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TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV, 7 settembre 2007, sentenza n. 5773
 

VIA - ENERGIA - Costruzione ed esercizio di impianti di potenza superiore a 300 MW termici - L. 55/2002 - Autorizzazione unica - Esito positivo della VIA - Condizione essenziale - Autonoma impugnazione del decreto di VIA favorevole - Possibilità. In materia di costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, se è vero che la valutazione di impatto ambientale si inserisce in procedimento che culmina nell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art.1, comma 2, del d.l. n.7/2002, convertito nella legge n.55/2002, è altrettanto vero che l’esito positivo della V.I.A., rappresenta condizione essenziale per il rilascio della suddetta autorizzazione (la predetta norma precisa tra l’altro che “l’esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio”). Pertanto, il carattere lesivo del giudizio positivo di compatibilità ambientale opera immediatamente, in quanto solo l’adozione del decreto di VIA favorevole al progetto consente il rilascio dell’autorizzazione finale, con la conseguenza che il decreto stesso è autonomamente impugnabile, assieme agli atti preparatori o altrimenti connessi (TAR Piemonte, II, 15/4/2005, n.1028; Cons.Stato, VI, 9/6/2005, n.3043). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773


VIA - ENERGIA - Impianti di potenza superiore a 300 MW termici - L. 55/2002 - Art. 1, c. 3 - Autorizzazione unica - Obbligo di acquisire il parere del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere - Non attiene al distinto procedimento di VIA L’obbligo di chiedere il parere del Comune e della Provincia nel cui territorio ricadono le opere (per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) è riferito dall’art.1, comma 3, della legge n.55/2002 all’autorizzazione unica, e non alla procedura di VIA, la quale soggiace a regole di partecipazione sue proprie (legge n.349/1986 e dal DPCM n.377/1988), che prevedono la facoltà di partecipazione al procedimento degli interessati ad esito della pubblicazione dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, nonchè la facoltà, e non l’obbligo, di ricorrere alla Conferenza di servizi ex artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990. Né è prospettabile al riguardo l’obbligo di intesa con la Regione, in quanto il medesimo è previsto dall’art.1, comma 2, della legge n.55/2002 ai diversi fini dell’autorizzazione unica finale ivi definita. Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773


INQUINAMENTO ATMOSFERICO - BAT - Discrezionalità tecnica dell’amministrazione - Censurabilità - Limiti. La scelta amministrativa in ordine alla necessità di utilizzo della migliore tecnologia disponibile, in assenza di norme cogenti sul punto, incide su aspetti di discrezionalità tecnica non censurabili, se non sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta illogicità o travisamento (TAR Lazio, Roma, I, 31/5/2004, n.5117; TAR Puglia, Bari, I, 21/1/2004, n.171). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773


VIA - Incidenza sui valori ambientali e interesse all’esecuzione dell’opera - Giudizio comparativo - Discrezionalità amministrativa - Sindacato giurisdizionale - Limiti. Il concetto di valutazione di impatto ambientale presuppone che l’opera da valutare abbia un’incidenza sui valori ambientali, modificandoli in misura più o meno rilevante. Si tratta quindi di stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano reputarsi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo, focalizzato da un lato sulla necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro sull’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera. In tale contesto rilevano determinazioni ampiamente discrezionali, tecniche e amministrative, sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti ristretti, ovvero in relazione all’eventuale emersione delle figure sintomatiche di illegittimità costituite dall’illogicità manifesta e dalla contraddittorietà (TAR Puglia, Bari, I, 21/1/2004, n.171; TAR Lazio, Roma, I, 31/5/2004, n.5117; Cons.Stato, VI, 5/1/2004, n.1). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773

ENERGIA - Impianti di potenza superiore a 30 MW termici - Autorizzazione unica - Amministrazione procedente - Obbligo di acquisire il parere motivato del comune e della provincia interessati - Estensione ad altri enti - Esclusione - Ragioni. Stante l’univoco disposto dell’art. 1, c. 3 della L. n. 55/2002, in tema di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, l’amministrazione procedente è tenuta ad acquisire il parere motivato solo del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere, non invece di altri enti, i quali possono comunque avvalersi della facoltà di intervenire al procedimento, attraverso la presentazione di osservazioni o l’intervento nella Conferenza di Servizi (art. 1, c. 2 L. 55/2002; artt. 9 e 10 L. n. 241/1990). Il coinvolgimento specifico di tutti gli altri enti potenzialmente coinvolti dalle emissioni della centrale allargherebbe infatti a dismisura la platea dei soggetti partecipanti, introducendo profili di incertezza, ben potendo anche enti territoriali situati a notevole distanza dal sito in cui sorge l’opera reclamare conseguenze di tipo ambientale in relazione alle eventuali emissioni ritenute insalubri, in contraddizione con i profili di concentrazione e celerità, ritenuti primari dalla legge n.55/2002 ai fini dell’istruttoria dello specifico procedimento autorizzatorio previsto (TAR Piemonte, II, 15/4/2005, n.1028; TAR Lazio, Roma, II, 23/8/2005, n.6267; Cons.Stato, VI, 11/2/2004, n.458). Tale assetto di coinvolgimento delle amministrazioni locali tiene conto della necessaria celerità con cui, allo scopo specificato dall’art.1, comma 1, della legge n.55/2002 “di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale”, le funzioni amministrative concernenti la costruzione di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte: il previsto “obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Provincia nel cui territorio ricadono le opere” e la necessità del conseguimento di un’intesa con la Regione assicurano peculiare ma sufficiente coinvolgimento degli enti locali, giustificato dalla specialità del procedimento de quo, in linea con gli artt.5, 97, 117 e 118 della Costituzione (Corte Costituzionale, 13/1/2004, n.6). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773


INQUINAMENTO - Autorizzazione Integrata ambientale - D.Lgs. n. 59/2005 - Art. 17 - Disciplina transitoria. L’art.17 del d.lgs. n.59/2005 prevede un regime transitorio speciale per i procedimenti iniziati al momento della sua entrata in vigore, imponendo alle autorità competenti di concludere l’iter procedurale attenendosi ai principi ed alle regole di sollecita adozione del provvedimento conclusivo fissate nello stesso art.17, senza necessità di convocare apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n.59/2005. Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773

ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Art. 1, c. 1 L. 55/2002 - Termine del 31/12/2003 - Superamento per effetto dell’art. 1 sexies, c. 8 della L. n. 290/2003. L’eventuale inosservanza del termine del 31/12/2003, di cui al primo comma dell’art. 1 della L. 55/2002, riguardando l’assoggettamento al regime dell’autorizzazione unica, non è suscettibile di inficiare la valutazione di impatto ambientale, facente parte di diverso procedimento, ma semmai, l’autorizzazione finale introdotta dalla l. n. 55/2002. Tuttavia, la questione è stata superata con l’art. 1 sexies, c. 8 della L. n. 290/2003, di conversione del d.l. n. 239/2003, dalla quale è desumibile “la volontà del legislatore nazionale di stabilizzare definitivamente la soluzione, che era invece solo transitoria, del d.l. n.7/2002 e della legge di conversione n.55/2002” (Corte Costituzionale, 13/1/2004, n.6). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Sezione Quarta

 

Sent. n. 5773/2007 del 07/09/2007


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sui ricorsi riuniti

I

n.2221/2005, proposto dalla Provincia di Lodi, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mariotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Schuster, n.1;

contro

 

il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive ed il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del rispettivo Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, e domiciliati per legge presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia n.1;
la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Cederle dell’Avvocatura regionale, presso la cui sede in Milano, via Fabio Filzi, n.22, è elettivamente domiciliata;


e nei confronti di
Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Giuseppe Torrani, Domenico Ielo e Marta Spaini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, corso Magenta, n.63;
e con l’intervento ad adiuvandum del
Comune di Casalpusterlengo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Mariotti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Largo Schuster, n.1;


per l’annullamento
degli atti relativi alla realizzazione, da parte di Energia s.p.a., di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, e cioè:
del decreto (parere favorevole) n.492 del 21/4/2005, adottato dal Ministero dell’Ambiente di concerto col Ministero per i beni e le attività culturali, sulla compatibilità ambientale; della nota del Ministero per le Attività produttive n.14705 del 26/5/2005; degli atti presupposti, connessi e consequenziali, comprendenti i resoconti ed i verbali della Conferenza dei Servizi, il parere favorevole della Commissione per le valutazioni di impatto ambientale n.269 del 21/10/2004; il parere del Ministero per i beni e le attività culturali del 18/11/2004; gli atti della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio per le province di Milano, Lodi, Lecco, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio e Varese; il parere della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici e della Direzione generale per i beni archeologici;


nonchè sui motivi aggiunti, proposti altresì contro il Ministero della Salute, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero della Difesa, in persona del rispettivo Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, e domiciliati per legge presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, n.1,


per l’annullamento
della deliberazione della Regione Lombardia n.VIII/00155 del 14/6/2005, avente ad oggetto il parere previsto per il rilascio dell’autorizzazione unica per il progetto di nuova centrale termoelettrica e opere connesse; del decreto del Ministero dell’Ambiente n.DSA/DEC/2005/00852 datato 3/8/2005, avente ad oggetto l’autorizzazione integrata ambientale; del decreto del Ministero delle Attività produttive n.55/02/05 del 4/8/2005, avente ad oggetto l’autorizzazione resa ai sensi del d.l. n.7/2002 convertito nella legge n.55/2002; degli atti connessi comprendenti il parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di cui alla nota n.4158 del 27/6/2005, i resoconti ed i verbali della Conferenza di Servizi del 15/6/2005 e dell’8/7/2005 ed il relativo procedimento;


II


n.2654/2005, proposto dalla Provincia di Lodi, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mariotti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Schuster, n.1;

contro

il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero della salute, il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Comunicazioni ed il Ministero della Difesa, in persona del rispettivo Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, e domiciliati per legge presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia n.1;
la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Cederle dell’Avvocatura regionale, presso la cui sede in Milano, via Fabio Filzi, n.22, è elettivamente domiciliata;


e nei confronti di
Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Giuseppe Torrani, Domenico Ielo e Marta Spaini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, corso Magenta, n.63;


e con l’intervento ad adiuvandum dei
Comuni di Casalpusterlengo, Terranova dei Passerini, Turano Lodigiano e Bertonico, in persona del rispettivo Sindaco pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Giovanni Mariotti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Largo Schuster, n.1;


per l’annullamento
degli atti relativi alla realizzazione, da parte di Energia s.p.a., di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, e cioè dei seguenti atti:
deliberazione della giunta regionale della Lombardia n.VIII/000155 del 14/6/2005 avente ad oggetto il parere previsto per il rilascio dell’autorizzazione unica del progetto di nuova centrale termoelettrica e opere connesse; decreto del Ministero dell’Ambiente n. DSA/DEC/2005/00852 del 3/8/2005 avente ad oggetto l’autorizzazione integrata ambientale; decreto del Ministero delle Attività produttive n.55/02/05 del 4/8/2005 avente ad oggetto l’autorizzazione resa ai sensi del d.l. n.7/2002 convertito nella legge n.55/2002; atti connessi al procedimento comprendenti: il parere favorevole del Comando provinciale dei vigili del fuoco di cui alla nota n.4158 del 27/6/2005 comunicato nel corso della seconda Conferenza di servizio; i resoconti ed i verbali della Conferenza di servizi del 15/6/2005 e dell’8/7/2005 ed il procedimento relativo; il decreto (parere favorevole) n.492 del 21/4/2005, adottato dal Ministero dell’Ambiente di concerto col Ministero per i beni e le attività culturali, sulla compatibilità ambientale;


Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Energia s.p.a.;
Visti i motivi aggiunti relativi al primo ricorso, depositati in giudizio in data 7/10/2005;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;


Uditi, alla pubblica udienza del 10 luglio 2007, relatore il Primo Referendario Gianluca Bellucci, l’avvocato Giovanni Mariotti per la ricorrente e per i Comuni che hanno presentato atto di intervento, l’avvocato dello Stato Caridi per le Amministrazioni intimate, l’avvocato Marco Cederle per la Regione Lombardia, gli avvocati Domenico Ielo e Marta Spaini per Energia s.p.a.;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Energia s.p.a., in data 23/6/2003, ha presentato domanda di autorizzazione unica per la realizzazione di una centrale termoelettrica, secondo la procedura prevista dalla legge n.55/2002, a ciclo combinato, con potenza elettrica di 750 MW, alimentata a metano, ed opere connesse costituite da un elettrodotto 380 KV lungo 650 metri e da un gasdotto lungo 6,6 chilometri.
La centrale è destinata a ricadere nei comuni di Bertonico e Turano Lodigiano, l’elettrodotto connesso interesserà i comuni di Turano Lodigiano e Casalpusterlengo, mentre il tracciato del metanodotto interesserà i comuni di Bertonico e Turano Lodigiano.
La società istante ha altresì chiesto al Ministero per i beni e le attività culturali, in data 30/6/2003, la pronuncia sulla compatibilità ambientale dell’impianto, ai sensi dell’art.6 della legge n.349/1986.
La Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, chiesto con nota del 21/7/2003 il parere alle competenti Soprintendenze, nella Conferenza di Servizi del 4/9/2003 ha chiesto un approfondimento del SIA sulle scelte concernenti la situazione vincolistica, le alternative alla localizzazione e le opere di compensazione ambientale.
Il Ministero dell’Ambiente, in data 30/12/2003, ha chiesto alla società Energia un approfondimento del progetto, cui ha fatto seguito, il 7/4/2004 e il 6/7/2004, il deposito di documenti da parte della stessa e la ripubblicazione dell’avviso di deposito del progetto.
Ad esito della nota della Direzione generale del 3/8/2004 la Soprintendenza per i beni architettonici delle province della Lombardia ha espresso il proprio parere in data 13/10/2004.
La Direzione generale per i beni architettonici ha espresso parere l’11/11/2004.
Il 15/11/2004 la Regione Lombardia è stata sollecitata a rendere il parere di competenza ai sensi dell’art.6 della legge n.349/1986.
La Direzione generale per i beni architettonici, in data 18/11/2004, ha dato parere favorevole recependo il parere della Soprintendenza, sotto la condizione dell’osservanza delle misure di mitigazione indicate nello SIA e subordinatamente all’esame di alcune condizioni.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale ha avuto come esito il decreto n.492 del 21/4/2005, con il quale il Ministero dell’Ambiente, di concerto col Ministero per i beni culturali, si è pronunciato favorevolmente sulla compatibilità ambientale del progetto di Energia s.p.a..


Avverso tale provvedimento e gli atti connessi la ricorrente è insorta deducendo, con il ricorso n.2221/2005:


1) violazione della legge n.55/2002 per difetto dei presupposti; errata applicazione; violazione dell’art.1, comma 2, della legge n.55/2002; violazione dell’art.3 del d.lgs.n.59/2005; mancato rispetto dei principi di qualità ambientale e salute in violazione dell’art.174 del Trattato istitutivo della Comunità europea;


2) insufficiente coinvolgimento delle Regioni, della Provincia e dei Comuni nella V.I.A.; violazione del procedimento; errata applicazione dell’art.1, comma 2, della legge n.55/2002, dell’art.14 della legge n.241/1990 e degli artt.5, 97, 117 e 118 della Costituzione; violazione dell’intesa con la Regione e del Piano energetico regionale; difetto di istruttoria ed eccesso di potere;


3) violazione dell’art.1, comma 3, della legge n.55/2002; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione; violazione dell’art.97 della Costituzione; difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, incompetenza; violazione dell’art.14 ter, comma 5, della legge n.241/1990; violazione del piano energetico regionale;


4) violazione dell’art.1, comma 1, della legge n.443/2001; mancato coordinamento con le altre opere pubbliche di interesse nazionale; difetto di istruttoria sulla localizzazione dell’impianto e sulla scelta di siti alternativi; violazione delle norme sulle distanze;


5) violazione della legge n.241/1990 e degli artt.1, 3, 17, 18 e 19 del d.lgs.n.190/2002; mancata considerazione dello sviluppo sostenibile; violazione dell’art.1, lettera “g”, della legge n.239/2004; eccesso e sviamento di potere; violazione degli artt.19 e 21 del d.lgs.n.334/1999; violazione del D.M. 19/3/2001 e del D.M. Ambiente 9/8/2000;


6) carenza di istruttoria sulla qualità dell’aria; violazione del diritto alla salute e del D.M. n.60/2002; violazione del D.P.R. n.203/1988 e del d.lgs.n.351/1999;


7) difetto di istruttoria per mancato coordinamento con la L.R. n.26/2003; violazione della legge n.36/1994; carenza della valutazione di impatto ambientale per i requisiti di cui all’art.6 del d.lgs.n.349/1986 e dell’art.1 della legge n.55/2002;


8) errata applicazione della legge n.36/2001 e del D.P.C.M. 8/7/2003; carenza dei presupposti;


9) violazione dell’art.1, commi 36 e 37, della legge n.239/2004; difetto di istruttoria e omessa valutazione di adeguate misure di impatto ambientale.


Successivamente al decreto ministeriale di compatibilità ambientale, la Regione ha espresso parere favorevole in data 14/6/2005 e si sono tenute le Conferenze di Servizi del 15/6/2005 e dell’8/7/2005 (documenti n.21 e n.22 depositati in giudizio dalla ricorrente); prima di quest’ultima il Comune di Terranova dei Passerini ha presentato deliberazione consiliare datata 24/6/2005 di richiesta di riapertura dell’istruttoria.
Nel corso della Conferenza dell’8/7/2005 è stato presentato il parere favorevole dei Vigili del Fuoco, condizionato all’osservanza delle prescrizioni dettate dal Comando provinciale con nota n.4158 del 27/6/2005, nel quale si evidenziava che la documentazione tecnica di Energia s.p.a. non rispondeva a quanto previsto dalla circolare del 4/6/2002, non contemplando un progetto riguardante gli aspetti antincendio.
Nella stessa Conferenza la Provincia di Lodi ha palesato carenze di istruttoria del procedimento circa la criticità ambientale per alcuni parametri dell’aria.
La ricorrente ha ribadito al Ministero la contrarietà all’impianto contestando varie violazioni procedurali ed ha chiesto, senza esito, una nuova convocazione della Conferenza dei Servizi.
Sono seguiti il decreto del Ministero dell’Ambiente datato 3/8/2005, avente ad oggetto l’autorizzazione integrata ambientale, ed il decreto del Ministero delle attività produttive datato 4/8/2005, di autorizzazione ai sensi del d.l.n.7/2002, convertito nella legge n.55/2002.


Avverso le suddette autorizzazioni e gli atti connessi la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:


10) errore e difetto di motivazione; violazione del programma energetico regionale e dell’accordo Stato Regioni sull’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e sui criteri previsti dal PER per il parere regionale; violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione; eccesso e sviamento di potere; nullità derivata della A.I.A. e dell’autorizzazione; violazione dell’art.3 del d.lgs.n.59/2005; difetto di motivazione;


11) illegittimità del parere regionale e della Conferenza di servizio sulla possibilità di cogenerazione e cessione del calore; violazione dei criteri del PER della Lombardia e della Conferenza unificata Stato Regioni del 5/9/2002; difetto di motivazione e di istruttoria; mancata indagine sull’utilizzo della migliore tecnologia disponibile; violazione dell’accordo di riqualificazione dell’area ex Sarni e dell’accordo di programma ex legge regionale n.30/1994, nonché del recupero dell’area; difetto di valutazione e motivazione di AIA ed autorizzazione; violazione dell’art.3 del d.lgs.n.59/2005; eccesso e sviamento di potere; difetto di istruttoria e motivazione;


12) difetto di istruttoria del parere regionale circa lo studio dell’assetto idrogeologico del territorio ai sensi del decreto della giunta regionale n.V/22502/92 e del R.D. n.1775/1993; violazione della legge n.55/2002; vizio del procedimento; difetto di istruttoria di AIA e dell’autorizzazione ministeriale;


13) parere regionale: mancata valutazione unitaria degli impianti presenti e di quelli autorizzati sul territorio regionale in riferimento al PER ed alla potenza autorizzabile sul territorio; illegittimità derivata di AIA e decreto di autorizzazione n.55/02/05; carenza di istruttoria e difetto di motivazione; sviamento ed eccesso di potere; violazione dell’art.1, comma 1, della legge n.443/2001; mancato coordinamento con le altre opere pubbliche di interesse nazionale; difetto di istruttoria sulla localizzazione dell’impianto e sulla scelta di siti alternativi; in via subordinata: illegittimità del PER ove non consentisse la valutazione del territorio in relazione agli impianti autorizzati;


14) parere regionale, VIA ed AIA: carenza di istruttoria sulla qualità dell’aria; violazione del D.M. n.60/2002, del D.P.R.n.203/1988 e dell’art.15 della legge n.183/1987; violazione degli artt.216 e 217 del R.D.n.1265/1934 sulla scelta della localizzazione dell’impianto; violazione dell’art.104 del D.P.R.n.616/1977 circa le funzioni attribuite alla Provincia di prevenzione dell’inquinamento; violazione del principio di prevenzione e dell’art.97 della Costituzione; violazione del D.P.R.n.203/1988 e del d.lgs.n.351/1999; illegittimità costituzionale per violazione degli artt.32 e 41 della Costituzione; violazione dell’art.1 del d.l.n.7/2002, convertito nella legge n.55/2002; richiesta di CTU;


15) parere regionale, AIA e decreto di autorizzazione finale: violazione di attività istruttoria nella Conferenza di servizi e nel procedimento; snaturamento della funzione istruttoria della stessa e violazione degli artt.3, 7, 14 della legge n.241/1990; violazione del procedimento; errata applicazione dell’art.1, commi 2 e 3, della legge n.55/2002, dell’art.14 della legge n.241/1990 e degli artt.5, 97, 117 e 118 della Costituzione; mancata partecipazione degli enti interessati; violazione della L.R.n.86/1983; violazione delle attribuzioni dell’Ente Parco; violazione del PER; difetto di motivazione; eccesso di potere; violazione del procedimento previsto dagli artt.3 e 5 del d.lgs.n.59/2005; sviamento di potere; violazione del procedimento; illegittimità dell’autorizzazione; difetto di motivazione;


16) sulla mancata considerazione unitaria e delle reciproche correlazioni tra le prescrizioni rese in sede di V.I.A., di parere della Regione Lombardia e dell’autorizzazione dei vigili del fuoco e dell’AIA; carenza di istruttoria; violazione dell’art.14 della legge n.241/1990; mancata considerazione unitaria delle prescrizioni rese in sede di V.I.A., di parere regionale e di autorizzazione del CCPP dei vigili del fuoco;


17) parere del Comando dei vigili del fuoco; carenza di istruttoria; eccesso di potere;


18) difetto di istruttoria per mancato coordinamento con la L.R.n.26/2003; violazione della legge n.36/1994; carenza della valutazione di autorizzazione di impatto ambientale; insufficiente motivazione quanto all’impatto sull’attività agricola della zona ed all’incidenza sulle aree protette; carente istruttoria quanto agli effetti connessi al potenziamento dell’elettrodotto; mancata considerazione dello sviluppo sostenibile; violazione dell’art.1, lettera “g”, della legge n.239/2004; eccesso e sviamento di potere; violazione degli artt.19 e 21 del d.lgs.n.334/1999; violazione del D.M. 19/3/2001 e del D.M. Ambiente del 9/8/2000;


19) parere regionale, AIA ed autorizzazione: violazione dell’art.1, commi 36 e 37, della legge n.239/2004; difetto di istruttoria, omessa valutazione di adeguate misure di impatto ambientale; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; sviamento di potere.


Si sono costituiti in giudizio i Ministeri intimati, la Regione Lombardia ed Energia s.p.a..


Il Comune di Casalpusterlengo ha presentato atto di intervento ad adiuvandum.


La ricorrente ha puntualizzato le doglianze con memorie difensive.


Con ordinanza n.101, resa nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2006, è stata respinta l’istanza cautelare introdotta col ricorso n.2221/2005.


La deducente, con impugnativa n.2654/2005, è insorta avverso gli atti gravati con motivi aggiunti, riproponendo le censure dedotte con i motivi medesimi.


Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni evocate in giudizio con il suddetto ricorso, nonché la controinteressata Energia s.p.a..


I Comuni di Casalpusterlengo, Bertonico, Terranova dei Passerini e Turano Lodigiano hanno presentato atti di intervento ad adiuvandum in relazione al citato ricorso n.2654/2005.


Con ordinanza n.102, resa nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2006, è stata respinta l’istanza cautelare introdotta con detto gravame.


All’udienza del 10 luglio 2007 le cause sono state poste in decisione.


DIRITTO


In via preliminare può procedersi alla riunione, per ragioni di connessione, dei ricorsi indicati in epigrafe.


Occorre innanzitutto soffermarsi sulla istanza di rinvio della trattazione delle cause ad altra udienza, formulata dalla ricorrente con nota depositata in giudizio il 5/6/2007 sull’assunto che la sopravvenuta decisione della Commissione europea, in data 15/5/2007, avente ad oggetto la verifica del piano nazionale di assegnazione delle quote e la riscontrata necessità di modifica del medesimo, influirebbe sulle quote da assegnare e sull’impianto de quo.
L’istanza non può essere accolta.
La predetta decisione riguarda non solo le imprese che vogliono affacciarsi sul mercato con nuovi impianti, ma, in eguale misura, gli impianti già esistenti.
Diversamente opinando si introdurrebbe una misura discriminatoria a danno delle prime e distorsiva della libera concorrenza.
La richiamata decisione, pertanto, pur avendo influenza sull’attività pianificatoria nazionale, non può ripercuotersi di per sé su attività già assentite ma non ancora avviate.
Né risulta che l’Amministrazione stia predisponendo atti di ritiro delle autorizzazioni rilasciate (nessuna indicazione proviene al riguardo dai documenti depositati in giudizio dalla ricorrente in data 10/7/2007).


Il Collegio preliminarmente rileva che le censure dedotte con motivi aggiunti relativi all’impugnativa n.2221/2005 sono state riproposte con il ricorso n.2654/2005.
Tuttavia, ai sensi dell’art.21, comma 1, della legge n.1034/1971, nel testo novellato dalla legge n.205/2000, le determinazioni connesse all’oggetto del ricorso pendente vanno impugnate con motivi aggiunti.
Ne consegue che, essendo i motivi aggiunti l’appropriata sede di trattazione delle doglianze proposte avverso atti connessi a quelli gravati in via principale, il ricorso autonomo che ribadisca i contenuti degli stessi deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem (TAR Lombardia, Milano, III, 16/11/2005, n.4044; TAR Lombardia, Milano, IV, 14/3/2007, n.424).
Ciò comporta l’inammissibilità del ricorso n.2654/2005.


Per la stessa ragione anche gli atti di intervento ad adiuvandum presentati in relazione a tale impugnativa devono ritenersi inammissibili, in quanto nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum è necessariamente accessorio al ricorso principale, seguendone la sorte (ex multis: Cons.Stato, IV, 8/9/1987, n.533; TAR Lazio, Roma, III, 16/11/2006, n.12512).
Si ritiene quindi di prescindere, per quanto concerne il secondo ricorso, dal giudizio sulla posizione sostanziale degli intervenienti, alla quale fa riferimento la controinteressata nell’eccepire l’inammissibilità dei predetti atti di intervento.


E’ stata eccepita l’inammissibilità della prima impugnativa, per il rilievo che la stessa avrebbe ad oggetto atti endoprocedimentali.
L’assunto non è condivisibile.
Il ricorso n.2221/2005 ha ad oggetto il decreto ministeriale sulla compatibilità ambientale del progetto, emesso ai sensi dell’art.6 della legge n.349/1986, e gli atti connessi.
Se è vero che la valutazione di impatto ambientale si inserisce in procedimento che culmina nell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art.1, comma 2, del d.l. n.7/2002, convertito nella legge n.55/2002, è altrettanto vero che l’esito positivo della V.I.A., rilevante nel caso di specie, rappresenta condizione essenziale per il rilascio della suddetta autorizzazione (la predetta norma precisa tra l’altro che “l’esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio”). Pertanto, il carattere lesivo del giudizio positivo di compatibilità ambientale opera immediatamente, in quanto solo l’adozione del decreto di VIA favorevole al progetto consente il rilascio dell’autorizzazione finale, con la conseguenza che il decreto stesso è autonomamente impugnabile, assieme agli atti preparatori o altrimenti connessi (TAR Piemonte, II, 15/4/2005, n.1028; Cons.Stato, VI, 9/6/2005, n.3043).
Occorre inoltre considerare che, stante la connessione tra pronuncia di compatibilità ambientale ed autorizzazioni finali, la presentazione dei motivi aggiunti avverso quest’ultime consente la deduzione di censure anche avverso atti endoprocedimentali la cui illegittimità sia suscettibile di ripercuotersi sui provvedimenti conclusivi.


Si è ulteriormente obiettato che il ricorso sarebbe inammissibile in relazione alla deduzione di vizi di merito ed alla carenza della causa petendi, stante la mancanza di norme che sorreggano le censure sollevate con l’impugnativa.
Il rilievo è infondato.
I motivi di ricorso sono incentrati su violazioni di legge (con indicazione delle norme asseritamente violate), su carenza di motivazione (con conseguente inosservanza dell’art.3 della legge n.241/1990) e su profili che, secondo la prospettazione dell’esponente, essendo sintomatici di carenza di istruttoria, oppure di illogicità o erroneità dell’azione amministrativa, costituirebbero possibile motivo di illegittimità per eccesso di potere o per violazione di norme procedimentali.
Preliminarmente il Collegio osserva altresì, in relazione al primo ricorso, che il Comune di Casalpusterlengo, con l’atto di intervento ad adiuvandum, ha fatto valere un interesse qualificato e differenziato (tale Ente, infatti, si trova a ridosso dell’area in cui sorgerà la centrale e sul suo territorio ricade parte del tracciato dell’elettrodotto –vedi verbale della Conferenza di Servizi del 4/9/2003, costituente il documento n.2 depositato in giudizio da Energia s.p.a.-), ovvero l’interesse alla salvaguardia della salute dei propri abitanti.
Orbene, tale posizione avrebbe dovuto essere azionata direttamente mediante proposizione di ricorso entro il termine decadenziale previsto dall’art.21, comma 1, della legge n.1034/1971, giacchè il Comune di Casalpusterlengo non ha fatto valere, come è tipico dell’intervento, un mero interesse di fatto, ma un interesse legittimo (Cons.Stato, IV, 6/9/2006, n.5151; TAR Lazio, Roma, I, 6/6/2006, n.4303).
Ne discende che il predetto atto di intervento, proposto da soggetto cointeressato, è inammissibile.


Entrando nel merito dell’impugnativa si osserva quanto segue.


Con il primo motivo l’esponente deduce che, essendo decorso il termine previsto dall’art.1, comma 1, della legge n.55/2002, non può trovare applicazione nel caso di specie la disciplina sull’autorizzazione unica, e che, qualora tale disciplina rilevasse, avrebbe dovuto essere adottato procedimento di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del d.lgs.n.59/2005.
Il rilievo non può essere accolto.
L’impugnato giudizio positivo di compatibilità ambientale si è svolto secondo la procedura prevista dalla legge n.349/1986 e dal D.P.C.M. 10/8/1988, n.377, stante il disposto dell’art.1, comma 2, della legge n.55/2002, il quale prevede che il suddetto giudizio sia separatamente esperito secondo la disciplina sua propria.
L’eventuale inosservanza del termine del 31/12/2003, contemplato al comma 1, riguardando l’assoggettamento al regime dell’autorizzazione unica, non è suscettibile di inficiare la valutazione di impatto ambientale, facente parte di diverso procedimento, ma, semmai, l’autorizzazione finale introdotta dalla legge n.55/2002, non impugnata con il ricorso ma successivamente, con motivi aggiunti.
La questione è stata tuttavia superata con l’art.1 sexies, comma 8, della legge 27/10/2003, n.290 (di conversione del d.l. n.239/2003), dalla quale è desumibile “la volontà del legislatore nazionale di stabilizzare definitivamente la soluzione, che era invece solo transitoria, del d.l. n.7/2002 e della legge di conversione n.55/2002” (Corte Costituzionale, 13/1/2004, n.6).
Privo di pregio è il riferimento, introdotto col motivo in questione, al d.lgs. n.59/2005. Quest’ultimo non incide sulla contestata valutazione di impatto ambientale, ma sull’autorizzazione finale ivi prevista, la quale peraltro usufruisce del regime acceleratorio contemplato dall’art.17 del citato d.lgs. n.59/2005, teso a salvaguardare gli atti del procedimento di VIA compiuti prima della sua entrata in vigore, sia qualora il procedimento medesimo sia ancora in corso, sia qualora, come nel caso di specie, il procedimento di verifica positiva della compatibilità ambientale venga concluso prima dell’entrata in vigore del d.lgs.n.59/2005.


Con il secondo rilievo la ricorrente lamenta l’insufficiente coinvolgimento nella VIA di Regione (il cui parere non è stato acquisito), Provincia e Comuni, nonché l’inosservanza del piano energetico regionale.
La censura è infondata.
Come visto, ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n.55/2002 il procedimento di valutazione di impatto ambientale è disciplinato da proprie regole procedurali, costituite dalla legge n.349/1986 e dal DPCM n.377/1988.
Ne deriva che valgono per essa distinte regole di partecipazione al procedimento, il cui rispetto è assicurato dalla pubblicità, nelle forme previste dal legislatore, dell’intenzione di realizzare l’opera e dal deposito dei relativi documenti tecnici.
Orbene, tale partecipazione nel caso di specie è avvenuta, visto che dall’impugnato decreto del Ministero dell’Ambiente, adottato di concerto col Ministro dei beni culturali il 21/4/2005 (documento n.4 depositato in giudizio dalla controinteressata), risulta che la Regione Lombardia, ancorché sollecitata in data 15/11/2004, non ha fatto pervenire il proprio parere, che i Comuni di Lodi, Bertonico, Turano Lodigiano e la locale Sezione dell’Associazione WWF hanno espresso osservazioni, e che è stata data adeguata pubblicità all’iniziativa, mettendo qualunque interessato in condizione di partecipare al procedimento de quo.
Peraltro il Ministero delle Attività produttive, nella Conferenza di servizi del 4/9/2003, ha comunicato alle amministrazioni presenti (Regione Lombardia, Provincia di Lodi, Comuni di Bertonico, Turano e Casalpusterlengo) la possibilità di presentare osservazioni ai fini del procedimento di valutazione ambientale, precisando l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di attivazione del procedimento stesso ed indicando la documentazione depositata ad esso relativa (vedi la nota del Ministero dell’Ambiente datata 3/9/2003, costituente allegato 3 A al documento n.1 depositato in giudizio dall’Avvocatura, richiamato nel verbale della predetta Conferenza costituente a sua volta il documento n.2 depositato da Energia s.p.a.).
Non trova pertanto applicazione, nel caso del giudizio di compatibilità ambientale, la necessità, prevista dall’art.1, comma 3, della legge n.55/2002 ai diversi fini dell’autorizzazione unica ivi introdotta, del parere del Comune e della Provincia nel cui territorio ricadono le opere.
E’ vero che l’art.6, comma 4, della legge n.349/1986 prevede che il Ministro dell’Ambiente si pronuncia sulla compatibilità ambientale “sentita la regione interessata” e che la Regione Lombardia non ha invece espresso alcun preventivo parere. Tuttavia occorre considerare che quest’ultima, ancorché sollecitata dal Ministero in data 15/11/2004 (ovvero oltre cinque mesi prima dell’adozione dell’impugnato decreto di compatibilità ambientale), non si è pronunciata, dimostrando in tal modo di non avere obiezioni da sollevare. Il sentire la Regione interessata, previsto dalla predetta norma, si è quindi risolto nella richiesta di parere rivolta dall’amministrazione statale, cui ha fatto seguita la mancanza di qualsiasi esplicita osservazione della Regione stessa, protratta nel tempo.
Né è prospettabile al riguardo l’obbligo di intesa con la Regione, in quanto il medesimo è previsto dall’art.1, comma 2, della legge n.55/2002 ai diversi fini dell’autorizzazione unica finale ivi definita.
Ciò posto, non rilevando nella fattispecie la richiesta di un’intesa, un nulla osta o un vero e proprio assenso della Regione, ma, semmai, la richiesta di un parere o un’osservazione della stessa, non può trovare applicazione l’art.14, comma 2, della legge n.241/1990, il quale prevede la Conferenza di Servizi come strumento per superare la mancata acquisizione di vere e proprie manifestazioni di volontà, “intese, concerti, nulla osta o assensi di altre Pubbliche amministrazioni”, e non di atti consultivi.
Peraltro, una partecipazione consultiva della Regione nella fase preliminare del procedimento de quo vi è stata, giacchè un suo rappresentante è intervenuto in via interlocutoria nella Conferenza di Servizi del 4/9/2003 ed ha collaborato all’attività istruttoria integrando il gruppo istruttore della Commissione VIA che si è occupata del progetto in questione (pagina 44, punto 7.1 della relazione della Commissione VIA dell’ottobre 2004, costituente allegato n.1 al documento n.2 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato; pagina 1 della determinazione espressa dalla predetta Commissione, costituente allegato 2 al suddetto documento; pagina 4 della nota del Ministero dell’Ambiente datata 30/12/2003, prot.n. via/2003/15082, costituente l’allegato 5 al predetto documento n.2).
Non rileva, ai fini della VIA, il piano energetico regionale, il quale, essendo estraneo ai parametri di raffronto per la verifica di compatibilità ambientale previsti dalla normativa sulla valutazione di impatto ambientale, incide invece sull’autorizzazione finale.
Tuttavia, con nota del 30/12/2003 il Ministero dell’Ambiente ha chiesto alla proponente chiarimenti e documentazione integrativa, al fine di dimostrare la compatibilità con i criteri di valutazione di cui all’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane del 5/9/2002 costituente parte integrante del PER (si veda l’allegato n.5 al documento n.2 depositato in giudizio dall’Avvocatura e l’appendice 5.3 del PER identificato come documento n.7 depositato in giudizio dalla ricorrente), ed a conclusione dell’istruttoria ha dato atto degli elementi di ravvisata coerenza complessiva con i suddetti criteri (pagina 5 dell’impugnato decreto datato 21/4/2005), i quali non rilevano come tassativi requisiti di ammissione del progetto, l’inosservanza di uno solo dei quali sia ostativa alla stessa, ma costituiscono parametri orientativi che l’amministrazione deve nel loro insieme valutare ai fini della determinazione finale sul progetto proposto.


Con la terza doglianza l’istante deduce che nel contestato decreto di compatibilità ambientale non risulta il coinvolgimento della Provincia di Lodi, del Comune di Turano Lodigiano e dei Comuni interessati dalle emissioni che saranno provocate dall’impianto, e che il Ministero non ha indicato le ragioni per cui ha disatteso le osservazioni pervenute, né ha rimesso la decisione alla Conferenza unificata di cui all’art.8 del d.lgs. n.281/1997, ai sensi dell’art.14 ter della legge n.241/1990; l’istante ribadisce che è stato violato il piano energetico regionale, precisando la necessità di confrontare tutti i progetti presentati e di utilizzare i criteri valutativi costituiti dalla prossimità alle linee di collegamento e dal parametro della migliore tecnologia disponibile.
Il rilievo è infondato.
Come visto, l’obbligo di chiedere il parere del Comune e della Provincia nel cui territorio ricadono le opere è riferito dall’art.1, comma 3, della legge n.55/2002 all’autorizzazione unica, e non alla procedura di VIA, la quale soggiace a regole di partecipazione sue proprie, che prevedono la facoltà di partecipazione al procedimento degli interessati ad esito della pubblicazione dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, facoltà che nel caso di specie è stata assicurata, attraverso le dovute forme di pubblicità, dal Ministero, nonchè la facoltà, e non l’obbligo, di ricorrere alla Conferenza di servizi ex artt.14 e seguenti della legge n.241/1990.
Ciò premesso, di fronte alle problematiche riguardanti la qualità dell’aria, sollevate dal Comune di Lodi, all’opposizione a partecipare a qualsiasi confronto, deliberata dai comuni di Bertonico e Turano Lodigiano, alla lamentata esclusione dalla VIA del progetto di sviluppo dell’area ex Sarni, espressa dal WWF, il Ministero dell’Ambiente con l’atto impugnato ha dato puntuale contezza delle ragioni che presiedono alla valutazione positiva, ed ha assicurato la maggiore aderenza possibile del progetto ad esigenze di salvaguardia ambientale dettando prescrizioni a presidio della qualità dell’aria (implicitamente rispondendo alle obiezioni del Comune di Lodi, oltre che alle dichiarate opposizioni dei predetti Enti), dell’ambiente idrico, del suolo, della vegetazione e dell’impatto acustico.
Nè la normativa sulla VIA contempla, a superamento di pareri contrari espressi, la necessità di convocare una Conferenza dei Servizi.
Peraltro, come visto, nel corso della Conferenza di Servizi del 4/9/2003 il Ministero delle Attività Produttive, dando lettura della nota del Ministero dell’Ambiente datata 3/9/2003, ha precisato alle Amministrazioni presenti (tra le quali la Provincia di Lodi, la Regione Lombardia ed i Comuni di Bertonico, Turano Lodigiano e Casalpusterlengo) l’avvio del procedimento VIA, le forme di pubblicazione dell’attivazione del procedimento stesso e l’invito a presentare le proprie valutazioni ai fini della VIA, garantendo alle stesse una possibilità di partecipazione ulteriore rispetto a quella assicurata dalla pubblicità esperita su quotidiani (vedasi il verbale della predetta Conferenza depositato in giudizio, come documento n.2, dalla controinteressata, nonché l’allegato 3 al documento n.1 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato), e tuttavia la provincia non ha espresso le proprie osservazioni ai fini della determinazione di compatibilità ambientale prevista dall’art.6 della legge n.349/1986, a differenza dei Comuni di Lodi, Bertonico, Turano Lodigiano e della Sezione Alto Lodigiano del WWF (pagina 27 dell’impugnato decreto ministeriale datato 21/4/2005).
Per quanto attiene ai criteri indicati nel PER, il Collegio, pur ribadendo che il medesimo è riferito al rilascio delle autorizzazioni e non alla VIA, osserva che il decreto positivo di valutazione ambientale, alla pagina 5, evidenzia che “la localizzazione della centrale…prende l’avvio dalle considerazioni localizzative presenti nel piano energetico regionale, che attribuisce all’area 3 (Lodigiano) una priorità elevata per l’insediamento di nuove grandi centrali termoelettriche” e che il sito scelto ricade ad una rilevante distanza (compresa tra i 20 ed i 30 chilometri) dalle altre centrali esistenti.
Il progetto in questione, sotto i profili della compatibilità con gli strumenti di pianificazione (vedasi le pagine 8 e seguenti della relazione istruttoria datata ottobre 2004 della Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente, costituente l’allegato n.1 al documento n.2 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato) e con le esigenze di fabbisogno energetico (pagina 7 della predetta relazione e pagina 5 dell’impugnato decreto del Ministero dell’Ambiente), del grado di innovazione tecnologica con particolare riferimento al rendimento energetico ed al livello di emissioni dell’impianto (punto 2.1 di detto decreto), utilizzo delle migliori tecnologie (pagina 2 della nota del Ministero dell’Ambiente del 30/12/2003 –allegato n.5 al documento n.2 depositato dall’Avvocatura dello Stato-) e utilizzo dell’energia termica cogenerata (pagina 5 del decreto), appare nell’insieme coerente con la finalità del PER di conciliare le esigenze di soddisfacimento del fabbisogno energetico con i criteri di massima efficienza ed efficacia dei nuovi impianti.


Con il quarto motivo l’istante deduce la mancata indicazione, nello studio di impatto ambientale, delle alternative al progetto, lamenta l’inosservanza della legge n.443/2001 e che le localizzazioni alternative prese in esame concernono solo le province di Lodi e Cremona, fa riferimento al parere della Soprintendenza di Milano, Bergamo, Pavia, Sondrio, Varese, Lecco, Como, Lodi (secondo cui l’insediamento de quo sarebbe penalizzante per il territorio) ed evidenzia la mancanza di adeguata motivazione circa l’inosservanza della distanza a tutela della fascia di rispetto ex art.142, comma “c”, del d.lgs.n.42/2004 e delle zone vincolate.
Il rilievo non ha fondamento.
La pagina 13 della citata relazione istruttoria dell’ottobre 2004 (allegato n.1 al documento n.2 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato) precisa che “il proponente ha preso in esame due alternative per la configurazione dell’impianto: architettura due turbine a gas più due turbine e vapore e architettura due turbine a gas più una turbina a vapore, scegliendo quest’ultima”, mentre la pagina 12 dà atto della valutazione, da parte di Energia s.p.a., per l’individuazione di siti alternativi, delle province di Lodi e Cremona, precisando che la scelta della società interessata trova giustificazione nelle “considerazioni localizzative presenti nel piano energetico regionale, che attribuisce all’area 3 (lodigiano) una priorità elevata per l’insediamento di nuove grandi centrali termoelettriche”, e che lascia quindi una marginale possibilità di scelta circa le localizzazioni alternative.
Quanto al parere espresso in data 13/10/2004 dalla Soprintendenza, il Collegio osserva che le perplessità dalla stessa sollevate sono state recepite nel parere espresso dal Ministero per i beni culturali in data 18/11/2004 (allegato n.3 al documento n.2 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato), il quale ne ha tenuto conto dettando prescrizioni a tutela del paesaggio e della fascia di rispetto del colatore Valguercia ex art.142, comma “c”, del d.lgs.n.42/2004, prescrizioni che sono poi state esplicitamente confermate al punto 3 del decreto di compatibilità ambientale.
Rileva in particolare, al riguardo, il prescritto adeguamento progettuale, con creazione di zone di verde qualificato e allontanamento dei manufatti dalla predetta fascia di rispetto.
Nessun pregio assume il riferimento, da parte della ricorrente, alla legge n.443/2001, giacchè l’applicazione della stessa riguarda opere espressamente individuate dal Governo nel documento di programmazione economico finanziaria, alle quali non risulta appartenere l’impianto in questione; inoltre, le finalità di riequilibrio socio economico tra aree, cui si richiama genericamente la deducente, riguarda l’atto con il quale il Governo o, in sede di prima applicazione, il CIPE, è chiamato a qualificare l’opera come strategica, e non la valutazione di impatto ambientale.
Non depone in senso contrario l’art.1, comma 7, lettera “i”, della legge n.239/2004 (richiamato dalla deducente in memoria difensiva), in quanto tale norma si limita a prevedere, nel quadro della ripartizione delle competenze tra enti pubblici, la possibilità per lo Stato di individuare come infrastrutture strategiche gli impianti di generazione di energia.


Con il quinto motivo la ricorrente deduce che l’applicazione analogica dell’art.18 del d.lgs.n.190/2002 obbliga ad analizzare tutte le interferenze dell’opera progettata con l’ambiente ed a considerare l’alternativa zero; aggiunge che gli effetti prodotti dall’intervento non sono stati considerati nell’ottica dello sviluppo sostenibile; lamenta che non si sono valutati tutti gli interessi coinvolti; osserva altresì che non sono state valutate le opere connesse alla centrale, la scarsa capacità della zona di disperdere inquinanti e la presenza vicina di altre attività a rischio, tra cui quelle di industrie pericolose, che non è stato richiesto il certificato di prevenzione incendi e che il PER avrebbe dovuto considerare che già esiste nella provincia di Lodi la centrale di Tavazzano.
Il motivo non è condivisibile.
Il citato d.lgs.n.190/2002 non può trovare applicazione nel caso di specie, riguardando il diverso caso delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale.
Valgono invece, per il caso in esame, la legge n.349/1986 e il DPCM n.377/1988, espressamente richiamate nell’art.1, comma 2, della legge n.55/2002.
Peraltro, le ragioni della mancata adozione dell’alternativa zero risultano dalla pagina 7 della relazione istruttoria del Ministero dell’Ambiente, laddove si precisa che la Lombardia è in una situazione largamente deficitaria, rispetto al fabbisogno, nella produzione di energia elettrica (per il 2010 si prevede un deficit energetico del 10% del fabbisogno, mentre la situazione al 2001 vede un deficit del 35%), cosicché l’abbandono del progetto non sarebbe in linea con l’obiettivo, prefissato dalla Regione, di ridurre la dipendenza energetica (TAR Puglia, Bari, I, n.171/2004).
L’impugnato decreto, inoltre, precisa le possibili interferenze dell’opera con tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo, vegetazione ed ecosistemi, situazione acustica) ed introduce prescrizioni onde minimizzare l’impatto con tali componenti, analizza le possibili interferenze con due vicine industrie escludendo che incidenti che le riguardino possano coinvolgere la centrale (la distanza tra il perimetro della zona di attenzione riguardante la società Coneda Chimica ed il perimetro del sito di Energia s.p.a. è di 200 metri, mentre la distanza dal perimetro della zona di attenzione della società Sovegas è di oltre 700 metri: pagine 9 e 10), specifica che l’impianto è esterno alle tre zone di rischio degli stabilimenti Sasol s.p.a. e Sovegas s.p.a. (pagina 5), tiene conto dei vincoli paesaggistici e a canale che vengono interessati dall’intervento (pagina 4), presuppone una situazione tranquillizzante in ordine al verificato impatto sulla salute (pagine 42 e 43 della relazione istruttoria), analizza l’impatto del metanodotto e dell’elettrodotto connessi alla centrale (si vedano le pagine 10 e 11, che fanno seguito alle considerazioni espresse nella relazione istruttoria alle pagine 18 e 19, e la prescrizione di cui al punto 1.2 del decreto), dà atto che lo studio dell’impatto paesaggistico è stato presentato da Energia s.p.a. secondo le indicazioni metodologiche contenute nelle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” e che saranno approntati accorgimenti idonei a prevenire contrasti con il paesaggio circostante (pagine 20 e 21), considera e vaglia le possibili interferenze con il parco (la cui distanza minima dal sito è di 3,5 chilometri) e con proposti siti di importanza comunitaria (la cui distanza minima è di 4 chilometri) escludendo la sussistenza di un’incidenza significativa delle opere in questione (pagine 4 e 20), in linea con la legge n.349/1986 e con il DPCM n.377/1988, ed evidenzia che le altre centrali esistenti più vicine sono a distanza rilevante dall’impianto de quo (tra i 20 ed i 30 chilometri; in particolare la centrale di Tavazzano dista 22 chilometri –pagina 5-).
Quanto alla certificazione di prevenzione di incendi, occorre osservare che la stessa ha rilevanza ai fini dell’autorizzazione unica finale, la quale è stata infatti rilasciata con la condizione della presentazione di progetto antincendi e degli adempimenti necessari all’ottenimento del certificato di prevenzione di incendi.
In ordine alla dedotta carenza del PER, si rileva che la ricorrente non ha dimostrato che il funzionamento degli impianti autorizzati, unito a quello dell’impianto in questione, porterebbe a superare “il valore complessivo ammissibile per l’intera regione”, né, allo stato, risulta alcun documento idoneo a fornire una prova al riguardo.


Con la sesta censura l’istante sostiene che lo studio di impatto ambientale utilizza dati obsoleti, risalenti al periodo 1999/2002, non considera il piano regionale per la qualità dell’aria e i finora riscontrati episodi di superamento degli standard di qualità dell’aria; aggiunge che sono stati considerati i valori di cui al D.M. 12/7/1990, e non quelli indicati dalla Regione, dal D.M. n.60/2002 e dal d.lgs.n.183/2004; reputa inadeguato lo studio della dispersione degli inquinanti (modello ISC3) adottato ai fini della VIA.
Il motivo è infondato.
Il rilevamento della qualità dell’aria è stato effettuato, nel triennio 2000/2002, con sei centraline esistenti nella provincia di Lodi gestite dall’ARPA, relativamente ad anidride solforosa e biossido di azoto, nel 2001 e 2002 con la centralina di Lodi per il monossido di carbonio e il PM10, nel 2002 con la centralina di Abbadia Cerreto per l’ozono, a cui si aggiungono campagne di rilevamento delle varie sostanze inquinanti con mezzo mobile svolte dalla Provincia di Lodi nel 2000 a Casalpusterlengo e nel biennio 1999/2000 ad Ossago, e da Energia s.p.a. nel maggio 2003 nei Comuni di Terranova Passerini e Turano (si vedano le pagine 22 e seguenti della relazione istruttoria della Commissione per le valutazioni di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente).
Orbene, il numero di analisi condotte, la loro tempistica ed il numero di inquinanti presenti nell’aria accertati lasciano desumere una sufficiente valutazione dei dati attuali.
In tale contesto, che vede superamenti dei valori limiti per l’ozono, il PM10 e, in minor misura, per il biossido di azoto, senza oltrepassare il limite di allarme, pur essendo modesta la prevista incidenza dell’opera sui livelli dei suddetti inquinanti l’amministrazione ha ritenuto necessario l’approntamento, a carico del proponente, di strumenti per i monitoraggi delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici da eseguire durante la fase di esercizio della centrale (punti 2.4 e 2.5 del decreto). Tale misura, la soluzione di elevare il camino a 100 metri di altezza, anziché all’altezza originariamente progettata di 80 metri, ed i bassi limiti di emissione imposti per ossido di azoto e monossido di carbonio (punto 2.1 del decreto), cui si aggiunge la misura di compensazione, proposta da Energia s.p.a., consistente nella realizzazione di 50 ettari di foresta planiziale (-pagina 20 della citata relazione istruttoria dell’ottobre 2004- misura recepita alla pagina 17 della successiva autorizzazione unica del 4/8/2005), appaiono nell’insieme ragionevoli rispetto allo scopo di conciliare l’evidente necessità di nuovi impianti di produzione energetica con le esigenze di salvaguardia ambientale proprie di una zona che presenta aspetti problematici per concentrazioni di ozono e polveri.
I valori limite di riferimento per le emissioni inquinanti di impianti industriali, imposti dal D.M. 12/7/1990 e dalla deliberazione della giunta regionale n.VII/17989 del 28/6/2004, non hanno trovato nel caso di specie isolata e meccanica applicazione ai fini della valutazione dell’ammissibilità dell’intervento proposto, in quanto l’amministrazione non si è limitata a verificarne l’osservanza, ma ha tenuto conto dei vigenti valori limite di qualità dell’aria dell’ambiente sui quali le emissioni dell’impianto, ancorchè rispettose del D.M. 12/7/1990 e della delibera del 28/6/2004, possono influire, sia pure in modo non significativo (pagina 32 della citata relazione istruttoria).
Invero, benché la possibile emissione di polveri da parte dell’impianto sia tale da non modificare significativamente i livelli di polveri attualmente presenti nella zona, benché l’effetto di formazione di ozono al suolo derivante dalla centrale sia ritenuto poco significativo (pagina 16 del provvedimento positivo di valutazione ambientale), e benché le emissioni di ossido di azoto e monossido di carbonio siano limitate alla misura minima possibile (pagina 28), e comunque al di sotto dei limiti posti in via generale dall’ordinamento (vedasi il citato D.M. e la predetta deliberazione della giunta regionale) il provvedimento impugnato prescrive controlli costanti della qualità delle emissioni e monitoraggi della qualità dell’aria durante le fasi di avvio, di esercizio e di arresto dell’impianto (punti 2.4 e seguenti).
Quanto allo studio ISC3 contestato dalla deducente, si rileva che lo stesso rientra nell’elenco dei modelli consigliati dall’Istituto Superiore della Sanità (pagina 27 della relazione istruttoria dell’ottobre 2004 e pagina 12 del verbale della Commissione per le valutazioni di impatto ambientale –allegato n.2 al documento n.2 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato-), e quindi non è frutto di scelta arbitraria dell’amministrazione procedente; inoltre, quest’ultima ha anche valutato, attraverso il modello “WinDimula 2”, diverso dal sistema ISC3 e più adatto alla trattazione delle calme di vento, la diffusione degli inquinanti in atmosfera in situazioni di calma di vento (pagine 32 e 33 della menzionata relazione e pagina 15 del verbale della predetta Commissione), concludendo che i valori stimati col modello di studio alternativo “non si discostano significativamente da quanto calcolato, a livello annuale, con ISC-ST32”.
Invero, poichè il concetto di valutazione di impatto ambientale presuppone che l’opera da valutare abbia comunque un’incidenza sui valori ambientali, modificandoli in misura più o meno rilevante, si è trattato di stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione potessero reputarsi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo, focalizzato da un lato sulla necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro sull’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera.
In tale contesto, che nel caso di specie ha visto l’introduzione, ad integrazione dell’assenso rilasciato, di prescrizioni tese a garantire la compatibilità ambientale dell’opera progettata, rilevano determinazioni ampiamente discrezionali, tecniche e amministrative, sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti ristretti, ovvero in relazione all’eventuale emersione delle figure sintomatiche di illegittimità costituite dall’illogicità manifesta e dalla contraddittorietà, figure che, per quanto sopra esposto, nel caso di specie risultano insussistenti (TAR Puglia, Bari, I, 21/1/2004, n.171; TAR Lazio, Roma, I, 31/5/2004, n.5117; Cons.Stato, VI, 5/1/2004, n.1).


Con la settima censura la ricorrente deduce la mancanza di coordinamento col programma di tutela e uso delle acque e col piano di gestione del bacino idrografico; lamenta l’omessa considerazione degli scarichi dell’impianto, degli effetti del rilascio di vapori e degli attraversamenti degli elettrodotti, i quali potrebbero creare alterazioni alle aree sensibili.
Il motivo non è condivisibile.
Le pagine 14 e 15 della relazione istruttoria danno puntuale contezza dell’impatto dell’opera in questione sui prelievi e sugli scarichi idrici, prevedendo l’utilizzo di un pozzo esistente o di un pozzo di nuova costruzione, nonché sistemi di trattamento e scarico delle acque distinti a seconda della tipologia delle stesse (acque meteoriche, nere, di processo, calde, oleose, acide o caustiche, chimicamente inquinate o contaminate), con utilizzo, per le acque inquinate, di un sistema di trattamento proprio della centrale.
Alle pagine 18, 19, 29 e 30 del decreto VIA la salvaguardia del patrimonio idrico e le esigenze di approntamento di un’adeguata rete fognaria sono assicurate attraverso il recepimento delle risultanze istruttorie e l’introduzione di puntuali prescrizioni, mentre l’impatto irrilevante del vapore acqueo prodotto dalla centrale è rappresentato alla pagina 13 del decreto medesimo.
Peraltro, il sito interessato dall’intervento non presenta caratteristiche di pericolosità idraulica, essendo esterno alle perimetrazione del progetto di P.A.I. dell’Autorità di bacino del fiume Po (come risulta dalla pagina 18 dell’impugnato decreto del Ministero dell’Ambiente).
Le interferenze ambientali dell’elettrodotto trovano invece puntuale analisi alle pagine 19 e 42 della relazione istruttoria, anche sotto il profilo della mancanza di effetti significativi delle radiazioni derivanti dai raccordi aerei, cui fanno riscontro le pagine 10, 22 e 23 del decreto di compatibilità ambientale.


Con l’ottava doglianza la ricorrente lamenta il difetto di un’analisi degli effetti da esposizione a campi magnetici e l’omessa verifica della distanza della centrale progettata (soprattutto per elettrodotto e gasdotto) rispetto ad edifici esistenti o futuri.
Il rilievo non può essere accolto.
Per quanto riguarda il primo aspetto della censura, valgono le considerazioni sopra espresse dal Collegio in relazione agli effetti dell’elettrodotto.
Per quanto attiene al profilo incentrato sul carente controllo delle distanze, occorre osservare che le pagine 3-59, 3-60, 3-69 e 138 dello studio di impatto ambientale (documento n.10 depositato in giudizio da Energia s.p.a.), indicano la localizzazione del metanodotto, dell’elettrodotto nonchè i parametri di rispetto degli obiettivi di qualità del campo magnetico generato cui ci si è ispirati nella progettazione dell’elettrodotto stesso, evidenziando il rispetto delle distanze di sicurezza (pagina 3-59 del predetto studio) e dei limiti di valore di campo elettromagnetico generato dall’elettrodotto previsti dalla normativa vigente (DPCM 8/7/2003 e legge n.36/2001), mentre le pagine 3-66 e 3-67 dello studio danno contezza della corretta localizzazione della centrale e la pagina 6 della menzionata relazione istruttoria specifica le distanze tra la centrale stessa ed altri edifici.
L’istruttoria sul punto risulta pertanto esaurientemente espletata.


La nona censura è incentrata sulla mancata previsione di adeguate misure compensative o di impatto ambientale che devono essere adottate dalla società proprietaria del nuovo impianto.
Il motivo è infondato.
Il contributo economico compensativo del mancato uso alternativo del territorio e dell’impatto logistico dei cantieri è previsto dall’art.1, comma 36, della legge n.239/2004, la quale costituisce norma precettiva, che obbliga a corrispondere il contributo de quo una volta che è entrata in funzione la centrale, trattandosi di corrispettivo ragguagliato ad ogni MWh di energia prodotta. Pertanto, l’obbligo del contributo fa carico ex lege ad Energia s.p.a., indipendentemente da qualsiasi statuizione espressa sul punto dal provvedimento di valutazione ambientale.
In ogni caso, come già visto, quest’ultimo ha introdotto varie prescrizioni preordinate a contenere al minimo l’impatto derivante dalla nuova struttura (vedasi, in particolare, quelle dettate dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota del 18/11/2004, recepite al punto 3 del giudizio positivo di compatibilità ambientale).
Il ricorso principale risulta quindi infondato.


Con la decima censura, introdotta con motivi aggiunti, la Provincia di Lodi sostiene che la Regione, nell’esprimere il proprio parere sull’autorizzazione unica, avrebbe dovuto analizzare i criteri di valutazione previsti nell’accordo di cui alla Conferenza unificata tra Stato e Regioni del 5/9/2002 e nel piano energetico regionale, verificando tra l’altro la coerenza dell’impianto con le esigenze di fabbisogno energetico e sviluppo produttivo, l’innovazione tecnologica, l’utilizzo delle migliori tecnologie, il massimo utilizzo dell’energia termica cogenerata, la diffusione del teleriscaldamento, la prossimità delle linee di collegamento ed il fabbisogno energetico della zona; aggiunge che non è stata utilizzata la migliore tecnologia per l’abbattimento del NOx.
Il rilievo non è fondato.
La Regione, in sede di parere previsto dall’art.1 della legge n.55/2002 ai fini dell’autorizzazione unica, ha dato contezza degli elementi progettuali coerenti con il programma energetico regionale (finalità di riduzione del deficit energetico, limite di potenza, idoneità dell’area in questione, utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, coerenza dell’intervento con le reti di distribuzione dell’energia elettrica e il gas, possibilità di cessione del calore in cogenerazione, alimentazione a metano in linea con lo scopo di minimizzare il rapporto tra produzione energetica ed emissioni inquinanti, utilizzo di sito industriale già esistente).
Risulta pertanto che il progetto de quo, nei suoi vari aspetti, recepisce le esigenze pubbliche sottese ai criteri dettati nel PER.
Tali criteri, invero, assumono valenza di parametri orientativi nell’individuazione del progetto, da considerare nel loro insieme, e non identificano rigidi e vincolanti requisiti, il mancato rispetto di uno dei quali precluda l’assentibilità dell’iniziativa.
Ciò posto, la motivazione del parere regionale, esplicitata alla stregua dei predetti criteri, appare nell’insieme dare contezza del contemperamento, ravvisato nel progetto in questione, tra esigenze di tutela del territorio e obiettivo di riduzione del deficit energetico, evidenziando gli aspetti della proposta di Energia s.p.a. che risultano recepire i principi del PER e dell’accordo di reindustrializzazione dell’area stipulato nel 1998 (deliberazione della giunta regionale n.VII/155 del 14/6/2005 –documento n.12 depositato in giudizio dalla ricorrente-).
Invero la costruzione della centrale risponde anche agli scopi ivi predefiniti di favorire l’insediamento di nuove attività produttive (vedi il testo del predetto accordo, costituente il documento n.29 depositato in giudizio dall’esponente) e di riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti (vedi la pagina 30 del paragrafo 5.3 dell’appendice 5 del Programma energetico regionale del marzo 2003 –documento n.7 depositato contestualmente al ricorso-).
Quanto al profilo della necessità di utilizzo della migliore tecnologia disponibile, la quale (identificata dalla ricorrente nella conversione catalitica per l’abbattimento del NOx, denominata SCR) non sarebbe stata adottata nel caso in questione, occorre osservare che mentre la pagina 5 dell’autorizzazione integrata ambientale precisa che “la produzione di ossidi di azoto, pur significativa (e comunque inferiore a quella tipica delle altre tipologie di CTE), è limitata ai valori minimi consentiti dalle migliori tecnologie disponibili nell’ambito del processo di combustione del gas, in particolare utilizzando la tecnologia DLN”, la successiva pagina 7 spiega le ragioni che sconsigliano l’uso di abbattitori catalitici. Tali ragioni trovano riscontro nella relazione tecnica trasmessa dall’Istituto superiore di Sanità in data 14/1/2004 (documento n.18 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 25/6/2007), secondo cui il sistema SCR propugnato dalla ricorrente “possiede una maggiore efficienza nell’abbattimento degli ossidi di azoto ma induce l’emissione di ammoniaca e di particolato primario”. Pertanto, la scelta di ridurre al minimo, al livello più basso oggi imposto in ambito nazionale, attraverso il prescritto limite di 30 mg./Nm3, l’emissione di ossidi di azoto sia mediante bruciatori a bassa formazione di tali inquinanti, sia mediante innalzamento del camino ad un’altezza di 100 metri e sia mediante il previsto uso come combustibile del solo metano, appare immune da profili di erroneità ed illogicità.
Invero, la predetta scelta incide su aspetti di discrezionalità tecnica non censurabili, in assenza di norme cogenti sul punto, se non sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta illogicità o travisamento, nella fattispecie insussistente (TAR Lazio, Roma, I, 31/5/2004, n.5117; TAR Puglia, Bari, I, 21/1/2004, n.171).
Peraltro, l’art.3 delle prescrizioni dettate con l’impugnata autorizzazione integrata ambientale raccomanda, in via cautelativa, “la predisposizione dell’impianto per la successiva eventuale installazione di abbattitori catalitici degli ossidi di azoto”, dimostrando una compiuta ponderazione delle opzioni tecniche alternative praticabili.
Rileva altresì sotto il profilo della scelta della migliore tecnologia disponibile il rendimento elettrico offerto dall’impianto, che, secondo quanto risulta alla pagina 7 dell’autorizzazione integrata ambientale del 3/8/2005, “si colloca intorno ai valori più alti ad oggi raggiungibili con impianti di questa tipologia”, in linea con l’art.3 del d.lgs.n.59/2005.


Con l’undicesimo rilievo l’istante sostiene che non è stato osservato il criterio, stabilito dalla Conferenza unificata Stato Regioni del 5/9/2002 e nel PER, del massimo utilizzo possibile dell’energia termica cogenerata, mancando utenze di calore significative.
La censura non è condivisibile.
Il criterio in questione, al pari degli altri prestabiliti dal PER, non integra di per sé un requisito di ammissione del progetto, ma identifica uno degli aspetti del progetto da valutare, assieme agli altri, ai fini della formulazione di un apprezzamento globale positivo o negativo dell’iniziativa proposta.
Nel caso di specie, come visto in relazione alla precedente doglianza, la Regione ha dato contezza del percorso logico seguito ai fini della propria pronuncia favorevole, alla luce della riscontrata osservanza di larga parte dei criteri del PER. Rileva infatti non la pedissequa aderenza ad ogni singolo criterio, ma un percorso argomentativo dell’amministrazione che faccia leva su una sintesi conclusiva del confronto del progetto con quei criteri, talchè se il grado di aderenza complessiva, ancorché sia stato disatteso un qualche singolo parametro, è soddisfacente in relazione all’obiettivo pubblico del contemperamento di ragioni di tutela del territorio e ragioni di efficiente produzione energetica, il parere favorevole risulta giustificato.
Nel caso di specie la Regione, oltre ad evidenziare un quadro progettuale nell’insieme omogeneo rispetto ai principi del PER, precisa che non sono escluse “possibilità di cessione di calore in cogenerazione ad altre utenze”, coerentemente con quanto indicato alla pagina 5 del decreto di valutazione di impatto ambientale (“la centrale è progettata per la cessione di calore a fini civili ed industriali fino a 50 MWt;…la ditta Sasol, ubicata nel comparto Sud dell’area ex Sarni, ha inviato una lettera di interesse all’acquisizione di calore cogenerato dalla centrale in progetto”).
Né può dirsi che il criterio in questione attenga alla migliore tecnologia disponibile, in quanto, a fronte dell’idoneità dell’impianto a cedere energia termica, il perfezionamento di accordi tesi all’effettiva attivazione di utenze attiene non alle caratteristiche tecniche ma alla gestione dell’impianto.


Con il dodicesimo motivo l’esponente lamenta l’omesso approfondimento dell’impatto idrogeologico dell’impianto, con conseguente carenza di istruttoria, stante la richiesta della Regione di depositare lo studio di impatto idrogeologico della centrale sul territorio.
Il rilievo non può essere accolto.
Valgono al riguardo le considerazioni espresse dal Collegio in relazione al settimo motivo di gravame: il decreto ministeriale di valutazione di impatto ambientale, alle pagine 18, 19, 29 e 30, ha dato ampia contezza dell’analisi delle possibili interferenze idrogeologiche.
Alle indicazioni espresse in sede di VIA, recepite nell’autorizzazione integrata ambientale e nell’autorizzazione unica, si aggiungono le puntuali prescrizioni per l’approvvigionamento idrico contenute alla pagina 14 di quest’ultima (documento n.36 depositato in giudizio dalla ricorrente), laddove è confermata la prescrizione regionale che impone ad Energia s.p.a. di presentare la documentazione tecnica che definisca l’assetto idrogeologico della zona interessata dai nuovi pozzi.
Orbene, il fatto che in sede di VIA sia stato accertato che “il sito di progetto non presenta caratteristiche di pericolosità idraulica” e che è compatibile con l’ambiente idrico la realizzazione di nuovo pozzo rispondente a determinate caratteristiche (di profondità entro i 40 metri dal piano di campagna, al di fuori dell’orizzonte argilloso, con portata di emungimento non superiore a 10 l/s, ecc.), ed il fatto che la Regione richieda documentazione tecnica integrativa in un già definito contesto ambientale che ammette prelievi di acqua da parte della centrale, consentono il rilascio dell’autorizzazione unica accompagnata dalla prescrizione relativa allo studio idrogeologico, in coerenza con l’art.1, comma 3, della legge n.55/2002, secondo cui tale autorizzazione può indicare le prescrizioni a carico del proponente per il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale.


Con la tredicesima censura la ricorrente deduce la violazione della legge n.443/2001, valorizza il parere della Soprintendenza, datato 13/10/2004, secondo cui l’intervento de quo sarebbe penalizzante per il territorio, sostiene che non è stato garantito un ragionevole equilibrio tra le aree 2 e 3, aggiunge che probabilmente con il nuovo impianto sarà superato il fabbisogno stabilito dal piano energetico per l’area 3 e lamenta la carenza di istruttoria sotto vari profili.
Il motivo è infondato.
L’opera in questione non rientra nell’ambito di applicazione della legge n.443/2001, come già evidenziato nella trattazione della quarta doglianza, alla quale si rinvia anche in relazione al citato parere della Soprintendenza del 13/10/2004.
La localizzazione dell’opera in questione e la sua potenza sono in linea con le previsioni del PER (punto 4.4.3.5), secondo cui “la quota ulteriore da fornire mediante la realizzazione di nuove centrali termoelettriche è…stimata in 1300 MW, elevabili in caso di mancata realizzazione di una delle nuove centrali già autorizzate. La potenza realizzabile sarà distribuita sul territorio tenendo conto delle seguenti indicazioni:…la fascia individuata come area 3 potrà ospitare una potenza aggiuntiva tra 800 e 1200 MW; la fascia individuata come area 2 potrà ospitare una potenza aggiuntiva tra 400 e 1200 MW, ma con un livello di priorità inferiore a quello dell’area 3”.
La priorità ed il limite di potenza previsti per il sito in questione (area 3) risultano, infatti, rispettati nel caso di specie.


Con il quattordicesimo motivo l’istante deduce la carenza di istruttoria sulla qualità dell’aria, la mancata considerazione del parere dell’ARPA di Lodi, l’inadeguatezza dello studio sugli inquinanti dell’aria prodotto da Energia s.p.a., l’inosservanza del principio di precauzione, l’omessa introduzione, da parte di Regione e Ministero dell’Ambiente, di limiti ai picchi di inquinanti prodotti dall’impianto, in sintonia con il D.M. n.60/2002 e con il piano di risanamento della qualità dell’aria, ed eccepisce l’incostituzionalità, per violazione degli artt.32 e 41 della Costituzione, dell’art.1 della legge n.55/2002.
La censura è infondata.
Valgono al riguardo le considerazioni espresse in sede di trattazione del sesto motivo di ricorso, le quali hanno evidenziato la correttezza dell’istruttoria condotta sul punto ai fini della VIA.
Coerentemente con gli accertamenti effettuati e le prescrizioni dettate in sede di giudizio di compatibilità ambientale, l’autorizzazione unica ex legge n.55/2002 (pagine 10, 15, 16 e 17) e l’autorizzazione integrata ambientale ex art.17 del d.lgs. n.59/2005 (alle pagine 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 13) impongono rigidi limiti per il contenimento delle emissioni inquinanti, monitoraggi sulla qualità dell’aria e delle emissioni della centrale durante il suo esercizio, un adeguamento dell’impianto alle migliori tecnologie entro il 2008 ai fini di un’ulteriore riduzione delle emissioni di NOx (nella prospettiva di una possibile revisione delle quote adesso prescritte), la creazione di una fascia tampone a bosco per il miglioramento della qualità dell’aria.
La tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale alla salubrità dell’aria si è concretato nelle predette statuizioni amministrative, le quali rappresentano profili intensi di discrezionalità tecnico amministrativa sul piano dell’apprezzamento e della comparazione degli interessi coinvolti, sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o erroneità non sussistente nel caso di specie (Cons.Stato, V, 5/3/2001, n.1207).
Inoltre, come ulteriore profilo di salvaguardia della qualità dell’aria recepito negli atti impugnati, occorre considerare che, a fronte della deliberazione della giunta regionale n.VII/17989 del 28/6/2004 (documento n.17 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 25/6/2007), che introduce limiti di emissione per impianti del tipo di quello in argomento pari a 30 mg./Nm3 per gli ossidi di azoto, e pari a 50 mg./Nm3 per il monossido di carbonio, in sede di valutazione di compatibilità ambientale il Ministero dell’Ambiente ha confermato il predetto limite per gli ossidi di azoto, ed ha imposto il più restrittivo limite di 40 mg./Nm3 per il monossido di carbonio, mentre la Regione, nell’esprimere parere favorevole sull’intesa ex legge n.55/2002 con delibera della giunta n.VIII/155 del 14/6/2005, ha abbassato il limite previsto per il monossido di carbonio a 30 mg./Nm3, e infine il Ministero dell’Ambiente, con l’autorizzazione integrata ambientale (pagina 15), ha confermato i restrittivi limiti da ultimo stabiliti nella misura di 30 mg./Nm3 per i due inquinanti.
Pertanto le problematiche evidenziate dall’ARPA con nota del 4/6/2004 corrispondono a quelle valutate nel corso della successiva istruttoria condotta dalla Commissione ministeriale per le valutazioni di impatto ambientale, dalla Regione e dal Ministero, ed hanno trovato risposta nell’articolato regime di prescrizioni introdotte con le autorizzazioni finali.
In tale contesto, avendo l’amministrazione stabilito prescrizioni e misure idonee a contemperare l’interesse al soddisfacimento del fabbisogno energetico e l’interesse alla salubrità dell’ambiente, nell’ambito dell’ampia discrezionalità consentita dall’art.1 della legge n.55/2002, è irrilevante ai fini della decisione della causa la questione di illegittimità costituzionale sollevata, peraltro in modo apodittico, dalla ricorrente.
La questione appare anche manifestamente infondata, visto che l’art.1, comma 1, della legge n.55/2002, al fine di ovviare al pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica, tiene conto da un lato dell’interesse pubblico sotteso alla costruzione e all’esercizio di impianti di energia elettrica, dall’altro, valorizzando le risultanze del distinto procedimento di VIA, della necessità di salvaguardare preminenti interessi ambientali, contemperando il principio della libera iniziativa economica funzionale alla sicurezza del sistema elettrico nazionale con le esigenze della salubrità dell’ambiente.


Con il quindicesimo rilievo l’esponente osserva che nella Conferenza di Servizi istruttoria non è stata assicurata la partecipazione di tutti gli enti interessati, costituiti anche dai Comuni nel cui territorio ricadono le opere connesse alla centrale, dai Comuni che saranno coinvolti dalle emissioni dell’impianto e dal Consorzio Parco Adda Sud; lamenta la carenza di motivazione in cui sarebbero incorsi Regione, Ministero dell’Ambiente e Ministero delle Attività produttive, e aggiunge che la Regione, il Ministero dell’Ambiente ed il Ministero delle Attività produttive non hanno dato riscontro alle considerazioni dell’ARPA di Lodi e della Provincia di Lodi; sostiene che l’autorizzazione integrata deve essere preceduta dalla Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n.59/2005, che non è stata utilizzata la migliore tecnologia disponibile e che non è stata data motivazione circa il mancato accoglimento delle osservazioni della Provincia di Lodi; la deducente lamenta inoltre l’errata applicazione degli artt.5, 97, 117 e 118 della Costituzione.
Il motivo non può essere condiviso.
Premesso che la centrale ed il relativo metanodotto ricadono sul territorio dei comuni di Bertonico e Turano Lodigiano, e che l’elettrodotto riguarda i comuni di Turano Lodigiano e Casalpusterlengo (vedasi la relazione istruttoria della Commissione presso il Ministero dell’Ambiente alla pagina 7), si rileva che tali enti, unitamente alla provincia di Lodi, sono intervenuti nelle Conferenze di Servizi del 15/6/2005 e 8/7/2005 (documenti nn.21 e 23 depositati in giudizio dalla ricorrente), e durante quest’ultima hanno espresso la propria contrarietà alla realizzazione della centrale in argomento, in linea con l’art.1, comma 3, della legge n.55/2002, laddove statuisce “l’obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere…”.
Pertanto, stante l’univoco disposto della suddetta norma, l’amministrazione procedente non era tenuta ad acquisire anche il parere del Parco Adda Sud, e degli altri comuni. Quest’ultimi, comunque, avrebbero potuto avvalersi della facoltà di intervenire al procedimento, attraverso la presentazione di osservazioni o l’intervento nella Conferenza di Servizi, senza che rilevi per essi alcun obbligo al riguardo, secondo quanto prevede l’art.1, comma 2, prima parte, della predetta legge.
Il Collegio ritiene quindi, alla luce del menzionato art.1, comma 3, che le amministrazioni locali interessate, di cui è richiesta inderogabilmente la convocazione e la partecipazione alle conferenze di servizio indette, siano soltanto i comuni e la provincia nel cui territorio ricadono le opere.
Il coinvolgimento specifico di tutti gli altri enti potenzialmente coinvolti dalle emissioni della centrale allargherebbe a dismisura la platea dei soggetti partecipanti, introducendo profili di incertezza, ben potendo anche enti territoriali situati a notevole distanza dal sito in cui sorge l’opera reclamare conseguenze di tipo ambientale in relazione alle eventuali emissioni ritenute insalubri, in contraddizione con i profili di concentrazione e celerità, ritenuti primari dalla legge n.55/2002 ai fini dell’istruttoria dello specifico procedimento autorizzatorio previsto (TAR Piemonte, II, 15/4/2005, n.1028; TAR Lazio, Roma, II, 23/8/2005, n.6267; Cons.Stato, VI, 11/2/2004, n.458). Nulla esclude che tali soggetti possano comunque partecipare volontariamente al procedimento ai sensi degli artt.9 e 10 della legge n.241/1990.
Tale assetto di coinvolgimento delle amministrazioni locali tiene conto della necessaria celerità con cui, allo scopo specificato dall’art.1, comma 1, della legge n.55/2002 “di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale”, le funzioni amministrative concernenti la costruzione di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte: il previsto “obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Provincia nel cui territorio ricadono le opere” e la necessità del conseguimento di un’intesa con la Regione assicurano peculiare ma sufficiente coinvolgimento degli enti locali, giustificato dalla specialità del procedimento de quo, in linea con gli artt.5, 97, 117 e 118 della Costituzione (Corte Costituzionale, 13/1/2004, n.6).
Non rileva la circostanza, evidenziata con la censura in esame, che la prima Conferenza di Servizi (del 15/6/2005) sia stata indetta dopo il decreto di compatibilità ambientale.
Invero, come già visto, il procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione ex legge n.55/2002 soggiace, stante l’art.1, comma 2, secondo paragrafo, della legge stessa, a regole procedurali autonome rispetto a quelle valevoli per la determinazione sull’impatto ambientale, al cui procedimento la ricorrente ha avuto a suo tempo la possibilità di partecipare.
Né rileva la circostanza che la Regione abbia espresso il proprio parere prima della suddetta Conferenza di Servizi. Ciò in quanto il parere favorevole, deliberato dalla giunta regionale con atto n.VIII/155 del 14/6/2005 e riguardante l’intesa che, in virtù dell’art.1, comma 2, primo paragrafo, della legge n.55/2002, la regione interessata è chiamata a decidere, è stato comunicato in tutti i suoi contenuti nella Conferenza del 15/6/2005, come risulta dal verbale di quest’ultima, laddove dà atto della comunicazione e del deposito della deliberazione regionale agli atti della conferenza.
Nemmeno è condivisibile la tesi della carenza di motivazione.
La Regione, nella premessa della deliberazione n.VIII/155 del 14/6/2005, puntualizza le ragioni giustificanti la realizzazione dell’intervento, e, al tempo stesso, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di produzione energetica con quelle ambientali, propone articolate prescrizioni sulle questioni geologiche, idriche, della qualità dell’aria, dell’inquinamento acustico, e riguardanti la riqualificazione e l’inserimento ambientale (documento n.12 depositato in giudizio dalla ricorrente), prescrizioni che sono state recepite dall’art.2 dell’autorizzazione unica del 4/8/2005, coerentemente con l’art.1, comma 3, primo periodo, della legge n.55/2002, il quale demanda al suddetto permesso l’indicazione delle prescrizioni e degli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente “per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale”.
Quest’ultima e l’autorizzazione integrata ambientale datata 3/8/2005 danno dettagliata contezza dell’iter logico seguito ai fini della determinazione finale, evidenziando i pro e i contro dell’installazione della centrale e precisando le prescrizioni tese ad ovviare agli aspetti problematici accertati nel corso dell’istruttoria.
In ordine al lamentato difetto di motivazione sotto il profilo dell’omessa spiegazione del discostamento dalle osservazioni presentate dalla Provincia di Lodi nella Conferenza di servizi dell’8/7/2005, incentrate sull’attuale criticità ambientale per alcuni parametri di qualità dell’aria, sul mancato invito del rappresentante del Parco Adda Sud, sul mancato interpello della Provincia di Lodi da parte della Regione circa le linee di sviluppo della zona in questione, e su una non meglio precisata carenza documentale nell’istruttoria regionale, nonchè sulla richiesta della stessa Provincia di analizzare l’impatto ambientale con modelli di studio diversi, il Collegio osserva quanto segue.
Il pregresso reiterato superamento dei limiti fissati per alcuni parametri di qualità dell’aria è stato considerato dall’amministrazione già nella precedente fase della valutazione di impatto ambientale, la quale è culminata in provvedimento positivo integrato da prescrizioni che tengono conto della attuale situazione di criticità dell’ambiente atmosferico per alcuni inquinanti. Tali prescrizioni hanno trovato conferma e integrazione sia con il decreto di autorizzazione unica del 4/8/2005 (pagine 10 e 17), il quale prevede anche la realizzazione di foresta di 50 ettari, proposta da Energia s.p.a. nello studio di impatto ambientale, e contempla limiti di emissione dell’impianto ancor più restrittivi di quelli previsti nel decreto positivo di compatibilità ambientale (confronta la pagina 15 della prima con la pagina 28 del secondo), sia con il decreto di autorizzazione integrata ambientale del 3/8/2005 (artt.1 e seguenti).
Quest’ultimo, inoltre, alla pagina 7 dà contezza delle controdeduzioni del Ministero ad obiezioni sollevate dalla ricorrente e da altri comuni, mentre il decreto autorizzatorio del 4/8/2005 alla pagina 3 precisa le ragioni della mancata convocazione del Parco Adda Sud (sulla quale peraltro il Collegio si è già soffermato), alla pagina 7 replica che le dedotte argomentazioni sulla criticità ambientale non aggiungono nulla di nuovo all’esito dell’istruttoria condotta dall’amministrazione in quanto non dimostrano l’incidenza dell’impianto sulle prospettate criticità, e alle pagine 7-8 precisa che la Regione ha facoltà, e non obbligo, di interpellare gli enti territoriali, come risulta dall’art.1, comma 2, ultimo paragrafo della legge n.55/2002.
Pertanto, gli atti relativi al procedimento VIA ex legge n.349/1986, all’autorizzazione unica ex legge n.55/2002 ed alla autorizzazione integrata ambientale ex d.lgs. n.59/2005 danno nell’insieme contezza delle interferenze dell’opera su tutte le componenti dell’ambiente, evidenziano gli aspetti problematici e introducono prescrizioni tese a rispondere alle criticità rilevate, palesando nel loro insieme le ragioni per cui vengono disattese le obiezioni della Provincia di Lodi.
Quanto ai modelli di studio proposti dalla ricorrente, il Collegio, nel richiamare il giudizio esposto nella trattazione della sesta censura, ribadisce che già nel procedimento di valutazione ambientale è stato precisato che lo studio delle ricadute di inquinanti dell’aria provenienti dall’impianto nella fase di esercizio si basa sul modello ISC3-ST, la cui scelta risulta legittima per il fatto che esso rientra nell’elenco dei modelli consigliati dall’Istituto superiore di Sanità (pagina 27 della relazione istruttoria datata ottobre 2004 del Ministero dell’Ambiente, costituente l’allegato n.1 al documento n.2 depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato) e che la sua applicazione è stata seguita dall’utilizzo di un sistema di analisi di diversa tipologia le cui risultanze non hanno smentito le precedenti conclusioni (pagina 33 della relazione istruttoria menzionata).
Parimenti non condivisibile è il profilo della censura in esame incentrato sulla mancata convocazione della conferenza di servizi ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n.59/2005.
Si osserva al riguardo che l’art.17 del d.lgs. n.59/2005 prevede un regime transitorio speciale per i procedimenti che, come quello in questione, sono già iniziati al momento dell’entrata in vigore della suddetta normativa, imponendo alle autorità competenti di concludere l’iter procedurale attenendosi ai principi ed alle regole di sollecita adozione del provvedimento conclusivo fissate nello stesso art.17, senza necessità di convocare apposita conferenza di servizi ai sensi dell’art.5 del d.lgs. n.59/2005.
La correttezza dell’istruttoria condotta ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale risulta dalle approfondite ed articolate considerazioni e prescrizioni espresse ai fini della presupposta VIA, fatte proprie dall’autorizzazione stessa, dalle ulteriore analisi di cui è dato atto nella relazione preistruttoria del 7/7/2005 e richiamate nell’autorizzazione de qua, dalle considerazioni in essa contenute sull’impiego della migliore tecnologia disponibile (pagina 7), dai rigidi limiti di emissione ivi dettati (art.2), dalla prescrizione cautelativa di predisposizione dell’impianto ad abbattitori catalitici degli ossidi di azoto (art.3, comma 2).
Quanto alla mancata predisposizione preventiva di un piano di monitoraggio conforme alle specifiche contenute nell’art.7, comma 6, del d.lgs. n.59/2005, il Ministero precisa alla pagina 8 dell’autorizzazione integrata ambientale che ciò è dipeso, ricadendo il procedimento nella fase di transizione tra la legge n.55/2002 ed il d.lgs. n.59/2005, dall’avvenuta presentazione del progetto al livello di dettaglio previsto dalla prima legge, ed offre una ragionevole soluzione con gli artt.5 e 6 del provvedimento, i quali prescrivono l’approntamento di un piano di monitoraggio e controllo in linea con l’art.7, comma 6, del d.lgs.n.59/2005, che deve essere predisposto dal richiedente almeno dodici mesi prima della comunicazione di inizio attività.


Con il sedicesimo motivo la ricorrente deduce che manca una qualsiasi indagine di verifica del rispetto delle prescrizioni imposte; osserva inoltre che, contrariamente a quanto assicurato nella prima conferenza di servizi, non sono state svolte valutazioni comparative circa le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e della Regione, e che la valutazione comparativa è mancata anche riguardo alle prescrizioni del Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Il rilievo è infondato.
Entrambe le autorizzazioni impugnate con i motivi aggiunti espongono le prescrizioni che, ai fini dell’insediamento e dell’esercizio della centrale, la società proponente deve osservare.
La mancanza di una analisi comparativa di dette prescrizioni non rappresenta di per sé ragione di illegittimità, giacchè non risulta alcun profilo di contraddizione o incompatibilità tra le stesse (con la sola eccezione della necessità di autorizzazione ad escavare e di concessione di derivazione, cui fa riferimento la Regione con deliberazione n.VIII/155 del 14/6/2005, le quali sono state però assorbite dall’autorizzazione unica ex legge n.55/2002, sia pure con prescrizioni), tale da richiedere modifiche o coordinamenti, ma, semmai, attiene al merito, alla mera opportunità della contestata scelta di non redigere un quadro comparativo dei vari precetti amministrativi introdotti.
Peraltro, l’insieme degli stessi risulta ben chiaro e comprensibile, visto che è puntualmente riprodotto nelle autorizzazioni impugnate.
Quanto alla dedotta mancanza di indagini, va considerato che le stesse attengono alla fase della realizzazione dell’intervento, ovvero al corretto esercizio delle iniziative assentite, e non alla legittimità dei permessi rilasciati.


La diciassettesima doglianza è incentrata sull’illegittimità, per carenza di istruttoria ed eccesso di potere, del parere del comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale è positivo nonostante dia atto dell’incompletezza della documentazione prodotta dalla società proponente.
Il rilievo non può essere accolto.
Il predetto parere dà atto che la predetta documentazione non indica esplicitamente tutte le attività incluse nel D.M. 16/2/1982, precisa che per l’attività della centrale è stata effettuata la valutazione antincendi a livello di analisi preliminare di sicurezza con previsione di impianti di protezione e spegnimento, non accompagnata da elaborati grafici in scala opportuna per individuare la distribuzione di fabbricati, impianti, apparecchiature, accessi, vie di fuga, elementi di protezione, aggiunge che per la rete di trasporto del metano gli elaborati grafici descrivono il rispetto del D.M. 24/11/1984 ma non le distanze di sicurezza, ed evidenzia che per altre attività vi è stata un’analisi preliminare di sicurezza molto sintetica.
In sostanza si tratta di integrazioni documentali cui Energia s.p.a. è chiamata ai fini della esauriente dimostrazione del rispetto della normativa antincendio nel dettaglio dei profili progettuali di tutte le attività previste, e che giustificano espresse prescrizioni condizionanti il parere favorevole.
L’amministrazione procedente ha valorizzato tali precetti recependoli come condizioni dell’autorizzazione unica (art.2, pagina 17), cosicchè non è possibile l’installazione e l’avvio della centrale senza il dimostrato rispetto degli stessi ed il conseguimento del certificato di prevenzione incendi.


Con il diciottesimo motivo la ricorrente lamenta l’approssimativo studio degli effetti dell’opera sull’ambiente, evidenziando la mancanza di istruttoria riferita al piano di tutela dell’aria e dell’acqua, agli effetti sull’agricoltura ed agli attraversamenti dell’elettrodotto.
Il rilevo non è condivisibile.
Valgono sul punto le considerazioni di infondatezza espresse in relazione al quinto, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso principale.
Invero, le risultanze della positiva conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avvenuta prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.59/2005, sono fatte salve dall’art.17, comma 2, dello stesso. Ed in effetti la contestata autorizzazione integrata conferma le prescrizioni del pregresso giudizio di incompatibilità ambientale, integrandolo con ulteriori motivazioni.
Per quanto riguarda il possibile impatto dell’opera sull’agricoltura, l’analisi delle interferenze dell’impianto sul clima, sull’aria (rispetto alla quale peraltro sono stati introdotti rigidi limiti di emissione, è stata prescritta una più elevata altezza del camino e sono stati previsti ulteriori monitoraggi) e sull’acqua escludono cambiamenti dannosi per la stessa (vedi la più volte citata relazione istruttoria dell’ottobre 2004).


La diciannovesima censura è incentrata sulla mancata previsione di misure compensative, sulla incongrua localizzazione prevista per l’intervento di riqualificazione consistente nel piantare una foresta planiziale e sulla circostanza che le misure compensative che la Regione può promuovere tra proponente ed enti locali sono di impossibile attuazione, visto che l’autorizzazione è già stata rilasciata.
Il motivo è infondato.
Per quanto riguarda le misure compensative, si rimanda al giudizio espresso dal Collegio in sede di trattazione del nono motivo di ricorso, mentre in ordine alla prevista piantagione (pagina 17 dell’autorizzazione unica) la scelta di ubicarla in aree adiacenti alla centrale appare del tutto ragionevole.
Invero, è indimostrata la tesi della ricorrente secondo cui le maggiori ricadute di inquinanti si avrebbero solo ad alcuni chilometri di distanza dalla centrale, a differenza dei benefici effetti della prevista foresta che invece (sembra potersi desumere dall’apodittico ragionamento della ricorrente) ricadrebbero solo nelle aree in cui questa è localizzata.


In conclusione, il ricorso n.2221/2005 ed i relativi motivi aggiunti devono essere respinti, l’atto di intervento ad esso riferito deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso n.2654/2005 va dichiarato inammissibile stante il principio del ne bis in idem.


Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, compresi gli onorari difensivi.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2221/2005 ed i relativi motivi aggiunti, nonché sul ricorso n.2654/2005, li riunisce e così dispone:
-quanto al ricorso n.2221/2005, respinge l’impugnativa principale ed i relativi motivi aggiunti, e dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum;
-quanto al ricorso n.2654/2005, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio, compresi gli onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso, in Milano, nelle Camere di Consiglio del 10 e dell’11 luglio 2007, con l’intervento dei Magistrati:


Maurizio Nicolosi - Presidente
Paolo Passoni - Consigliere
Gianluca Bellucci - Primo Referendario est.
 


 

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