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TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, 25 ottobre 2007, sentenza n. 701
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordinanza di attivazione delle misure dirette a
verificare il livello d’inquinamento - Competenza comunale - Esclusione.
Esorbita dalla competenza ordinamentale del Comune, in quanto rientrante nella
competenza della Provincia, l’ordinanza, diretta al gestore di una discarica
autorizzata, di attivare le misure finalizzate a verificare il livello di
inquinamento a monte e a valle della discarica (non configurabile, nella specie,
come ordinanza di bonifica di un sito inquinato e diretta al destinatario non in
qualità di responsabile dell’inquinamento, ma di gestore della discarica). Pres.
Borea, Est. Settesoldi - P. s.r.l. (avv.ti Pellegrini e Sbisà) c. Comune di
Premariacco e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 25
ottobre 2007, n. 701
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA,
(Sezione Prima)
N. 00701/2007 REG. SEN.
N. 00185/2003 REG. RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 185 del 2003, proposto da:
Prefir Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Pellegrini, Giuseppe
Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via
S.Francesco 11;
contro
Comune di Premariacco, Provincia di Udine, Agenzia Regionale Protezione
dell'Ambiente -Dir. Prov. Udine non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Premariacco n. 02/2003 prot. 01057
dd. 24 gennaio 2003, relativa ad interventi tesi a verificare la presenza di
inquinamento nelle acque di falda a monte e a valle della discarica in gestione
alla Società ricorrente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/10/2007 il dott. Oria Settesoldi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente espone che nel corso della gestione della discarica di 2^
categoria tipo B, regolarmente autorizzata dalla Provincia di Udine e sita in
Comune di Premariacco, in località già interessata da precedenti discariche
risalenti agli anni 80, le è stato prescritto di attivare una serie di misure,
finalizzate a verificare più approfonditamente la situazione di inquinamento a
monte e valle della discarica, nel corso della quale riscontrava il
malfunzionamento del pozzo spia n. 7. In ossequio alle prescrizioni provinciali
la ricorrente si accingeva quindi a realizzare due nuovi pozzi spia, denominati
7 A e 7 B, ma si accorgeva che per farlo avrebbe dovuto perforare un terreno
dove veniva riscontrata la presenza di masse di rifiuti stoccati relativi a
precedenti attività di discarica. Dopo varie richieste di chiarimenti alla
Provincia veniva comunque realizzato il pozzo 7 A senza provocare danni, ma,
prima di realizzare il pozzo 7 B, operazione che, secondo la ricorrente, avrebbe
comportato necessariamente la perforazione della succitata massa di rifiuti e
sulla cui realizzabilità senza creare danni la ricorrente nutriva seri dubbi, le
veniva notificata l’ordinanza comunale impugnata, con cui le viene ordinato di
procedere alla messa in atti del piano di interventi previsto dalla determina
provinciale n. 641/2002 e, in particolare, alla riattivazione del pozzo n. 7 o
in alternativa alla perforazione di nuovo pozzo nelle immediate vicinanze.
Tale atto è stato quindi impugnato per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge : violazione dell’art. 17 d.lgs 5.2.1997 n. 22;
violazione dell’art. 8, comma 2 D.M. 25 ottobre 1999 n. 471. Eccesso di potere
per travisamento ed erronea interpretazione dei fatti. Incompetenza;
nell’assunto che l’atto in questione non adempie al contenuto di cui all’art. 8
del D.M. 471/99, cui pure si richiama, perché non riguarda la bonifica del sito
ma attività di altro genere, essendo la determina provinciale finalizzata ad
interventi di miglioria ed integrazione della rete di monitoraggio, la cui
prescrizione rientra nella esclusiva competenza provinciale. Se a ciò inteso
l’atto comunale sarebbe anche viziato da incompetenza.
2) Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e ss l. 241/1990; nell’assunto
che, se inteso ad ordinare una bonifica, l’atto comunale sarebbe viziato per
omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
3) Violazione di legge. Violazione dell’art.17, comma 2 D.lgs. 22/97 e dell’art.
8 comma 2 D.M. 25.10.1999 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza di
istruttoria e per contraddittorietà con le premesse e con altri atti della P.A..
Carenza di motivazione; nell’assunto che, ove ritenuto riconducibile alle
ordinanze di cui all’art. 8 comma 2 D.M. 471/99, l’atto sarebbe viziato perché,
senza aver svolto alcuna indagine, l’ordine viene rivolto al proprietario
dell’area, pur pacificamente ritenuto non responsabile dell’inquinamento.
4) Violazione di legge: art. 17 D.lgs. 22/97 e art.8 comma 2 DM 471/99 sotto
altro profilo; nell’assunto che l’ordinanza impugnata, pur dichiarandosi
espressione delle norme succitate, che hanno ad oggetto attività a contenuto
tipico, ha invece un contenuto che nulla ha a che vedere con misure di sicurezza
o attività di bonifica.
5) Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà della motivazione sui
presupposti di diritto dell’atto. Violazione degli art.17 D.lgs 22/97 e 8 comma
2 D.M. 471/99 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 50 D.lgs. n.
267/200, “T.U. degli Enti Locali”; nell’assunto che l’atto si richiama a
normativa inconciliabile perché, mentre l’art. 17 cit. disciplina un ordine
tipico, invece l’art. 50 cit. disciplina le c.d. ordinanze extra ordinem.
Inoltre manca l’indicazione dei presupposti di necessità ed urgenza necessari ai
sensi dell’art. 50 e, in ogni caso, non si motiva sull’inidoneità dei
provvedimenti ordinari a far fronte alla situazione e dunque sui presupposti di
esercizio del potere eccezionale ex art. 50 cit.
6) Incompetenza. Violazione degli artt. 50 e 107 D.lgs. 267/2000; nell’assunto
che l’ordinanza ex art. 8 comma 2 D.M. 471/99 appartiene alla competenza
dirigenziale e non rientra tra gli atti riservati al Sindaco.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il Comune, nel caso di specie, abbia adottato un
provvedimento che esula dalla sua sfera di competenza: infatti non si tratta di
un ordine di provvedere alla bonifica di un sito inquinato, non ci si rivolge
alla ricorrente in qualità di responsabile dell’inquinamento ma in quella di
soggetto gestore di una discarica autorizzata e, solo in seconda battuta, in
quella di proprietario dell’area e si va addirittura ad interferire palesemente
con le competenze della Provincia, che aveva già impartito le determinazioni del
caso con la determina n. 641/2002, prescrivendo una serie di adempimenti
finalizzati alla verifica della situazione di inquinamento a monte e a valle
della discarica. Il Comune infatti interviene nei rapporti tra Provincia e
ricorrente, ordinando di “ mettere in atto con urgenza il Piano di interventi
previsto dalla determina provinciale di Udine n. 641/2002 del 10.7.02, in
particolare procedere alla riattivazione del pozzo n. 7 o in alternativa alla
perforazione di un nuovo pozzo nelle immediate vicinanze…” E’ quindi ictu oculi
evidente che il Comune ha posto in essere un atto che esorbita dalla sua
competenza ordinamentale, che non ha alcun presupposto normativo ed è, a maggior
ragione, perplesso e contraddittorio perché invoca norme inapplicabili per
mancanza dei presupposti del caso e, tra l’altro, tra loro inconciliabili come
in effetti appaiono l’art. 50 del TU che legittima le competenze atipiche e le
ordinanza extra ordinem e l’art. 17 del D.lg. 22/1997 che invece disciplina un
ordine tipico.
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10/10/2007 con
l'intervento dei signori:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
L'ESTENSORE
L PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
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