Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
TAR LIGURIA, Sez. I, 12 ottobre 2007, sentenza n. 1759
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso alle
informazioni ambientali - Art. 2, n. 5, D.Lgs. n. 195/2005 - Accesso alle
analisi e ai dati di carattere economico e contabile - Limiti. Le analisi e
i dati di carattere economico e contabile di cui all’art. 2, n. 5 del D.Lgs. n.
195/2005 possono integrare un’informazione ambientale soltanto qualora vengano
utilizzati nell’ambito dell’esercizio di un’attività amministrativa (n. 3) che
incida o possa incidere concretamente sugli elementi dell’ambiente di cui al n.
1 (aria, atmosfera, acqua, suolo, etc.) o sui fattori dell’ambiente di cui al n.
2 (energia, rumore, radiazioni, etc.). Al fine di evitare forme di controllo
sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del
riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessità
che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività
amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo
(compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai
nn. 1 e 2 dell’art. 2 D.Lgs. n. 195/2005: spetta ovviamente a colui che chiede
l’accesso la precisa definizione dell’oggetto dell’istanza, mediante la chiara
indicazione del nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza
della misura amministrativa su detti elementi o fattori ambientali. Pres. Di
Sciascio, Est. Vitali - V.A.S. (avv. Granara) c. Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre (avv.ti Gerbi e Zanobini) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 ottobre
2007, n. 1759
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso alle
informazioni ambientali - D.Lgs. n. 195/2005 - Strumento di controllo
sistematico e generalizzato sulla gestione dei procedimenti in itinere -
Esclusione. Per quanto esteso sia - in forza della definizione di cui
all’art. 2 - l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 195/2005, esso non può dare
titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un
determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto
all’informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere
(cfr. l’art. 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005), tradursi in uno
strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i
procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull'intero operato
di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un’associazione privata
poteri ispettivi, che non le competono (nello stesso senso, recentemente, T.A.R.
Puglia, III, 5.7.2006, n. 2725; T.A.R. Lombardia, I, 26.5.2004, n. 1770). Pres.
Di Sciascio, Est. Vitali - V.A.S. (avv. Granara) c. Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre (avv.ti Gerbi e Zanobini) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 ottobre
2007, n. 1759
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA
(SEZIONE PRIMA)
N. 01759/2007 REG. SEN.
N. 00509/2007 REG. RIC.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 590 del 2007, proposto da:
Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S., rappresentata e difesa
dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
Genova, alla via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del Presidente pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gerbi e Maria Luisa Zanobini, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, alla via Corsica 21/18;
per l'annullamento
dell'atto prot. n. 4794 in data 08.06.2007, di rigetto dell'istanza 10.05.2007
di rilascio di copia dei bilanci consuntivi dell'Ente Parco relativi agli anni
2003-2004-2005-2006 e delle inerenti delibere approvative, nonchè per
l'accertamento del diritto della onlus ricorrente all'accesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque
Terre;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27/09/2007 l’avv. Angelo Vitali e
uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ex art. 25 della legge 7.8.1990, n. 241 notificato in data 21.6.2007
la Onlus Associazione Verdi Ambiente e Societa' - V.A.S. agisce ex artt. 2 e 3
del D. Lgs. n. 195/2005 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del
pubblico all’informazione ambientale) al fine di ottenere copia dei bilanci
consuntivi dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre relativi agli anni 2003,
2004, 2005 e 2006 e delle relative delibere di approvazione, invano richiesti
con istanza di accesso in data 10.05.2007.
L’Ente Parco con provvedimento prot. n. 4794 in data 08.06.2007 ha infatti
negato l’accesso agli atti, sul presupposto che i documenti richiesti non
sarebbero riconducibili alla nozione di “informazione ambientale”, e che la
richiesta apparirebbe manifestamente irragionevole ed espressa in termini
eccessivamente generici ex art. 5 D. Lgs. n. 195/2005.
A sostegno del gravame l’associazione ricorrente deduce due motivi di ricorso,
rubricati come segue.
1.Violazione degli artt. 22, 23, 24 della legge 7.8.1990, n. 241 e del relativo
regolamento attuativo approvato con D.P.R. 27.6.1992, n. 352, in relazione alla
violazione dell’art. 24 Cost..
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 19.8.2005, n.
195. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Sviamento.
L’associazione ricorrente sostiene che la fattispecie speciale di accesso in
materia ambientale si connoterebbe rispetto a quella generale prevista dalla
legge n. 241/1990 per l’estensione dei soggetti legittimati e per il contenuto
delle cognizioni accessibili.
Nella fattispecie, i bilanci consuntivi dell’ ente dovrebbero ritenersi alla
stregua di “analisi costi-benefici ed altre analisi economiche” di cui all’art.
2 lettera a) punto 5 del D. Lgs. n. 195/2005.
Si è costituito in giudizio l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, instando
per la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 27.9.2007 il ricorso è stato trattenuto dal
Collegio per la decisione.
DIRITTO
L’art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, sotto la rubrica “definizioni”, stabilisce che
“ai fini del presente decreto s'intende per: a) «informazione ambientale»:
qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica
od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi
dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i
siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità
biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le
sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli
radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che
incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero
1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni
legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e
le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le
relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi
costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle
misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della
sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di
cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai
punti 2) e 3)”.
Posto che per “misure amministrative” debbono intendersi tutte le forme di
esercizio dell’attività amministrativa (cfr. C.G.C.E., VI, 17.6.1998, C-321/96),
dalla disposizione citata si ricava che le analisi ed i dati di carattere
economico o contabile (n. 5) possono integrare un’informazione ambientale
soltanto qualora vengano utilizzati nell’ambito dell’esercizio di un’attività
amministrativa (n. 3) che incida o possa incidere concretamente sugli elementi
dell’ambiente di cui al n. 1 (aria, atmosfera, acqua, suolo, etc.) o sui fattori
dell’ambiente di cui al n. 2 (energia, rumore, radiazioni, etc.).
Al fine di evitare forme di controllo sistematico e generalizzato sull’attività
amministrativa, la latitudine del riferimento alle misure amministrative è stata
dunque temperata dalla necessità che, per integrare propriamente un’informazione
ambientale, l’attività amministrativa incida concretamente, in positivo
(tutelandoli) o in negativo (compromettendoli) sugli elementi o sui fattori
ambientali come individuati ai nn. 1 e 2 dell’art. 2 D.Lgs. n. 195/2005.
Spetta ovviamente a colui che chiede l’accesso la precisa definizione
dell'oggetto dell’istanza, mediante una chiara indicazione del nesso concreto
dal quale sia possibile desumere l’incidenza della misura amministrativa sugli
elementi o sui fattori ambientali di cui all’art. 2 D. Lgs. n. 195/2005 (cfr.,
seppure con riferimento all’art. 2 del D. Lgs. n. 39/1997, Cons. di St., V,
14.2.2003, n. 816; nello stesso senso T.A.R. Sicilia-Catania, I, 11.1.2006, n.
11).
Nel caso di specie, la circostanza che l’istanza di accesso (cfr. doc. 7 delle
produzioni 25.9.2007 di parte resistente) riguardi i bilanci consuntivi di un
parco nazionale non vale – di per sé – a dimostrare l'attinenza dei documenti
richiesti agli elementi costitutivi della nozione di ambiente.
Legittimamente, pertanto, l’ente intimato ha negato l’accesso ai bilanci
consuntivi dell’ente ed alle relative delibere di approvazione, stante la
eccessiva genericità della richiesta, che costituisce uno specifico motivo di
diniego di accesso alle informazioni ambientali ex art. 5 comma 1 lettera c) del
D. Lgs. n. 195/2005.
Ritiene il Collegio che, per quanto esteso sia - in forza della predetta
definizione - l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 195/2005, esso non può dare
titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un
determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto
all’informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere
(cfr. l’art. 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005), tradursi in uno
strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i
procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull'intero operato
di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un’associazione privata
poteri ispettivi, che non le competono (nello stesso senso, recentemente, T.A.R.
Puglia, III, 5.7.2006, n. 2725; T.A.R. Lombardia, I, 26.5.2004, n. 1770).
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’associazione ricorrente al pagamento in favore dell’Ente Parco
Nazionale delle Cinque Terre delle spese di giudizio, che si liquidano in €
1.500,00 (millecinquecento) oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 27/09/2007 con
l'intervento dei signori:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Luca Morbelli, Referendario
Angelo Vitali, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Vedi
altre:
SENTENZE PER ESTESO
Ritorna alle
MASSIME della sentenza - Approfondisci
con altre massime:
GIURISPRUDENZA -
Ricerca in:
LEGISLAZIONE
- Ricerca
in:
DOTTRINA
www.AmbienteDiritto.it