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TAR LOMBARDIA, Brescia, 19 aprile 2007, sentenza n. 400
 

URBANISTICA - Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante - D.M. 9/5/2001 - Istanza di recupero del sottotetto a fini abitativi - Diniego - Motivazione - Principio di cautela. Il diniego sull’istanza di recupero del sottotetto a fini abitativi, per effetto del calcolo degli indici di edificabilità ex D.M. 9/5/2001 per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, deve dar conto dei profili di sussumibilità del singolo caso concreto entro le categorie individuate in relazione, tra l’altro, agli specifici elementi vulnerabili in esse presenti. In particolare, ove il diniego sia fondato su un’attività programmatoria non ancora ultimata, l’amministrazione chiamata a pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire deve esternare adeguatamente gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e previsti rilevanti in virtù del principio di cautela richiamato dall’art. 4 del D.M. citato. Pres. Scognamiglio, Est. Tenca - C.E. ed altro (avv. Pierantoni) c. Comune di Grassobbio (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 aprile 2007, n. 400


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE STACCATA DI BRESCIA (SEZIONE PRIMA)

N. 00400/2007 REG. SEN.

N. 02180/2004 REG. RIC.



ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2004, proposto da:
Cossali Elviro e Chinelli Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Pierantoni, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Malta n. 12;


contro


Comune di Grassobbio;


per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA IN DATA 6/10/2004 n. 12595 prot. DI DINIEGO SULL’ISTANZA DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO A FINI ABITATIVI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Preso atto che l’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/03/2007 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con l’introdotto gravame i ricorrenti impugnano il diniego sull’istanza di recupero del sottotetto dell’abitazione di proprietà, fondato sul mancato rispetto della volumetria massima stabilita dal D.M. 9/5/2001.
L’edificio è limitrofo allo stabilimento chimico 3V Sigma – soggetto alla disciplina del D. Lgs. 17/8/1999 n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” – operativo dagli anni ’60 e rispetto al quale è stato stimato, entro il perimetro di 470 metri, un probabile evento con lesioni irreversibili.
L’area interessata è stata classificata, con la variante adottata il 27/7/2004, tra le zone di contenimento dello stato di fatto (B1).
L’art. 4 del D.M. 9/5/2001, emanato in attuazione del predetto D. Lgs., prescrive ai Comuni di allegare allo strumento urbanistico l’elaborato tecnico “rischio di incidenti rilevanti” relativo al controllo dell’urbanizzazione. Tale elaborato si deve basare sui risultati acquisiti dalla Regione Lombardia in base al rapporto di sicurezza presentato dal gestore, e rispetto ad esso l’amministrazione intimata sottolinea che le risultanze definitive non sono ancora disponibili, in quanto il decreto regionale 19/10/2004 ha imposto l’esecuzione di una serie di operazioni integrative e il deposito di documenti, adempimenti che risultano ancora in itinere.
La regione Lombardia ha rilevato che il manufatto risulta interessato dall’evento incidentale “3b” – rottura su tratto di tubazione cloro in fase liquida – con probabilità di accadimento stimata pari a 2,8 x 10 (-4) occ./anno ed estensione della relativa area di pericolo a 470 metri (doc. 10).
La Regione, con successiva nota sollecitata dal Comune, ha altresì precisato che l’area di trova nella categoria di compatibilità territoriale E-F, con indice fondiario di edificazione inferiore a 0,5 mc. al mq., destinazione prevalentemente residenziale ed insediamenti industriali e artigianali. Ad avviso della Regione, ove siano rispettati gli indici e le destinazioni elencate, è possibile assentire la realizzazione di costruzioni.
Nella relazione depositata l’11/8/2005 l’amministrazione comunale puntualizza che il diniego è motivato con il fatto che, dopo il calcolo con metodo analitico dimostrativo dell’indice fondiario di edificazione, la volumetria residua è stata ripartita secondo un criterio proporzionale in base alla superficie fondiaria di ogni lotto: l’edificio dei ricorrenti, secondo il Comune, risulterebbe già per la parte esistente di volumetria superiore a quella massima assegnata al lotto, non rispettando il limite stabilito dal D.M. 151/2001.
Il Comune ha altresì aggiunto che la deroga prevista per i sottotetti riguarda gli strumenti urbanistici e non si estende alle norme di settore a tutela della salute pubblica.


Avverso la determinazione in epigrafe propongono gravame i ricorrenti, deducendo i seguenti motivi di diritto:


a) Illegittimità per erroneo calcolo della volumetria, in quanto considerando le abitazioni insistenti in loco e l’indice fondiario di 0,5 mc/mq residuerebbe comunque una quantità sufficiente di volume, pari a 262,28 mc., mentre d’altro canto il sottotetto non creerebbe alcuna volumetria aggiuntiva;


b) Carenza di motivazione, poiché manca il benché minimo riferimento ai conteggi e più in generale alle modalità con le quali si è pervenuti a disporre il diniego sull’istanza.


Alla pubblica udienza del 22/3/2007 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.


DIRITTO


I ricorrenti censurano la determinazione con la quale il Comune di Grassobbio ha opposto un diniego sull’istanza di permesso di costruire per il recupero di un sottotetto nell’abitazione di proprietà.


1. In ordine logico va trattato il motivo di cui al punto b) dell’esposizione in fatto, con il quale i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione per avere il Comune omesso il benché minimo riferimento ai conteggi e più in generale alle modalità con le quali si è pervenuti a disporre il rigetto sull’istanza, cosicché non sarebbe possibile comprendere le ragioni del mancato rispetto della volumetria massima.


Il motivo è fondato.


1.1 Osserva il Collegio che il Comune, con il provvedimento impugnato, ha focalizzato l’attenzione sul problema delle modalità di calcolo dell’indice di edificabilità, quando il D.M. 9/5/2001 contempla una più ampia valutazione di vulnerabilità, frutto di un’attività programmatoria non ancora ultimata.
Il citato D.M., infatti, fa riferimento ai requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ed affida alle Regioni un compito coordinamento normativo (pianificazione urbanistica, tutela ambientale, rischio incidenti), alle Province l’attività di pianificazione dei rispettivi territori attraverso il P.T.C.P. e l’esame delle criticità e della vulnerabilità del territorio, ed infine ai Comuni il compito della pianificazione urbanistica (art. 4) con l’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti”. Nella specie l’elaborato è ancora in itinere per mancanza delle valutazioni dell’autorità regionale.
Nell’allegato 1 al D.M. l’art. 3 lett. c) individua l’ipotesi dei nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, suscettibili di aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante: è pertanto tracciato il percorso che l’amministrazione è tenuta a seguire, che contempla una fase preventiva di piena comprensione della situazione di pericolo, anche con l’apporto dei soggetti coinvolti, ed una successiva indagine sulla compatibilità dell’iniziativa.
L’adeguamento degli strumenti urbanistici postula, tra l’altro, un giudizio di vulnerabilità accompagnato dalla categorizzazione delle aree circostanti che avviene in base all’indice di edificazione e agli specifici elementi vulnerabili in esse presenti (tabella 1): se è vero che le categorie pongono precisi limiti all’edificazione, la sussunzione entro ciascuna di esse sembra presupporre una serie di valutazioni specifiche (possibilità di evacuazione di soggetti deboli, particolari difficoltà di evacuazione correlate alla situazione dei luoghi, attività caratterizzate da bassa permanenza temporanea di persone, etc.) oltre ad un giudizio che investe il singolo caso concreto.
La compatibilità dell’iniziativa viene analizzata secondo taluni indici (probabilità di eventi, categoria di effetti e compatibilità con gli stabilimenti – tabelle 3 a e 3 b), e si tiene conto di altri elementi aventi particolare rilevanza sociale, economica, culturale e storica.


1.2 Di tutti questi profili non si è in alcun modo dato conto nel provvedimento impugnato, il quale si limita a far riferimento ad una futura probabile classificazione dell’area. Né ulteriori informazioni sembrano desumersi dalla relazione depositata l’11/8/2005, la quale affronta il problema del calcolo dell’indice ed invoca la prevalenza delle norme di settore a salvaguardia della salute pubblica, senza spingersi oltre. E’ pur vero che l’art. 4 del D.M. richiama il principio di cautela, in sede di formazione degli strumenti urbanistici e del rilascio delle concessioni, che impone di tenere conto degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili esistenti e previsti, e tuttavia ciò deve essere adeguatamente esternato dall’amministrazione chiamata a pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire.


In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, sotto il profilo del difetto di motivazione, restando assorbito l’ulteriore profilo dedotto.


La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo il profilo indicato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22/03/2007 con l'intervento dei signori:


Roberto Scognamiglio, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 


 

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