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TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 20 settembre 2007, sentenza n. 9172
RIFIUTI - Comitato nazionale dell’albo delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti - Del . 12.12.2001 - Professionisti idonei a qualificare
l’impresa per la gestione dei rifiuti - Mancata inclusione dei biologi -
Illegittimità. La delibera del Comitato nazionale dell’albo delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti del 12.12.2001 (G.U. n. 15 del 18.1.2002)
è illegittima, con riferimento alla categoria di imprese 9 (bonifica dei siti),
classe B, C e D, nella parte in cui non inserisce espressamente i biologi nel
novero dei professionisti idonei a qualificare l’impresa per la gestione dei
rifiuti (cfr. TAR Lazio n. 3097/2001 e 2140/97). Pres. Giulia, Est. Cogliani -
Ordine Nazionale dei Biologi (avv. Clarizia) c. Comitato nazionale dell’albo
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e Ministero dell’ambiente (n.c.)
- T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II bis - 20 settembre 2007, n. 9172
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione Seconda bis,
N. Reg. Sent.
N. 2613 Reg. Gen.
ANNO 2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. R.G. 2613 del 2002 proposto dall’Ordine nazionale dei biologi, in
persona del Pres.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia e presso
lo stesso in Roma, domiciliato in via P. Clotilde n. 2;
contro
- Comitato nazionale dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti e Ministero dell’ambinte e della tutela del territorio,
n.c.;
e nei confronti di:
- Ordine regionale dei geologi del Lazio, in persona del Presidente del
Consiglio dell’ordine p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e
Claudio Romano e domiciliato in Roma presso gli stessi in via Boezio n. 92 ;
- Ordine nazionale dei geologi, in persona del Pres. del consiglio nazionale
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano e
domiciliato in Roma presso gli stessi in via Boezio n. 92 - interventore ad
opponendum;
- e Ordine degli ingegneri della provincia di Roma;
per l’annullamento
della deliberazione del 12.12.2001, pubblicata sulla g.u. del 18.1.2002 n.
15 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinterssati menzionati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio 21.6.2007 del il Cons. Solveig
Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti
del giudizio;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante denunziava l’illegittimità della
menzionata delibera poiché indicava tra i requisiti per l’iscrizione nell’Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria
9 che riguarda la bonifica dei siti, le imprese della classe A debbono aver nel
proprio personale almeno un laureato in ingegneria, un laureato in chimica, un
laureato in scienze geologiche, quella della classe B, almeno un laureato in
ingegneria, in chimica o scienze geologiche e lo stesso per la classe C e D,
senza invece prevedere mai la presenza di una laureato in scienze biologiche.
Deducevano, dunque, i seguenti vizi:
violazione dell’art. 3, l. n. 396 del 1967, lett. D, del d.m. G.G. n. 362 del
1993 ed il vizio di eccesso di potere per irrazionalità ed ingiustizia
manifesta.
Infatti, precisavano che l’esclusione dei biologi dalle categorie professionali
contemplate si pone in contrasto con la prescrizione di cui all’art. 3, l. n.
396 cit. laddove si precisa che formano oggetto della professione di biologo,
l’identificazione di agenti patogeni dell’uomo , degli animali e delle piante,
nonché con le competenze indicate dal D ministeriale sopra richiamato.
Chiedevano, pertanto l’annullamento del provvedimento censurato.
Si costituiva l’Ordine nazionale dei Geologi eccependo primariamente
l’inammissibilità della domanda per la mancanza di legittimazione della parte
ricorrente a richiedere l’annullamento di tutta la deliberazione del 2001.
Deduceva, altresì, l’insindacabilità della scelta operata dal comitato.
Ulteriormente si costituiva l’Ordine regionale dei geologi che sosteneva le
medesime argomentazioni appena indicate.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo deve disattendersi l’eccezione sollevata dai controinteressati,
dovendosi intendere la richiesta come diretta all’annullamento del provvedimento
nella parte in cui esclude la presenza dei biologi dal novero dei soggetti
professionali competenti a qualificare l’impresa ai fini dell’iscrizione
nell’albo per cui è causa.
Delimitato così la controversia, va rilevato che le parti resistenti rilevano
che si tratterebbe, nella specie di discrezionalità tecnica, non sindacabile al
giudizio del giudice amministrativo. A riguardo va precisato che si parla
discrezionalità tecnica quando l’amministrazione, per provvedere su un
determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui la norma giuridica
conferisce rilevanza 8 nella fattispecie in esame, la individuazione delle
competenze professionali idonee a qualificare l’impresa per la gestione dei
rifiuti). Tuttavia, vale comunque, il richiamo all’art. 97 Cost. , nel senso che
la p.a. comunque chiamata ad agire razionalmente. In sostanza, ove la p.a.
recepisca un dato tecnico, che costituisce il presupposto di fatto su cui ha
operato la scelta e tuttavia, il principio di buon andamento consente di
scegliere tra diversi “mezzi tecnici” (nella causa che occupa, le varie
professionalità in esame), la scelta può essere sottoposta al controllo del
giudice sotto i profili delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
A riguardo, osserva il Collegio che la questione ha già formato specificamente
oggetto di esame di questa Sezione nella pronunzia 10 aprile 2001, n. 3097,
nella quale si è affermato che l’“esclusione - ad avviso del Collegio stesso -
appare viziata da eccesso di potere, con riferimento alle specifiche competenze
dei biologi nella materia di cui trattasi, in base all'articolo 3 legge n.
396/1967”. Siffatta interpretazione confermava, peraltro, altra sentenza del TAr
Lazio, Sezione III, n. 2140/97 del 12.9.97, dalla cui motivazione non vi è
motivo di discostarsi. Il ricorso viene pertanto accolto, con assorbimento delle
ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento della delibera
impugnata, nella parte in cui non inserisce espressamente i biologi nel novero
dei professionisti, di cui al citato articolo 1 coordinato con l’allegato C.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis,
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei
limiti indicati in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 21.6.2007 , in Camera di Consiglio, con l'intervento dei
signori magistrati:
- Patrizio Giulia, Presidente
- Paolo Restaino, Consigliere
- Solveig Cogliani, Consigliere, estensore
Presidente
Estensore
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