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TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I, 8 febbraio 2007, sentenza n. 217
 

Beni culturali e ambientali - Diniego di concessione edilizia - Giudicato che riconosca lo ius aedificandi in relazione alle norme urbanistico-edilizie - Riesame dell’originaria domanda - Disciplina urbanistica vigente al momento della notifica o della comunicazione della sentenza - Sopravvenuta normativa di carattere paesistico ambientale - Rilevanza - Preclusione dell’edificazione. L’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporta l’obbligo per il Comune di riesaminare l’originaria domanda applicando la disciplina urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è stata notificata o comunicata in via amministrativa, con la conseguenza che se, da un lato, occorre tenere conto dell'eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio, dall'altro, sono inopponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute alla notificazione o alla comunicazione in via amministrativa della sentenza di annullamento (cfr. in argomento, ex multis: Ad. Plenaria Cons. Stato 8 gennaio 1986 n. 1; Cons. Stato, V, 22 febbraio 2002 n. 1079; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 17 maggio 2004 n. 8803). Tuttavia, un giudicato che riconosca in capo ad un soggetto lo jus aedificandi in relazione a sole norme urbanistico-edilizie non è opponibile nei confronti di una normativa sopravvenuta di carattere paesistico-ambientale, preclusiva dell’edificazione. Lo "ius aedificandi" non è un diritto soggettivo assoluto, ma una facoltà soggetta a conformazione da parte di normative preposte alla tutela di molteplici interessi generali, non solo di carattere urbanistico-edilizio; con la conseguenza che tale ius, se anche riconosciuto, in virtù di giudicato , a fronte della normativa urbanistico-edilizia, non è nè sussistente nè esercitabile, se non riconosciuto anche dalle altre normative (a tutela del paesaggio e dell'ambiente, a tutela della salute) che devono essere rispettate per l'attività di edilizia privata. (Consiglio Stato , sez. VI, 03 dicembre 2004 , n. 7843). Pres. Piacentini, Est. Altavista - R. s.r.l. (avv. Romano) c. Comune di Ranco (avv. Linzola) e Regione Lombardia (avv. Pujatti) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2007, n. 217


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE PRIMA

 

Reg. Dec. 217/07

2057/89 Reg. Ric.


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 2057 del 1989 proposto da proposto da Ranco s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’ Avvoca-to Ercole Romano, con domicilio eletto in Milano, via Cornaggia 10 presso lo studio dell’Avv. Romano


contro


Comune di Ranco in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto in Milano via Hoepli 3

Regione Lombardia, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli Avvocato Piera Pujatti , con domicilio eletto in Milano, via Filzi 22


E nei confronti di

Associazione Italia Nostra
Associazione Amici della Terra, Comitato Amici di Ranco, Cricolo Angela Associazione Legambiente, rappresentati e difesi dall’Avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto in Milano via Hoepli 3 interventori ad opponendum

per l’ottemperanza
alla sentenza n° 385 del 17-5-1985 del Tar Lombardia; con la quale erano state annullate il diniego di concessione edilizia alla Ranco s.r.l. e la delibera della Giunta Regionale n° 5970 del 1990;
visto il ricorso;
visto l’atto di costituzione delle amministrazioni resistenti;
visti gli atti tutti del giudizio;
Udito alla camera di consiglio del 7 giugno 2006 il relatore referenda-rio Cecilia Altavista;
Uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale in atti;


Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Nel 1975 la società Ranco s.r.l. richiedeva il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un complesso immobiliare nel territorio del Comune di Ranco. Il Comune, anche a seguito del mutamento dello strumento urbanistico, respingeva tale domanda. Avverso tale provvedimento e avverso la delibera regionale di approvazione del piano regolatore sono stati proposti dalla Ranco s.r.l. i ricorsi n° 932 del 1980 e 270 del 1981, definiti con la sentenza n° 385 del 1985, di accoglimento dei due ricorsi, sentenza successivamente confermata in appello. In tale sentenza veniva affermato che in maniera illegittima il Comune aveva proceduto ad una modifica dello strumento urbanistico in presenza di un piano di lottizzazione.


Successivamente veniva proposto il presente ricorso n° 2057 del 1989 per l’ esecuzione del giudicato. In tale sede è stato nominato un Commissario ad acta per la redazione di un nuovo strumento urbani-stico. Peraltro il Commissario trasmetteva gli atti alla Regione per l’approvazione. Con delibera della giunta regionale n° 39033 del 16-7-1993 veniva respinta la proposta di varante pervenuta dal Commissario ad acta.


Avverso tale delibera è stato proposto il ricorso n° 1333 del 1994. Ta-le ricorso veniva respinto con la sentenza di questo Tribunale n° 1146 del 1995, annullata in sede di appello dal Consiglio di Stato ( sentenza n° 2592 del 2000), che affermava la illegittimità della delibera regionale in quanto il Commissario ad acta avrebbe dovuto procedere anche alla fase di competenza regionale .


Avverso tale sentenza proponeva ricorso per revocazione il Comune di Ranco, dichiarato inammissibile con sentenza n° 5589 del 2000; avverso la quale è stato altresì proposto ricorso per Cassazione dichirato inammissibile con sentenza n° 5730 del 2002.


A seguito di tali sentenze la società Ranco inviava ulteriori diffide al Comune e alla Regione per l’esecuzione del giudicato.


Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza del 7-6-2006.


DIRITTO
 

A seguito delle pronunce del Consiglio di Stato e della Cassazione che si sono succedute, si deve provvedere all’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n° 385 del 1985.
Tale sentenza ha affermato la illegittimità del diniego delle concessio-ni edilizie e della variante allo strumento urbanistico in presenza di un piano di lottizzazione.


Ne derivava l’obbligo per le Amministrazioni comunali e regionali, entrambe gravate dall’obbligo di esecuzione del giudicato, come af-fermato da questo Tribunale nel corso di tale giudizio di ottemperanza, di procedere ad una nuova variante che tenesse conto del piano di lottizzazione e al riesame della domanda di concessione edilizia in base a quanto fissato dalla sentenza n° 385 e dalle successive pronunce adottate nel corso del giudizio di ottemperanza; in particolare, dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 2592 del 2000 che ha affermato che il Commissario dovesse procedere alla conclusione del procedimento di variante e al rilascio, se conformi a tale varante, delle concessioni edilizie.


E’ evidente che tali adempimenti di esecuzione del giudicato debbano essere compiuti alla luce delle disciplina urbanistica vigente alla data di notifica della sentenza favorevole avvenuta il 7 marzo 1988.
Il principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale impone, infatti, che la situazione di fatto e di diritto risultante dalla sentenza passata in giudicato debba considerarsi insensibile agli eventi, an-che di natura normativa, sopravvenuti;ne deriva che l'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporti l'obbligo per il Comune di riesaminare l'originaria domanda applicando la disciplina urbanistica vigente al momento in cui la sentenza sia stata notificata o comunicata in via amministrativa:
In proposito, è costantemente affermato il principio per cui l'annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporta l'obbligo per il Comune di riesaminare l'originaria domanda applicando la disciplina urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è stata notificata o comunicata in via amministrativa, con la conse-guenza che se, da un lato, occorre tenere conto dell'eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio, dall'altro, sono inopponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute alla notificazione o alla comunicazione in via amministrativa della sentenza di annullamento (cfr. in argomento, ex multis: Ad. Plenaria Cons. Stato 8 gennaio 1986 n. 1; Cons. Stato, V, 22 feb-braio 2002 n. 1079; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 17 maggio 2004 n. 8803)
Peraltro nel caso di specie, il Commissario nella redazione della variante aveva peraltro tenuto conto dei criteri di compatibilità con la tutela paesistica, e tali criteri erano stati ritenuti validi dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 2592 del 2000, che ha affermato che il Commis-sario debba concludere il procedimento di variante e rilasciare ove conformi le richieste concessioni edilizie pur tenendo presente i contenuto prescrittivi della tutela paesistica, anche se la Regione non aveva ancora attuato tale tutela con il piano previsto dalla legge .
Poiché peraltro nel frattempo è intervenuta l’approvazione del piano paesistico regionale, con delibera n° VII/ 197 del 6 marzo 2001, il Commissario dovrà valutare la possibilità di esecuzione alla luce del piano paesistico.
Un giudicato che riconosca in capo ad un soggetto lo "jus aedificandi" in relazione a sole norme urbanistico - edilizie, non è opponibile nei confronti di una normativa sopravvenuta di carattere paesistico - ambientale, preclusiva dell'edificazione.
Lo "ius aedificandi" non è un diritto soggettivo assoluto, ma una facoltà soggetta a conformazione da parte di normative preposte alla tu-tela di molteplici interessi generali, non solo di carattere urbanistico-edilizio; con la conseguenza che tale ius, se anche riconosciuto, in virtù di giudicato , a fronte della normativa urbanistico-edilizia, non è nè sussistente nè esercitabile, se non riconosciuto anche dalle altre normative (a tutela del paesaggio e dell'ambiente, a tutela della salute) che devono essere rispettate per l'attività di edilizia privata. E con l'ulteriore conseguenza che a fronte di giudicati che riconoscano lo "ius aedificandi" in relazione alle norme urbanistico-edilizie, sono rilevanti, e preclusive della edificazione, le sopravvenute normative di carattere paesistico-ambientale (Consiglio Stato , sez. VI, 03 dicembre 2004 , n. 7843)


Deve pertanto provvedersi alla nomina di nuovo Commissario che dovrà procedere, in base a quanto già elaborato dal precedente Commissario alla conclusione delle procedure di approvazione e adozione della variante al Piano regolatore di Ranco rispetto alla zona oggetto del piano di lottizzazione con la società Ranco, tenuto conto del piano paesistico sopravvenuto, individuato nel direttore dell’ Ufficio provinciale del territorio di Varese o in un funzionario da lui delegato, che proceda a tali incombenti entro il termine di centoventi giorni.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. I, nomina per l’esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n° 385 un direttore dell’Ufficio provinciale del territorio di Varese o un funzionario da lui delegato; assegna al Commissario il termine di cento venti giorni dalla comunicazione della presente sentenza.


Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 7 giugno e del 5 luglio 2006, con l'intervento dei Magistrati:


Piermaria Piacentini - Presidente
Elena Quadri Primo Referendario
Cecilia Altavista - Referendario Est.

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE
 


 

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