Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
TAR LIGURIA, Sez. I, 12 settembre 2007, sentenza n. 1569
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso - R.I.Na. s.p.a. - Certificazioni
rilasciate su nave battente bandiera straniera - Possibilità di ricondurre
l’ente certificatore alla nozione di “pubblica amministrazione” ex art. 22 L. n.
241/1990 - Esclusione. L’incontestata rilevanza ai fini della legge italiana
e/o comunitaria delle certificazioni rilasciate da R.I.Na. S.p.a. per conto
della Repubblica di Panama non rende per ciò solo l’organismo certificatore
equiparabile ad un soggetto esercente attività di interesse pubblico secondo il
diritto italiano. Nell’attività dell’ente certificatore, riconosciuto secondo la
normativa internazionale e delegato dalla repubblica di Panama (cfr. accordo
ufficiale del 20 gennaio 1998) al servizio di visita e rilascio di
certificazioni tecniche e alla collaborazione con gli stati costieri ai fini dei
controlli ad essi riservati, non può che ravvisarsi una manifestazione della
potestà o capacità pubblicistica di un’amministrazione statuale straniera, ciò
che rende irriducibile alla nozione di “pubblica amministrazione” ai sensi
dell’art. 22 della L. n. 241/1990 passibile di accesso agli atti secondo la
legge nazionale italiana: in altri termini, se non vi è dubbio che R.I.Na.
S.p.a. sia così qualificabile quando agisce per lo Stato italiano o in suo
ausilio, lo stesso non può dirsi quando essa spenda la propria attività nel
diretto interesse di altri Stati, in relazione alla cui attività non sussistono
del resto quelle esigenze di rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, e
buon andamento cui la disciplina interna sull’accesso presiede. Pres. Vivenzio,
Est. Grauso - A.N.H.M.A. (avv.ti Ambrosio, Bertone, Comodo e Quaglia) c. R.I.Na.
s.p.a. (avv. Damonte) e Ministerio de Economia y Finanzas, Autoridad Maritima de
Panamà (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 settembre 2007, n. 1569
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Navi - Sicurezza - Stato di bandiera - Rilascio di
certificazione mediante affidamento ad organismi riconosciuti - Stato costiero -
Poteri di controllo - Certificati emessi da altri Stati - Rilevanza -
Riferibilità allo Stato costiero dell’attività amministrativa sottostante alla
certificazione - Esclusione. Lo Stato di bandiera ha il primario interesse
di assicurarsi ed assicurare alla comunità internazionale la sicurezza delle
proprie navi, e a tale interesse risponde - sotto il profilo
dell’amministrazione attiva - il rilascio delle certificazioni di sicurezza
delle proprie navi attraverso organi interni o mediante affidamento ad organismi
riconosciuti; lo speculare interesse degli altri Stati, e segnatamente di quelli
costieri, al rispetto delle norme sovranazionali di sicurezza marittima è invece
garantito - sempre sotto il profilo dell’amministrazione attiva - dai penetranti
poteri di controllo che sono ad essi attribuiti sul naviglio straniero in ordine
alle certificazioni possedute ed alle condizioni generali della nave (si vedano
ad esempio, oltre alle Convenzioni IMO, la Direttiva comunitaria 95/21/CE in
materia di controlli delle navi da parte degli Stati di approdo, con le
modifiche apportate dalla Direttiva 98/25/CE). L’esistenza di poteri di
controllo e la circostanza che, in determinate ipotesi, la mancanza di
certificazioni rilasciate da organismi riconosciuti possa determinare il fermo
della nave, ovvero la priorità in caso di ispezione (artt. 5 e 9-bis della
citata Direttiva 95/21/CE), non equivale tuttavia ad affermare che l’attività
amministrativa sottostante al rilascio di quei certificati sia in qualche modo
riferibile allo Stato costiero: per quest’ultimo, la rilevanza delle
certificazioni non presuppone alcun rapporto funzionale con l’organismo
certificatore del quale lo Stato di bandiera si sia eventualmente avvalso, ma è
un portato della medesima normativa che, annettendo efficacia a tali
certificazioni in un determinato contesto internazionale o sovranazionale,
obbliga poi ciascuno degli Stati suoi destinatari ad accettare i certificati
emessi da altri Stati ed a assegnare ad essi la medesima efficacia che ai propri
(cfr. ad esempio la regola 17 della Convenzione SOLAS 74). Pres. Vivenzio, Est.
Grauso - A.N.H.M.A. (avv.ti Ambrosio, Bertone, Comodo e Quaglia) c. R.I.Na.
s.p.a. (avv. Damonte) e Ministerio de Economia y Finanzas, Autoridad Maritima de
Panamà (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 settembre 2007, n. 1569
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA
(SEZIONE PRIMA)
N. 01569/2007 REG. SEN.
N. 00706/2006 REG. RIC.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 706 del 2006, proposto da:
Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato
Ambrosio, Stefano Bertone, Stefano Comodo e Mario Alberto Quaglia, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo in Genova, via Roma 3/9;
contro
R.I.Na. S.p.a., in persona del legale rappresentante “pro tempore”,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica 10/4;
Ministerio de Economia y Finanzas, Autoridad Maritima de Panama';
nei confronti di
Tirrenia di Navigazione S.p.a., in persona del legale rappresentante “pro
tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Balletti e Salvatore
Capezzuto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Cardillo in
Genova, p.zza della Vittoria 12/28;
Pacific Sunlight Marine Incorporated, in persona del legale rappresentante “pro
tempore”, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mozzati, Pietro Calandri ed
Enrico Salvatico, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via
Corsica, 2/11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'atto di diniego del 30/6/2006 e notificato al ricorrente in data
5/7/2006, da parte di R.I.N.A. SPA con il quale è stato definitivamente negato
l'accesso, richiesto dal ricorrente con istanza 25/5/2006, a documentazione
inerente il traghetto denominato "Al Salam Boccaccio '98", nonché per la
declaratoria del diritto del ricorrente a detto accesso e per il conseguente
ordine al soggetto indicato di esibire la documentazione richiesta predetta.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della R.I.Na. Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Tirrenia di Navigazione Spa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Pacific Sunlight Marine Inc.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28/06/2007 il dott. Pierpaolo
Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso “ex” art. 25 l. n. 241/90, notificato il 3 e depositato il 4 agosto
2006, il cittadino egiziano Abdel Naby Hussein Mabrouk Aly esponeva di aver
chiesto alla R.I.Na. (Registro Italiano Navale) S.p.a. il rilascio in copia di
una serie di documenti (certificati, registri, piani, elaborati tecnici)
relativi al traghetto denominato “Al Salam Boccaccio ’98”, nel cui naufragio –
avvenuto nelle acque internazionali del Mar Rosso durante la notte fra il 2 ed
il 3 febbraio 2006 – era deceduta sua moglie Ibtesam Salah Alwan, unitamente a
più di mille persone. La richiesta, inoltrata il 25 maggio 2006 e motivata con
la necessità di ricostruire sotto il profilo tecnico le cause dell’affondamento,
in vista delle eventuali iniziative da intraprendere nei confronti dei
responsabili del disastro, era stata tuttavia disattesa con atto, nel quale la
società R.I.Na. aveva negato di essere tenuta agli obblighi di esibizione
sanciti dalla normativa italiana in materia di accesso agli atti amministrativi,
invocata dal richiedente.
Avverso il diniego di accesso, e per il suo annullamento, il ricorrente intimava
dinanzi a questo tribunale, la R.I.Na. S.p.a. nonché, in veste di
controinteressata, la Tirrenia di Navigazione S.p.a. (proprietaria fino al 1999
del natante affondato), per ivi sentir accertare il proprio diritto ad accedere
ai documenti elencati nell’istanza del 25 maggio 2006.
Costituitesi in giudizio le società intimate, le quali resistevano alla domanda,
all’udienza camerale del 19 ottobre 2006 il ricorrente chiedeva ed otteneva un
differimento della controversia allo scopo di estendere il contraddittorio alla
società panamense Pacific Sunlight Marine Inc., proprietaria del traghetto “Al
Salam Boccaccio” al momento del sinistro, ed anche alla Repubblica di Panama.
A seguito di ulteriori rinvii disposti sull’accordo delle parti onde
perfezionare l’integrazione del contraddittorio, con controricorso depositato il
27 giugno 2007 si costituiva in giudizio la predetta Pacific Sunlight Marine
Inc., la quale concludeva affinché il ricorso venisse dichiarato inammissibile,
irricevibile, improcedibile e comunque infondato.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 28 giugno
2007, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.
DIRITTO
1. La domanda ha per oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente ad
ottenere dalla R.I.Na. S.p.a. l’ostensione di una serie di atti, certificazioni
e documenti tecnici relativi alla nave-traghetto “Al Salam Boccaccio ‘98”,
ceduta nel 1999 dall’armatore italiano Tirrenia di Navigazione S.p.a. alla
società panamense Pacific Sunlight Marine Inc. e tragicamente naufragata nelle
acque internazionali del Mar Rosso nel febbraio 2006. Posto che la richiesta di
accesso si riferisce a documenti formati durante l’intera vita
dell’imbarcazione, la legittimazione passiva della resistente R.I.Na. discende
dall’aver essa svolto attività di classificazione, certificazione e verifica
tecnica della nave sia prima (quale ente tecnico riconosciuto
dall’amministrazione italiana), che dopo (quale ente incaricato dalla Repubblica
di Panama) il cambio di bandiera.
1.1. Preliminarmente, la controinteressata Tirrenia S.p.a. eccepisce la nullità
del ricorso introduttivo del giudizio per difetto di valida procura alle liti.
Ad avviso del collegio, l’eccezione deve essere tuttavia disattesa sulla scorta
delle osservazioni – convincenti e non confutate dalle controparti – formulate
dalla difesa del ricorrente con riguardo alle possibili varianti della
traslitterazione in caratteri latini dei nomi arabi ed all’accertata
coincidenza, in arabo, fra appellativo del soggetto nel cui interesse il ricorso
risulta proposto e appellativo del soggetto nel nome del quale è stata
rilasciata la procura (si veda il parere del dott. Parolin, doc. n. 15 di parte
ricorrente).
Va del pari disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata integrazione
del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati. Se la Tirrenia
S.p.a., certamente controinteressata in quanto proprietaria della nave
“Boccaccio” fino all’aprile del 1999, è stata ritualmente intimata al momento
dell’instaurazione del giudizio, in corso di causa il contraddittorio è stato
esteso alla società panamense Pacific Sunlight Marine Inc., acquirente della
nave dalla Tirrenia ed ancora proprietaria della stessa all’epoca del naufragio.
La lite è stata inoltre estesa allo Stato di Panama, in persona del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, ed all’Autorità Marittima panamense, mentre non
possono considerarsi contraddittori necessari le autorità italiane, in capo alle
quali non è configurabile alcun interesse a partecipare al procedimento.
1.2. Dal canto suo, la resistente R.I.Na. eccepisce l’inammissibilità del
ricorso affermando che il presente giudizio avrebbe oggetto identico a quello
proposto dal ricorrente nei confronti della Tirrenia S.p.a. dinanzi a T.A.R.
Campania – Napoli, conclusosi con declaratoria di improcedibilità per
sopravvenuta carenza di interesse. Al riguardo, è sufficiente osservare che
l’identità dei due giudizi è esclusa dalla circostanza che, nell’uno e
nell’altro, sono differenti i destinatari delle richieste di accesso rimaste
inevase e, conseguentemente, i legittimati passivi della domanda (non potendosi
identificare il titolare passivo dell’accesso con l’eventuale controinteressato
all’accesso medesimo); ne deriva altresì che la rinuncia all’azione nei
confronti di un soggetto non costituisce condotta univoca, da cui desumere
l’acquiescenza al diniego frapposto da altro soggetto sia pure con riferimento
ai medesimi documenti, e ciò vale a maggior ragione laddove, come nel caso in
esame, tale coincidenza non possa dirsi integrale.
2. Nel merito, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al capo di domanda
relativo alla documentazione fornitagli da R.I.Na. S.p.a. in corso di causa ed
appartenente tutta al periodo anteriore al passaggio di proprietà della nave
“Boccaccio” dalla Tirrenia S.p.a. alla Pacific Sunlight Marine Inc.; insiste
invece per il rilascio dei documenti elencati nella memoria difensiva depositata
il 14 giugno 2007. Di contro, la società resistente sostiene di aver rilasciato
all’interessato tutta la documentazione riferibile al periodo in cui la nave
batteva bandiera italiana, e nega di essere tenuta a consegnare quella formata
successivamente al passaggio sotto la bandiera panamense, in relazione alla
quale deduce l’insussistenza della giurisdizione italiana e l’inapplicabilità
della disciplina nazionale sull’accesso ai documenti amministrativi. Il difetto
di giurisdizione è parimenti eccepito dalla controinteressata Pacific Sunlight
Marine Inc. per il periodo successivo all’aprile 1999, sul presupposto che
l’attività di certificazione svolta da R.I.Na. a partire da quella data sarebbe
direttamente imputabile alla Repubblica di Panama.
2.1 La soluzione delle questioni sollevate dalle parti impone di chiarire quale
sia, attraverso una pur sintetica ricostruzione della vigente disciplina
nazionale e sovranazionale, il ruolo e la funzione degli organismi esercenti –
come R.I.Na. S.p.a. – l’attività di classificazione e certificazione delle navi,
e la rilevanza di tale attività nei rapporti fra gli Stati. Con riferimento a
tale ultimo aspetto, va innanzitutto precisato che il concetto di “nazionalità”
della nave, inteso quale collegamento che si crea fra la nave ed un determinato
Stato a seguito della immatricolazione della prima nei registri del secondo,
costituisce il presupposto in forza del quale lo Stato di bandiera può in linea
di principio pretendere che gli altri Stati si astengano da interferenze nella
vita di bordo. Il diritto internazionale pretende, peraltro, che il collegamento
fra nave e Stato di bandiera sia non solo formale, ma effettivo (c.d. “genuine
link”), nel senso che lo Stato deve essere in grado di esercitare in controllo
effettivo sulla nave: si pensi alle Convenzioni di Ginevra sull’Alto Mare e di
Montego Bay sul Diritto del Mare, le quali rimettono agli Stati di bandiera
l’adozione di una serie di misure di contenuto tecnico, amministrativo e sociale
occorrenti per garantire la sicurezza in mare delle proprie navi, con
particolare riferimento alla costruzione ed armamento della nave ed alla sua
capacità di navigare.
La giurisdizione ed il controllo esercitati dallo Stato della bandiera non
escludono, tuttavia, che in ambito internazionale una cospicua serie di poteri
sulla nave siano riconosciuti agli Stati costieri, in funzione di tutela delle
comunità ivi stanziate, ma anche di interessi diffusi di carattere generale, non
sempre adeguatamente salvaguardati dagli Stati di appartenenza della nave.
L’esigenza di raggiungere un efficiente equilibrio fra le due sfere di controllo
si riflette nella ricca produzione di norme di matrice convenzionale,
soprattutto in materia di sicurezza della navigazione e di prevenzione
dell’inquinamento ambientale, ad opera di conferenze fra Stati indette fin dalla
prima metà del 1900. A far data dalla sua istituzione, nel 1959, è stata poi
l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) – istituto specializzato delle
Nazioni Unite – a farsi promotrice della predisposizione di convenzioni volte a
regolamentare la navigazione marittima ed i problemi ad essa connessi. Fra
queste, vanno ricordati in primo luogo la Convenzione per la salvaguardia della
vita umana in mare (SOLAS) del 1974 ed il relativo Protocollo del 1978, con le
successive modifiche, che disciplinano fra l’altro: l’ispezione ed il controllo
delle navi, nonché il rilascio da parte degli Stati di bandiera delle
certificazioni – riconosciute dagli altri Stati contraenti e munite nei
confronti di questi ultimi della medesima efficacia delle certificazioni da essi
stessi rilasciate – attestanti il possesso dei requisiti di sicurezza previsti
dalla Convenzione stessa, con possibilità di affidare le ispezioni, le visite ed
il rilascio dei certificati ad enti riconosciuti dallo Stato di bandiera, il
quale rimane comunque garante della correttezza dell’operato di tali organismi;
i controlli all’interno dei porti da parte degli Stati costieri; i requisiti
degli organismi delegati dagli Stati di bandiera all’esecuzione delle visite di
controllo, delle ispezioni e del rilascio di certificazioni, che debbono
rispondere alle linee guida adottate dall’IMO con la risoluzione A.739(18) del
novembre 1993; i controlli rinforzati sulle petroliere e la possibilità per gli
Stati costieri di effettuare controlli sulle navi battenti bandiera straniera
quando vi siano evidenti ragioni di ritenere che il capitano o l’equipaggio non
abbiano conoscenza delle procedure essenziali di sicurezza a bordo (si vedano in
particolare il cap. I della Convenzione, con le modifiche apportate dal
Protocollo del 1978 che, incrementando i controlli da parte degli Stati
costieri, ha dato attuazione alle misure adottate dalla Conferenza
internazionale del ‘76 – ‘77 sulla sicurezza delle petroliere e sulla
prevenzione dell’inquinamento, ed il nuovo cap. XI-1 della Convenzione, entrato
in vigore il 1 gennaio 1996).
In tema di controlli sulle navi e di rilascio – con reciproco riconoscimento di
validità ed efficacia ad opera degli Stati contraenti – di certificazioni ad
opera di soggetti a ciò autorizzati dagli Stati di bandiera, possono ancora
essere ricordate la Convenzione sulle linee di carico del 1966 (LL66) e quella
per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973, le
quali, al pari della sopra menzionata SOLAS, realizzano il bilanciamento dei
contrapposti interessi di Stati di bandiera e Stati costieri attraverso il
mantenimento in capo ai primi delle attività di certificazione e la contestuale
attribuzione ai secondi del potere di controllare il possesso di valide
certificazioni ed il rispetto delle prescrizioni imposte, con facoltà, in caso
contrario, di impedire la ripresa della navigazione.
2.2. La generalizzata possibilità per gli Stati di bandiera, responsabili del
rilascio dei certificati di sicurezza a mente delle suddette Convenzioni, di
delegare tale attività ad organismi tecnici all’uopo autorizzati, ha fatto
sorgere il problema di stabilire i requisiti minimi occorrenti perché tali
organismi possano considerarsi affidabili secondo parametri condivisi dalla
comunità internazionale. La questione, affrontata in prima battuta dall’IMO con
la risoluzione A.739(18), recante linee guida per il rilascio delle
autorizzazioni agli organismi di certificazione che agiscono per conto degli
Stati di bandiera, ha trovato ulteriore ed autonoma definizione in seno
all’Unione europea con l’approvazione della Direttiva 94/57/CE, relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e
le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle
amministrazioni marittime, e adottata nell’ottica di una politica comune della
sicurezza e della prevenzione dell’inquinamento in mare volta alla rigorosa
applicazione delle convenzioni, dei codici e della risoluzioni internazionali,
perseguendo al contempo l’obiettivo della libera prestazione dei servizi (così
il Preambolo). La Direttiva, che detta i criteri minimi generali e specifici
richiesti agli organismi riconosciuti dagli Stati membri ai fini del controllo e
del rilascio delle certificazioni relativamente a navi battenti la propria
bandiera, è stata peraltro successivamente integrata, quanto ai criteri
generali, dalla Direttiva 97/58/CE, a sua volta emanata in adeguamento alla
sopravvenuta risoluzione IMO A.789(19).
2.3. L’Italia, che aveva già ratificato tutte le principali Convenzioni adottate
in sede IMO, ha dato attuazione alla normativa di fonte comunitaria con il
D.Lgs. n. 314/98, modificato ed integrato – a seguito dell’apertura di una
procedura di infrazione – dal successivo D.Lgs. n. 169/00. Si è così registrato
il superamento della disciplina interna dettata, in tema di visita,
classificazione e certificazione delle navi, dal risalente D.Lgs. C.p.S. n.
340/47, in forza del quale lo Stato italiano aveva nel corso del tempo delegato
una serie di proprie funzioni relative alla classificazione ed accertamento
tecnico al Registro Italiano Navale, antico istituto di classificazione già
elevato in ente morale con R.D. n. 731/10, quindi destinatario di un primo
inquadramento organico mediante R.D.L. n. 1513/36. Giova per inciso osservare
che il citato decreto n. 340/47, artt. 1 e 3, nell’autorizzare il Registro
Italiano Navale ad effettuare la visita, la classificazione, il collaudo delle
navi, al contempo prevedeva che anche altri istituti potessero venire
autorizzati alla classificazione e rendersi affidatari delle operazioni o
funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di
navigabilità, all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura,
alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla
prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in genere, al controllo
tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.
Sotto quest’ultimo aspetto, il D.Lgs. n. 314/98 non presenta dunque contenuti di
assoluta novità laddove, in ossequio alle regole comunitarie sulla concorrenza e
la libera circolazione dei servizi, riconosce a tutte le società di
classificazione o ad altri enti privati in possesso dei requisiti richiesti la
possibilità di svolgere – previa autorizzazione – le attività di cui si discute.
L’importanza del provvedimento risiede, piuttosto, nella codificazione dei
criteri, elencati nell’allegato 3, che presiedono al riconoscimento degli
organismi operanti per conto dell’amministrazione italiana nelle attività di
ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione delle navi, ovvero nel
rilascio di certificazioni, fermo restando che la disciplina in esame si
riferisce unicamente alle misure da adottare dall’amministrazione italiana in
relazione a navi battenti bandiera italiana (si vedano gli artt. 1, 2 e 14 del
decreto), come del resto le Convenzioni internazionali dalle quali trae spunto
la Direttiva comunitaria nella cui attuazione il decreto, come detto, è stato
emanato.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 314/98, il Registro Italiano Navale, quale
ente già autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di
stazzatura, continua peraltro ad operare in base alle proprie disposizioni
statutarie e con i propri mezzi patrimoniali e finanziari, salvo l’onere di
adottare entro sei mesi un nuovo statuto “per disciplinare il proprio
ordinamento in relazione alle finalità di salvaguardia della vita umana dei beni
e dell'ambiente, svolgendo o promuovendo, nell'osservanza delle normative
nazionali, comunitarie e internazionali, attività di verifica, di controllo, di
certificazione e di ricerca riguardo ai materiali, ai progetti, alle tecnologie,
ai prodotti e alle installazioni del settore marittimo e degli altri settori
produttivi, anche in adempimento di compiti affidati da amministrazioni o altra
autorità”; la norma prevede inoltre che, nell’adottare il nuovo statuto, il
Registro Italiano Navale “assicura la rappresentatività nei suoi organi dei
settori interessati e la flessibilità di azione, la snellezza di procedure e la
rapidità di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di
organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare
nel modo più idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza”. In
forza della richiamata disposizione, il nuovo statuto dell’ente è stato
approvato con decreto del 18 maggio 1999 e contestuale costituzione della
R.I.Na. S.p.a., odierna resistente, quale “braccio operativo” del Registro
Italiano Navale, costituito in fondazione di diritto privato.
3. Le coordinate interpretative ricavabili dall’evoluzione della normativa
internazionale, comunitaria ed interna sono a questo punto sufficientemente
dettagliate perché possa farsene discendere la soluzione della controversia
all’attenzione del collegio.
3.1. La nave “Boccaccio”, lo si è più volte ripetuto, è stata di proprietà della
società italiana Tirrenia di navigazione ed ha battuto bandiera italiana fino al
mese di aprile del 1999. La quasi totalità della documentazione oggetto
dell’istanza di accesso, e riferibile a tale periodo, è stata in effetti già
consegnata dalla R.I.Na. al ricorrente, il quale chiede ancora che gli siano
consegnati in copia: a) il “software” per analizzare la stabilità e copia dei
“database” per le varie riprogettazioni; b) le informazioni complete relative
allo scafo ed ai compartimenti in relazione alla forma, permeabilità e punti di
falla sotto la linea di galleggiamento, in forma di disegni dettagliati; c) la
documentazione sulla stabilità; d) la documentazione relativa ai calcoli della
linea di carico; e) la portata attesa dello “spraying” e dello scarico
dell’acqua dal ponte “garage” dopo le modifiche del 1991; f) i diagrammi e della
potenza di pompaggio in relazione ai “ballast”. Si tratta di documenti tecnici,
la cui disponibilità da parte della società resistente è astrattamente
giustificabile, se si considera che il Registro Italiano Navale – in virtù del
rinvio fatto dall’art. 3 lett. f) della legge n. 616/62 all’art. 3 del D.Lgs.
C.p.S. n. 340/47, ed ai sensi del D.M. 10 giugno 1947 e degli artt. 138, 166,
167 e 168 del codice della navigazione – riveste la qualità di ente tecnico
preposto alla stazzatura, alla classificazione, alle visite ed ispezioni per
l'accertamento e il controllo delle condizioni di navigabilità, nonché
all'assegnazione della linea di massimo carico (bordo libero).
Ora, non è discutibile che le attività suddette sono state svolte dal Registro
Navale prima, e poi da R.I.Na. S.p.a., in qualità di enti (strumentali)
autorizzati in Italia allo svolgimento di pubbliche funzioni vere e proprie
(rilascio di certificazioni), nonché di altre funzioni connotate da evidenti
profili di pubblico interesse poiché consistenti in opera di ausilio tecnico di
cui le amministrazioni competenti si avvalgono per i propri fini istituzionali.
Ne consegue che la resistente ricade appieno nella nozione di “pubblica
amministrazione” fatta propria dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, in quanto soggetto di diritto
privato esercente un’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale (e comunitario); con l’ulteriore conseguenza della sicura soggezione
all’accesso preteso dal ricorrente con riferimento alla documentazione anteriore
all’aprile 1999, ed ancora contesa. A tale proposito, rileva il collegio che le
difese svolte da R.I.Na. con la memoria depositata il 27 giugno 2007 contengono
un implicito riconoscimento in ordine all’esistenza in formato digitale dei dati
utilizzati per la progettazione della nave e per il calcolo della stabilità,
anche a seguito della trasformazione del 1991: la rappresentazione digitale dei
dati in questione (non anche, evidentemente, il “software” di calcolo) rientra
senz’altro nella definizione di documento ostensibile, e deve essere pertanto
messa a disposizione del ricorrente. Quanto ai disegni e documenti elencati
“sub” b), e) ed f), essi sembrano coincidere con quelli già consegnati al
ricorrente, né costui ha specificato, come sarebbe stato suo onere, le ragioni
della pretesa inadeguatezza della documentazione sino ad ora ricevuta. Non vi è,
infine, motivo di dubitare dell’affermazione di R.I.Na. S.p.a. sulla mancata
conservazione dei calcoli della linea di carico, che appaiono peraltro
riproducibili sulla base dei dati a disposizione dell’interessato.
3.2. Non può essere invece accolta la domanda avente ad oggetto i documenti
formati da R.I.Na. S.p.a. dopo il passaggio della nave “Boccaccio” sotto la
bandiera della Repubblica di Panama e l’acquisto della nuova denominazione di
“Al Salam Boccaccio ‘98”.
Il 20 gennaio 1998 è intervenuto fra Registro Italiano Navale e il Ministero
delle Finanze e del Tesoro di Panama un accordo ufficiale (“Official
agreement”), in atti, per la delega al primo – organismo riconosciuto secondo la
normativa internazionale – del servizio di visita e rilascio di certificazioni
tecniche relativamente alle navi iscritte nei registri della Repubblica di
Panama, con lo specifico incarico di accertare la rispondenza delle navi
battenti bandiera panamense ai requisiti previsti dagli accordi internazionali
ratificati dallo Stato di Panama e di rilasciare i relativi certificati, oltre
che di cooperare con gli Stati costieri ai fini dei controlli ad essi riservati;
ai sensi dell’accordo in esame, i servizi prestati ed i certificati rilasciati
dal Registro si considerano prestati o rilasciati dallo stesso Stato di Panama,
a condizione che R.I.Na. rispetti le previsioni di cui all’allegato 1 della
risoluzione IMO A.739(18).
L’attività di classificazione e certificazione svolta da R.I.Na. sulla nave “Al
Salam Boccaccio ‘98”, comprensiva dei preliminari accertamenti tecnici, si
inscrive dunque nel quadro della convenzione predetta e dei poteri di ispezione
e certificazione delegati a R.I.Na. dallo Stato di bandiera, il quale sul piano
internazionale rimane responsabile della sicurezza delle proprie navi e risponde
dell’eventuale inaffidabilità degli organismi cui abbia inteso delegare le
proprie prerogative di controllo e certificazione. In questa ottica,
nell’attività della resistente non può che ravvisarsi una manifestazione della
potestà o capacità pubblicistica di un’amministrazione statuale straniera, ciò
che rende l’ente irriducibile alla nozione di pubblica amministrazione passibile
di accesso agli atti secondo la legge nazionale italiana: in altri termini, se
non vi è dubbio che R.I.Na. S.p.a. sia così qualificabile quando agisce per lo
Stato italiano o in suo ausilio, lo stesso non può dirsi quando essa spenda la
propria attività nel diretto interesse di altri Stati, in relazione alla cui
attività non sussistono del resto quelle esigenze di rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza, e buon andamento cui la disciplina interna sull’accesso
presiede.
Nella medesima prospettiva, deve ricordarsi ancora una volta che lo Stato di
bandiera ha il primario interesse di assicurarsi ed assicurare alla comunità
internazionale la sicurezza delle proprie navi, e che a tale interesse risponde
– sotto il profilo dell’amministrazione attiva – il rilascio delle
certificazioni di sicurezza delle proprie navi attraverso organi interni o
mediante affidamento ad organismi riconosciuti; lo speculare interesse degli
altri Stati, e segnatamente di quelli costieri, al rispetto delle norme
sovranazionali di sicurezza marittima è invece garantito – sempre sotto il
profilo dell’amministrazione attiva – dai penetranti poteri di controllo che
sono ad essi attribuiti sul naviglio straniero in ordine alle certificazioni
possedute ed alle condizioni generali della nave (si vedano ad esempio, oltre
alle Convenzioni IMO, la Direttiva comunitaria 95/21/CE in materia di controlli
delle navi da parte degli Stati di approdo, con le modifiche apportate dalla
Direttiva 98/25/CE). L’esistenza di poteri di controllo e la circostanza che, in
determinate ipotesi, la mancanza di certificazioni rilasciate da organismi
riconosciuti possa determinare il fermo della nave, ovvero la priorità in caso
di ispezione (artt. 5 e 9-bis della citata Direttiva 95/21/CE), non equivale
tuttavia ad affermare che l’attività amministrativa sottostante al rilascio di
quei certificati sia in qualche modo riferibile allo Stato costiero: per
quest’ultimo, la rilevanza delle certificazioni non presuppone alcun rapporto
funzionale con l’organismo certificatore del quale lo Stato di bandiera si sia
eventualmente avvalso, ma è un portato della medesima normativa che, annettendo
efficacia a tali certificazioni in un determinato contesto internazionale o
sovranazionale, obbliga poi ciascuno degli Stati suoi destinatari ad accettare i
certificati emessi da altri Stati ed a assegnare ad essi la medesima efficacia
che ai propri (cfr. ad esempio la regola 17 della Convenzione SOLAS 74).
3.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’incontestata rilevanza ai
fini della legge italiana e/o comunitaria delle certificazioni rilasciate da
R.I.Na. S.p.a. per conto della Repubblica di Panama non rende per ciò solo
l’organismo certificatore equiparabile ad un soggetto esercente attività di
interesse pubblico secondo il diritto italiano, ed in contrario non vale
sostenere che l’attività di certificazione definirebbe anche le funzioni
dell’amministrazione marittima italiana, la quale svolgerebbe le proprie
funzioni di tutela di interessi di rilievo costituzionale anche servendosi delle
certificazioni prodotte da R.I.Na.. Certamente le regole comuni in materia di
sicurezza della navigazione marittima soddisfano interessi diffusi nella
comunità internazionale, ed è in virtù di tali interessi che i singoli Stati
membri della comunità promuovono l’adozione di regole siffatte e vi aderiscono;
ma questo non significa che l’attività amministrativa di certificazione delle
navi – dove l’attributo “amministrativa” indica l’imputabilità ad una pubblica
amministrazione, a prescindere dal regime pubblicistico o privatistico degli
atti realizzati – compiuta da ciascuno Stato membro in ossequio a quelle regole
si traduca in attività istituzionale riferibile a tutti gli altri Stati, o di
volta in volta agli Stati costieri con i quali lo Stato membro venga in
contatto.
Seguendo l’impostazione del ricorrente, dovrebbe ad esempio concludersi che
anche l’attività di controllo sulle navi battenti bandiera straniera operata da
ciascuno Stato costiero costituisca attività amministrativa in qualche misura
appartenente anche agli altri Stati costieri, il che non può evidentemente
essere sostenuto. Deve allora tenersi conto che l’interesse di ciascuno Stato al
rispetto delle regole in questione – nel caso dell’Italia senz’altro involgente
profili di rango costituzionale – prende forma nell’attività politica e
amministrativa di adesione, attuazione ed ottemperanza alle norme comuni (si
ricorda che l’esercizio dei controlli sulle navi forma oggetto di un onere degli
Stati costieri, oltre che di una prerogativa), ma anche nel riconoscimento di
pari efficacia all’altrui attività amministrativa, ed in particolare nel
riconoscimento di validità ed efficacia alle certificazioni rilasciate da altri
Stati in conformità alle regole comuni, le quale facoltizzano esse stesse il
ricorso ad organismi esterni adeguatamente qualificati: ed è proprio dal
reciproco riconoscimento che discende la rilevanza delle certificazioni al di
fuori dello Stato di rilascio, non occorrendo pertanto ipotizzare una sorta di
concorso dello Stato di bandiera, o degli organismi esterni di cui questo si sia
avvalso, nell’amministrazione attiva degli Stati costieri.
Nello specifico, in definitiva, l’unico criterio di collegamento tra le
certificazioni e documentazioni relative alla nave “Al Salam Boccaccio” e
l’Italia viene ad essere costituito dalla nazionalità dell’ente di
classificazione, elemento del tutto occasionale e inidoneo, per le ragioni
esposte, a rendere l’attività prestata da R.I.Na. S.p.a. su mandato dello Stato
di Panama pur latamente espressiva del perseguimento di finalità istituzionali
proprie di una pubblica amministrazione che non sia quella dello Stato mandante.
Né la conclusione è scalfita dal fatto che R.I.Na. goda di riconoscimento ed
autorizzazione da parte dello Stato italiano ai sensi del D.Lgs. n. 314/98,
giacché l’attività di certificazione da essa prestata per conto di altri Stati
si fonda sul riconoscimento che da questi, e non dall’Italia, abbia ricevuto in
conformità alle Convenzioni internazionali; mentre, ancora una volta, la
validità ed efficacia in Italia dei certificati emessi da R.I.Na. su incarico di
altri Stati dipende dalle clausole di reciproco riconoscimento presenti nelle
Convenzioni stesse, oltre che da eventuali accordi o trattati bilaterali: nel
caso di Panama, il riferimento è al Trattato di amicizia, commercio e
navigazione concluso il 7 ottobre 1965 e ratificato dall’Italia con legge n.
308/68, il cui art. 25 prevede il reciproco riconoscimento dei certificati di
stazza, anch’esso compreso fra i certificati che R.I.Na. è autorizzata ad
emettere per conto della Repubblica centroamericana (si veda l’appendice 1
dell’accordo Panama – R.I.Na.).
4. Escluso, dunque, che R.I.Na. S.p.a. abbia agito per il periodo successivo
all’aprile del 1999 (anche) in veste di “pubblica amministrazione” ai sensi
dell’art. 22 della legge n. 241/90, la domanda di accesso proposta dal
ricorrente risulta infondata (il collegio non ritiene che la domanda dia luogo
ad una questione di giurisdizione, nel momento in cui lo stesso ricorrente non
nega che R.I.Na. abbia agito per conto della Repubblica panamense, ma tenta di
accreditare la tesi della diretta riferibilità dell’attività della società
resistente anche allo Stato italiano). Quanto al periodo precedente,
parzialmente cessata la materia del contendere, la società resistente deve
essere condannata a consegnare al ricorrente in formato digitale i dati relativi
alla progettazione e riprogettazione della nave e per il calcolo della
stabilità, anche a seguito della trasformazione avvenuta nel 1991.
La reciproca soccombenza e la peculiarità della fattispecie giustificano la
compensazione delle spese processuali fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione
consegnata da R.I.Na. S.p.a. al ricorrente in corso di causa;
condanna R.I.Na. S.p.a. a consegnare al ricorrente i restanti documenti, meglio
specificati in parte motiva;
respinge la domanda relativamente agli atti e documenti formati e detenuti da
R.I.Na. in seguito all’acquisto della nave “Boccaccio” da parte della
controinteressata Pacific Sunlight Marine Inc. ed al passaggio della nave stessa
sotto la bandiera panamense;
dichiara integralmente compensate le spese del giudizio fra tutte le parti in
causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28/06/2007 con
l'intervento dei signori:
Renato Vivenzio, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it