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Segnalata dall'avv. Maurizio Balletta

 

TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I, 12 febbraio 2007, sentenza n. 129
 

Aree protette - Enti Parco - Art. 6 L. n. 145/2002 - “Spoil system” - Applicabilità alle nomine dei Presidenti degli Enti Parco - Esclusione - Ragioni. In base all’art. 9 della L. n. 394/1991, il Presidente dell’Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Presidente della Regione; la nomina è affidata alla codeterminazione di Stato e Regione, nell’ottica della leale collaborazione, e senza che l’apporto regionale possa ridursi a mera attività consultiva non vincolante (v. Corte Costituzionale n. 351/1991, ribadita dalla sentenza n. 21/2006). Da ciò consegue che la revoca della nomina in questione non può essere affidata alla determinazione unilaterale del Ministro, e che quindi, in sostanza, l’art. 6 della L. n. 145/2002 (che ha introdotto una sorta di spoil system limitatamente ad un periodo considerato “sospetto” - il semestre antecedente la scadenza della legislatura -) non è applicabile alle nomine dei Presidenti degli Enti Parco, disposte in attuazione di un coordinamento di interessi non risalenti esclusivamente alla competenza dello Stato (v. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3122/2003 di conferma dell’ordinanza cautelare del TAR Salerno, Sez.I , n. 454/2003). Pres. De Leo, Est. Portoghese - Regione Campania (avv.ti Baroni e Abbamonte) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 febbraio 2007, n. 129

Aree protette - Enti Parco - Nomina del Presidente - Natura - Atto di alta amministrazione - Motivazione - Necessità. La nomina del Presidente dell’Ente Parco non riveste natura di atto politico (cfr., sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 340/1981, che ha negato tale natura persino al provvedimento di nomina dell’Avvocato Generale dello Stato). Trattasi invece di atto di alta amministrazione, che, in applicazione del principio di cui agli artt. 24 e 113 Cost., va sempre motivato al fine di consentire una adeguata tutela anche in sede giurisdizionale (in termini TAR Veneto, I, n. 3445 del 26/6/03; TAR Lazio, Roma, II, n. 3276 dell’8/4/03). Pres. De Leo, Est. Portoghese - Regione Campania (avv.ti Baroni e Abbamonte) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 febbraio 2007, n. 129

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA

SEZIONE I DI SALERNO

 

N. Reg. dec.

N. 888/2003 Reg.ric.


composto dai Magistrati:
1) Dr. Giovanni De Leo - Presidente
2) Dr. Filippo Portoghese - Consigliere rel.
3) Dr. Francesco Gaudieri - Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 888/2003 Reg. Gen., proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Baroni e Giuseppe Abbamonte, ed elettivamente domiciliato in Salerno presso l’Avvocatura regionale al corso Garibaldi 33;


contro


il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e l’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;


per l'annullamento


del decreto n. 33 del 6/2/03 con cui il Ministro per l’Ambiente e la Tutela del territorio ha revocato i propri decreti del 3/5/01, 31/5/01 e 3/6/02, nonché del decreto n. 34 del 6/2/03 con cui il dr. Aldo Cosentino è stato nominato commissario straordinario dell’Ente Parco per una durata di gg. 30, e del decreto n. 46 del 3/3/03 di proroga della gestione commissariale;


VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
VISTO l’atto di intervento ad opponendum proposto dal Comitato civico cilentano “Feola presidente”, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Castiello, Marco Galdi, Francesco Armenante, Giuseppe Vertullo e Ermido Longo ed elettivamente dom.to in Salerno alla via Arce 122 presso lo studio dell’avv. Mario D’Urso;
VISTO l’atto di intervento ad opponendum proposto da Feola Marcello, rapp.to e difeso dagli avv.ti Enzo Maria Marenghi, Fulvio Fenucci, Carmine Pepe e Angela Ferrara ed elettivamente dom.to in Salerno presso lo studio del primo alla via Velia 14;
VISTO l’atto di intervento ad adiuvandum proposto dal FAI –Fondo per l’Ambiente Italiano – in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Maurizio Balletta e Rosella Razzano ed elettivamente dom.to in Salerno presso l’avv. De Rogatis alla via Pirro 26;
VISTI i motivi aggiunti proposti avverso l’atto di proroga del commissario straordinario dell’11/4/03;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
RELATORE alla pubblica udienza del 9/11/06 il Dott. Filippo Portoghese e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Con atto notificato il 25/3/03 e depositato il 28/3 successivo, la Regione Campania ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe con cui il Ministero per l’Ambiente ha revocato i precedenti decreti di nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e dei componenti del consiglio direttivo ed ha nominato il dr. Aldo Cosentino commissario straordinario dell’Ente per una durata di 30 gg. decorrenti dall’8/3/03, e poi ha prorogato la gestione commissariale.


Con i motivi aggiunti, notificati il 7/5/03 e depositati il 15/5 successivo, la Regione ha impugnato la ulteriore proroga disposta dal Ministero.
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) e 2) e 3) e 5) violazione dell’art. 6 della L. n. 145/2002 in quanto nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti per far luogo al potere di revoca; 4) violazione dell’art. 6 L. n. 145 per difetto di motivazione.


Si sono costituiti in giudizio il Ministro per l’Ambiente e l’Ente Parco, opponendosi all’accoglimento del gravame.


Ha spiegato intervento ad opponendum il comitato civico cilentano “Feola Presidente”.


Ha proposto intervenyo ad adiuvandum il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano -.


DIRITTO


In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dal comitato civico cilentano “Feola Presidente” sul rilievo che il gravame non sarebbe stato notificato a nessun controinteressato; ciò perché la notifica al commissario straordinario sarebbe nulla, mentre rivestirebbe la qualifica di contraddittore necessario anche l’avv. Feola.
L’eccezione va disattesa sotto entrambi i profili.
Anzitutto si sostiene che la notifica del ricorso effettuata nei confronti del dr. Cosentino, nominato quale commissario straordinario, nelle more della nuova nomina definitiva del Presidente dell’Ente Parco, sarebbe nulla perché non notificata a mani proprie, bensì presso la sede dell’Ente, nelle mani di altra persona, e nella qualità di commissario straordinario.
La tesi è priva di pregio in quanto la notifica, effettuata al commissario straordinario sia presso la sede dell’Ente che presso l’Avvocatura dello Stato, è stata ritualmente portata a termine, dato che nella fattispecie in esame assume rilevanza il dr. Cosentino non quale persona fisica ma nella qualità di commissario straordinario.
Per la stessa considerazione la notifica andava effettuata non presso l’Ufficio di stabile appartenenza dell’interessato (Ministero dell’Ambiente), come vorrebbero gli interessati, bensì presso l’Ufficio che l’interessato andava a ricoprire in virtù della nomina contestata in questa sede.
In tal modo resta superata anche l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica all’avv. Feola dato che, a tutto concedere, il ricorso non sarebbe inammissibile ma andrebbe soltanto integrato il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo.
Senonchè deve negarsi che l’avv. Feola rivesta la qualità di controinteressato, in quanto era stato unicamente designato quale successore del ricorrente ma non era stato ancora nominato, sicchè nessuna posizione giuridicamente rilevante rivestiva al momento della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti. Pertanto non ritiene il Collegio di dover integrare il contraddittorio nei suoi confronti.


Può quindi passarsi all’esame del merito del ricorso, che si appalesa fondato.
In sostanza è accaduto che, dopo l’entrata in vigore della L. n. 145/2002, che ha introdotto una sorta di spoil system limitatamente ad un periodo considerato “sospetto” (il semestre antecedente la scadenza della legislatura), il Ministro per l’Ambiente ha revocato la nomina del prof. Tarallo quale presidente dell’Ente Parco ed ha nominato un commissario straordinario nell’attesa di procedere alla definitiva sostituzione.
Con il presente ricorso la Regione sostiene, tra l’altro, la inapplicabilità dell’art. 6 della citata L. n. 145 al caso in esame e si duole del difetto di motivazione.
Le doglianze sono fondate.
Sotto il primo profilo, giova evidenziare che, in base all’art. 9 della L. n. 394/1991, il Presidente dell’Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Presidente della Regione; in sostanza la nomina è affidata alla codeterminazione di Stato e Regione, nell’ottica della leale collaborazione, e senza che l’apporto regionale possa ridursi a mera attività consultiva non vincolante (v. Corte Costituzionale n. 351/1991, ribadita dalla sentenza n. 21/2006).
Da ciò consegue, anche in omaggio al generale principio del contrarius actus, che la revoca della nomina in questione non può essere affidata alla determinazione unilaterale del Ministro, e che quindi, in sostanza, l’art. 6 della L. n. 145/2002 non è applicabile alle nomine dei Presidenti degli Enti Parco, disposte in attuazione di un coordinamento di interessi non risalenti esclusivamente alla competenza dello Stato (v. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3122/2003 di conferma dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 454/2003).


Risulta fondato anche il dedotto vizio di difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni che hanno indotto il Ministro ad adottare l’atto di autotutela; obbligo di motivazione che si rendeva tanto più necessario, in quanto il Presidente della Regione Campania aveva espresso parere contrario (v. nota del 29/1/03).
Sul punto le parti resistenti sostengono che l’atto in questione riveste natura di atto politico, o quanto meno di alta amministrazione, per il quale l’obbligo motivazionale non sussisterebbe.
L’assunto non può essere condiviso, dovendo escludersi che si tratti di atto politico, dato che, come già rilevato in sede cautelare, tale natura è stata negata persino al provvedimento di nomina dell’Avvocato Generale dello Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 340/1981).
Ne consegue che, trattandosi di atto di alta amministrazione, esso va pur sempre motivato al fine di consentire una adeguata tutela anche in sede giurisdizionale, dovendo trovare piena applicazione il principio di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (in termini TAR Veneto, I, n. 3445 del 26/6/03; TAR Lazio, Roma, II, n. 3276 dell’8/4/03).


In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti, assorbita ogni ulteriore censura.


Dall’annullamento dell’atto di revoca della nomina del ricorrente deriva, quale logico corollario, la caducazione dei decreti di nomina del commissario straordinario.


Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I di Salerno- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9/11/06;
dott. GIOVANNI DE LEO - Presidente
dott. FILIPPO PORTOGHESE - Consigliere est.
 


 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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