una fase anteriore (Cfr. per
esempio, TAR Lazio 19 febbraio 2004 n. 1576 e 4 gennaio 2002 n. 38).
Ne consegue che allo stato degli atti, in applicazione del principio del tempus
regit actum, l’Amministrazione non ha più l’obbligo di pronunciare sulla domanda
del ricorrente da ritenere ormai definitivamente superata a causa del venir meno
della normativa di cui a suo tempo era stata chiesta l’applicazione.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di
giudizio.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, V Sezione,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 gennaio 2006.
Il PRESIDENTE Est.
(dott.Antonio Onorato)
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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