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TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 20 settembre 2007, sentenza n. 9172
 

RIFIUTI - Comitato nazionale dell’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Del . 12.12.2001 - Professionisti idonei a qualificare l’impresa per la gestione dei rifiuti - Mancata inclusione dei biologi - Illegittimità. La delibera del Comitato nazionale dell’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 12.12.2001 (G.U. n. 15 del 18.1.2002) è illegittima, con riferimento alla categoria di imprese 9 (bonifica dei siti), classe B, C e D, nella parte in cui non inserisce espressamente i biologi nel novero dei professionisti idonei a qualificare l’impresa per la gestione dei rifiuti (cfr. TAR Lazio n. 3097/2001 e 2140/97). Pres. Giulia, Est. Cogliani - Ordine Nazionale dei Biologi (avv. Clarizia) c. Comitato nazionale dell’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e Ministero dell’ambiente (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II bis - 20 settembre 2007, n. 9172
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione Seconda bis,

N. Reg. Sent.

N. 2613 Reg. Gen.

ANNO 2002


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso n. R.G. 2613 del 2002 proposto dall’Ordine nazionale dei biologi, in persona del Pres.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia e presso lo stesso in Roma, domiciliato in via P. Clotilde n. 2;


contro


- Comitato nazionale dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e Ministero dell’ambinte e della tutela del territorio, n.c.;


e nei confronti di:
- Ordine regionale dei geologi del Lazio, in persona del Presidente del Consiglio dell’ordine p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano e domiciliato in Roma presso gli stessi in via Boezio n. 92 ;
- Ordine nazionale dei geologi, in persona del Pres. del consiglio nazionale p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Lagonegro e Claudio Romano e domiciliato in Roma presso gli stessi in via Boezio n. 92 - interventore ad opponendum;
- e Ordine degli ingegneri della provincia di Roma;

per l’annullamento
della deliberazione del 12.12.2001, pubblicata sulla g.u. del 18.1.2002 n. 15 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dei controinterssati menzionati;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio 21.6.2007 del il Cons. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;


FATTO e DIRITTO


Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante denunziava l’illegittimità della menzionata delibera poiché indicava tra i requisiti per l’iscrizione nell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nella categoria 9 che riguarda la bonifica dei siti, le imprese della classe A debbono aver nel proprio personale almeno un laureato in ingegneria, un laureato in chimica, un laureato in scienze geologiche, quella della classe B, almeno un laureato in ingegneria, in chimica o scienze geologiche e lo stesso per la classe C e D, senza invece prevedere mai la presenza di una laureato in scienze biologiche.
Deducevano, dunque, i seguenti vizi:
violazione dell’art. 3, l. n. 396 del 1967, lett. D, del d.m. G.G. n. 362 del 1993 ed il vizio di eccesso di potere per irrazionalità ed ingiustizia manifesta.
Infatti, precisavano che l’esclusione dei biologi dalle categorie professionali contemplate si pone in contrasto con la prescrizione di cui all’art. 3, l. n. 396 cit. laddove si precisa che formano oggetto della professione di biologo, l’identificazione di agenti patogeni dell’uomo , degli animali e delle piante, nonché con le competenze indicate dal D ministeriale sopra richiamato. Chiedevano, pertanto l’annullamento del provvedimento censurato.


Si costituiva l’Ordine nazionale dei Geologi eccependo primariamente l’inammissibilità della domanda per la mancanza di legittimazione della parte ricorrente a richiedere l’annullamento di tutta la deliberazione del 2001. Deduceva, altresì, l’insindacabilità della scelta operata dal comitato.
Ulteriormente si costituiva l’Ordine regionale dei geologi che sosteneva le medesime argomentazioni appena indicate.


Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In primo luogo deve disattendersi l’eccezione sollevata dai controinteressati, dovendosi intendere la richiesta come diretta all’annullamento del provvedimento nella parte in cui esclude la presenza dei biologi dal novero dei soggetti professionali competenti a qualificare l’impresa ai fini dell’iscrizione nell’albo per cui è causa.
Delimitato così la controversia, va rilevato che le parti resistenti rilevano che si tratterebbe, nella specie di discrezionalità tecnica, non sindacabile al giudizio del giudice amministrativo. A riguardo va precisato che si parla discrezionalità tecnica quando l’amministrazione, per provvedere su un determinato oggetto, deve applicare una norma tecnica cui la norma giuridica conferisce rilevanza 8 nella fattispecie in esame, la individuazione delle competenze professionali idonee a qualificare l’impresa per la gestione dei rifiuti). Tuttavia, vale comunque, il richiamo all’art. 97 Cost. , nel senso che la p.a. comunque chiamata ad agire razionalmente. In sostanza, ove la p.a. recepisca un dato tecnico, che costituisce il presupposto di fatto su cui ha operato la scelta e tuttavia, il principio di buon andamento consente di scegliere tra diversi “mezzi tecnici” (nella causa che occupa, le varie professionalità in esame), la scelta può essere sottoposta al controllo del giudice sotto i profili delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
A riguardo, osserva il Collegio che la questione ha già formato specificamente oggetto di esame di questa Sezione nella pronunzia 10 aprile 2001, n. 3097, nella quale si è affermato che l’“esclusione - ad avviso del Collegio stesso - appare viziata da eccesso di potere, con riferimento alle specifiche competenze dei biologi nella materia di cui trattasi, in base all'articolo 3 legge n. 396/1967”. Siffatta interpretazione confermava, peraltro, altra sentenza del TAr Lazio, Sezione III, n. 2140/97 del 12.9.97, dalla cui motivazione non vi è motivo di discostarsi. Il ricorso viene pertanto accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento della delibera impugnata, nella parte in cui non inserisce espressamente i biologi nel novero dei professionisti, di cui al citato articolo 1 coordinato con l’allegato C.


Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei limiti indicati in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.


Così deciso in Roma il 21.6.2007 , in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Patrizio Giulia, Presidente
- Paolo Restaino, Consigliere
- Solveig Cogliani, Consigliere, estensore
 

Presidente
Estensore

 


 

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