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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006

 

TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. V, 3 Ottobre 2007, n. 8851

 

INQUINAMENTO ACUSTICO - Immissioni sonore - Procedimento avviato dall’ente locale per la verifica del rispetto dei limiti - Utilizzabilità dell’accertamento tecnico condotto nel corso di un procedimento penale alla presenza dei rappresentanti della società interessata - Fondamento - Segreto istruttorio - Art. 329 c.p.p.. L’art. 329, c. 1 c.p.p., riconoscendo l’esistenza del segreto solo fino al momento in cui l’indagato non abbia conoscenza dell’atto, è disposizione inapplicabile all’ipotesi di accertamenti del superamento dei limiti per le immissioni sonore previsti nel piano di zonizzazione acustica condotti dall’ente competente (nella specie, ARPAC) alla presenza dei rappresentanti della società interessata. Ne consegue che, anche ove gli accertamenti ineriscano ad un procedimento penale, essi possono legittimamente inserirsi nell’ambito di un procedimento amministrativo promosso dall’ente locale per verificare il rispetto dei limiti (nella specie, tuttavia, gli accertamenti erano risultati estranei al procedimento penale, in quanto effettuati dall’ARPAC a seguito di specifica richiesta formulata dal Comune). Pres. Onorato, Est. Francavilla - I.s.r.l. (avv. Barbato) c. Comune di San Gennaro Vesuviano (avv. Rainone) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 3 ottobre 2007, n. 8851
 


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta

n. 8851/07 Reg. Sent.


composto dai signori Magistrati:

- Dr. Antonio Onorato - Presidente;
- Dr. Andrea Pannone - Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla - Giudice relatore estensore


ha pronunciato la seguente



SENTENZA


sul ricorso n. 5914/06 R.G. proposto da I.L.S.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Bovio n. 8 presso lo studio dell’avv. Ricciarelli e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Gennaro Barbato


CONTRO


COMUNE DI S. GENNARO VESUVIANO, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale, isola C/2, scala A presso lo studio Capotorto - Sito e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Sabatino Rainone con studio in Palma Campania (Na), via G. Marconi n. 1

per l’annullamento dei seguenti atti:
a) ordinanza n. 27 del 31/05/06 con cui il Comune di S. Gennaro Vesuviano ha ordinato alla I.L.S.A. s.r.l. l’eliminazione degli inconvenienti segnalati dall’ARPAC con la nota n. 1978 del 14/03/05 pervenuta all’ente locale il 12/04/05 prot. n. 3988;


b) nota prot. n. 10120 del 02/10/06 con cui il Comune di San Gennaro Vesuviano ha richiesto all’ARPAC la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte alla ricorrente con l’ordinanza di cui sub a);


c) nota prot. 14576 del 15/12/04, con cui il Comune di San Gennaro Vesuviano ha richiesto agli organi competenti un sopralluogo per la verifica delle emissioni sonore emesse dall’impianto gestito dalla ricorrente, e la nota di sollecito prot. n. 1579 del 09/02/05
e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad emettere immissioni acustiche entro i limiti per la zona industriale D1 del PRG ed entro i limiti della zona V del PZA del Comune di San Gennaro Vesuviano;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 05 luglio 2007;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;


Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:


FATTO


Con ordinanza n. 27 del 31/05/06 il Comune di S. Gennaro Vesuviano ha ordinato alla I.L.S.A. s.r.l. l’eliminazione degli inconvenienti segnalati dall’ARPAC con la nota n. 1978 del 14/03/05 pervenuta all’ente locale il 12/04/05 con protocollo n. 3988.
Con ricorso notificato in date 14/09/06 e 20/09/06 e depositato il 04/10/06 la I.L.S.A. s.r.l. ha impugnato l’atto in esame chiedendone l’annullamento.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 28/11/06 la I.L.S.A. s.r.l. ha impugnato la nota prot. n. 10120 del 02/10/06 con cui il Comune di San Gennaro Vesuviano ha richiesto all’ARPAC la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte alla ricorrente con l’ordinanza del 31/05/06.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 29/03/07 la I.L.S.A. s.r.l. ha impugnato la nota prot. 14576 del 15/12/04, con cui il Comune di San Gennaro Vesuviano ha richiesto agli organi competenti un sopralluogo per la verifica delle emissioni sonore emesse dall’impianto gestito dalla ricorrente, e la nota di sollecito prot. n. 1579 del 09/02/05.
Il Comune di S. Gennaro Vesuviano, costituitosi con memoria depositata il 13/01/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 05/07/07 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con il ricorso principale la I.L.S.A. s.r.l. impugna l’ordinanza n. 27 del 31/05/06 con cui il Comune di S. Gennaro Vesuviano le ha ordinato l’eliminazione degli inconvenienti segnalati dall’ARPAC con la nota n. 1978 del 14/03/05 pervenuta all’ente locale il 12/04/05 con numero di protocollo n. 3988 ed avente ad oggetto il superamento, da parte dell’impianto gestito dalla ricorrente, dei limiti previsti per le immissioni sonore dal vigente piano di zonizzazione acustica.
Con le prime due censure la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto fondato su accertamenti compiuti dall’ARPAC nell’ambito di un procedimento penale e, quindi, coperti da segreto istruttorio di cui il Comune sarebbe venuto in possesso
con modalità comprovanti lo sviamento di potere (con la trasmissione dell’atto ad un’Assessore incompetente che avrebbe tardato a promuoverne la protocollazione); inoltre, l’ordinanza gravata si porrebbe in contrasto con lo stesso operato dell’autorità penale che non avrebbe, allo stato, adottato alcun provvedimento repressivo nei confronti della ricorrente.
I motivi sono infondati in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, gli accertamenti dell’ARPAC, su cui si fonda il provvedimento impugnato, non ineriscono ad un procedimento penale (o, almeno, non esclusivamente) ma sono stati effettuati a seguito di due specifiche richieste formulate dal Comune di San Gennaro Vesuviano con note prot. n. 14576 del 15/12/04 e n. 1579 del 09/02/05.
Le istanze in esame, per altro, si inseriscono nell’ambito del procedimento amministrativo promosso dall’ente locale per verificare il rispetto - da parte dell’impianto gestito dalla ricorrente - dei limiti alle immissioni sonore (si veda, tra l’altro, la corrispondenza intercorsa tra la I.L.S.A. s.r.l. ed il Comune cui si riferiscono gli atti allegati alla memoria di costituzione dell’amministrazione) e, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, appaiono immuni da illegittimità in quanto le correzioni a penna apportate sulla nota del 13/12/04 sono state evidentemente inserite prima dell’invio dell’atto e solo per rimediare ad un errore materiale dello stesso (nessun dubbio sussiste in ordine all’effettiva identità del destinatario - l’ARPAC - confermata, infatti, dalla successiva nota del 09/02/05, con cui si sollecita l’evasione di quella del 13/12/04).
Quanto fin qui evidenziato induce a ritenere che gli accertamenti effettuati dall’ARPAC non siano coperti da segreto istruttorio né, del resto, potrebbero esserlo alla luce dell’art. 329 c.p.p. comma 1° che, riconoscendo l’esistenza del segreto solo fino al momento in cui l’indagato non abbia conoscenza dell’atto, è disposizione inapplicabile alla fattispecie in cui gli accertamenti sulle immissioni sono stati compiuti alla presenza dei rappresentanti della società ricorrente (di talchè nessun segreto è mai venuto in essere.
Ne consegue la legittimità formale e sostanziale dell’azione amministrativa anche perchè i vizi dedotti in riferimento alla fase di ricezione dell’atto dell’ARPAC da parte dell’ente locale, oltre che inesistenti (correttamente l’Arpac ha trasmesso gli accertamenti al Comune che ne aveva formulato specifica richiesta), non ne inficerebbero, comunque, per la loro natura e la collocazione temporale (successiva all’espletamento degli accertamenti), l’utilizzabilità da parte dell’ente locale.
Nessuna rilevanza, poi, in senso favorevole alla ricorrente, assume la mancata adozione di misure repressive da parte dell’autorità penale il cui operato è, infatti, ispirato alla tutela di interessi diversi da quelli su cui si fonda il potere amministrativo oggetto di causa.


Infondata è, altresì, la terza censura con cui viene dedotta l’incompetenza del responsabile del Servizio Amministrativo ed Affari generali - Ufficio Commercio in quanto l’atto gravato, a detta della ricorrente, avrebbe dovuto essere emesso dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Come correttamente dedotto dall’amministrazione resistente, il Servizio Amministrativo ed Affari Generali - Ufficio Commercio è competente all’esercizio dei poteri di controllo delle fonti d’inquinamento acustico fermo restando, comunque, che il vizio dedotto, avendo ad oggetto non l’incompetenza assoluta del Comune (titolare del potere esercitato come desumibile dagli artt. 6, 8 e 14 l. n. 447/95) ma la mera ripartizione interna della competenza tra i vari organi gestionali dell’ente, non ha effetto invalidante ex art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 anche in ragione della natura vincolata dell’atto impugnato.


Con la quarta censura la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 e 10 l. n. 241/90 in quanto il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alle deduzioni procedimentali dell’interessata relative ad una pretesa illegittimità del piano di zonizzazione acustica e alle risultanze delle precedenti rilevazioni effettuate dall’Arpac dalle quali sarebbe emerso il rispetto della normativa vigente.
La censura è infondata in quanto avente ad oggetto vizi ininfluenti sulla legittimità sostanziale del provvedimento e, quindi, inidonei ex art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90 a determinarne l’annullamento.
Infatti, ogni valutazione sulla legittimità del piano di zonizzazione acustica (oggetto delle memorie infraprocedimentali presentate dalla ricorrente) è, in ogni caso, preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione dello stesso laddove le risultanze dei precedenti accertamenti, per loro natura, non incidono sulla correttezza delle rilevazioni effettuate dall’ARPAC e segnalate nella nota n. 1978 del 14/03/05.


Inaccoglibile è anche il quinto motivo con il quale si lamenta che il Comune non avrebbe verificato l’eventuale adeguamento della ricorrente ai limiti previsti per le emissioni sonore.
Il motivo è, infatti, inammissibile perché in radicale contrasto con la prima censura del successivo ricorso depositato il 28/11/06 con il quale è stata impugnata proprio la richiesta (ovvero l’atto di cui il ricorrente lamenta la mancata adozione con il ricorso principale), rivolta dal Comune all’ARPAC con nota prot. n. 10120 del 02/10/06, di verifica delle prescrizioni di cui all’ordinanza del 31/05/05.


Inammissibili, poi, sono i ricorsi per motivi aggiunti depositati il 28/11/06 e il 29/03/07 in quanto gli stessi hanno ad oggetto le richieste di sopralluogo prot. n. 10120 del 02/10/06, n. 14576 del 15/12/04 e n. 1579 del 09/02/05, formulate dal Comune all’Arpac, che, in quanto atti endoprocedimentali, sono inidonee ad arrecare l’attuale lesione alla situazione giuridica soggettiva di cui è titolare la ricorrente che costituisce uno dei presupposti per la configurabilità, in capo ad essa, dell’interesse al ricorso.
Per esigenza di completezza va rilevato che, come già specificato, l’impugnazione della richiesta di sopralluogo del 02/10/06 appare inammissibile perché in evidente contrasto con la quinta censura del ricorso principale, fondata sull’asserita necessità di nuovi accertamenti in ordine al persistente superamento dei limiti alle emissioni acustiche, e che sono insussistenti le illegittimità della nota prot. n. 14576 del 15/12/04 (si veda quanto specificato in riferimento ai primi due motivi del ricorso principale in ordine alla natura delle correzioni a penna ivi apportate) oggetto del ricorso per motivi aggiunti depositato il 29/03/07.


Per questi motivi il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati e debbono essere respinti.


Il Collegio, poi, ritiene di non dovere accogliere la richiesta formulata dalla ricorrente (pag. 37 dell’atto introduttivo) di trasmettere copia degli atti alla competente Procura della Repubblica essendo l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 331 comma 4° c.p.p., comunque, subordinato alla verifica dell’astratta configurabilità di un reato perseguibile d’ufficio che nella fattispecie, anche alla luce di quanto esplicitato in riferimento ai primi due motivi del ricorso principale, non risulta sussistente; ciò, ovviamente, non preclude all’interessato, ove ne ritenga esistenti i presupposti, di adire direttamente l’autorità giudiziaria penale come espressamente previsto dall’art. 333 c.p.p..


Deve, infine, essere respinta la richiesta, formulata dal Comune di San Gennaro Vesuviano nella memoria conclusionale depositata il 23/06/07, di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni, contenute negli scritti difensivi della ricorrente, ivi meglio specificate, in quanto esse, anche in riferimento all’oggetto del presente giudizio, si basano su giudizi di fatto che, a prescindere dalla fondatezza degli stessi, non costituiscono espressioni “sconvenienti od offensive” tali dovendosi intendere solo quelle che non hanno alcun riferimento con l’oggetto di causa o appaiono del tutto ultronee e sproporzionate rispetto ad esso.


La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:
1) respinge il ricorso;
2) respinge l’istanza ex art. 89 c.p.c. presentata dalla resistente nella memoria conclusionale depositata il 23/06/07;
3) condanna la ricorrente a pagare, in favore del Comune di S. Gennaro Vesuviano, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
4) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.


Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 05 luglio 2007.
L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


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