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T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. V, 03 Ottobre 2007, (05/07/2007) n. 8853

 

URBANISTICA E EDILIZIA - P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) - Inosservanza delle formalità pubblicitarie - Effetti. L’inosservanza delle formalità pubblicitarie richieste dalla legge per l’approvazione del piano per insediamenti produttivi comporta l’inefficacia di tale strumento urbanistico e la sua inutilizzabilità, nella procedura oggetto di causa, quale dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre, la mancanza della dichiarazione di pubblica utilità determina, l’illegittimità ed il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati emessi dopo la delibera di adozione mentre quest’ultimo atto ed i provvedimenti precedenti restano esclusi dalla tutela caducatoria in quanto essi, per la loro attuale inefficacia, sono inidonei ad arrecare una lesione. Pres. Onorato, Est. Francavilla - Di Salvatore (avv. Perna) c. Comune di Castel Morrone (avv. Bianco). T.A.R. CAMPANIA - Napoli,, Sez. V, 03 Ottobre 2007, (05/07/2007) n. 8853

URBANISTICA E EDILIZIA - P.I.P. - Inosservanza delle formalità pubblicitarie - Effetti - Artt. artt. 27 L. n. 865/71 e 6 L. n. 167/62. Ai sensi degli articoli artt. 27 L. n. 865/71 e 6 L. n. 167/62, l’adozione del piano è soggetta a pubblicazione con deposito per venti giorni nella segreteria comunale mentre l’approvazione dello strumento urbanistico da parte dell’autorità regionale va inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, deve essere depositata presso la segreteria del Comune e di tale deposito deve essere data notizia (“con atto notificato nella forma delle citazioni”) a ciascun proprietario degli immobili ricompresi nel piano (Cons. Stato sez. IV n. 234/89). Pertanto, gli atti conclusivi di entrambe le predette fasi sono sottoposti ad oneri pubblicitari che ne condizionano l’efficacia. Pres. Onorato, Est. Francavilla - Di Salvatore (avv. Perna) c. Comune di Castel Morrone (avv. Bianco). T.A.R. CAMPANIA - Napoli,, Sez. V, 03 Ottobre 2007, (05/07/2007) n. 8853


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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Napoli (sezione Vª)


Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:

- Dr. Antonio Onorato - Presidente;
- Dr. Andrea Pannone – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2481/07 R.G. proposto da DI SALVATORE ANGELINA elettivamente domiciliata in Napoli, via Card. Guglielmo Sanfelice n. 24 presso lo studio dell’avv. Gaetano Perna e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Gianfranco D’Angelo con studio in Pignataro Maggiore (Ce), via Redipuglia n. 23


CONTRO


COMUNE DI CASTEL MORRONE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli, via Luca Giordano n. 164 presso lo studio dell’avv. Maurizio Bianco e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Nunzio Mazzocchi con studio in Caserta, via Pollio n. 18

per l’annullamento dei seguenti atti:

1) decreto di esproprio definitivo n. 1/07 del 16/03/07 emesso dal responsabile del Servizio dell’Area Tecnica del Comune di Castel Morrone;

2) delibera n. 45 del 17/12/01 con cui il Consiglio Comunale di Castel Morrone ha adottato il piano per gli insediamenti produttivi;

3) delibera n. 15 del 12/07/02 con cui il Consiglio Comunale di Castel Morrone ha approvato il piano per insediamenti produttivi;

4) avviso d’immissione in possesso prot. n. 1308 del 16/03/07;

5) delibera n. 17 del 22/01/03 emessa dalla Giunta Comunale di Castel Morrone ed avente ad oggetto: “Approvazione progetto definitivo relativo all’infrastrutturazione dell’area p.i.p.”;

6) delibera n. 123 del 01/12/04 emessa dalla Giunta Comunale di Castel Morrone ed avente ad oggetto: “Integrazione delibera di G.C. n. 17/03: approvazione progetto definitivo relativo all’infrastrutturazione dell’area p.i.p.”;

7) comunicazione prot. n. 968 del 18/02/02 emessa dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castel Morrone;

Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;

Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 05 luglio 2007;

Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:


FATTO


Con ricorso notificato il 19/04/07 e depositato il 03/05/07 Di Salvatore Angelina ha impugnato gli atti, in epigrafe meglio indicati, relativi alla procedura, avente ad oggetto l’espropriazione di terreni di sua proprietà, promossa dal Comune di Castel Morrone per la realizzazione di un piano per insediamenti produttivi.

Il Comune di Castel Morrone, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 09/05/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’esito della Camera di Consiglio del 24 maggio 2007 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ed ha fissato, ai sensi dell’art. 23 bis l. n. 1034/71, la pubblica udienza per la definizione, nel merito, del giudizio.

All’udienza pubblica del 05 luglio 2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Di Salvatore Angelina impugna gli atti, in epigrafe meglio indicati, relativi alla procedura, avente ad oggetto l’espropriazione di terreni di sua proprietà, promossa dal Comune di Castel Morrone per la realizzazione di un piano per insediamenti produttivi adottato con delibera di C.C. n. 45 del 17/12/01 ed approvato con delibera di C.C. n. 15 del 12/07/02.

Preliminare, in quanto assorbente, è l’esame della terza censura con cui la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti della procedura espropriativa per la mancanza di un’efficace dichiarazione di pubblica utilità atteso che il piano per insediamenti produttivi non sarebbe mai divenuto efficace per l’inosservanza degli oneri pubblicitari previsti dall’art. 27 l. n. 865/71 e dalla legge regionale n. 14/82.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

Il Collegio preliminarmente rileva l’ininfluenza, ai fini della decisione del ricorso, della questione relativa alla normativa applicabile alla fattispecie (sollevata da entrambe le parti) in quanto sia il d.p.r. n. 327/01 che la l. n. 865/71 (non abrogata per la parte – ovvero il titolo terzo – che interessa nella fattispecie) prevedono che a fondamento della procedura espropriativa vi debba essere, com’è ovvio, una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.

Tale necessario presupposto è stato, nella fattispecie, rinvenuto dall’amministrazione nell’adozione del piano per insediamenti produttivi (secondo quanto prevede l’art. 27 l. n. 865/71 e la l. n. 1150/42 da esso richiamata) come, del resto, si evince dal decreto di esproprio che, a tal fine, richiama la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 12/07/02 con cui è stato approvato il predetto strumento urbanistico attuativo.

Orbene, l’esame del combinato disposto degli artt. 27 l. n. 865/71 e 6 e ss. l. n. 167/62 (richiamati dal citato art. 27) consente di rilevare che nel procedimento finalizzato all’approvazione del piano per insediamenti produttivi deve essere distinta la fase dell’adozione di tale strumento urbanistico, di competenza del Consiglio Comunale, da quella dell’approvazione, di pertinenza dell’autorità regionale.

In particolare, gli atti conclusivi di entrambe le predette fasi sono sottoposti ad oneri pubblicitari che ne condizionano l’efficacia.

In quest’ottica, gli articoli artt. 27 l. n. 865/71 e 6 l. n. 167/62 prevedono che l’adozione del piano è soggetta a pubblicazione con deposito per venti giorni nella segreteria comunale mentre l’approvazione dello strumento urbanistico da parte dell’autorità regionale va inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, deve essere depositata presso la segreteria del Comune e di tale deposito deve essere data notizia (“con atto notificato nella forma delle citazioni”) a ciascun proprietario degli immobili ricompresi nel piano (Cons. Stato sez. IV n. 234/89).

Per altro, in Campania le norme in esame risultano parzialmente derogate dalla l.r. n. 14/82 che al capo V punto 2 dell’allegato alla stessa, nel testo vigente al momento dell’emanazione degli atti impugnati, prevede per il piano per insediamenti produttivi (in luogo dell’approvazione regionale) un controllo di conformità da parte della giunta provinciale che, unitamente alla delibera di approvazione dello strumento urbanistico, deve essere depositato nella segreteria del Comune e di tale deposito deve essere dato avviso da inserirsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai proprietari interessati.

Nel sistema desumibile dalla l.r. n. 14/82, coordinata con le leggi n. 865/71 e 167/62, deve ritenersi che il controllo della giunta provinciale costituisce un requisito che incide sull’efficacia dell’approvazione del piano per insediamenti produttivi: ciò è, del resto, desumibile dal citato punto 2 del capo V dell’allegato alla l.r. n. 14/82 ove si prevede che solo nel caso di mancato esercizio del potere provinciale nel termine di trenta giorni, previsto dalla legge, il piano “è reso esecutivo” con le formalità sopra indicate (deposito nel Comune, avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai proprietari).

Proprio la disposizione richiamata conferma che l’efficacia del piano per insediamenti produttivi è subordinata non solo all’adozione del visto provinciale di conformità o, in alternativa, al decorso del termine, a tal fine, previsto dalla legge ma anche all’espletamento degli oneri pubblicitari che, infatti, sono significativamente indicati dalla norma quale requisito condizionante l’“esecutività” dello strumento urbanistico nei confronti della generalità dei destinatari.

Tali oneri, nell’ipotesi “fisiologica” di esercizio del potere da parte della giunta provinciale, debbono avere ad oggetto sia l’approvazione del piano da parte del Comune che il provvedimento di controllo emesso dalla Provincia.

Nella fattispecie il Consiglio Comunale di Castel Morrone ha approvato il piano per insediamenti produttivi con delibera n. 15 del 12/07/02 mentre il visto di conformità ex l.r. n. 14/82 è stato emesso dalla Giunta provinciale con delibera n. 303 del 22/10/02.

I provvedimenti in esame, però, non sono stati pubblicizzati con le formalità previste dalle citate l.r. n. 14/82 e leggi nn. 865/71 e 167/62 non essendo agli atti rinvenibile la prova del deposito della delibera di C.C. n. 15 del 12/07/02 con il visto provinciale di conformità, della pubblicazione sul bollettino della Regione e della comunicazione ai proprietari interessati il che è, del resto, confermato dalla stessa attestazione prot. n. 882 del 19/03/07 emessa dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castel Morrone e prodotta in allegato al ricorso introduttivo.

Nessuna rilevanza, a tal fine, assume la pubblicazione della delibera n. 45 del 17/12/01, cui si riferisce la certificazione comunale del 26/03/02 (richiamata nella memoria di costituzione dell’amministrazione intimata), in quanto l’onere pubblicitario in esame ha ad oggetto il provvedimento di adozione e non già quello di approvazione del piano.

L’inosservanza delle formalità pubblicitarie richieste dalla legge per l’approvazione del piano per insediamenti produttivi comporta l’inefficacia – nella fattispecie - di tale strumento urbanistico e la sua inutilizzabilità, nella procedura oggetto di causa, quale dichiarazione di pubblica utilità.

La mancanza della dichiarazione di pubblica utilità determina, poi, l’illegittimità ed il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati emessi dopo la delibera n. 15 del 12/07/02 mentre quest’ultimo atto ed i provvedimenti precedenti restano esclusi dalla tutela caducatoria in quanto essi, per la loro attuale inefficacia, sono inidonei ad arrecare una lesione dell’interesse della ricorrente.

La ritenuta fondatezza della terza censura comporta l’accoglimento del ricorso (con assorbimento degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento degli atti impugnati successivi alla delibera di C.C. n. 15 del 12/07/02.

Il Comune di Castel Morrone, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente il cui importo, liquidato come da dispositivo, deve essere direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. all’avv. Gianfranco D’Angelo, difensore antistatario della ricorrente;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione Interna Quinta:

1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

2) condanna il Comune di Castel Morrone a pagare le spese processuali sostenute dalla ricorrente il cui importo, liquidato in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, a cui vanno aggiunte le voci accessorie di legge (IVA e CPA) nonché le spese necessarie per l’iscrizione a ruolo della causa, deve essere direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. all’avv. Gianfranco D’Angelo, difensore antistatario della ricorrente;

3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 05 luglio 2007.


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