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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006



TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I, 1 agosto 2007, sentenza n. 433



RIFIUTI - Barbabietole da zucchero - Terriccio e calci di defecazione residuati dalla lavorazione - Natura di rifiuto - Esclusione - Circ Reg. Emilia Romagna del 2/8/99.
Il terriccio le calci di defecazione che residuano dalla lavorazione delle barbabietole da zucchero secondo le normali pratiche agronomiche non costituiscono rifiuti da assoggettare alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (oggi, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006). All'opposto, tali materiali costituiscono un'importante risorsa da non dissipare , avendo le terre di restituzione la composizione di un terreno più fertile di quello di provenienza (cfr. circolare della Regione Emilia-Romagna del 2/8/99). Pres. Di Benedetto, Est. Giovannini - A. s.r.l. (avv. GUareschi) c. Comune di Colorno (avv. Cugurra) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, Sez. I - 1 agosto 2007, n. 433
 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 00433/2007 REG. SEN.

N. 00051/2005 REG. RIC.

 

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA EMILIA-ROMAGNA

Sezione staccata di Parma (Sezione Prima)


ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


Sul ricorso numero di registro generale 51 del 2005, proposto da:
Azienda Agricola Mori Arcari Manghi S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Guareschi, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 3;


contro


Comune di Colorno, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, via Mistrali n. 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza in data 28/10/2004, con la quale il Comune di Colorno ha intimato all’azienda agricola ricorrente, oltre ad altri adempimenti, di provvedere a rimuovere da un’area di proprietà della stessa, i rifiuti ivi depositati costituiti da “terriccio residuo di operazioni di pulizia di barbabietole”, nonché di provvedere a rimuovere “le calci di defecazione” residuate da tale attività ed asseritamente utilizzate per il ritombamento di una cava.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colorno;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 19/06/2007, il dott. Umberto Giovannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Un’azienda agricola con sede in Comune di Colorno impugna, con il presente ricorso, l’ordinanza comunale con la quale si impone alla stessa di rimuovere, da una determinata area, sia i rifiuti costituiti da “terriccio residuo delle operazioni di pulizia delle barbabietole” sia le calci di defecazione residuate sempre da tale attività ed utilizzate per il ritombamento di una cava dimessa.

La ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnativa, censure rilevanti violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 15 e 30 D.Lgs. n. 22 del 1997 e della vigente normativa di livello nazionale e locale in materia di cave.

Il Comune di Colorno, costituitosi in giudizio, ritenendo infondato il ricorso, ne chiede la reiezione, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 19/6/2007, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come da verbale.

Il Collegio osserva che risultano fondati entrambi i motivi di ricorso.

Invero, l’ordinanza comunale si fonda sull’erroneo presupposto che il terriccio di risulta e le calci di defecazione residuati dalla lavorazione delle barbabietole costituiscano rifiuti che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere soggetti alla relativa disciplina di cui al D. Lgs. n. 22 del 1997.

Nell’ordinanza impugnata il Comune ha riportato - del tutto acriticamente - i dati alla stessa comunicati dai tecnici A.R.P.A. di Parma con nota del 26/10/2004.

Con detta informativa, A.R.P.A., oltre a qualificare i suddetti materiali quali rifiuti, rispettivamente depositati sull’area in questione o diversamente utilizzati per il tombamento una cava dismessa, chiede al Sindaco di Colorno l’adozione di provvedimento diretto alla rimozione dei suddetti materiali.

Riguardo alla qualificazione da dare ai materiali di risulta delle varie fasi di lavorazione delle barbabietole da zucchero, si era espressamente pronunciata la Regione Emilia – Romagna che, con circolare in data 2/8/1999, aveva decisamente escluso che il terriccio e le calci che residuano al termine di due diverse fasi della lavorazione secondo le normali pratiche agronomiche del suddetto prodotto agricolo , costituiscano “rifiuti” da assoggettare alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 22 del 1997.

La circolare regionale afferma, all’opposto, che tali materiali costituiscono una importante risorsa da non dissipare, avendo le terre di restituzione la composizione di un terreno più fertile di quello di provenienza.

Alle stesse conclusioni è successivamente pervenuto anche il servizio Agricoltura, Alimentazione, Sviluppo Rurale, Montagna e Forestazione della Provincia di Parma, il quale, con nota in data 28/12/2004, oltre a negare a sua volta l’assimilabilità dei materiali in questione ai “rifiuti”, rileva ulteriormente, sulla base di precedenti sopralluoghi ed accertamenti “in loco”, che le calci di defecazione sono state effettivamente utilizzate dalla azienda agricola ricorrente per ricoprire (e fertilizzare) un terreno agricolo e non già per ritombare la cava dismessa che trovasi, in realtà, secondo quanto verificato dai tecnici provinciali, in zona diversa da quella indicata nella nota A.R.P.A e nell’ordinanza comunale impugnata.

Per le ragioni che precedono, detta ordinanza è illegittima ed essa deve conseguentemente essere annullata.

Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 51 del 2005 lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale impugnata.

Condanna il Comune di Colorno, in persona del Sindaco p.t., quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese processuali e degli onorari legali, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2007 con l'intervento dei signori:

Ugo Di Benedetto, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore
Italo Caso, Consigliere


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
 

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