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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna,
Sez. II, 26 settembre 2007, sentenza n. 2206
VIA - Realizzazione di opere pubbliche - Legge Merloni - Triplice livello di
progettazione - Preliminare, definitiva ed esecutiva - Prescrizioni conseguenti
alla procedura di VIA - Recepimento in sede di progetto definitivo - Necessità.
La normativa concernente la realizzazione delle opere pubbliche e in particolare
la legge cosiddetta Merloni e ss.mm., ivi compreso il regolamento attuativo di
cui al D. P. R. 554 del 1999, richiede il rispetto del principio dei tre livelli
di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), che non può subire
accorpamenti o contrazioni di sorta (c.f.r Cons Stato, sez. IV, 19 marzo 2003,
n. 1467, 23 novembre 2002, n. 6436; 5 settembre 2003, n. 4970), né alterazione
dei rispettivi contenuti descritti in modo dettagliato dallo stesso Regolamento
attuativo. In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare e va corredato degli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, tra cui lo studio di
impatto ambientale (Tar Campania - Napoli, sez. VII, 29 maggio 2006, n. 6212),
mentre il progetto esecutivo ha la funzione di determinare il dettaglio dei
lavori da realizzare ed il relativo costo e non può, quindi, operare delle
modifiche ma soltanto eseguire quanto contenuto nel progetto definitivo. Ne
consegue che le prescrizioni conseguenti alla procedura di VIA devono essere
recepite in sede di progetto definitivo: la volontà dell’amministrazione di
tenere conto di tali prescrizioni nell’ambito del progetto esecutivo costituisce
insanabile violazione delle norme che disciplinano i tre livelli di
progettazione delle opere pubbliche. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - B.M.
e altri (avv. Gualandi) c. Comune di Imola (avv.ti Gotti, Solazzi e Trombetti) -
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 26 settembre 2007, n. 2206
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REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1376/2005
REG.RIC.
N. 2206 REG. SENT.
ANNO 2007
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE SECONDA
composto dai signori:
Dott. Giancarlo Mozzarelli Presidente
Dott. Bruno Lelli Consigliere
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso N. 1376/2005 proposto da Bolognesi Massimo, Pradelli Stefano,
Paludet Massimiliano, Bechetti Vittorio, Cenni Iride, Santi Massimo, Morsiani
Cinzia, Bolognesi Franco, Piani Daniele, Rossetti Daniela e Associazione
Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF),ONG, ONLUS, rappresentati e
difesi dall’Avv. Federico Gualandi ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio, in Bologna, via Marconi n. 20;
contro
il Comune di Imola, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti
Silvia Gotti, Lucio Solazzi e Paolo Trombetti, ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del primo in Bologna, via santo Stefano n. 43;
e nei confronti
della provincia di Bologna, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli
Avv. ti Cristina Barone e Sabrina Scalini, ed elettivamente domiciliata presso
l’avvocatura provinciale in Bologna, via Benedetto XIV, n. 3;
e nei confronti
di C.E.S.I., Cooperativa Edil - strade Imolese, costituita in giudizio,
rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Fata, ed elettivamente domiciliata nel
suo studio in Bologna, piazza Cavour n. 2;
per l’annullamento
quanto al ricorso
introduttivo:
-della deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 13 giugno 2005 di
riapprovazione del progetto definitivo dell’asse stradale “Pedagna”(primo
stralcio) con conseguente dichiarazione di pubblica utilità e approvazione
controdeduzioni;
-di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;
quanto ai motivi aggiunti di ricorso:
-della deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 10 maggio 2006 di
approvazione del progetto esecutivo dell’asse stradale “Pedagna”(primo stralcio)
con conseguente avvio delle procedure di scelta del materiale esecutore delle
opere;
-della pretesa autorizzazione V.I.A. di cui alla nota P.G. n. 1266255/2006 del
28 aprile 2006;
-nonché, per quanto occorrer possa, del successivo provvedimento, di data ed
estremi sconosciuti, con il quale si è proceduto ad aggiudicare i lavori per la
materiale esecuzione delle opere.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 12 luglio 2007 gli Avv. ti presenti come risulta dal
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Riferiscono i ricorrenti di essere cittadini che abitano in prossimità del
costruendo “asse stradale”, oggetto dei provvedimenti impugnati, e che hanno
presentato osservazioni alcune delle quali recepite nelle prescrizioni
conclusive della V.I.A. concernente dette opere.
L’asse stradale in parola attraverserà la zona Pedagna, in Comune di Imola, ed
ha la finalità di agevolare la circolazione dei mezzi in direzione Nord-Sud
collegando l’attuale asse attrezzato, in corrispondenza dell’incontro con la
S.S. 9 via Emilia e con la S.S. 610 Selice Montanara.
Il Comune di Imola ha sottoposto detta opera alla procedura di V.I.A., senza
effettuare previamente la procedura di verifica (Screening), in data 4/7/2002.
Dopo la presentazione di numerosissime osservazioni e la convocazione di
un’apposita conferenza di servizi la Giunta Provinciale ha espresso il proprio
parere positivo subordinandolo al rispetto di numerose prescrizioni recependo
quelle indicate nel cosiddetto rapporto di impatto ambientale.
3. Dopo circa due anni il Comune di Imola ha riapprovato il progetto definitivo,
senza alcuna modificazione rispetto a quello precedente, riservandosi di
recepire le prescrizioni ambientali nel progetto esecutivo.
4.Avverso detto provvedimento gli interessati, unitamente al World Wide Fund for
Nature (WWF), notificavano il ricorso al TAR deducendone l’illegittimità.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato che controdeduceva alle avverse
doglianze e concludeva per la reiezione del ricorso.
5. Successivamente il Comune di Imola approvava il progetto esecutivo ed
aggiudicava i lavori alla ditta C.E.S.I., Cooperativa Edil - strade Imolese,
unica partecipante alla procedura per l’affidamento dei lavori.
Anche avverso detti provvedimenti, in epigrafe indicati, gli interessati,
unitamente al World Wide Fund for Nature (WWF), notificavano motivi aggiunti di
ricorso al TAR deducendone l’illegittimità.
Si costituiva in giudizio anche la controinteressata C.E.S.I. e la provincia di
Bologna che controdeducevano alle avverse doglianze e concludevano per la
reiezione del ricorso.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 214/2002 e la causa è
stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 luglio 2007.
6. Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività di alcuni vizi
concernenti la riapprovazione del progetto definitivo (che comunque non
concernono altri vizi ed in particolare quelli dedotti avverso il progetto
esecutivo) in quanto la deliberazione impugnata con il ricorso introduttivo non
può ritenersi un atto ad effetto meramente confermativo rispetto alla prima
riapprovazione del progetto definitivo di cui alla deliberazione della G. M. n.
578 del 10 novembre 2004.
Infatti, come emerge dalla deliberazione impugnata con il ricorso introduttivo,
l’Amministrazione ha rinnovato il procedimento riavviandolo ex novo in data
31/3/2005, anche ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990,
acquisendo numerose osservazioni di privati e del WWF, ed accogliendo il
riferimento del Servizio Opere Pubbliche.
Quindi, qualora i ricorrenti avessero in precedenza impugnato la deliberazione
della G. M. n. 578 del 10 novembre 2004 l’impugnativa sarebbe divenuta
improcedibile in quanto la deliberazione suddetta è, comunque, stata sostituita
integralmente, ad ogni effetto, da quella nuova n. 326 del 13 giugno 2005,
oggetto della presente impugnativa.
7.Nel merito il ricorso è fondato sia con riferimento agli atti impugnati con il
ricorso introduttivo sia con riferimento a quelli impugnati con i motivi
aggiunti di ricorso.
8. In linea di diritto va rilevato che la normativa vigente concernente la
realizzazione delle opere pubbliche ed in particolare la lege cosiddetta Merloni
e successive modificazioni, ivi compreso il regolamento attuativo di cui al D.
P. R. 554 del 1999, applicabili alla fattispecie in virtù del principio tempus
regit actum, prevede che la realizzazione delle opere pubbliche avvenga
rispettando il principio dei tre livelli di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, aventi una definizione tecnica crescente e con
molteplici effetti. Il triplice livello di progettazione dell’opera pubblica non
può subire accorpamenti o contrazioni di sorta (c.f.r Cons Stato, sez. IV, 19
marzo 2003, n. 1467, 23 novemvbre 2002, n. 6436; 5 settembre 2003, n. 4970) ne’
alterazione dei rispettivi contenuti descritti in modo dettagliato dallo stesso
Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 554 del 1999.
In particolare il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da
realizzare e va corredato degli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni ed approvazioni ed in particolare deve contenere lo
studio di impatto ambientale (Tar Campania - Napoli, sez. VII, 29 maggio 2006,
n. 6212) mentre il progetto esecutivo ha la funzione di determinare il dettaglio
dei lavori da realizzare ed il relativo costo e non può, quindi, operare delle
modifiche ma soltanto eseguire quanto contenuto nel progetto definitivo.
8.1. Nel caso di specie la V.I.A. effettuata richiedeva “un adeguamento organico
del progetto per raggiungere elementi di maggiore sostenibilità in termini di
funzionalità, impatto e costi” richiedendosi, tra le tante modificazioni, la
riduzione della carreggiata, la riduzione della capacità complessiva dell’intero
tracciato e la sostituzione, ove possibile, delle rotatorie a livelli sfalsati
previste dal progetto con rotatorie a raso e tante altre.
Non vi è dubbio che, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n. 19/1999
tali prescrizioni sono vincolanti ed obbligano il proponente conformare il
progetto, come previsto espressamente dalla stessa deliberazione della Giunta
Provinciale n. 508/2003.
8.2. Tali modificazioni, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla
difesa del Comune, avrebbero dovuto essere recepite nel progetto definitivo la
cui riapprovazione non avrebbe dovuto preoccuparsi soltanto degli aspetti
incidenti sulle dimensioni delle aree da espropriare ma prima ancora dei
contenuti progettuali dell’opera completamente modificati a seguito delle
prescrizioni conseguenti alla procedure di V.I.A..
8.3. Ne assume rilievo la volontà dell’amministrazione di tenere conto delle
prescrizioni in sede di progetto esecutivo in quanto, per le ragioni sopra
esposte, la legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed in particolare
il D.P.R. 554 del 1999 ne imponevano il recepimento in sede di progetto
definitivo.
Ciò oltre a costituire un’insanabile violazione delle norme che disciplinano i
tre livelli di progettazione delle opere pubbliche ha inciso sostanzialmente
sugli interessi dei ricorrenti perché di fatto ne ha precluso il controllo e la
verifica del recepimento delle prescrizioni che soltanto le norme partecipative
a livello di progetto definitivo assicurano, non sussistendo alcuna possibilità
di interloquire a livello di progetto esecutivo.
9. Altrettanto fondate sono le censure dedotte avverso gli atti impugnati con i
motivi aggiunti di ricorso, i quali sono altresì illegittimi per illegittimità
derivata.
10. Infatti, per quanto concerne il progetto esecutivo, è fondata la censura di
incompetenza dedotta con il primo motivo di ricorso.
Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di questo T.A.R. ai sensi
dell’articolo 107 del D. lgs 267/2000 compete ai Dirigenti l’approvazione del
progetto esecutivo (Tar Emilia Romagna - Bologna, n. 409/2004 cui si rimanda per
le ampie argomentazioni) e non alla Giunta Comunale come avvenuto nel caso in
esame. Ciò è evidente in relazione al contenuto del progetto esecutivo che, come
sopra evidenziato, ha la funzione di determinare il dettaglio dei lavori da
realizzare ed il relativo costo e non può, quindi, operare delle modifiche
progettuali, ancorché non incidente sulle aree da espropriare, ma soltanto
eseguire quanto contenuto nel progetto definitivo.
Ne’ può giustificare l’incompetenza suddetta la circostanza, evidenziata dalla
difesa del Comune, che le prescrizioni della V.I.A. ed altre esigenze, avevano
comportato che il progetto esecutivo non costituiva “soltanto una mera eseuzione
tecnica di quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione”. Tale
affermazione, infatti, conferma l’illegittimità del progetto esecutivo in quanto
le modificazioni del progetto definitivo, che si pretendono di effettuare con il
progetto esecutivo, avrebbero dovuto essere invece effettuate, come dedotto
dalla difesa dei ricorrenti, a livello di progetto definitivo.
Tanto più che la riapprovazione del progetto definitivo è avvenuta dopo la
conclusione della procedura di V.I.A. con la piena evidenziazione delle
prescrizioni imposte e, quindi, neppure un’esigenza di celerità poteva
giustificare la trasposizione nel progetto esecutivo dei contenuti di quello
definitivo.
11. Altrettanto fondata è la censura concernente la cosiddetta autorizzazione
V.I.A. sottoscritta dal responsabile del settore ambiente della provincia ed
oggetto d’impugnativa con i motivi aggiunti di ricorso.
Tale atto, in realtà, costituisce una verifica di ottemperanza alle prescrizioni
della V.I.A. e costituisce espressione dello stesso potere esercitato dalla
provincia in sede di recepimento della V.I.A., avvenuto con deliberazione della
Giunta provinciale n. 508/2003 e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere
riapprovata, previa istruttoria tecnica degli uffici, dalla stessa Giunta
Provinciale.
Quindi la nota del responsabile del settore ambiente della provincia non avrebbe
dovuto costituire l’atto finale di un procedimento di verifica ma un’attività
istruttoria preliminare alla decisione in proposito della Giunta Provinciale
stessa.
11.1. Del resto la stessa deliberazione provinciale n. 508/2003 (punto 7 della
statuizione) imponeva al proponente di trasmettre all’autorità competente i
risultati del monitoraggio ed informare delle eventuali modificazioni
intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’opera. Tale
autorità competente doveva intendersi lo stesso ente che aveva concluso il
procedimento V.I.A. ed imposto le prescrizioni e lo stesso organo che le aveva
adottate, ovvero la Giunta Provinciale.
12. Da quanto sopra esposto deriva anche l’illegittimità derivata di tutti gli
atti della procedura di affidamento ed in particolare dell’aggiudicazione,
impugnati con i motivi aggiunti di ricorso.
13. Per tali ragioni, di carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure
dedotte, il ricorso va accolto e per l’effetto, vanno annullati tutti gli atti
impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti di ricorso con
conseguente automatica caducazione del contratto eventualmente stipulato con la
C.E.S.I., Cooperativa Edil - strade Imolese (ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 6
luglio 2006, n. 4295; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3463; Tar per l’Emilia-
Romagna, 17 gennaio 2007, n. 12).
14. Infondata, invece, la pretesa risarcitoria azionata essendo la posizione dei
ricorrenti, al momento, pienamente reintegrata con la presente sentenza, salva
la riproponibilità della stessa, in separato giudizio, per effetto di ulteriori
fatti successivi.
15. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda,
accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto, annulla gli atti
impugnati con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti di ricorso con
conseguente automatica caducazione del contratto eventualmente stipulato con la
C.E.S.I., Cooperativa Edil - strade Imolese.
Condanna le Amministrazioni intimate e la società controinteressta C.E.S.I. al
pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti che si liquidano in
complessivi euro 6.000 (seiemila), di cui 2.000 (duemila) a carico del Comune di
Imola, 2.000 (duemila) a carico della provincia di Bologna e 2.000 (duemila) a
carico della C.E.S.I., oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, il giorno 12 luglio 2007
Presidente
Consigliere Rel.Est.
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 18/4/82, n.186.
Bologna, li 26.09.07
Il Segretario
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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