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TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I, 9 novembre 2007, ordinanza n. 849
CACCIA - Piano faunistico venatorio - Aree percorse dal fuoco - Divieto di
caccia - Previsione - Necessità. In sede di redazione del Piano faunistico
Venatorio va previsto il divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco: detto
divieto, astrattamente previsto dalla legge, si concreta infatti nella
individuazione delle aree stesse, di cui il Piano deve tener conto, nella loro
situazione attuale, come di un dato di partenza. Pres. Scognamiglio, Est.
Gamabto Spisani - W.W.F. (avv. Brambilla) c. Provincia di Bergamo (avv.ti
Gorlani, Vavassori e Pasinelli) e Regione Lombardia (avv. Gallonetto) -
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 9 novembre 2007, ord. n. 849
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA (SEZIONE PRIMA)
N. 00849/2007 REG. ORD.
N. 00037/2007 REG. RIC.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 37 del 2007, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Wwf Italia Ong - Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Brambilla, con
domicilio eletto presso Paola Brambilla in Bergamo, via Verdi, 3
(Fax=035/4130882));
contro
Provincia di Bergamo, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani,
Giorgio Vavassori, Bortolo Luigi Pasinelli, con domicilio eletto presso
Innocenzo Gorlani in Brescia, via Romanino, 16 (030/3754329) @; Regione
Lombardia, rappresentato e difeso dagli avv. Sabrina Gallonetto, Annalisa
Santagostino, con domicilio eletto presso Donatella Mento in Brescia, via Cipro,
30 (Fax=030/2449770);
nei confronti di
Parco Regionale delle Orobie Bergamasche;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
TRASP. DI RICORSO AL CAPO DELLO STATO: AVVERSO DEL. G.P. 9.5.2006 N. 22 DI
ADEGUAMENTO PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROV.DI BERGAMO ED ATTI CONNESSI.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provincia di Bergamo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Regione Lombardia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 il dott. Francesco
Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato ad un primo sommario esame:
che fra i motivi di ricorso appare non infondato quello attinente alla mancata
previsione nel Piano impugnato del divieto di caccia nelle aree percorse dal
fuoco, dato che il relativo divieto astrattamente previsto dalla legge si
concreta nella individuazione delle aree stesse, di cui il Piano deve tener
conto nella loro situazione attuale come di un dato di partenza;
che il periculum in mora discende dall’essere ancora in corso la stagione di
caccia;
che è comunque opportuna una sollecita fissazione del merito;
P.Q.M.
accoglie la suindicata istanza cautelare, disponendo la sospensione dei
provvedimenti impugnati e disponendo la fissazione della udienza di merito al 24
gennaio 2008 ora di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso
la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 con
l'intervento dei signori:
Roberto Scognamiglio, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Referendario, Estensore
Stefano Mielli, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
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