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TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica -
Valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi -
Amministrazione comunale - Soprintendenza - Poteri e limiti. In materia di
autorizzazione paesaggistica, l’Amministrazione comunale, quale soggetto cui
compete la valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi,
può ben subordinare il rilascio dell’autorizzazione paesistica all’esecuzione di
specifiche modifiche progettuali finalizzate a mitigare l’impatto ambientale
dell’intervento abusivo, di converso la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi
poteri di controllo può solo verificare, come già evidenziato in precedenza, la
legittimità delle autorizzazioni paesistiche, ma non può spingersi al punto di
imporre prescrizioni o suggerire modifiche progettuali. (T.A.R. Campania Napoli,
Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n. 5494). Pres. Guerriero,
Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i beni e le attività
culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). TAR
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Potere di
annullamento attribuito alla Soprintendenza - Riesame complessivo delle
valutazioni tecnico-discrezionali - Esclusione - Mero controllo di mera
legittimità. Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesistica (cui
va equiparato il parere di compatibilità paesistica previsto dall’art. 32 della
legge n. 47/1985) attribuito alla Soprintendenza non può comportare un riesame
complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Ente locale,
tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione
di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si
estrinseca in un mero controllo di mera legittimità. Pres. Guerriero, Est.
Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i beni e le attività
culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). TAR
CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Valutazione
della compatibilità paesistica degli interventi edilizi - Poteri e limiti -
Giurisprudenza - Art. 159 D. L.vo n. 42/2004. Il potere riconosciuto al
Ministero per i beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977
(ora articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004) è da intendersi quale
espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione
dell’Ente delegato, bensì di un potere di annullamento per motivi di
legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza, che il
Legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle
funzioni delegate alle Regioni ed ai Comuni in materia di gestione del vincolo,
(ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985; 8 aprile 2004,
n. 1994), fermo restando che il controllo di legittimità può riguardare anche
tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10
dicembre 2004, n. 18694). Pres. Guerriero, Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv.
Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli). TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04
Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
Napoli (sezione VIIª)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede Napoli, Sezione
settima, con l’intervento dei signori Magistrati:
Francesco Guerriero Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli Referendario
Carlo Polidori Referendario - estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 6786/2002, proposto da IMPALLOMENI Rosaria e IMPALLOMENI Carmela,
rappresentate e difese, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Alberto
Vitale, con il quale sono elettivamente domiciliate in Napoli, viale Gramsci n.
16, presso l’avvocato Antonio Messina,
CONTRO
il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli nei cui uffici è ope legis domiciliato in Napoli via A. Diaz n.
11,
PER L’ANNULLAMENTO
del decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Napoli e Provincia in data 12 marzo 2002, di annullamento del provvedimento del
Sindaco del Comune di Sant’Antonio Abate n. 697 in data 6 luglio 2001, con il
quale è stata concessa alle ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
della legge n. 47/1985, la sanatoria di un fabbricato per civile abitazione
realizzato nel Comune di Sant’Antonio Abate alla via Sassola n. 16;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza dell’11 luglio 2007 le parti presenti come da
verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 30 maggio 2002 e depositato il successivo 27
giugno 2002, le ricorrenti hanno impugnato il decreto della Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia in data 12 marzo
2002, di annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Sant’Antonio
Abate n. 697 in data 6 luglio 2001, con il quale è stata concessa alle
ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 47/1985, la
sanatoria di un fabbricato per civile abitazione realizzato nel Comune di
Sant’Antonio Abate alla via Sassola n. 16.
Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che il fabbricato in
questione “si eleva con un’altezza eccessiva anche rispetto agli altri edifici
del contesto circostante; il volume si erge ai margini di un’area verde non
edificata ed intercetta le libere visuali dai punti di stazione su tale area e
le visuali direzionate dal contesto abitato; l’ingombro è vieppiù esaltato dalla
torre delle scale. Potrà prendersi in considerazione un nuovo progetto nel quale
l’edificio in questione venga ridimensionato in altezza, eliminando almeno un
intero piano e riducendo la torre-scala”.
Le ricorrenti - premesso che il suddetto fabbricato non sorge a ridosso di
un’area verde non edificata, bensì in area completamente urbanizzata (ricompresa
in zona B” del P.R.G. e Z.T.O. 7 del P.U.T. di cui alla legge regionale n.
35/1987), che la sua altezza complessiva è di gran lunga inferiore a quella
massima prevista dal P.U.T. dell’area Sorrentino-Amalfitana e che la Commissione
Edilizia Integrata aveva espresso parere favorevole alla sanatoria - hanno
chiesto l’annullamento dell’avversato decreto della Soprintendenza per i
seguenti motivi.
I) Violazione del D.P.C.M. 12 marzo 2001, n. 441, e del D.P.R. 29 dicembre 2001,
n. 441, nonché del Decreto direttoriale del 18 dicembre 1996; violazione e falsa
applicazione del combinato disposto degli articoli 32 della legge n. 47/1985 e
151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 490/1999; violazione degli articoli 1 e
7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio del
giusto procedimento e atipicità.
Innanzi tutto le ricorrenti sostengono che il provvedimento impugnato è
illegittimo perché tardivo, essendo stato notificato oltre il termine perentorio
di sessanta giorni previsto dall’articolo 151, comma 4, del Decreto Legislativo
n. 490/1999. Inoltre si dolgono dell’omessa comunicazione dell’avvio del
procedimento conclusosi con l’annullamento del provvedimento del Sindaco del
Comune di Sant’Antonio Abate e lamentano la mancanza del numero di protocollo in
calce al provvedimento impugnato.
II) Violazione degli articoli 42 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione
dell’articolo 151 del Decreto Legislativo n. 490/1999; violazione dell’articolo
3 della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del titolo IV della
legge n. 47/1985; eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, difetto
assoluto di motivazione, travisamento, sproporzione e sviamento.
Secondo le ricorrenti la motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad
essere generica e non ancorata ad elementi oggettivi è frutto di un riesame nel
merito, da parte della Soprintendenza, delle valutazioni discrezionali svolte
dall’Amministrazione comunale, riesame che risulta precluso dal vigente riparto
di competenze tra lo Stato e le Regioni (o gli Enti locali dalle stesse
delegati) in materia di autorizzazioni paesaggistiche. In particolare, oltre a
ribadire che la Commissione Edilizia Integrata aveva espresso parere favorevole
alla sanatoria e che l’art. 19 alla legge regionale n. 35/1987 (recante il
P.U.T. dell’area Sorrentino-Amalfitana) per la sub area interessata
dall’intervento in questione prevede un’altezza massima dei fabbricati superiore
a 17 mt, le ricorrenti evidenziano che un sintomo dell’eccesso di potere in cui
è incorsa la Soprintendenza è costituito dall’invito ad eliminare il terzo piano
dell’edificio in questione, invito che si rivela come un’inammissibile ingerenza
nel merito delle valutazioni di esclusiva competenza dell’Amministrazione
comunale.
2. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 30 luglio
2002 per resistere al ricorso ed ha depositato memorie e documenti in data 27
agosto 2002 2 12 giugno 2007.
Le ricorrenti hanno depositato documentazione fotografica in data 22 giugno 2007
e una memoria difensiva in data 29 giugno 2007.
3. Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2007 il ricorso è stato trattenuto per
la decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso - avente oggetto il decreto della Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia in data 12 marzo
2002, di annullamento del provvedimento del Sindaco del Comune di Sant’Antonio
Abate n. 697 in data 6 luglio 2001, con il quale è stata concessa alle
ricorrenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 47/1985, la
sanatoria di un fabbricato per civile abitazione realizzato nel Comune di
Sant’Antonio Abate alla via Sassola n. 16 - è fondato alla luce delle seguenti
considerazioni.
2. In punto di fatto il Collegio preliminarmente osserva che la sanatoria è
stata concessa sulla base del parere favorevole espresso della Commissione
Edilizia Integrata nella seduta del 27 marzo 2001.
Da tale parere si evince che la Commissione ha espresso parere favorevole perché
“il fabbricato nella sua interezza si integra in maniera adeguata con l’ambiente
circostante, che presenta tipologie costruttive simili e lungo le stesse
direzioni”.
In punto di diritto si deve poi senz’altro convenire con le ricorrenti quando
sostengono che il potere di annullamento dell’autorizzazione paesistica (cui va
equiparato il parere di compatibilità paesistica previsto dall’art. 32 della
legge n. 47/1985) attribuito alla Soprintendenza non può comportare un riesame
complessivo delle valutazioni tecnico- discrezionali compiute dall’Ente locale,
tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione
di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si
estrinseca in un mero controllo di mera legittimità.
Al riguardo, è sufficiente rammentare che, secondo una pacifica giurisprudenza
(ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985; 8 aprile 2004, n.
1994), il potere riconosciuto al Ministero per i beni Culturali ai sensi
dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977 (ora articolo 159 del decreto
legislativo n. 42/2004) è da intendersi quale espressione non già di un generale
riesame nel merito della valutazione dell’Ente delegato, bensì di un potere di
annullamento per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di
vigilanza, che il Legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti
dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni ed ai Comuni in materia di
gestione del vincolo, fermo restando che il controllo di legittimità può
riguardare anche tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (ex multis,
Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez.
IV, 10 dicembre 2004, n. 18694).
3. Poste tali premesse il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato -
laddove afferma che il fabbricato abusivo in questione “si eleva con un’altezza
eccessiva anche rispetto agli altri edifici del contesto circostante; il volume
si erge ai margini di un’area verde non edificata ed intercetta le libere
visuali dai punti di stazione su tale area e le visuali direzionate dal contesto
abitato; l’ingombro è vieppiù esaltato dalla torre delle scale” - sia frutto di
un inammissibile riesame nel merito delle valutazioni compiute
dall’Amministrazione comunale.
Innanzi tutto dalla documentazione fotografica versata in atti si evince che, a
differenza di quanto affermato dalla Soprintendenza, il fabbricato in questione
non sorge ai margini di un’area verde non edificata, bensì all’interno di
un’area completamente urbanizzata.
Né può ritenersi - tenuto conto della suddetta documentazione fotografica, dalla
quale si può evincere che il fabbricato in questione è circondato da numerosi
edifici che presentano un’altezza di poco inferiore - che il parere favorevole
espresso della Commissione Edilizia Integrata, seppure succintamente motivato,
sia frutto di un macroscopico travisamento del contesto ambientale in cui si
inserisce il fabbricato de quo, sicché il giudizio espresso dalla
Soprintendenza in merito all’altezza eccessiva del fabbricato stesso finisce
inevitabilmente per tradursi in una nuova valutazione di merito che,
sostituendosi a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, eccede
i limiti dello stretto controllo di legittimità.
Del resto, un’ulteriore conferma dell’eccesso di potere in cui è incorsa la
Soprintendenza si trae dall’invito ad eliminare il terzo piano dell’edificio in
questione, contenuto nella parte finale della motivazione del provvedimento
impugnato. Infatti si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza (T.A.R.
Campania Napoli, Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n. 5494),
mentre l’Amministrazione comunale, quale soggetto cui compete la valutazione
della compatibilità paesistica degli interventi edilizi, può ben subordinare il
rilascio dell’autorizzazione paesistica all’esecuzione di specifiche modifiche
progettuali finalizzate a mitigare l’impatto ambientale dell’intervento abusivo,
di converso la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri di controllo può
solo verificare, come già evidenziato in precedenza, la legittimità delle
autorizzazioni paesistiche, ma non può spingersi al punto di imporre
prescrizioni o suggerire modifiche progettuali, come è invece avvenuto nel caso
in esame.
4. Stante quanto precede, il ricorso in esame deve essere accolto, con
conseguente annullamento del decreto della Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia in data 12 marzo 2002 e
assorbimento delle restanti censure.
Sussistono comunque giusti motivi, attesa la natura delle questioni trattate,
per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6786/2002 lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il decreto della Soprintendenza per i beni architettonici e
per il paesaggio di Napoli e Provincia in data 12 marzo 2002.
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2007.
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