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TAR LOMBARDIA, Brescia, 6 febbraio 2007, sentenza n.
114
Rifiuti – Discariche – Fasi di esercizio già concluse o in corso di
completamento – Disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2006 – Totale e meccanica
applicazione – Esclusione. Il riferimento contenuto nel comma 1, dell'art.
17, del Dlgs. 36 del 2003, alle discariche già autorizzate alla data di entrata
in vigore del decreto, non può comportare l'indiscriminata estensione degli
obblighi ivi previsti a tutte le discariche, sia a quelle con rifiuti ancora da
conferire, che a quelle già chiuse o in fase di post gestione. Infatti, in
mancanza di un'espressa indicazione normativa, l'adeguamento alla disciplina
sopravvenuta non può risolversi in una totale e meccanica applicazione delle
nuove disposizioni agli impianti esistenti, ma deve tener conto della situazione
di fatto e dello stato in cui si trova la discarica, con la conseguenza che non
possono essere estesi gli obblighi relativi a fasi di esercizio già concluse o
in corso di completamento alla data di scadenza del termine per la presentazione
del piano di adeguamento. Un'indicazione in questo senso è contenuta nella
stessa direttiva 1999/31/CE, attuata dal menzionato decreto legislativo, che al
venticinquesimo considerando, dispone che "le discariche chiuse anteriormente
alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette
alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura". Inoltre, la
sanzione, contenuta all'art. 17, comma 5, del Dlgs. 36 del 2003, in caso di
mancata presentazione del piano, consiste nella prescrizione della chiusura
della discarica e, come osservato da condivisibile giurisprudenza che si è
pronunciata su questioni analoghe, è pertanto evidente che una discarica che
abbia già autonomamente cessato il conferimento dei rifiuti entro il termine per
la presentazione del piano di adeguamento, non può logicamente essere sanzionata
proprio con l’attivazione del procedimento di chiusura (cfr. Tar Veneto, 17
marzo 2006, n. 609; Tar Friuli Venezia Giulia, 17 novembre 2005, n. 888). Pres.
Scognamiglio, Est. Mielli – M.S. s.r.l. (avv.ti Roncelli e Mazzullo) c.
Provincia di Brescia (avv.ti Poli, Bugatti e Donati), ARPA della Regione
Lombardia e altri (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia – 6 febbraio 2007, n.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
- SEZIONE STACCATA DI BRESCIA -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 330 del 2006 proposto da:
MARELL SCAVI SRL
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Roncelli e Barbara Mazzullo ed
elettivamente domiciliata in Brescia, via Solferino n. 67, presso lo studio
dell'Avv. Elisa Bonzani;
contro
la PROVINCIA DI BRESCIA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Magda Poli, Katiuscia Bugatti e Gisella
Donati ed elettivamente domiciliata in Brescia, Piazza Paolo VI, Palazzo
Broletto, presso la sede dell'Avvocatura provinciale;
e contro
A.R.P.A. DELLA REGIONE LOMBARDIA
COMUNE DI PREVALLE
ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
non costituitisi in giudizio
per l’annullamento
del provvedimento del dirigente della Provincia di Brescia n. 3493 del 21
dicembre 2005, con il quale è stato approvato il piano di adeguamento della
discarica ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Dlgs. n. 36 del 2003, per la parte
in cui si prescrive l'obbligo di realizzazione della copertura superficiale
finale in conformità alla normativa sopravvenuta, nonché della lettera n.
37372/06 del 13 marzo 2006, di accettazione dell'appendice della garanzia
finanziaria ed atti connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia;
Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore, alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2007, il dott.
Stefano Mielli;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
La Società ricorrente è titolare di un'autorizzazione alla realizzazione e
all'esercizio di una discarica di rifiuti inerti e speciali derubricati, in
località Triassi nel Comune di Prevalle.
Gli atti autorizzativi e il parere di compatibilità ambientale della Regione
Lombardia di cui al decreto n. 18993 del 1 agosto 2000, hanno prescritto che le
modalità di copertura superficiale finale, avvenissero contemporaneamente con
l'avanzamento del fronte della discarica, mediante la posa di 30 cm di argilla
con permeabilità 10-6 cm/s e 70 cm di terreno coltivo.
In data 7 agosto 2003, la Società ha concluso i lavori di conferimento dei
rifiuti dandone comunicazione alla Provincia.
In data 26 settembre 2003 la Società ha inviato alla Provincia il piano di
adeguamento previsto dall'art. 17, del Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo
della direttiva 1999/31/CE, dichiarando l'indisponibilità ad adeguarsi alle
previsioni della normativa sopravvenuta limitatamente alle nuove modalità di
realizzazione della copertura superficiale finale, in quanto era pressoché
terminata la sua realizzazione in conformità alle indicazioni impartitele dagli
originari atti autorizzativi e al parere di compatibilità ambientale.
Per ogni altro aspetto, ivi compresa la prestazione delle garanzie finanziarie
ulteriori per la gestione post operativa, la ricorrente si è adeguata alla nuova
normativa.
Con provvedimento dirigenziale n. 3493 del 2 dicembre 2005, la Provincia di
Bergamo ha approvato il piano di adeguamento, prescrivendo tuttavia che la
copertura superficiale finale relativa a tutte le aree non ancora recuperate
alla data del 27 marzo 2003 - giorno dell'entrata in vigore del Dlgs. 13 gennaio
2003, n. 36 - avrebbe dovuto, anche previa rimozione di quella già realizzata,
essere adeguata alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del menzionato decreto
legislativo, il quale prevede una struttura multistrato avente uno spessore
considerevolmente maggiore di quello, in fase di completamento, previsto dagli
atti autorizzativi originari.
Con ricorso notificato il 10 febbraio 2005 e depositato il successivo 3 marzo
2005, il predetto decreto, limitatamente alla menzionata prescrizione, è
impugnato per le seguenti censure:
I) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del 2003,
eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità e irragionevolezza
manifesta, in quanto detta normativa non potrebbe trovare applicazione per le
discariche che, alla data del 27 settembre 2003, termine di presentazione del
piano di adeguamento, avessero già terminato i conferimenti cessando la fase di
gestione operativa e la realizzazione della copertura secondo le modalità
prescritte dagli atti autorizzativi;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del 2003, della
DGR n. 14393 del 30 settembre 2003, eccesso di potere per illogicità ed
irragionevolezza, in quanto la normativa di rango primario e le indicazioni
fornite sul punto dalla Regione, non prescrivono il rispetto delle modalità di
copertura finale della discarica previste dalla normativa sopravvenuta,
relativamente alle discariche che, alla data del 27 settembre 2003, avessero già
cessato l'attività;
III) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Dlgs. n. 36 del 2003,
eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e per
violazione del principio di proporzionalità, in quanto le modalità di copertura
previste dagli atti autorizzativi originari sarebbero sufficienti ad assicurare
un'adeguata tutela dell'ambiente, le operazioni di copertura sono continuate,
dopo l'entrata in vigore della normativa sopravvenuta, senza che alcuna autorità
prescrivesse indicazioni circa la necessità di provvedere diversamente da quanto
originariamente prescritto, e per la circostanza che le differenze altimetriche
che si determinerebbero in caso di realizzazione di coperture aventi un diverso
spessore, comporterebbe problemi di drenaggio, ristagno idrico, ruscellamento e
conseguente rischio di erosione;
IV) in via subordinata, eccepisce l'illegittimità costituzionale della
disposizione di cui all'art. 17 del Dlgs. 36 del 2003, ove interpretata nel
senso fatto proprio dalla Provincia.
Con atto depositato il 25 maggio 2006, divenuto efficace il provvedimento
impugnato a seguito dell'accettazione da parte della Provincia delle garanzie
finanziarie integrative, la ricorrente ha proposto domanda cautelare, cui ha
rinunciato alla Camera di consiglio del 9 giugno 2006.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Bergamo eccependo l'inammissibilità
del ricorso e chiedendone la reiezione perché infondato.
Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2006, in prossimità della quale le parti
hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L'eccezione, con cui la Provincia eccepisce l'inammissibilità del ricorso per
l'omessa impugnazione della DGR n. 14393 del 30 settembre 2003, è infondata, in
quanto nel ricorso non è dedotta la sua illegittimità, ma si lamenta all'opposto
che gli atti impugnati violerebbero la medesima; in ogni caso, non sussisterebbe
l'onere di impugnazione perchè, sul punto, la deliberazione ha natura meramente
interpretativa di una disposizione di legge priva di contenuto provvedimentale
lesivo della situazione giuridica della ricorrente.
2. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Costituisce oggetto della controversia l'individuazione dei soggetti tenuti,
durante il periodo transitorio, a realizzare la copertura superficiale finale
della discarica secondo le innovative modalità introdotte dal Dlgs. n. 36 del
2003.
La ricorrente, in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione
del piano di adeguamento, ha cessato l'attività di conferimento dei rifiuti ed
ha realizzato più di due terzi della copertura superficiale finale che gli atti
autorizzativi e il parere di compatibilità ambientale prescrivevano avvenissero
contemporaneamente con l'avanzamento del fronte della discarica, ed ha già steso
e modellato il primo substrato argilloso sulla restante parte.
L'art. 17 del menzionato decreto legislativo, prevede, al comma 1,
l’incondizionata possibilità, per le discariche già autorizzate, di continuare a
ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate fino al 31 dicembre 2005,
mentre, al comma 3, impone la presentazione di un piano di adeguamento della
discarica alle previsioni di cui al decreto stesso, la cui mancata approvazione
è sanzionata, dal successivo comma 5, con la prescrizione della chiusura della
discarica per ordine dell’autorità.
La deliberazione regionale n. 14393 del 30 settembre 2003, prevede che le
procedure di chiusura previste dall'art. 12, comma 3, si applichino anche ai
lotti degli impianti esistenti non ancora esauriti al 27 marzo 2003, che per le
discariche esistenti, con ultimo lotto attivato entro il 27 settembre 2003 e con
cessazione esercizio, previsto dal piano di gestione già approvato, entro il 16
luglio 2005, debba comunque essere presentato il progetto di adeguamento al Dlgs.
n. 36 del 2003, con esclusione del piano di gestione in quanto ormai non più
modificabile e infine che, per le discariche esistenti, il piano di adeguamento
relativo ai lotti la cui entrata in esercizio è prevista, dal piano di gestione
già approvato, successivamente al 27 settembre 2003, debba obbligatoriamente
conformarsi agli allegati di cui al Dlgs. 36 del 2003.
Pertanto né il Dlgs. n. 36 del 2003, né le linee guida regionali emanate con DGR
n. 14393 del 30 settembre 2003, disciplinano espressamente la fattispecie
all'esame che non riguarda una discarica suddivisa in lotti distinti.
2.1 Secondo l'interpretazione fatta propria dalla Provincia, il riferimento
contenuto nel comma 1, dell'art. 17, del Dlgs. 36 del 2003, alle discariche già
autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto, comporterebbe
l'indiscriminata estensione degli obblighi ivi previsti a tutte le discariche,
sia a quelle con rifiuti ancora da conferire, che quelle già chiuse o a quelle
in fase di post gestione.
Il Collegio ritiene che tale ordine di idee non possa essere condiviso.
Infatti, in mancanza di un'espressa indicazione normativa, l'adeguamento alla
disciplina sopravvenuta non può risolversi in una totale e meccanica
applicazione delle nuove disposizioni agli impianti esistenti, ma deve tener
conto della situazione di fatto e dello stato in cui si trova la discarica, con
la conseguenza che non possono essere estesi gli obblighi relativi a fasi di
esercizio già concluse o in corso di completamento alla data di scadenza del
termine per la presentazione del piano di adeguamento.
Un'indicazione in questo senso è contenuta nella stessa direttiva 1999/31/CE,
attuata dal menzionato decreto legislativo, che al venticinquesimo considerando,
dispone che "le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della
presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa
previste per la procedura di chiusura".
Inoltre, la sanzione, contenuta all'art. 17, comma 5, del Dlgs. 36 del 2003, in
caso di mancata presentazione del piano, consiste nella prescrizione della
chiusura della discarica e, come osservato da condivisibile giurisprudenza che
si è pronunciata su questioni analoghe, è pertanto evidente che una discarica
che, come nel caso di specie, abbia già autonomamente cessato il conferimento
dei rifiuti entro il termine per la presentazione del piano di adeguamento, non
può logicamente essere sanzionata proprio con l’attivazione del procedimento di
chiusura (cfr. Tar Veneto, 17 marzo 2006, n. 609; Tar Friuli Venezia Giulia, 17
novembre 2005, n. 888; è invece inconferente il richiamo al precedente della
Sezione Tar Lombardia, Brescia, 4 luglio 2006, n. 853, contenuto nella memoria
depositata in prossimità della pubblica udienza dalla Provincia, che riguarda
una diversa fattispecie, in cui veniva sollevata la questione di legittimità
costituzionale, ivi dichiarata manifestamente infondata, delle norme che
impongono l'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie per la fase di
post gestione relativamente ad una discarica cessata successivamente alla data
di presentazione del piano di adeguamento).
In definitiva, in accoglimento delle assorbenti censure contenute nel primo e
secondo motivo, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente
annullamento degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui prescrivono la
realizzazione della copertura finale secondo le modalità prescritte dal punto
1.2.3. dell'allegato I del Dlgs. n. 36 del 2003.
In ragione della novità delle questioni oggetto del ricorso, sussistono giusti
motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti del
giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento n. 3493 del 21 dicembre
2005, nel senso precisato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Brescia, l'11 gennaio 2006, dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, in Camera di consiglio, con l'intervento dei
Signori:
Roberto Scognamiglio Presidente
Gianluca Morri Giudice
Stefano Mielli Giudice est.
NUMERO SENTENZA 114 / 2007
DATA PUBBLICAZIONE 06 - 02 - 2007
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