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TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 997
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Sentenza di annullamento - Diniego di sanatoria edilizia fondato sul decreto soprintendentizio - Caducazione - Esclusione - Invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante. Il diniego di sanatoria edilizia, ancorché fondato sul decreto soprintendentizio di annullamento del nulla osta paesaggistico, non è caducato dalla sentenza di annullamento di quest’ultimo atto, vertendosi nell'ambito dell'invalidità ad effetto cd. "viziante".  La tradizionale distinzione, elaborata in sede giurisprudenziale, tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, si basa sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto successivo. Quando l'atto presupposto entra nel modello legale dell'atto conseguenziale come requisito di esistenza opera l’effetto caducante. Nel caso dell’invalidità ad effetto viziante, invece, l’atto consequenziale risulta invalido per vizio derivato, ma resta efficace, salva un’apposita ed idonea impugnativa, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto (cfr. Cons. Stato Sez. V 22/11/96 n. 1389; T.A.R. Veneto Sez. I 9/5/96 n. 901, in materia di illegittimità caducante nell’ambito del rapporto endoprocedimentale, o T.A.R Puglia Sez. I 6/11/02 n. 4837, Cons. Stato Sez. V 11/2/02 n. 785, in ipotesi di rapporto di “preordinazione funzionale”). Così, l’effetto caducante si realizza, tipicamente, per tutti gli atti che, in quello annullato, trovano il loro antecedente necessario, purché non sia frattanto intervenuto un nuovo e diverso atto, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dall’atto annullato, modifichi irreversibilmente le situazioni giuridiche; in quest’ultimo caso, gli atti, seppur viziati, potranno essere annullati soltanto se tempestivamente gravati; nel primo il ricorrente non ha evidentemente l’onere d’impugnare gli atti consequenziali che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario (cfr. C.d.S., V, 24 maggio 1996, n. 592). Nel caso di specie, gli atti in questione (annullamento del nulla osta comunale e diniego della concessione in sanatoria) pur collegati nell’ambito del rapporto procedimentale, esprimono una differente valutazione di interessi, e non sussiste quel rapporto strettamente funzionale, tale da far ritenere il rapporto di necessaria presupposizione tra atti, riconducibile al novero della “preordinazione funzionale”. Invero, il diniego di concessione in sanatoria, seppure fondato sulla presa d’atto dell’annullamento del nulla osta paesaggistico, è espressione di una rinnovata valutazione di interessi da parte della autorità comunale, tale da non poter essere travolto dai vizi del precedente provvedimento. Pes. D’Alessandro, Est. Pappalardo - P.G. (avv. Morbillo) c. Comune di Vico Equense (avv. Pasetto) e Ministero per i Beni e le attività culturali ed ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 12 febbraio 2007, n. 997


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Sezione Seconda

composto dai Magistrati

Dr. Carlo d’Alessandro - Presidente
Dr. Anna Pappalardo - Consigliere rel.
Dr. Pierluigi Russo - P. Referendario


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 7887 /2007, proposto da
PORZIO Giuseppa, rapp.ta e difesa dall’avv. Francesco Morvillo presso cui elett.te dom. in Napoli via Rione Sirignano 9


contro


Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Maurizio Pasetto della avvocatura municipale con il quale elett.te dom. presso la casa Comunale via Filangieri n. 98
Nonché
Ministero per i Beni e le attività culturali ed ambientali, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dalla avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso cui ope legis dom. alla via Diaz n. 11


per l’esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza n. 651/2005 di questo Tribunale


Visti il ricorso e relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune e del Ministero intimato;
Visti i documenti prodotti dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udita, all'udienza del 18 gennaio 2007, la relazione del Consigliere Anna Pappalardo;
Uditi altresì i difensori, come da verbale;


Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO E DIRITTO


Con la sentenza n. 651/2005 questo Tribunale annullava il decreto della Soprintendenza BB.AA. di Napoli in data 22.7. 2004 che aveva a sua volta annullato la sanatoria ambientale concessa dal Comune di Vico Equense alla ricorrente per un manufatto abusivamente realizzato alla via Lavinola n. 26 .
Parte ricorrente deduce che la pronuncia è passata in giudicato, e che l’amministrazione comunale deve provvedere alla esecuzione della stessa, attraverso il rilascio della concessione in sanatoria; ha diffidato l’amministrazione comunale con atto del 25.7.2006 e quella statale con atto del 8.11.2006.
Con il presente ricorso agisce per l’esecuzione della sentenza in epigrafe.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale,deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, e la inammissibilità ed infondatezza della domanda. Si è costituita altresì l’amministrazione statale, concludendo per il rigetto della domanda.


Alla udienza del 18 gennaio 2007 il ricorso è stato ritenuto in decisione.


Ritiene il Tribunale che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.


L’amministrazione comunale ha dedotto e documentato di avere emesso provvedimento n. 33479/2004 di diniego di concessione in sanatoria, a seguito dell’atto del Soprintendente del 2004 che aveva annullato il nulla osta ambientale rilasciato dall’ufficio comunale. Assume inoltre di avere notificato il diniego alla Porzio in data 19.11.2004, e che tale ultimo provvedimento non è stato impugnato, consolidandosi ed evidenziando la carenza di interesse ad agire per l’esecuzione della sentenza n. 651/2005 , che ha annullato il solo decreto del Soprintendente.
La copia in atti del diniego di sanatoria reca la relata di notifica alla Porzio a mani proprie in data 19.11.2004, sì che effettivamente dopo l’impugnativa dell’annullamento soprintendentizio è stato emesso un nuovo provvedimento, che risulta consolidato e rimasto inoppugnato. Tale atto, contenendo il diniego del Comune al rilascio della sanatoria edilizia, determina una variazione radicale della situazione di fatto posta a base della sentenza che si chiede di portare ad esecuzione.


Ne consegue che il presente ricorso per ottemperanza va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente lasciato consolidare un atto sfavorevole che assorbe ogni ulteriore interesse alla esecuzione del giudicato in epigrafe, sì che l’eventuale accoglimento della domanda spiegata non porterebbe alcuna utilità concreta , per effetto della inoppugnabilità del diniego di sanatoria edilizia.


Invero, ancorchè fondato sull’atto del Soprintendente che aveva annullato il nulla osta paesaggistico, ossia su un presupposto successivamente venuto meno per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 651/2005, l’atto di diniego di sanatoria del 17.11.2004, ha una propria autonoma lesività, che comportava l’onere di tempestiva impugnazione al fine di evitare il consolidamento della portata lesiva dello stesso. Parte ricorrente avrebbe ben potuto investire l’atto con autonomo ricorso, ovvero con la proposizione di motivi aggiunti nel ricorso proposto avverso l’atto del Soprintendente, non ritenendo il Collegio applicabile alla fattispecie la categoria della invalidità caducante.


Nell'indagare l'effetto della vicenda demolitoria portata dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, occorre invero rifarsi alla tradizionale distinzione, elaborata in sede giurisprudenziale (sin da CdS, Ad. Plen. 19 ottobre 1955 n. 17), tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, che si fonda sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto successivo. Quando l'atto presupposto entra nel modello legale dell'atto conseguenziale come requisito di esistenza opera l’effetto caducante. Nel caso dell’invalidità ad effetto viziante, invece, l’atto consequenziale risulta invalido per vizio derivato, ma resta efficace, salva un’apposita ed idonea impugnativa, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto.


La giurisprudenza prevalente ammette la configurabilità dell’illegittimità caducante nell’ambito del rapporto endoprocedimentale (Cons. Stato Sez. V 22/11/96 n. 1389; T.A.R. Veneto Sez. I 9/5/96 n. 901), e talvolta anche quando sussiste tra gli atti un rapporto di “preordinazione funzionale” che prescinde dal rapporto procedimentale (Cfr. T.A.R Puglia Sez. I 6/11/02 n. 4837, Cons. Stato Sez. V 11/2/02 n. 785).


Così, l’effetto caducante si realizza, tipicamente, per tutti gli atti che, in quello annullato, trovano il loro antecedente necessario, purché non sia frattanto intervenuto un nuovo e diverso atto, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dall’atto annullato, modifichi irreversibilmente le situazioni giuridiche (cfr. C.d.S., V, 30 giugno 1997, n. 763; id. 28 gennaio 1997, n. 101); in quest’ultimo caso, gli atti, seppur viziati, potranno essere annullati soltanto se tempestivamente gravati; nel primo il ricorrente non ha evidentemente l’onere d’impugnare gli atti consequenziali che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario (cfr. C.d.S., V, 24 maggio 1996, n. 592).


Infatti, da un lato, l’anticipazione della tutela di impugnazione costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, ma non costituisce una deroga alla regola generale secondo cui va impugnato l’atto finale e conclusivo del procedimento. Dall’altro lato, la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio, non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio.


In mancanza, l’atto viziato da invalidità derivata, si consolida e non è più impugnabile.


Nel caso di specie, gli atti in questione ( annullamento del nulla osta comunale e diniego della concessione in sanatoria) pur collegati nell’ambito del rapporto procedimentale, esprimono una differente valutazione di interessi, né sussiste quel rapporto strettamente funzionale, tale da far ritenere il rapporto di necessaria presupposizione tra atti, riconducibile al novero della “preordinazione funzionale”. Invero, il diniego di concessione in sanatoria, seppure fondato sulla presa d’atto dell’annullamento del nulla osta paesaggistico, è espressione di una rinnovata valutazione di interessi da parte della autorità comunale, tale da non poter essere travolto dai vizi del precedente provvedimento; specie ove si consideri che l’amministrazione comunale non ha ritenuto di opporre ulteriori elementi di valutazione, ma ha proceduto alla conclusione negativa del procedimento, sì che il diniego susseguente, come suo proprio effetto e indipendentemente dall’atto annullato, ha modificato irreversibilmente le situazioni giuridiche.
Sussistono giustificati motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara lo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.


Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2007.
Il Presidente- dott .Carlo d’Alessandro
Il Cons. est.- dott. Anna Pappalardo
 


 

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