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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. V, 3 Ottobre 2007, n. 8851
INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni sonore - Procedimento
avviato dall’ente locale per la verifica del rispetto dei limiti -
Utilizzabilità dell’accertamento tecnico condotto nel corso di un procedimento
penale alla presenza dei rappresentanti della società interessata - Fondamento -
Segreto istruttorio - Art. 329 c.p.p.. L’art. 329, c. 1 c.p.p., riconoscendo
l’esistenza del segreto solo fino al momento in cui l’indagato non abbia
conoscenza dell’atto, è disposizione inapplicabile all’ipotesi di accertamenti
del superamento dei limiti per le immissioni sonore previsti nel piano di
zonizzazione acustica condotti dall’ente competente (nella specie, ARPAC) alla
presenza dei rappresentanti della società interessata. Ne consegue che, anche
ove gli accertamenti ineriscano ad un procedimento penale, essi possono
legittimamente inserirsi nell’ambito di un procedimento amministrativo promosso
dall’ente locale per verificare il rispetto dei limiti (nella specie, tuttavia,
gli accertamenti erano risultati estranei al procedimento penale, in quanto
effettuati dall’ARPAC a seguito di specifica richiesta formulata dal Comune).
Pres. Onorato, Est. Francavilla - I.s.r.l. (avv. Barbato) c. Comune di San
Gennaro Vesuviano (avv. Rainone) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 3
ottobre 2007, n. 8851
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
Sede di
Napoli, Sezione Interna Quinta
n. 8851/07 Reg. Sent.
composto dai signori Magistrati:
- Dr. Antonio Onorato - Presidente;
- Dr. Andrea Pannone - Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla - Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5914/06 R.G. proposto da I.L.S.A. S.R.L., in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Bovio n. 8
presso lo studio dell’avv. Ricciarelli e rappresentata e difesa nel presente
giudizio dall’avv. Gennaro Barbato
CONTRO
COMUNE DI S. GENNARO VESUVIANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente
domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, isola C/2, scala A presso lo studio
Capotorto - Sito e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv.
Sabatino Rainone con studio in Palma Campania (Na), via G. Marconi n. 1
per l’annullamento dei seguenti atti:
a) ordinanza n. 27 del 31/05/06 con cui il Comune di S. Gennaro Vesuviano ha
ordinato alla I.L.S.A. s.r.l. l’eliminazione degli inconvenienti segnalati dall’ARPAC
con la nota n. 1978 del 14/03/05 pervenuta all’ente locale il 12/04/05 prot. n.
3988;
b) nota prot. n. 10120 del 02/10/06 con cui il Comune di San Gennaro Vesuviano
ha richiesto all’ARPAC la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte alla
ricorrente con l’ordinanza di cui sub a);
c) nota prot. 14576 del 15/12/04, con cui il Comune di San Gennaro Vesuviano ha
richiesto agli organi competenti un sopralluogo per la verifica delle emissioni
sonore emesse dall’impianto gestito dalla ricorrente, e la nota di sollecito
prot. n. 1579 del 09/02/05
e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad emettere immissioni
acustiche entro i limiti per la zona industriale D1 del PRG ed entro i limiti
della zona V del PZA del Comune di San Gennaro Vesuviano;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica
udienza del 05 luglio 2007;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ordinanza n. 27 del 31/05/06 il Comune di S. Gennaro Vesuviano ha ordinato
alla I.L.S.A. s.r.l. l’eliminazione degli inconvenienti segnalati dall’ARPAC con
la nota n. 1978 del 14/03/05 pervenuta all’ente locale il 12/04/05 con
protocollo n. 3988.
Con ricorso notificato in date 14/09/06 e 20/09/06 e depositato il 04/10/06 la
I.L.S.A. s.r.l. ha impugnato l’atto in esame chiedendone l’annullamento.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 28/11/06 la I.L.S.A. s.r.l. ha
impugnato la nota prot. n. 10120 del 02/10/06 con cui il Comune di San Gennaro
Vesuviano ha richiesto all’ARPAC la verifica del rispetto delle prescrizioni
imposte alla ricorrente con l’ordinanza del 31/05/06.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 29/03/07 la I.L.S.A.
s.r.l. ha impugnato la nota prot. 14576 del 15/12/04, con cui il Comune di San
Gennaro Vesuviano ha richiesto agli organi competenti un sopralluogo per la
verifica delle emissioni sonore emesse dall’impianto gestito dalla ricorrente, e
la nota di sollecito prot. n. 1579 del 09/02/05.
Il Comune di S. Gennaro Vesuviano, costituitosi con memoria depositata il
13/01/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 05/07/07 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con il ricorso principale la I.L.S.A. s.r.l. impugna l’ordinanza n. 27 del
31/05/06 con cui il Comune di S. Gennaro Vesuviano le ha ordinato l’eliminazione
degli inconvenienti segnalati dall’ARPAC con la nota n. 1978 del 14/03/05
pervenuta all’ente locale il 12/04/05 con numero di protocollo n. 3988 ed avente
ad oggetto il superamento, da parte dell’impianto gestito dalla ricorrente, dei
limiti previsti per le immissioni sonore dal vigente piano di zonizzazione
acustica.
Con le prime due censure la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto
impugnato in quanto fondato su accertamenti compiuti dall’ARPAC nell’ambito di
un procedimento penale e, quindi, coperti da segreto istruttorio di cui il
Comune sarebbe venuto in possesso
con modalità comprovanti lo sviamento di potere (con la trasmissione dell’atto
ad un’Assessore incompetente che avrebbe tardato a promuoverne la
protocollazione); inoltre, l’ordinanza gravata si porrebbe in contrasto con lo
stesso operato dell’autorità penale che non avrebbe, allo stato, adottato alcun
provvedimento repressivo nei confronti della ricorrente.
I motivi sono infondati in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla
ricorrente, gli accertamenti dell’ARPAC, su cui si fonda il provvedimento
impugnato, non ineriscono ad un procedimento penale (o, almeno, non
esclusivamente) ma sono stati effettuati a seguito di due specifiche richieste
formulate dal Comune di San Gennaro Vesuviano con note prot. n. 14576 del
15/12/04 e n. 1579 del 09/02/05.
Le istanze in esame, per altro, si inseriscono nell’ambito del procedimento
amministrativo promosso dall’ente locale per verificare il rispetto - da parte
dell’impianto gestito dalla ricorrente - dei limiti alle immissioni sonore (si
veda, tra l’altro, la corrispondenza intercorsa tra la I.L.S.A. s.r.l. ed il
Comune cui si riferiscono gli atti allegati alla memoria di costituzione
dell’amministrazione) e, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, appaiono
immuni da illegittimità in quanto le correzioni a penna apportate sulla nota del
13/12/04 sono state evidentemente inserite prima dell’invio dell’atto e solo per
rimediare ad un errore materiale dello stesso (nessun dubbio sussiste in ordine
all’effettiva identità del destinatario - l’ARPAC - confermata, infatti, dalla
successiva nota del 09/02/05, con cui si sollecita l’evasione di quella del
13/12/04).
Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che gli accertamenti effettuati
dall’ARPAC non siano coperti da segreto istruttorio né, del resto, potrebbero
esserlo alla luce dell’art. 329 c.p.p. comma 1° che, riconoscendo l’esistenza
del segreto solo fino al momento in cui l’indagato non abbia conoscenza
dell’atto, è disposizione inapplicabile alla fattispecie in cui gli accertamenti
sulle immissioni sono stati compiuti alla presenza dei rappresentanti della
società ricorrente (di talchè nessun segreto è mai venuto in essere.
Ne consegue la legittimità formale e sostanziale dell’azione amministrativa
anche perchè i vizi dedotti in riferimento alla fase di ricezione dell’atto
dell’ARPAC da parte dell’ente locale, oltre che inesistenti (correttamente l’Arpac
ha trasmesso gli accertamenti al Comune che ne aveva formulato specifica
richiesta), non ne inficerebbero, comunque, per la loro natura e la collocazione
temporale (successiva all’espletamento degli accertamenti), l’utilizzabilità da
parte dell’ente locale.
Nessuna rilevanza, poi, in senso favorevole alla ricorrente, assume la mancata
adozione di misure repressive da parte dell’autorità penale il cui operato è,
infatti, ispirato alla tutela di interessi diversi da quelli su cui si fonda il
potere amministrativo oggetto di causa.
Infondata è, altresì, la terza censura con cui viene dedotta l’incompetenza del
responsabile del Servizio Amministrativo ed Affari generali - Ufficio Commercio
in quanto l’atto gravato, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto essere emesso
dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Come correttamente dedotto dall’amministrazione resistente, il Servizio
Amministrativo ed Affari Generali - Ufficio Commercio è competente all’esercizio
dei poteri di controllo delle fonti d’inquinamento acustico fermo restando,
comunque, che il vizio dedotto, avendo ad oggetto non l’incompetenza assoluta
del Comune (titolare del potere esercitato come desumibile dagli artt. 6, 8 e 14
l. n. 447/95) ma la mera ripartizione interna della competenza tra i vari organi
gestionali dell’ente, non ha effetto invalidante ex art. 21 octies comma 2° l.
n. 241/90 anche in ragione della natura vincolata dell’atto impugnato.
Con la quarta censura la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 l.
n. 241/90 in quanto il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento
alle deduzioni procedimentali dell’interessata relative ad una pretesa
illegittimità del piano di zonizzazione acustica e alle risultanze delle
precedenti rilevazioni effettuate dall’Arpac dalle quali sarebbe emerso il
rispetto della normativa vigente.
La censura è infondata in quanto avente ad oggetto vizi ininfluenti sulla
legittimità sostanziale del provvedimento e, quindi, inidonei ex art. 21 octies
comma 2° l. n. 241/90 a determinarne l’annullamento.
Infatti, ogni valutazione sulla legittimità del piano di zonizzazione acustica
(oggetto delle memorie infraprocedimentali presentate dalla ricorrente) è, in
ogni caso, preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione dello stesso laddove
le risultanze dei precedenti accertamenti, per loro natura, non incidono sulla
correttezza delle rilevazioni effettuate dall’ARPAC e segnalate nella nota n.
1978 del 14/03/05.
Inaccoglibile è anche il quinto motivo con il quale si lamenta che il Comune non
avrebbe verificato l’eventuale adeguamento della ricorrente ai limiti previsti
per le emissioni sonore.
Il motivo è, infatti, inammissibile perché in radicale contrasto con la prima
censura del successivo ricorso depositato il 28/11/06 con il quale è stata
impugnata proprio la richiesta (ovvero l’atto di cui il ricorrente lamenta la
mancata adozione con il ricorso principale), rivolta dal Comune all’ARPAC con
nota prot. n. 10120 del 02/10/06, di verifica delle prescrizioni di cui
all’ordinanza del 31/05/05.
Inammissibili, poi, sono i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 28/11/06 e
il 29/03/07 in quanto gli stessi hanno ad oggetto le richieste di sopralluogo
prot. n. 10120 del 02/10/06, n. 14576 del 15/12/04 e n. 1579 del 09/02/05,
formulate dal Comune all’Arpac, che, in quanto atti endoprocedimentali, sono
inidonee ad arrecare l’attuale lesione alla situazione giuridica soggettiva di
cui è titolare la ricorrente che costituisce uno dei presupposti per la
configurabilità, in capo ad essa, dell’interesse al ricorso.
Per esigenza di completezza va rilevato che, come già specificato,
l’impugnazione della richiesta di sopralluogo del 02/10/06 appare inammissibile
perché in evidente contrasto con la quinta censura del ricorso principale,
fondata sull’asserita necessità di nuovi accertamenti in ordine al persistente
superamento dei limiti alle emissioni acustiche, e che sono insussistenti le
illegittimità della nota prot. n. 14576 del 15/12/04 (si veda quanto specificato
in riferimento ai primi due motivi del ricorso principale in ordine alla natura
delle correzioni a penna ivi apportate) oggetto del ricorso per motivi aggiunti
depositato il 29/03/07.
Per questi motivi il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti sono
infondati e debbono essere respinti.
Il Collegio, poi, ritiene di non dovere accogliere la richiesta formulata dalla
ricorrente (pag. 37 dell’atto introduttivo) di trasmettere copia degli atti alla
competente Procura della Repubblica essendo l’obbligo di denuncia previsto
dall’art. 331 comma 4° c.p.p., comunque, subordinato alla verifica dell’astratta
configurabilità di un reato perseguibile d’ufficio che nella fattispecie, anche
alla luce di quanto esplicitato in riferimento ai primi due motivi del ricorso
principale, non risulta sussistente; ciò, ovviamente, non preclude
all’interessato, ove ne ritenga esistenti i presupposti, di adire direttamente
l’autorità giudiziaria penale come espressamente previsto dall’art. 333 c.p.p..
Deve, infine, essere respinta la richiesta, formulata dal Comune di San Gennaro
Vesuviano nella memoria conclusionale depositata il 23/06/07, di cancellazione
ex art. 89 c.p.c. delle espressioni, contenute negli scritti difensivi della
ricorrente, ivi meglio specificate, in quanto esse, anche in riferimento
all’oggetto del presente giudizio, si basano su giudizi di fatto che, a
prescindere dalla fondatezza degli stessi, non costituiscono espressioni
“sconvenienti od offensive” tali dovendosi intendere solo quelle che non hanno
alcun riferimento con l’oggetto di causa o appaiono del tutto ultronee e
sproporzionate rispetto ad esso.
La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle
spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli, Sezione
Interna Quinta:
1) respinge il ricorso;
2) respinge l’istanza ex art. 89 c.p.c. presentata dalla resistente nella
memoria conclusionale depositata il 23/06/07;
3) condanna la ricorrente a pagare, in favore del Comune di S. Gennaro
Vesuviano, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida
in euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 05 luglio 2007.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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SENTENZE PER ESTESO
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