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T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. V, 03 Ottobre 2007, (05/07/2007) n. 8853
URBANISTICA E EDILIZIA - P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) -
Inosservanza delle formalità pubblicitarie - Effetti. L’inosservanza delle
formalità pubblicitarie richieste dalla legge per l’approvazione del piano per
insediamenti produttivi comporta l’inefficacia di tale strumento urbanistico e
la sua inutilizzabilità, nella procedura oggetto di causa, quale dichiarazione
di pubblica utilità. Inoltre, la mancanza della dichiarazione di pubblica
utilità determina, l’illegittimità ed il conseguente annullamento di tutti gli
atti impugnati emessi dopo la delibera di adozione mentre quest’ultimo atto ed i
provvedimenti precedenti restano esclusi dalla tutela caducatoria in quanto
essi, per la loro attuale inefficacia, sono inidonei ad arrecare una lesione.
Pres. Onorato, Est. Francavilla - Di Salvatore (avv. Perna) c. Comune di Castel
Morrone (avv. Bianco). T.A.R. CAMPANIA - Napoli,, Sez. V, 03 Ottobre 2007,
(05/07/2007) n. 8853
URBANISTICA E EDILIZIA - P.I.P. - Inosservanza delle formalità pubblicitarie
- Effetti - Artt. artt. 27 L. n. 865/71 e 6 L. n. 167/62. Ai sensi degli
articoli artt. 27 L. n. 865/71 e 6 L. n. 167/62, l’adozione del piano è soggetta
a pubblicazione con deposito per venti giorni nella segreteria comunale mentre
l’approvazione dello strumento urbanistico da parte dell’autorità regionale va
inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, deve essere
depositata presso la segreteria del Comune e di tale deposito deve essere data
notizia (“con atto notificato nella forma delle citazioni”) a ciascun
proprietario degli immobili ricompresi nel piano (Cons. Stato sez. IV n.
234/89). Pertanto, gli atti conclusivi di entrambe le predette fasi sono
sottoposti ad oneri pubblicitari che ne condizionano l’efficacia. Pres. Onorato,
Est. Francavilla - Di Salvatore (avv. Perna) c. Comune di Castel Morrone (avv.
Bianco). T.A.R. CAMPANIA - Napoli,, Sez. V, 03 Ottobre 2007, (05/07/2007) n.
8853
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
Napoli (sezione Vª)
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania - Sede di Napoli, Sezione
Interna Quinta, composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Antonio Onorato - Presidente;
- Dr. Andrea Pannone – Giudice;
- Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2481/07 R.G. proposto da DI SALVATORE ANGELINA elettivamente
domiciliata in Napoli, via Card. Guglielmo Sanfelice n. 24 presso lo studio
dell’avv. Gaetano Perna e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv.
Gianfranco D’Angelo con studio in Pignataro Maggiore (Ce), via Redipuglia n. 23
CONTRO
COMUNE DI CASTEL MORRONE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato
in Napoli, via Luca Giordano n. 164 presso lo studio dell’avv. Maurizio Bianco e
rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Nunzio Mazzocchi con
studio in Caserta, via Pollio n. 18
per l’annullamento dei seguenti atti:
1) decreto di esproprio definitivo n. 1/07 del 16/03/07 emesso dal responsabile
del Servizio dell’Area Tecnica del Comune di Castel Morrone;
2) delibera n. 45 del 17/12/01 con cui il Consiglio Comunale di Castel Morrone
ha adottato il piano per gli insediamenti produttivi;
3) delibera n. 15 del 12/07/02 con cui il Consiglio Comunale di Castel Morrone
ha approvato il piano per insediamenti produttivi;
4) avviso d’immissione in possesso prot. n. 1308 del 16/03/07;
5) delibera n. 17 del 22/01/03 emessa dalla Giunta Comunale di Castel Morrone ed
avente ad oggetto: “Approvazione progetto definitivo relativo all’infrastrutturazione
dell’area p.i.p.”;
6) delibera n. 123 del 01/12/04 emessa dalla Giunta Comunale di Castel Morrone
ed avente ad oggetto: “Integrazione delibera di G.C. n. 17/03: approvazione
progetto definitivo relativo all’infrastrutturazione dell’area p.i.p.”;
7) comunicazione prot. n. 968 del 18/02/02 emessa dal responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Castel Morrone;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica
udienza del 05 luglio 2007;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 19/04/07 e depositato il 03/05/07 Di Salvatore
Angelina ha impugnato gli atti, in epigrafe meglio indicati, relativi alla
procedura, avente ad oggetto l’espropriazione di terreni di sua proprietà,
promossa dal Comune di Castel Morrone per la realizzazione di un piano per
insediamenti produttivi.
Il Comune di Castel Morrone, costituitosi in giudizio con memoria depositata il
09/05/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’esito della Camera di Consiglio del 24 maggio 2007 il Tribunale ha accolto
l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente ed ha fissato, ai sensi dell’art.
23 bis l. n. 1034/71, la pubblica udienza per la definizione, nel merito, del
giudizio.
All’udienza pubblica del 05 luglio 2007 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Di Salvatore Angelina impugna gli atti, in epigrafe meglio indicati, relativi
alla procedura, avente ad oggetto l’espropriazione di terreni di sua proprietà,
promossa dal Comune di Castel Morrone per la realizzazione di un piano per
insediamenti produttivi adottato con delibera di C.C. n. 45 del 17/12/01 ed
approvato con delibera di C.C. n. 15 del 12/07/02.
Preliminare, in quanto assorbente, è l’esame della terza censura con cui la
ricorrente deduce l’illegittimità degli atti della procedura espropriativa per
la mancanza di un’efficace dichiarazione di pubblica utilità atteso che il piano
per insediamenti produttivi non sarebbe mai divenuto efficace per l’inosservanza
degli oneri pubblicitari previsti dall’art. 27 l. n. 865/71 e dalla legge
regionale n. 14/82.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Il Collegio preliminarmente rileva l’ininfluenza, ai fini della decisione del
ricorso, della questione relativa alla normativa applicabile alla fattispecie
(sollevata da entrambe le parti) in quanto sia il d.p.r. n. 327/01 che la l. n.
865/71 (non abrogata per la parte – ovvero il titolo terzo – che interessa nella
fattispecie) prevedono che a fondamento della procedura espropriativa vi debba
essere, com’è ovvio, una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Tale necessario presupposto è stato, nella fattispecie, rinvenuto
dall’amministrazione nell’adozione del piano per insediamenti produttivi
(secondo quanto prevede l’art. 27 l. n. 865/71 e la l. n. 1150/42 da esso
richiamata) come, del resto, si evince dal decreto di esproprio che, a tal fine,
richiama la delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 12/07/02 con cui è stato
approvato il predetto strumento urbanistico attuativo.
Orbene, l’esame del combinato disposto degli artt. 27 l. n. 865/71 e 6 e ss. l.
n. 167/62 (richiamati dal citato art. 27) consente di rilevare che nel
procedimento finalizzato all’approvazione del piano per insediamenti produttivi
deve essere distinta la fase dell’adozione di tale strumento urbanistico, di
competenza del Consiglio Comunale, da quella dell’approvazione, di pertinenza
dell’autorità regionale.
In particolare, gli atti conclusivi di entrambe le predette fasi sono sottoposti
ad oneri pubblicitari che ne condizionano l’efficacia.
In quest’ottica, gli articoli artt. 27 l. n. 865/71 e 6 l. n. 167/62 prevedono
che l’adozione del piano è soggetta a pubblicazione con deposito per venti
giorni nella segreteria comunale mentre l’approvazione dello strumento
urbanistico da parte dell’autorità regionale va inserita per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, deve essere depositata presso la segreteria
del Comune e di tale deposito deve essere data notizia (“con atto notificato
nella forma delle citazioni”) a ciascun proprietario degli immobili ricompresi
nel piano (Cons. Stato sez. IV n. 234/89).
Per altro, in Campania le norme in esame risultano parzialmente derogate dalla
l.r. n. 14/82 che al capo V punto 2 dell’allegato alla stessa, nel testo vigente
al momento dell’emanazione degli atti impugnati, prevede per il piano per
insediamenti produttivi (in luogo dell’approvazione regionale) un controllo di
conformità da parte della giunta provinciale che, unitamente alla delibera di
approvazione dello strumento urbanistico, deve essere depositato nella
segreteria del Comune e di tale deposito deve essere dato avviso da inserirsi
nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai proprietari
interessati.
Nel sistema desumibile dalla l.r. n. 14/82, coordinata con le leggi n. 865/71 e
167/62, deve ritenersi che il controllo della giunta provinciale costituisce un
requisito che incide sull’efficacia dell’approvazione del piano per insediamenti
produttivi: ciò è, del resto, desumibile dal citato punto 2 del capo V
dell’allegato alla l.r. n. 14/82 ove si prevede che solo nel caso di mancato
esercizio del potere provinciale nel termine di trenta giorni, previsto dalla
legge, il piano “è reso esecutivo” con le formalità sopra indicate (deposito nel
Comune, avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai
proprietari).
Proprio la disposizione richiamata conferma che l’efficacia del piano per
insediamenti produttivi è subordinata non solo all’adozione del visto
provinciale di conformità o, in alternativa, al decorso del termine, a tal fine,
previsto dalla legge ma anche all’espletamento degli oneri pubblicitari che,
infatti, sono significativamente indicati dalla norma quale requisito
condizionante l’“esecutività” dello strumento urbanistico nei confronti della
generalità dei destinatari.
Tali oneri, nell’ipotesi “fisiologica” di esercizio del potere da parte della
giunta provinciale, debbono avere ad oggetto sia l’approvazione del piano da
parte del Comune che il provvedimento di controllo emesso dalla Provincia.
Nella fattispecie il Consiglio Comunale di Castel Morrone ha approvato il piano
per insediamenti produttivi con delibera n. 15 del 12/07/02 mentre il visto di
conformità ex l.r. n. 14/82 è stato emesso dalla Giunta provinciale con delibera
n. 303 del 22/10/02.
I provvedimenti in esame, però, non sono stati pubblicizzati con le formalità
previste dalle citate l.r. n. 14/82 e leggi nn. 865/71 e 167/62 non essendo agli
atti rinvenibile la prova del deposito della delibera di C.C. n. 15 del 12/07/02
con il visto provinciale di conformità, della pubblicazione sul bollettino della
Regione e della comunicazione ai proprietari interessati il che è, del resto,
confermato dalla stessa attestazione prot. n. 882 del 19/03/07 emessa dal
responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castel Morrone e prodotta in
allegato al ricorso introduttivo.
Nessuna rilevanza, a tal fine, assume la pubblicazione della delibera n. 45 del
17/12/01, cui si riferisce la certificazione comunale del 26/03/02 (richiamata
nella memoria di costituzione dell’amministrazione intimata), in quanto l’onere
pubblicitario in esame ha ad oggetto il provvedimento di adozione e non già
quello di approvazione del piano.
L’inosservanza delle formalità pubblicitarie richieste dalla legge per
l’approvazione del piano per insediamenti produttivi comporta l’inefficacia –
nella fattispecie - di tale strumento urbanistico e la sua inutilizzabilità,
nella procedura oggetto di causa, quale dichiarazione di pubblica utilità.
La mancanza della dichiarazione di pubblica utilità determina, poi,
l’illegittimità ed il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati
emessi dopo la delibera n. 15 del 12/07/02 mentre quest’ultimo atto ed i
provvedimenti precedenti restano esclusi dalla tutela caducatoria in quanto
essi, per la loro attuale inefficacia, sono inidonei ad arrecare una lesione
dell’interesse della ricorrente.
La ritenuta fondatezza della terza censura comporta l’accoglimento del ricorso
(con assorbimento degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento degli atti
impugnati successivi alla delibera di C.C. n. 15 del 12/07/02.
Il Comune di Castel Morrone, in quanto soccombente, deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente il cui importo,
liquidato come da dispositivo, deve essere direttamente corrisposto ex art. 93
c.p.c. all’avv. Gianfranco D’Angelo, difensore antistatario della ricorrente;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli, Sezione
Interna Quinta:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
2) condanna il Comune di Castel Morrone a pagare le spese processuali sostenute
dalla ricorrente il cui importo, liquidato in complessivi euro duemila/00, per
diritti ed onorari, a cui vanno aggiunte le voci accessorie di legge (IVA e CPA)
nonché le spese necessarie per l’iscrizione a ruolo della causa, deve essere
direttamente corrisposto ex art. 93 c.p.c. all’avv. Gianfranco D’Angelo,
difensore antistatario della ricorrente;
3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 05 luglio 2007.
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