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TAR CAMPANIA,
Napoli, Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 997
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Sentenza di annullamento - Diniego di sanatoria edilizia fondato sul decreto soprintendentizio - Caducazione - Esclusione - Invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante. Il diniego di sanatoria edilizia, ancorché fondato sul decreto soprintendentizio di annullamento del nulla osta paesaggistico, non è caducato dalla sentenza di annullamento di quest’ultimo atto, vertendosi nell'ambito dell'invalidità ad effetto cd. "viziante". La tradizionale distinzione, elaborata in sede giurisprudenziale, tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, si basa sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto successivo. Quando l'atto presupposto entra nel modello legale dell'atto conseguenziale come requisito di esistenza opera l’effetto caducante. Nel caso dell’invalidità ad effetto viziante, invece, l’atto consequenziale risulta invalido per vizio derivato, ma resta efficace, salva un’apposita ed idonea impugnativa, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto (cfr. Cons. Stato Sez. V 22/11/96 n. 1389; T.A.R. Veneto Sez. I 9/5/96 n. 901, in materia di illegittimità caducante nell’ambito del rapporto endoprocedimentale, o T.A.R Puglia Sez. I 6/11/02 n. 4837, Cons. Stato Sez. V 11/2/02 n. 785, in ipotesi di rapporto di “preordinazione funzionale”). Così, l’effetto caducante si realizza, tipicamente, per tutti gli atti che, in quello annullato, trovano il loro antecedente necessario, purché non sia frattanto intervenuto un nuovo e diverso atto, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dall’atto annullato, modifichi irreversibilmente le situazioni giuridiche; in quest’ultimo caso, gli atti, seppur viziati, potranno essere annullati soltanto se tempestivamente gravati; nel primo il ricorrente non ha evidentemente l’onere d’impugnare gli atti consequenziali che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario (cfr. C.d.S., V, 24 maggio 1996, n. 592). Nel caso di specie, gli atti in questione (annullamento del nulla osta comunale e diniego della concessione in sanatoria) pur collegati nell’ambito del rapporto procedimentale, esprimono una differente valutazione di interessi, e non sussiste quel rapporto strettamente funzionale, tale da far ritenere il rapporto di necessaria presupposizione tra atti, riconducibile al novero della “preordinazione funzionale”. Invero, il diniego di concessione in sanatoria, seppure fondato sulla presa d’atto dell’annullamento del nulla osta paesaggistico, è espressione di una rinnovata valutazione di interessi da parte della autorità comunale, tale da non poter essere travolto dai vizi del precedente provvedimento. Pes. D’Alessandro, Est. Pappalardo - P.G. (avv. Morbillo) c. Comune di Vico Equense (avv. Pasetto) e Ministero per i Beni e le attività culturali ed ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 12 febbraio 2007, n. 997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA - NAPOLI
Sezione Seconda
composto dai Magistrati
Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente
Dr. Anna Pappalardo - Consigliere rel.
Dr. Pierluigi Russo - P. Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 7887 /2007, proposto da
PORZIO Giuseppa, rapp.ta e difesa dall’avv. Francesco Morvillo presso cui elett.te
dom. in Napoli via Rione Sirignano 9
contro
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv.
Maurizio Pasetto della avvocatura municipale con il quale elett.te dom. presso
la casa Comunale via Filangieri n. 98
Nonché
Ministero per i Beni e le attività culturali ed ambientali, in persona del
Ministro p.t., rapp.to e difeso dalla avvocatura distrettuale dello Stato di
Napoli presso cui ope legis dom. alla via Diaz n. 11
per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza n. 651/2005 di questo Tribunale
Visti il ricorso e relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune e del Ministero intimato;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udita, all'udienza del 18 gennaio 2007, la relazione del Consigliere Anna
Pappalardo;
Uditi altresì i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 651/2005 questo Tribunale annullava il decreto della
Soprintendenza BB.AA. di Napoli in data 22.7. 2004 che aveva a sua volta
annullato la sanatoria ambientale concessa dal Comune di Vico Equense alla
ricorrente per un manufatto abusivamente realizzato alla via Lavinola n. 26 .
Parte ricorrente deduce che la pronuncia è passata in giudicato, e che
l’amministrazione comunale deve provvedere alla esecuzione della stessa,
attraverso il rilascio della concessione in sanatoria; ha diffidato
l’amministrazione comunale con atto del 25.7.2006 e quella statale con atto del
8.11.2006.
Con il presente ricorso agisce per l’esecuzione della sentenza in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale,deducendo il proprio
difetto di legittimazione passiva, e la inammissibilità ed infondatezza della
domanda. Si è costituita altresì l’amministrazione statale, concludendo per il
rigetto della domanda.
Alla udienza del 18 gennaio 2007 il ricorso è stato ritenuto in decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per
sopravvenuto difetto di interesse.
L’amministrazione comunale ha dedotto e documentato di avere emesso
provvedimento n. 33479/2004 di diniego di concessione in sanatoria, a seguito
dell’atto del Soprintendente del 2004 che aveva annullato il nulla osta
ambientale rilasciato dall’ufficio comunale. Assume inoltre di avere notificato
il diniego alla Porzio in data 19.11.2004, e che tale ultimo provvedimento non è
stato impugnato, consolidandosi ed evidenziando la carenza di interesse ad agire
per l’esecuzione della sentenza n. 651/2005 , che ha annullato il solo decreto
del Soprintendente.
La copia in atti del diniego di sanatoria reca la relata di notifica alla Porzio
a mani proprie in data 19.11.2004, sì che effettivamente dopo l’impugnativa
dell’annullamento soprintendentizio è stato emesso un nuovo provvedimento, che
risulta consolidato e rimasto inoppugnato. Tale atto, contenendo il diniego del
Comune al rilascio della sanatoria edilizia, determina una variazione radicale
della situazione di fatto posta a base della sentenza che si chiede di portare
ad esecuzione.
Ne consegue che il presente ricorso per ottemperanza va dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente lasciato consolidare
un atto sfavorevole che assorbe ogni ulteriore interesse alla esecuzione del
giudicato in epigrafe, sì che l’eventuale accoglimento della domanda spiegata
non porterebbe alcuna utilità concreta , per effetto della inoppugnabilità del
diniego di sanatoria edilizia.
Invero, ancorchè fondato sull’atto del Soprintendente che aveva annullato il
nulla osta paesaggistico, ossia su un presupposto successivamente venuto meno
per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 651/2005, l’atto di diniego di
sanatoria del 17.11.2004, ha una propria autonoma lesività, che comportava
l’onere di tempestiva impugnazione al fine di evitare il consolidamento della
portata lesiva dello stesso. Parte ricorrente avrebbe ben potuto investire
l’atto con autonomo ricorso, ovvero con la proposizione di motivi aggiunti nel
ricorso proposto avverso l’atto del Soprintendente, non ritenendo il Collegio
applicabile alla fattispecie la categoria della invalidità caducante.
Nell'indagare l'effetto della vicenda demolitoria portata dalla sentenza di cui
si chiede l’esecuzione, occorre invero rifarsi alla tradizionale distinzione,
elaborata in sede giurisprudenziale (sin da CdS, Ad. Plen. 19 ottobre 1955 n.
17), tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, che
si fonda sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di
presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto
successivo. Quando l'atto presupposto entra nel modello legale dell'atto
conseguenziale come requisito di esistenza opera l’effetto caducante. Nel caso
dell’invalidità ad effetto viziante, invece, l’atto consequenziale risulta
invalido per vizio derivato, ma resta efficace, salva un’apposita ed idonea
impugnativa, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto.
La giurisprudenza prevalente ammette la configurabilità dell’illegittimità
caducante nell’ambito del rapporto endoprocedimentale (Cons. Stato Sez. V
22/11/96 n. 1389; T.A.R. Veneto Sez. I 9/5/96 n. 901), e talvolta anche quando
sussiste tra gli atti un rapporto di “preordinazione funzionale” che prescinde
dal rapporto procedimentale (Cfr. T.A.R Puglia Sez. I 6/11/02 n. 4837, Cons.
Stato Sez. V 11/2/02 n. 785).
Così, l’effetto caducante si realizza, tipicamente, per tutti gli atti che, in
quello annullato, trovano il loro antecedente necessario, purché non sia
frattanto intervenuto un nuovo e diverso atto, il quale, come suo proprio
effetto e indipendentemente dall’atto annullato, modifichi irreversibilmente le
situazioni giuridiche (cfr. C.d.S., V, 30 giugno 1997, n. 763; id. 28 gennaio
1997, n. 101); in quest’ultimo caso, gli atti, seppur viziati, potranno essere
annullati soltanto se tempestivamente gravati; nel primo il ricorrente non ha
evidentemente l’onere d’impugnare gli atti consequenziali che in quello
annullato trovano il loro antecedente necessario (cfr. C.d.S., V, 24 maggio
1996, n. 592).
Infatti, da un lato, l’anticipazione della tutela di impugnazione costituisce un
ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, ma non costituisce una
deroga alla regola generale secondo cui va impugnato l’atto finale e conclusivo
del procedimento. Dall’altro lato, la circostanza che l’atto finale sia affetto
da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio, non esclude che tale
invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo
impugnatorio.
In mancanza, l’atto viziato da invalidità derivata, si consolida e non è più
impugnabile.
Nel caso di specie, gli atti in questione ( annullamento del nulla osta comunale
e diniego della concessione in sanatoria) pur collegati nell’ambito del rapporto
procedimentale, esprimono una differente valutazione di interessi, né sussiste
quel rapporto strettamente funzionale, tale da far ritenere il rapporto di
necessaria presupposizione tra atti, riconducibile al novero della
“preordinazione funzionale”. Invero, il diniego di concessione in sanatoria,
seppure fondato sulla presa d’atto dell’annullamento del nulla osta
paesaggistico, è espressione di una rinnovata valutazione di interessi da parte
della autorità comunale, tale da non poter essere travolto dai vizi del
precedente provvedimento; specie ove si consideri che l’amministrazione comunale
non ha ritenuto di opporre ulteriori elementi di valutazione, ma ha proceduto
alla conclusione negativa del procedimento, sì che il diniego susseguente, come
suo proprio effetto e indipendentemente dall’atto annullato, ha modificato
irreversibilmente le situazioni giuridiche.
Sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese
di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara lo stesso
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2007.
Il Presidente- dott .Carlo d’Alessandro
Il Cons. est.- dott. Anna Pappalardo
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