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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, 23 febbraio 2007, sentenza n. 136
Inquinamento - Autorizzazione integrata ambientale - Regione Friuli Venezia Giulia - L.R. 25/2005 - Procedimenti in corso - Atto autorizzatorio della conferenza tecnica di cui all’art. 6 del D.P.G.R. n.01/1998/Pres. - Conferenza tecnica e conferenza di servizi - Mancata partecipazione del rappresentante della struttura regionale competente - Valenza di autorizzazione integrata ambientale - Esclusione. La L.R. Friuli Venezia Giulia 18/8/2005 n. 25, nel prevedere (art. 20) per i procedimenti in corso la possibilità che il provvedimento autorizzatorio emesso possa costituire anche autorizzazione integrata ambientale, richiede la condizione necessaria della partecipazione effettiva del rappresentante della struttura regionale competente alla conferenza tecnica, con esclusione di qualsiasi equipollente. Sicchè, l’atto autorizzatorio della conferenza tecnica di cui all’art. 6 del D. P. G. R. n. 01/1998/Pres. - organo permanente, non assimilabile ad una conferenza di servizi - , non può costituire autorizzazione integrata ambientale, ove il rappresentante del Servizio tutela da inquinamento atmosferico acustico e ambientale (struttura regionale competente nel caso di specie, relativo ad impianti di smaltimento/recupero di rifiuti e loro varianti sostanziali), pur invitato, non abbia ritenuto di partecipare alla deliberazione della conferenza. Pres. Borea, Est. Settesoldi - G. s.p.a. (avv.ti Pellegrini e Sbisà) c. Provincia di Udine (avv.ti Raffa e Raccaro) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 23 febbraio 2007, n. 136
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA,
Ric. 483/2006 R.G.R.
Sent. n. 136/07 Reg. Sent.
costituito da:
Vincenzo Borea - Presidente
Oria Settesoldi - Consigliere, relatore
Vincenzo Farina - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 483/2006 di Gesteco S.p.A. con sede in Grions Del Torre –Povoletto
(UD) via Pramollo n.6 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Lino
Paravano, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Pellegrini del Foro di
Treviso e dall’avv. Giuseppe Sbisà del Foro di Trieste, con domicilio eletto
presso lo studio del secondo in Trieste, via S. Francesco n.11
c o n t r o
la Provincia di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Raffa e Andrea Raccaro con elezione
di domicilio presso la segreteria del T.A.R.
e nei confronti
della Regione Friuli Venezia Giulia , in persona del legale rappresentante pro
tempore, non costituita in giudizio;
nonchè
del Comune di Cividale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non
costituito in giudizio;
p e r
l’annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Udine n.93 del 10
marzo 2006, nella parte in cui – al punto 12) di pag. 18 – dispone che “ il
presente provvedimento non costituisce autorizzazione integrata ambientale ai
sensi del D.lgs n. 59 del 18.02.2005 e succ. mod.e int. “ già richiesto con
ricorso straordinario al presidente della repubblica
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale;
Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 - relatore il Consigliere Oria
Settesoldi - i difensori delle parti presenti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso, originariamente proposto al Capo dello Stato e trasposto in sede
giurisdizionale a seguito di atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. 1199/1971
presentato dalla Provincia di Udine, la società ricorrente ha impugnato la
clausola in epigrafe deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
1)Violazione del D.lgs. n. 36/2003, Violazione della l.r. 25/2005. Violazione
della l.r n. 30/1987 e del DPGR n. 01/1998/pres. Violazione della l.r n. 7/2000.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, per carenza di
motivazione e per contraddittorietà fra atti dell’istruttoria; nell’assunto che
la clausola impugnata escluderebbe immotivatamente che l’autorizzazione de quo
possa ritenersi sostitutiva dell’autorizzazione integrata ambientale nonostante
la asserita sussistenza di tutti i presupposti prescritti dall’art. 20 della
l.r. n. 25/2005 perché il procedimento è stato svolto ai sensi dell’art. 5 del
DPGR n. 01/1998 e art. 23 comma 1 bis della l.r. n. 30/1987 e la Regione, in
persona della competente Direzione Regionale Ambiente, è sempre stata convocata
regolarmente alla conferenza tecnica, ancorché non vi abbia poi presenziato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione Provinciale intimata
controdeducendo per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Con l’unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente contesta la
precisazione contenuta al punto 12 del dispositivo della deliberazione impugnata
secondo cui tale provvedimento non costituisce autorizzazione integrata
ambientale ai sensi del D.lgs. n. 59 del 18.2.2005. Sostanzialmente si argomenta
che una volta che l’amministrazione provinciale abbia invitato a partecipare
alla conferenza tecnica la struttura regionale competente in materia di
autorizzazione integrata ambientale, automaticamente il progetto approvato a
maggioranza dalla conferenza tecnica e quindi dalla delibera della giunta
provinciale costituisce anche autorizzazione integrata ambientale ex art. 20
l.r. 25/2005; questo avverrebbe anche se l’amministrazione regionale competente
(considerata come uno qualsiasi dei componenti della conferenza tecnica) – pur
invitata – sia rimasta assente dalla partecipazione alla conferenza, ritenendosi
superata ogni questione in merito dall’approvazione (anche a maggioranza) del
progetto da parte dell’organo tecnico nel suo complesso.
Osserva al riguardo il Collegio che la conferenza tecnica in questione è
qualificata dall'art. 6, comma 1, D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres. quale ente "con
funzioni di consulenza per 1'approvazione di impianti di smaltimento e/o
recupero di rifiuti e loro varianti sostanziali" e tale organo è composto (comma
2) oltre che dall' assessore provinciale all'ambiente (lett.a) e da alcuni
soggetti titolari di una struttura pubblica con competenza ambientale (lett. da
b-d), principalmente da esperti (in numero di 8) in materia ambientale che
partecipano a titolo personale e che sono individuati su proposta di vari ordini
professionali, dalle associazioni di protezione ambientale, dalle associazioni
di categoria imprenditoriali e dalle aziende socio sanitarie (lett. da e-h).
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente (pag.5 ricorso
straordinario), a tale conferenza tecnica non partecipano "...gli Enti indicati
dall'art. 5 (D. P. G. R. n. 01/1998/Pres.) ...tra i quali rientra anche la
Direzione Provinciale dell'ambiente... struttura regionale competente in materia
di autorizzazione integrata ambientale...", dato che tale norma regolamentare
individua solo gli enti cui la Provincia deve trasmettere, contestualmente
all'avvio del procedimento, il progetto presentato e di cui si chiede
l'approvazione ed il rilascio dell'autorizzazione. Tra questi organi oggetto
della comunicazione, rientra la Direzione regionale dell'ambiente indicata
genericamente dalla norma regolamentare come ente regionale di riferimento. Ma
tale generico riferimento a tale struttura regionale, che si articola in
numerosi servizi, non integra il presupposto di cui all'art. 20 L.R. 25/2005,
che prevede che per i procedimenti autorizzatori in corso gli stessi "...costituiscono
autorizzazione integrata ambientale... a condizione che alla Conferenza Tecnica
di cui all'articolo 6 del decreto medesimo (D. P. G. R. n. 01/1998/Pres.),
partecipi la struttura regionale competente in materia di autorizzazione
integrata ambientale..”; struttura competente che nel caso oggetto del presente
giudizio deve individuarsi nel “Servizio tutela da inquinamento atmosferico
acustico e ambientale", struttura autonoma con a capo un funzionario con la
qualifica di direttore.
Tale soggetto preposto a capo del Servizio tutela da inquinamento atmosferico
acustico e ambientale non è quindi tra i soggetti componenti della conferenza
tecnica di cui all'art. 6 D.P.G.R. 211/1998 n.01/Pres .
Sopraggiunta la normativa di cui all'art. 20 L.R. 18/8/2005 n.25, che prevede
per i procedimenti in corso la possibilità che il provvedimento autorizzatorio
emesso possa costituire anche autorizzazione integrata ambientale, è evidente
che, qualora la Provincia inviti alla conferenza tecnica di cui all'art. 6
D.P.G.R. n.0111998 Pres. anche il Servizio tutela da inquinamento atmosferico
acustico e ambientale, diventa possibile che, ove si verifichi il presupposto
previsto dall'art. 20 L.R. 25/2005 e cioè la partecipazione del rappresentante
di tale Servizio regionale, l’atto autorizzatorio emesso costituisca anche
autorizzazione integrata ambientale, ove naturalmente esistano anche gli
ulteriori requisiti richiesti dalla norma.
La norma dell'art. 20 L.R. 25/2005 prevede chiaramente che per il riconoscimento
all' emanando provvedimento autorizzatorio del "valore" di autorizzazione
integrata ambientale, è richiesta la condizione necessaria della partecipazione
del rappresentante della struttura regionale competente alla conferenza tecnica,
prevedendosi espressamente che ciò avvenga “a condizione che alla Conferenza
Tecnica di cui all'articolo 6 del decreto medesimo, partecipi la struttura
regionale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale”
Dal tenore letterale della norma si evince, quindi, che è richiesta la
partecipazione – e quindi la presenza effettiva – con esclusione di qualsiasi
equipollente, poiché l’art. 20 – norma speciale disciplinante la fattispecie -
non si è limitato a prevedere che la composizione della conferenza tecnica di
cui all'art. 6 D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres venisse integrata con la presenza
della struttura regionale competente, ma ne ha espressamente richiesto la
partecipazione.
Non è quindi possibile assimilare la partecipazione alla conferenza tecnica
della struttura regionale competente richiesta dalla norma in esame, alla
acquisizione di un parere obbligatorio di un organo, la cui mancata formulazione
o l'assenza del rappresentante dello stesso alle sedute della conferenza tecnica
può essere superata dalla delibera collegialmente approvata dall'organo tecnico.
L'infondatezza dell'interpretazione sostenuta dal ricorrente emerge inoltre
anche sotto un altro profilo, ove si pensi che la norma dell'art. 20 L.R.
25/2005 è norma speciale di grado primario emanata successivamente alla
normativa di settore e quindi perfettamente in grado di derogare, non solo alle
norme legislative regolatrici del procedimento in questione richiamate in
ricorso dal ricorrente, ma soprattutto alle norme di grado regolamentare del
D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres, che prevedono da parte della conferenza tecnica
l'approvazione del progetto secondo un principio mggioritario proprio di un
organo collegiale e che consentono di eludere l'espressione della volontà di una
struttura (come nel caso di specie il Servizio regionale tutela da inquinamento
atmosferico acustico e ambientale) ove questa ritenga di non partecipare alla
deliberazione della conferenza tecnica.
La decisione della struttura regionale competente di non partecipare alla
conferenza tecnica di approvazione del progetto ha pertanto automaticamente
determinato la disposizione giuntale poi impugnata dal ricorrente, senza che la
Provincia di Udine potesse prendere una diversa soluzione non avendo alcun
potere di valutazione discrezionale in ordine alla mera presa d’atto
dell’esistenza o inesistenza dei presupposti di legge per la valenza di
autorizzazione integrata ambientale.
Il come sopra ricordato carattere di normativa speciale dell’art. 20 più volte
citato esclude di per sé ogni possibile rilevanza dell’ulteriore normativa
richiamata in ricorso quale gli art.22 e ss. della L.R. 20/3/2000 n. 7, che, tra
l’altro, si riferiscono all'ipotesi di conferenza di servizi quando "... sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo...", mentre la conferenza tecnica di cui
all'art. 6 D.P.G.R. 2/1/1998 n.01/Pres, è un organo permanente (i componenti
nominati dalla Provincia restano in carica quattro anni ai sensi del comma 7)
"con funzioni di consulenza per l'approvazione di impianti di smaltimento e/o
recupero di rifiuti e loro varianti sostanziali" non assimilabile ad una
conferenza di servizi, in cui i singoli partecipanti sono rappresentanti delle
rispettive amministrazioni. Anche per questa ragione non può applicarsi l' art.
22/ter L.R. 7/2000 secondo il cui comma 9^ “Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la
volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio
motivato dissenso a norma dell'articolo 22-quater, comma 1, ovvero, nello stesso
termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di
servizi.”
L’impossibilità di aderire a tale tesi è vieppiù dimostrata dalla successiva
norma dell'art. 24 L.R. 7/2000 (rubricata "Acquisizione di pareri e valutazioni
tecniche") secondo cui (comma 1) "ove debba essere obbligatoriamente sentito un
organo consultivo... questo deve emettere il proprio parere entro il termine
prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre
novanta giorni dal ricevimento della richiesta" e (comma 2) "...in caso di
decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in
facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall’acquisizione del parere”, dato che, ai sensi del quarto comma, “Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini”.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere
respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti,
tranne per il contributo unificato che resta a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo rigetta.
Spese compensate. Il contributo unificato resta a carico della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 7 febbraio 2007.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Oria Settesoldi - Estensore
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 23 febbraio 2007
f.to Erica Bonanni.
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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