AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. I quater, 7 febbraio 2007, sentenza n. 968
 

PROCEDURE E VARIE - Atto amministrativo - Errore nell’indicazione del giudice innanzi al quale proporre ricorso - Rimessione in termini - Possibilità - Mutamento della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie in materia di acque pubbliche. L’errata indicazione in un atto amministrativo del giudice innanzi al quale proporre ricorso (nella specie: il provvedimento impugnato, in materia di acque pubbliche, recava la dicitura “contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica”) può legittimare - ove ritenuto dal giudice correttamente adìto - una rimessione in termini per errore scusabile, ma non certamente un mutamento della giurisdizione posta dalla legge. Pres. Guerrieri, Est. Luttazi - F.E. (avv. Raffaelli) c. Comune di Castelnuovo di Porto (avv. Rinella) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I quater - 7 febbraio 2007 n. 968

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Roma

Sezione I quater


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 5885/2006 proposto da Feliciani Enzo, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliana Raffaelli ed elettivamente domiciliato in Roma, via Cassia 837, presso il difensore;


contro


- il Comune di Castelnuovo di Porto in persona del Sindaco pro tempore;
- il Comune di Castelnuovo di Porto in persona del Responsabile del servizio di edilizia privata;
rappresentato e difeso dall’avv. Rossana M. Agnese Rinella e presso di lei domiciliato in Roma, via della Panetteria 15;


per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 9, prot. n. 4120 del 28.3.2006;
- della relazione di sopralluogo del 23.3.2006, prot. n. 3849;
- nonché degli atti preordinati, consequenziali e connessi


Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti di causa;
Vista la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato;
Visti i motivi aggiunti proposti dal ricorrente avverso la già impugnata Relazione di sopralluogo del 23.3.2006, prot. n. 3849


Relatore alla presente Camera di consiglio del 9 gennaio 2007 il Consigliere Giancarlo Luttazi;
Espletate le difese come da verbale;


Preso atto che l’Amministrazione resistente ha eccepito nelle proprie difese il difetto di giurisdizione di questo T.a.r., rilevando che l’art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche; e che tale è la fattispecie sottoposta all’esame di questo T.a.r.;


Preso atto del relativo rilievo del ricorrente, il quale nella memoria depositata il 29.12.2006 si rimette sul punto al giudizio di questo Collegio, facendo tuttavia presente che è la stessa impugnata ordinanza n. 9, prot. n. 4120 del 28.3.2006 ad aver comunicato al destinatario dell’atto “contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica”;


Ritenuto di condividere il rilievo dell’Amministrazione circa il difetto di giurisdizione del T.a.r., dato che l’impugnata ordinanza n. 9, prot. n. 4120 del 28.3.2006 sanziona la realizzazione di una strada in rilevato che “percorre in adiacenza l’argine sud del fosso di Ponte Storto”; e fonda sulla espressa considerazione che “a seguito delle opere in rilevato, eseguite per tutto il tracciato stradale, risulta pertanto un innalzamento dell’argine del fosso e in alcune parti un restringimento dello stesso, con conseguente modifica del percorso dell’alveo, tali da far presupporre un non naturale e disomogeneo flusso delle acque, che in condizioni meteorologiche particolarmente avverse, potrebbe causare danni alle aree circostanti”; e data altresì l’incontestata natura di acqua pubblica del fosso di Ponte Storto;


Considerato che l’erronea indicazione dell’atto impugnato circa il giudice cui proporre ricorso potrebbe legittimare - ove ritenuto dal giudice correttamente adìto -una rimessione in termini per errore scusabile, ma non un mutamento della giurisdizione posta dalla legge;


Ritenuto pertanto che il presente gravame debba dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adìto;


Ritenuto che sussistano giusti motivi perché le spese di siano compensate;


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adìto.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso dal Tribunale amministrativo regionale nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2007 con l’intervento dei giudici
Pio Guerrieri Presidente
Gabriella De Michele Consigliere
Giancarlo Luttazi Consigliere est.


L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it