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TAR LIGURIA, Sez. I, 12 ottobre 2007, sentenza n. 1759
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso alle informazioni ambientali - Art. 2, n. 5, D.Lgs. n. 195/2005 - Accesso alle analisi e ai dati di carattere economico e contabile - Limiti. Le analisi e i dati di carattere economico e contabile di cui all’art. 2, n. 5 del D.Lgs. n. 195/2005 possono integrare un’informazione ambientale soltanto qualora vengano utilizzati nell’ambito dell’esercizio di un’attività amministrativa (n. 3) che incida o possa incidere concretamente sugli elementi dell’ambiente di cui al n. 1 (aria, atmosfera, acqua, suolo, etc.) o sui fattori dell’ambiente di cui al n. 2 (energia, rumore, radiazioni, etc.). Al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessità che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 D.Lgs. n. 195/2005: spetta ovviamente a colui che chiede l’accesso la precisa definizione dell’oggetto dell’istanza, mediante la chiara indicazione del nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza della misura amministrativa su detti elementi o fattori ambientali. Pres. Di Sciascio, Est. Vitali - V.A.S. (avv. Granara) c. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gerbi e Zanobini) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 ottobre 2007, n. 1759

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso alle informazioni ambientali - D.Lgs. n. 195/2005 - Strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione dei procedimenti in itinere - Esclusione. Per quanto esteso sia - in forza della definizione di cui all’art. 2 - l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 195/2005, esso non può dare titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all’informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere (cfr. l’art. 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005), tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull'intero operato di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un’associazione privata poteri ispettivi, che non le competono (nello stesso senso, recentemente, T.A.R. Puglia, III, 5.7.2006, n. 2725; T.A.R. Lombardia, I, 26.5.2004, n. 1770). Pres. Di Sciascio, Est. Vitali - V.A.S. (avv. Granara) c. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gerbi e Zanobini) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 ottobre 2007, n. 1759
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA

(SEZIONE PRIMA)


N. 01759/2007 REG. SEN.

N. 00509/2007 REG. RIC.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 590 del 2007, proposto da:
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Bartolomeo Bosco 31/4;


contro


Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gerbi e Maria Luisa Zanobini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, alla via Corsica 21/18;

per l'annullamento

dell'atto prot. n. 4794 in data 08.06.2007, di rigetto dell'istanza 10.05.2007 di rilascio di copia dei bilanci consuntivi dell'Ente Parco relativi agli anni 2003-2004-2005-2006 e delle inerenti delibere approvative, nonchè per l'accertamento del diritto della onlus ricorrente all'accesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/09/2007 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con ricorso ex art. 25 della legge 7.8.1990, n. 241 notificato in data 21.6.2007 la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S. agisce ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 195/2005 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) al fine di ottenere copia dei bilanci consuntivi dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 e delle relative delibere di approvazione, invano richiesti con istanza di accesso in data 10.05.2007.

L’Ente Parco con provvedimento prot. n. 4794 in data 08.06.2007 ha infatti negato l’accesso agli atti, sul presupposto che i documenti richiesti non sarebbero riconducibili alla nozione di “informazione ambientale”, e che la richiesta apparirebbe manifestamente irragionevole ed espressa in termini eccessivamente generici ex art. 5 D. Lgs. n. 195/2005.

A sostegno del gravame l’associazione ricorrente deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.

1.Violazione degli artt. 22, 23, 24 della legge 7.8.1990, n. 241 e del relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 27.6.1992, n. 352, in relazione alla violazione dell’art. 24 Cost..

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 19.8.2005, n. 195. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Sviamento.

L’associazione ricorrente sostiene che la fattispecie speciale di accesso in materia ambientale si connoterebbe rispetto a quella generale prevista dalla legge n. 241/1990 per l’estensione dei soggetti legittimati e per il contenuto delle cognizioni accessibili.

Nella fattispecie, i bilanci consuntivi dell’ ente dovrebbero ritenersi alla stregua di “analisi costi-benefici ed altre analisi economiche” di cui all’art. 2 lettera a) punto 5 del D. Lgs. n. 195/2005.

Si è costituito in giudizio l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, instando per la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.9.2007 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.


DIRITTO


L’art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, sotto la rubrica “definizioni”, stabilisce che “ai fini del presente decreto s'intende per: a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)”.

Posto che per “misure amministrative” debbono intendersi tutte le forme di esercizio dell’attività amministrativa (cfr. C.G.C.E., VI, 17.6.1998, C-321/96), dalla disposizione citata si ricava che le analisi ed i dati di carattere economico o contabile (n. 5) possono integrare un’informazione ambientale soltanto qualora vengano utilizzati nell’ambito dell’esercizio di un’attività amministrativa (n. 3) che incida o possa incidere concretamente sugli elementi dell’ambiente di cui al n. 1 (aria, atmosfera, acqua, suolo, etc.) o sui fattori dell’ambiente di cui al n. 2 (energia, rumore, radiazioni, etc.).

Al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessità che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 D.Lgs. n. 195/2005.

Spetta ovviamente a colui che chiede l’accesso la precisa definizione dell'oggetto dell’istanza, mediante una chiara indicazione del nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza della misura amministrativa sugli elementi o sui fattori ambientali di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 195/2005 (cfr., seppure con riferimento all’art. 2 del D. Lgs. n. 39/1997, Cons. di St., V, 14.2.2003, n. 816; nello stesso senso T.A.R. Sicilia-Catania, I, 11.1.2006, n. 11).

Nel caso di specie, la circostanza che l’istanza di accesso (cfr. doc. 7 delle produzioni 25.9.2007 di parte resistente) riguardi i bilanci consuntivi di un parco nazionale non vale – di per sé – a dimostrare l'attinenza dei documenti richiesti agli elementi costitutivi della nozione di ambiente.

Legittimamente, pertanto, l’ente intimato ha negato l’accesso ai bilanci consuntivi dell’ente ed alle relative delibere di approvazione, stante la eccessiva genericità della richiesta, che costituisce uno specifico motivo di diniego di accesso alle informazioni ambientali ex art. 5 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 195/2005.

Ritiene il Collegio che, per quanto esteso sia - in forza della predetta definizione - l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 195/2005, esso non può dare titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto all’informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere (cfr. l’art. 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005), tradursi in uno strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull'intero operato di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un’associazione privata poteri ispettivi, che non le competono (nello stesso senso, recentemente, T.A.R. Puglia, III, 5.7.2006, n. 2725; T.A.R. Lombardia, I, 26.5.2004, n. 1770).

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Rigetta il ricorso.

Condanna l’associazione ricorrente al pagamento in favore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27/09/2007 con l'intervento dei signori:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Luca Morbelli, Referendario

Angelo Vitali, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE

 


 

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