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TAR LOMBARDIA, Brescia, 19 aprile 2007, sentenza n. 400
URBANISTICA - Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante - D.M. 9/5/2001 - Istanza di recupero del sottotetto a fini abitativi
- Diniego - Motivazione - Principio di cautela. Il diniego sull’istanza di
recupero del sottotetto a fini abitativi, per effetto del calcolo degli indici
di edificabilità ex D.M. 9/5/2001 per le zone interessate da stabilimenti a
rischio di incidente rilevante, deve dar conto dei profili di sussumibilità del
singolo caso concreto entro le categorie individuate in relazione, tra l’altro,
agli specifici elementi vulnerabili in esse presenti. In particolare, ove il
diniego sia fondato su un’attività programmatoria non ancora ultimata,
l’amministrazione chiamata a pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire
deve esternare adeguatamente gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili
esistenti e previsti rilevanti in virtù del principio di cautela richiamato
dall’art. 4 del D.M. citato. Pres. Scognamiglio, Est. Tenca - C.E. ed altro
(avv. Pierantoni) c. Comune di Grassobbio (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia,
Sez. I - 19 aprile 2007, n. 400
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA (SEZIONE PRIMA)
N. 00400/2007 REG. SEN.
N. 02180/2004 REG. RIC.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2004, proposto da:
Cossali Elviro e Chinelli Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca
Pierantoni, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione in Brescia,
Via Malta n. 12;
contro
Comune di Grassobbio;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA IN
DATA 6/10/2004 n. 12595 prot. DI DINIEGO SULL’ISTANZA DI RECUPERO DEL SOTTOTETTO
A FINI ABITATIVI.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Preso atto che l’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/03/2007 il dott. Stefano Tenca e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’introdotto gravame i ricorrenti impugnano il diniego sull’istanza di
recupero del sottotetto dell’abitazione di proprietà, fondato sul mancato
rispetto della volumetria massima stabilita dal D.M. 9/5/2001.
L’edificio è limitrofo allo stabilimento chimico 3V Sigma – soggetto alla
disciplina del D. Lgs. 17/8/1999 n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose” – operativo dagli anni ’60 e rispetto al quale
è stato stimato, entro il perimetro di 470 metri, un probabile evento con
lesioni irreversibili.
L’area interessata è stata classificata, con la variante adottata il 27/7/2004,
tra le zone di contenimento dello stato di fatto (B1).
L’art. 4 del D.M. 9/5/2001, emanato in attuazione del predetto D. Lgs.,
prescrive ai Comuni di allegare allo strumento urbanistico l’elaborato tecnico
“rischio di incidenti rilevanti” relativo al controllo dell’urbanizzazione. Tale
elaborato si deve basare sui risultati acquisiti dalla Regione Lombardia in base
al rapporto di sicurezza presentato dal gestore, e rispetto ad esso
l’amministrazione intimata sottolinea che le risultanze definitive non sono
ancora disponibili, in quanto il decreto regionale 19/10/2004 ha imposto
l’esecuzione di una serie di operazioni integrative e il deposito di documenti,
adempimenti che risultano ancora in itinere.
La regione Lombardia ha rilevato che il manufatto risulta interessato
dall’evento incidentale “3b” – rottura su tratto di tubazione cloro in fase
liquida – con probabilità di accadimento stimata pari a 2,8 x 10 (-4) occ./anno
ed estensione della relativa area di pericolo a 470 metri (doc. 10).
La Regione, con successiva nota sollecitata dal Comune, ha altresì precisato che
l’area di trova nella categoria di compatibilità territoriale E-F, con indice
fondiario di edificazione inferiore a 0,5 mc. al mq., destinazione
prevalentemente residenziale ed insediamenti industriali e artigianali. Ad
avviso della Regione, ove siano rispettati gli indici e le destinazioni
elencate, è possibile assentire la realizzazione di costruzioni.
Nella relazione depositata l’11/8/2005 l’amministrazione comunale puntualizza
che il diniego è motivato con il fatto che, dopo il calcolo con metodo analitico
dimostrativo dell’indice fondiario di edificazione, la volumetria residua è
stata ripartita secondo un criterio proporzionale in base alla superficie
fondiaria di ogni lotto: l’edificio dei ricorrenti, secondo il Comune,
risulterebbe già per la parte esistente di volumetria superiore a quella massima
assegnata al lotto, non rispettando il limite stabilito dal D.M. 151/2001.
Il Comune ha altresì aggiunto che la deroga prevista per i sottotetti riguarda
gli strumenti urbanistici e non si estende alle norme di settore a tutela della
salute pubblica.
Avverso la determinazione in epigrafe propongono gravame i ricorrenti, deducendo
i seguenti motivi di diritto:
a) Illegittimità per erroneo calcolo della volumetria, in quanto considerando le
abitazioni insistenti in loco e l’indice fondiario di 0,5 mc/mq residuerebbe
comunque una quantità sufficiente di volume, pari a 262,28 mc., mentre d’altro
canto il sottotetto non creerebbe alcuna volumetria aggiuntiva;
b) Carenza di motivazione, poiché manca il benché minimo riferimento ai conteggi
e più in generale alle modalità con le quali si è pervenuti a disporre il
diniego sull’istanza.
Alla pubblica udienza del 22/3/2007 il ricorso veniva chiamato per la
discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti censurano la determinazione con la quale il Comune di Grassobbio ha
opposto un diniego sull’istanza di permesso di costruire per il recupero di un
sottotetto nell’abitazione di proprietà.
1. In ordine logico va trattato il motivo di cui al punto b) dell’esposizione in
fatto, con il quale i ricorrenti lamentano la carenza di motivazione per avere
il Comune omesso il benché minimo riferimento ai conteggi e più in generale alle
modalità con le quali si è pervenuti a disporre il rigetto sull’istanza,
cosicché non sarebbe possibile comprendere le ragioni del mancato rispetto della
volumetria massima.
Il motivo è fondato.
1.1 Osserva il Collegio che il Comune, con il provvedimento impugnato, ha
focalizzato l’attenzione sul problema delle modalità di calcolo dell’indice di
edificabilità, quando il D.M. 9/5/2001 contempla una più ampia valutazione di
vulnerabilità, frutto di un’attività programmatoria non ancora ultimata.
Il citato D.M., infatti, fa riferimento ai requisiti minimi di sicurezza in
materia di pianificazione urbanistica e territoriale nelle zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ed affida alle Regioni un compito
coordinamento normativo (pianificazione urbanistica, tutela ambientale, rischio
incidenti), alle Province l’attività di pianificazione dei rispettivi territori
attraverso il P.T.C.P. e l’esame delle criticità e della vulnerabilità del
territorio, ed infine ai Comuni il compito della pianificazione urbanistica
(art. 4) con l’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti”. Nella specie
l’elaborato è ancora in itinere per mancanza delle valutazioni dell’autorità
regionale.
Nell’allegato 1 al D.M. l’art. 3 lett. c) individua l’ipotesi dei nuovi
insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, suscettibili
di aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante: è pertanto
tracciato il percorso che l’amministrazione è tenuta a seguire, che contempla
una fase preventiva di piena comprensione della situazione di pericolo, anche
con l’apporto dei soggetti coinvolti, ed una successiva indagine sulla
compatibilità dell’iniziativa.
L’adeguamento degli strumenti urbanistici postula, tra l’altro, un giudizio di
vulnerabilità accompagnato dalla categorizzazione delle aree circostanti che
avviene in base all’indice di edificazione e agli specifici elementi vulnerabili
in esse presenti (tabella 1): se è vero che le categorie pongono precisi limiti
all’edificazione, la sussunzione entro ciascuna di esse sembra presupporre una
serie di valutazioni specifiche (possibilità di evacuazione di soggetti deboli,
particolari difficoltà di evacuazione correlate alla situazione dei luoghi,
attività caratterizzate da bassa permanenza temporanea di persone, etc.) oltre
ad un giudizio che investe il singolo caso concreto.
La compatibilità dell’iniziativa viene analizzata secondo taluni indici
(probabilità di eventi, categoria di effetti e compatibilità con gli
stabilimenti – tabelle 3 a e 3 b), e si tiene conto di altri elementi aventi
particolare rilevanza sociale, economica, culturale e storica.
1.2 Di tutti questi profili non si è in alcun modo dato conto nel provvedimento
impugnato, il quale si limita a far riferimento ad una futura probabile
classificazione dell’area. Né ulteriori informazioni sembrano desumersi dalla
relazione depositata l’11/8/2005, la quale affronta il problema del calcolo
dell’indice ed invoca la prevalenza delle norme di settore a salvaguardia della
salute pubblica, senza spingersi oltre. E’ pur vero che l’art. 4 del D.M.
richiama il principio di cautela, in sede di formazione degli strumenti
urbanistici e del rilascio delle concessioni, che impone di tenere conto degli
elementi territoriali ed ambientali vulnerabili esistenti e previsti, e tuttavia
ciò deve essere adeguatamente esternato dall’amministrazione chiamata a
pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire.
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, sotto il profilo del
difetto di motivazione, restando assorbito l’ulteriore profilo dedotto.
La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di
giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di
Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo il profilo indicato in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22/03/2007 con
l'intervento dei signori:
Roberto Scognamiglio, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2007
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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