AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

 

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, 25 ottobre 2007, sentenza n. 701
 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordinanza di attivazione delle misure dirette a verificare il livello d’inquinamento - Competenza comunale - Esclusione. Esorbita dalla competenza ordinamentale del Comune, in quanto rientrante nella competenza della Provincia, l’ordinanza, diretta al gestore di una discarica autorizzata, di attivare le misure finalizzate a verificare il livello di inquinamento a monte e a valle della discarica (non configurabile, nella specie, come ordinanza di bonifica di un sito inquinato e diretta al destinatario non in qualità di responsabile dell’inquinamento, ma di gestore della discarica). Pres. Borea, Est. Settesoldi - P. s.r.l. (avv.ti Pellegrini e Sbisà) c. Comune di Premariacco e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 25 ottobre 2007, n. 701

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA,

(Sezione Prima)


N. 00701/2007 REG. SEN.

N. 00185/2003 REG. RIC.


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 185 del 2003, proposto da:
Prefir Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Pellegrini, Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via S.Francesco 11;


contro


Comune di Premariacco, Provincia di Udine, Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente -Dir. Prov. Udine non costituiti in giudizio;


per l'annullamento
dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Premariacco n. 02/2003 prot. 01057 dd. 24 gennaio 2003, relativa ad interventi tesi a verificare la presenza di inquinamento nelle acque di falda a monte e a valle della discarica in gestione alla Società ricorrente;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/10/2007 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


La ricorrente espone che nel corso della gestione della discarica di 2^ categoria tipo B, regolarmente autorizzata dalla Provincia di Udine e sita in Comune di Premariacco, in località già interessata da precedenti discariche risalenti agli anni 80, le è stato prescritto di attivare una serie di misure, finalizzate a verificare più approfonditamente la situazione di inquinamento a monte e valle della discarica, nel corso della quale riscontrava il malfunzionamento del pozzo spia n. 7. In ossequio alle prescrizioni provinciali la ricorrente si accingeva quindi a realizzare due nuovi pozzi spia, denominati 7 A e 7 B, ma si accorgeva che per farlo avrebbe dovuto perforare un terreno dove veniva riscontrata la presenza di masse di rifiuti stoccati relativi a precedenti attività di discarica. Dopo varie richieste di chiarimenti alla Provincia veniva comunque realizzato il pozzo 7 A senza provocare danni, ma, prima di realizzare il pozzo 7 B, operazione che, secondo la ricorrente, avrebbe comportato necessariamente la perforazione della succitata massa di rifiuti e sulla cui realizzabilità senza creare danni la ricorrente nutriva seri dubbi, le veniva notificata l’ordinanza comunale impugnata, con cui le viene ordinato di procedere alla messa in atti del piano di interventi previsto dalla determina provinciale n. 641/2002 e, in particolare, alla riattivazione del pozzo n. 7 o in alternativa alla perforazione di nuovo pozzo nelle immediate vicinanze.


Tale atto è stato quindi impugnato per i seguenti motivi:


1) Violazione di legge : violazione dell’art. 17 d.lgs 5.2.1997 n. 22; violazione dell’art. 8, comma 2 D.M. 25 ottobre 1999 n. 471. Eccesso di potere per travisamento ed erronea interpretazione dei fatti. Incompetenza; nell’assunto che l’atto in questione non adempie al contenuto di cui all’art. 8 del D.M. 471/99, cui pure si richiama, perché non riguarda la bonifica del sito ma attività di altro genere, essendo la determina provinciale finalizzata ad interventi di miglioria ed integrazione della rete di monitoraggio, la cui prescrizione rientra nella esclusiva competenza provinciale. Se a ciò inteso l’atto comunale sarebbe anche viziato da incompetenza.


2) Violazione di legge. Violazione degli artt. 7 e ss l. 241/1990; nell’assunto che, se inteso ad ordinare una bonifica, l’atto comunale sarebbe viziato per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.


3) Violazione di legge. Violazione dell’art.17, comma 2 D.lgs. 22/97 e dell’art. 8 comma 2 D.M. 25.10.1999 sotto altro profilo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per contraddittorietà con le premesse e con altri atti della P.A.. Carenza di motivazione; nell’assunto che, ove ritenuto riconducibile alle ordinanze di cui all’art. 8 comma 2 D.M. 471/99, l’atto sarebbe viziato perché, senza aver svolto alcuna indagine, l’ordine viene rivolto al proprietario dell’area, pur pacificamente ritenuto non responsabile dell’inquinamento.


4) Violazione di legge: art. 17 D.lgs. 22/97 e art.8 comma 2 DM 471/99 sotto altro profilo; nell’assunto che l’ordinanza impugnata, pur dichiarandosi espressione delle norme succitate, che hanno ad oggetto attività a contenuto tipico, ha invece un contenuto che nulla ha a che vedere con misure di sicurezza o attività di bonifica.


5) Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà della motivazione sui presupposti di diritto dell’atto. Violazione degli art.17 D.lgs 22/97 e 8 comma 2 D.M. 471/99 sotto ulteriore profilo. Violazione dell’art. 50 D.lgs. n. 267/200, “T.U. degli Enti Locali”; nell’assunto che l’atto si richiama a normativa inconciliabile perché, mentre l’art. 17 cit. disciplina un ordine tipico, invece l’art. 50 cit. disciplina le c.d. ordinanze extra ordinem. Inoltre manca l’indicazione dei presupposti di necessità ed urgenza necessari ai sensi dell’art. 50 e, in ogni caso, non si motiva sull’inidoneità dei provvedimenti ordinari a far fronte alla situazione e dunque sui presupposti di esercizio del potere eccezionale ex art. 50 cit.


6) Incompetenza. Violazione degli artt. 50 e 107 D.lgs. 267/2000; nell’assunto che l’ordinanza ex art. 8 comma 2 D.M. 471/99 appartiene alla competenza dirigenziale e non rientra tra gli atti riservati al Sindaco.


DIRITTO


Il Collegio ritiene che il Comune, nel caso di specie, abbia adottato un provvedimento che esula dalla sua sfera di competenza: infatti non si tratta di un ordine di provvedere alla bonifica di un sito inquinato, non ci si rivolge alla ricorrente in qualità di responsabile dell’inquinamento ma in quella di soggetto gestore di una discarica autorizzata e, solo in seconda battuta, in quella di proprietario dell’area e si va addirittura ad interferire palesemente con le competenze della Provincia, che aveva già impartito le determinazioni del caso con la determina n. 641/2002, prescrivendo una serie di adempimenti finalizzati alla verifica della situazione di inquinamento a monte e a valle della discarica. Il Comune infatti interviene nei rapporti tra Provincia e ricorrente, ordinando di “ mettere in atto con urgenza il Piano di interventi previsto dalla determina provinciale di Udine n. 641/2002 del 10.7.02, in particolare procedere alla riattivazione del pozzo n. 7 o in alternativa alla perforazione di un nuovo pozzo nelle immediate vicinanze…” E’ quindi ictu oculi evidente che il Comune ha posto in essere un atto che esorbita dalla sua competenza ordinamentale, che non ha alcun presupposto normativo ed è, a maggior ragione, perplesso e contraddittorio perché invoca norme inapplicabili per mancanza dei presupposti del caso e, tra l’altro, tra loro inconciliabili come in effetti appaiono l’art. 50 del TU che legittima le competenze atipiche e le ordinanza extra ordinem e l’art. 17 del D.lg. 22/1997 che invece disciplina un ordine tipico.


Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è fondato e va accolto.


Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 10/10/2007 con l'intervento dei signori:


Vincenzo Antonio Borea, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Lorenzo Stevanato, Consigliere


L'ESTENSORE

L PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
 

 

 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it