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TAR MOLISE - 9 marzo 2007, sentenza n. 164
CAVE E MINIERE – Regione Molise – Esercizio dell’attività estrattiva –
Presupposto ex art. 7, c. 1 L.R. Molise n. 11/2005 – Disponibilità dei suoli –
Terreni del patrimonio indisponibile di un ente locale – Sdemanializzazione e
concessione. Ai sensi dell’art. 7, 1° comma della L.r. Molise 5.4.2005, n.
11, recante la disciplina in materia di attività estrattive, l’esercizio
dell’attività estrattiva presuppone la disponibilità dei suoli derivante da
contratto di diritto privato o da provvedimento di concessione; a comprova del
possesso di tale presupposto imprescindibile, l’art. 8, 3° comma, lett. d)
obbliga ciascun richiedente l’autorizzazione a corredare la sua domanda, insieme
ad altri documenti, proprio della “copia del titolo da cui deriva la
disponibilità dei suoli”. Con specifico riguardo all’ipotesi di cava da
coltivarsi su terreni del patrimonio indisponibile di Enti locali, in esito al
compiuto espletamento della procedura di sdemanializzazione, l’art. 11, 1° comma
statuisce che la relativa autorizzazione debba essere condizionata
“dall’emanazione di un provvedimento di concessione degli stessi”. Pres.
Giaccardi, Est. Tricarico – Comune di Castelpizzuto e altri (avv. Auletta) c.
Regione Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE – 9 marzo 2007, n. 164
CAVE E MINIERE – V.I.A. – Quantità di materiale estratto inferiore a 500.000 mc
– Estensione inferiore a 20 ettari – Sottoposizione a VIA – Necessità –
Esclusione. La valutazione di impatto ambientale non è richiesta per una
cava autorizzanda al di sotto dei limiti minimi necessari a determinarne
l’obbligatorietà indicati alla lett. q) dell’allegato A) della L.R. Molise n.
21/2000, integrati da una quantità di materiale estratto superiore a 500.000 mc
per anno o alternativamente dall’estensione dell’area interessata maggiore di 20
ettari. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico – Comune di Castelpizzuto e altri (avv.
Auletta) c. Regione Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE – 9 marzo 2007, n.
164
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE
SEZIONE UNICA DI CAMPOBASSO
Registro sentenze n. 164/2007
Registro Generale n. 705 e 737/2006
Giorgio GIACCARDI Presidente
Orazio CILIBERTI Componente
Rita TRICARICO Componente
SENTENZA
sui ricorsi nn. 705 e 737 del 2006 proposti da
(ricorso n. 705/2006) COMUNE di
CASTELPIZZUTO,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferruccio
Auletta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Margherita Zezza
in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II n. 23;
(ricorso n. 737/2006) ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA “ITALIA NOSTRA”, in persona del
legale rappresentante pro tempore, CARANCI MARIA FRANCESCA, CARANCI LIBERATA
GIUSTINA, CARLUCCI MORANTE ALFREDO, ROMANO GIOVANNA ANTONIA, CARLUCCI LIBERO
GELSOMINO, ROMANO UGO MARCELLO, VACCA ANTONIETTA, ROMANO GIUSEPPE e PICCINI
CARMELA, tutti cittadini residenti nel Comune di Castelpizzuto,
tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Ferruccio Auletta ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell’Avv. Margherita Zezza in Campobasso, corso
Vittorio Emanuele II n. 23;
contro
la REGIONE MOLISE,
in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, costituitasi in
giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e
domiciliata ope legis presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi n. 124;
e nei confronti di
DITTA TRA.MO.TER APPALTI S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio,
rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Paola Formichelli ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Luigi Marcantonio in Campobasso, via
Fondaco della Farina n. 5;
per l’annullamento
- del provvedimento della Regione Molise – Direzione Generale II – Attività
produttive 4.5.2006, prot. n. 118, di indizione e convocazione di conferenza di
servizi, ai sensi dell’art. 9 della L.r. 5.4.2005, n. 11 e dell’art. 14 della L.
7.8.1990, n. 241, per l’istruttoria relativa ad istanza per
l’apertura/coltivazione/ripristino ambientale di una cava per estrazione di
calcare in località Petrale del Comune di Castelpizzuto;
- del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 5.6.2006;
- del provvedimento della Regione Molise – Direzione Generale II – Attività
produttive 8.6.2006, prot. n. 220, recante notifica del verbale della conferenza
di servizi del 5.6.2006;
- della determina dirigenziale della Regione Molise – Direzione Generale II –
Attività produttive 18.7.2006, n. 300, recante “legge regionale 5 aprile 2005,
n. 11 – autorizzazione alla apertura/coltivazione/ripristino ambientale di una
cava per estrazione calcare in località Petrale del Comune di Castelpizzuto –
provincia di Isernia – ditta Tra.Mo.Ter srl”;
- del provvedimento della Regione Molise – Direzione Generale II – Attività
produttive 23.8.2006, n. 369, di notifica della predetta determina dirigenziale
n. 300/2006;
- della delibera della Giunta regionale 4.10.2004, n. 1231, recante “legge
regionale 14/2002 in materia di demanio di uso civico – Comune di Castelpizzuto
– Autorizzazione al mutamento di destinazione per apertura di cava”;
- ove occorra e nei limiti dell’interesse, della determina dirigenziale della
Regione Molise – Direzione Generale IV dell’11.9.2003, recante “esclusione
dell’opera dalla procedura di VIA”;
- di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso, sia antecedente
che successivo.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e della ditta
Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l., con riguardo ad entrambi i ricorsi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designata quale relatore, alla pubblica udienza del 21.2.2007, la dott.ssa Rita
Tricarico;
Uditi l’Avv. Zezza, su delega dell’Avv. Auletta, per il Comune di Castelpizzuto
e per i proponenti il ricorso n. 737/2006, l’Avv. dello Stato Albano per la
Regione Molise e l’Avv. Formichelli per la ditta controinteressata;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto in data 18.10.2004, assunto al n. 6706 di protocollo, la Ditta
Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l. ha inoltrato istanza di autorizzazione per l’apertura
di una cava in località Petrale del Comune di Castelpizzuto, con la previsione
di estrazione di 1.450.000 mc di materiale in dieci anni.
Detta iniziativa comprendeva anche una parte di territorio comunale, individuata
in catasto dal foglio 9, particella 18.
Rispetto a detta ultima area, il Comune di Castelpizzuto aveva in precedenza
indetto un avviso pubblico, per il reperimento di ditte interessate all’attività
di estrazione, in possesso di tutti i necessari requisiti, approvandone
l’iniziativa con delibera consiliare 1.7.2003, n. 11. A tale avviso aveva
aderito unicamente la citata Ditta odierna controinteressata.
Per l’area che sarebbe stata interessata dall’attività di cava, con determina
dirigenziale 11.9.2003, n. 142, la Regione Molise – Servizio della Conservazione
della Natura ha escluso che il progetto dovesse essere sottoposto alla procedura
di valutazione di impatto ambientale.
Il Servizio Beni Ambientali di detto ultimo Ente ha rilasciato poi
l’autorizzazione paesistica 29.10.2003, n. 4860, per un periodo di cinque anni.
Con determina dirigenziale 2.4.2004, n. 20, la Regione Molise – Servizio Tutela
forestale ha autorizzato la trasformazione di terreni boscati per l’apertura di
una cava di materiale calcareo,.
Con nota 12.10.2004, n. 6822, l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e
Volturno, in risposta al Comune di Castelpizzuto, ha precisato che l’area di
intervento non risultava perimetrata nel Piano straordinario – rischio frane ed
il Servizio Attività estrattive regionale, con nota 31.3.2005, prot. n. 116, ha
comunque trasmesso il progetto all’Autorità di Bacino per il parere tecnico di
competenza.
Nel frattempo il Comune di Castelpizzuto, con deliberazione consiliare
27.4.2004, n. 6, ha determinato di chiedere alla Regione Molise l’autorizzazione
al mutamento di una porzione di demanio di uso civico, da destinare all’attività
di coltivazione della cava, e quest’ultima, con delibera giuntale 4.10.2004, n.
1231, ha rilasciato la richiesta autorizzazione.
Intanto il Comune ricorrente, con deliberazione di Giunta 13.5.2004, n. 30, ha
approvato il disciplinare di concessione del suolo di proprietà comunale e lo
schema di contratto che avrebbe dovuto regolare i rapporti tecnico-economici tra
lo stesso e la Ditta Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l., dando mandato al responsabile
del procedimento per gli ulteriori adempimenti.
Stante la descritta situazione di fatto e di diritto, con atto 4.5.2006, n. 118,
la Regione Molise - direzione generale II ha indetto una conferenza di servizi
per l’istruttoria dell’istanza per l’apertura/coltivazione/ripristino ambientale
della cava di che trattasi.
All’esito di tale convocazione, il Comune ha trasmesso la propria nota
31.5.2006, prot. n. 1079, a firma del Sindaco, con la quale rilevava che
l’entità dell’intervento risultava essere diversa da quella del progetto
iniziale, che tra la Tra.Mo.Ter e detto Ente non sarebbe stato stipulato alcun
contratto, il che comportava che tale ditta non aveva la disponibilità dell’area
di proprietà comunale, ed infine che la procedura di sdemanilalizzazione sarebbe
illegittima, essendo stata omessa la partecipazione della popolazione, contraria
alla realizzanda attività.
In data 5.6.2006 si è tenuta la conferenza di servizi, nel corso della quale il
difensore della ditta interessata ha chiesto che non si tenesse conto del
contenuto della richiamata lettera, asserendo che il titolo di disponibilità
dell’area sussisterebbe, rinvenendosi nella deliberazione della Giunta comunale
di Castelpizzuto n. 30/2004 su citata.
Nel relativo verbale si legge che, “per quanto riguarda la nota del Comune di
Castelpizzuto n. 1079/2006 il servizio si riserva approfondimenti in merito”.
Con provvedimento 18.7.2006, n. 300, la ditta Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l. è stata
autorizzata all’apertura/coltivazione/ripristino ambientale della cava in
argomento.
Quest’ultimo provvedimento, l’atto di convocazione della conferenza di servizi,
i relativi atti di notifica, la delibera della Giunta regionale del Molise n.
1231/2004 e la determina dirigenziale regionale dell’11.9.2003 sopra richiamati
sono stati gravati con i ricorsi in epigrafe.
In particolare, con il ricorso n. 705/2006 sono stati dedotti i seguenti motivi
di censura:
1a) violazione e falsa applicazione della L.r. 5.4.2005, n. 11, in particolare
dell’art. 7, 1° comma, e dell’art. 11, 1° comma – eccesso di potere per erronea
rappresentazione dei presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità
manifesta – contraddittorietà;
2a) violazione e falsa applicazione della L.r. 23.7.2002, n. 14, nonché, sotto
diverso profilo, della L.r. n. 11/2005, in particolare dell’art. 7, 1° comma, e
dell’art. 11, 1° comma – eccesso di potere per erronea rappresentazione dei
presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità manifesta –
contraddittorietà;
3a) violazione e falsa applicazione della L.r. n. 11/2005, in particolare degli
artt. 7, 11 e 27 – eccesso di potere per erronea rappresentazione dei
presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità manifesta –
contraddittorietà;
4a) violazione e falsa applicazione della L. 7.8.1990, n. 241 e della L.r. n.
11/2005, in particolare degli artt. 9 e 11 - eccesso di potere per erronea
rappresentazione dei presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità
manifesta – contraddittorietà;
5a) violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 e del D.P.R. 8.9.1997,
n. 357, nonché della L.r. 24.3.2000, n. 21, in tema di V.I.A., e della L.r. n.
11/2005 - eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di
fatto – difetto di motivazione – illogicità manifesta – contraddittorietà.
Con il ricorso n. 737/2006 sono stati gravati i medesimi atti e sono state
ricalcate le censure poste a fondamento del ricorso n. 705/2006, con la sola
estensione delle stesse alla violazione del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.
Con riferimento ad ambedue i gravami si sono costituite in giudizio la Regione
Molise e la Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l., in via pregiudiziale eccependone
l’inammissibilità, per mancata notifica a tutti gli Enti e i soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi impugnata, e confutando le doglianze di
parte avversa.
L’Ente regionale ha altresì in primis eccepito l’inammissibilità ed
irricevibilità dell’impugnativa con riferimento ad alcuni degli atti oggetto dei
ricorsi.
Alla pubblica udienza del 21.2.2007 ambedue i ricorsi sono stati introitati per
la decisione.
DIRITTO
1 - In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante
la chiara connessione soggettiva ed oggettiva tra i medesimi.
2 – Con i due ricorsi all’esame del Collegio il Comune di Castelpizzuto, da una
parte, e l’Associazione ambientalista Italia Nostra, nonché alcuni cittadini
residenti di detto Comune nominativamente individuati, dall’altra, contestano
l’autorizzazione per la coltivazione di una cava nel territorio di tale Ente
rilasciata in favore della controinteressata ed insieme censurano alcuni atti
presupposti della stessa.
3 – Tuttavia l’esame del merito, che può essere svolto contestualmente per
entrambi i gravami, non può prescindere da quello pregiudiziale dell’eccezione
di inammissibilità, per mancata notifica a tutti gli Enti e i soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi impugnata, sollevata dalle controparti.
L’eccezione va disattesa, in quanto le doglianze qui dedotte sono tutte rivolte
avverso atti posti in essere dall’Amministrazione regionale, mentre nessun
rilievo concerne la presunta illegittimità di pareri forniti da altri Enti,
seppure attraverso il modulo della conferenza di servizi..
4 – Può rinviarsi invece al momento della disamina dei singoli motivi di ricorso
la valutazione circa la fondatezza di eccezioni di tardività riferita solo ad
alcuni di essi.
5 – Passando al merito, l’autorizzazione qui gravata risulta illegittima, per
essere mancante di uno dei presupposti prescritti ex lege in capo al soggetto
richiedente, integrato dalla disponibilità dei suoli.
Va puntualizzato che l’assenza di tale disponibilità non può essere imputata,
come pure si deduce in questa sede, all’insistenza ancora allo stato di usi
civici sull’area che dovrebbe essere interessata dall’attività di cava. Questi,
infatti, sono stati rimossi con la delibera della Giunta regionale 4.10.2004, n.
1231, a seguito di richiesta del Comune di Castelpizzuto avvenuta con deliberato
consiliare 27.4.2004, n. 6.
D’altra parte, l’impugnativa proposta avverso la predetta deliberazione
regionale risulta manifestamente tardiva, essendo contenuta nel presente
ricorso, notificato a circa due anni di distanza dalla sua pubblicazione, perciò
ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni stabilito dall’art. 21, 1°
comma della L. 6.12.1971, n. 1034.
6 – L’assenza del presupposto si spiega invece in ragione della mancanza del
titolo di disponibilità dell’area, in capo alla Tra.Mo.Ter..
6.1 - In proposito occorre richiamare le disposizioni specificamente richiedenti
detto titolo contenute nella L.r. 5.4.2005, n. 11, recante la disciplina in
materia di attività estrattive.
Ai sensi dell’art. 7, 1° comma, “l’esercizio dell’attività estrattiva presuppone
la disponibilità dei suoli derivante da contratto di diritto privato o da
provvedimento di concessione”; a comprova del possesso di tale presupposto
imprescindibile, l’art. 8, 3° comma, lett. d) obbliga ciascun richiedente
l’autorizzazione a corredare la sua domanda, insieme ad altri documenti, proprio
della “copia del titolo da cui deriva la disponibilità dei suoli”.
Con specifico riguardo all’ipotesi di cava da coltivarsi su terreni del
patrimonio indisponibile di Enti locali, qual è quella qui considerata, in esito
al compiuto espletamento della procedura di sdemanializzazione, l’art. 11, 1°
comma statuisce che la relativa autorizzazione debba essere condizionata
“dall’emanazione di un provvedimento di concessione degli stessi”.
6.2 - Stante tale onere ex lege, va accertato se in concreto esso sia stato
assolto, come asseriscono la Regione Molise e la Tra.Mo.Ter, o sia mancante, nel
qual caso evidentemente tale assenza inficia lo stesso provvedimento
autorizzatorio che ne presuppone, al contrario, la sussistenza.
In primo luogo va rimarcato che, trattandosi di area rientrante nel patrimonio
indisponibile del Comune di Castelpizzuto, è richiesto un provvedimento
concessorio, cui accede una convenzione disciplinante i rapporti economici e non
tra le parti.
Dall’analisi di tutta la documentazione agli atti – quella stessa che invece ha
condotto la Regione al rilascio dell’autorizzazione censurata in questa sede –
non si rinviene alcun provvedimento concessorio.
Se è vero, infatti, che l’iniziativa di sfruttare l’area in argomento per la
coltivazione di una cava è partita dal Comune, il quale si è anche attivato per
conseguire la necessaria preventiva sua sdemanializzazione, il che peraltro
costituisce qui oggetto di precipua contestazione, tuttavia detto Ente non è mai
pervenuto all’adozione dell’unico provvedimento necessario a tal fine, vale a
dire la concessione del suolo, non potendo inquadrarsi in tale atto la
deliberazione di Giunta 13.5.2004, n. 30, invocata dalla Regione e da questa
considerata sufficiente a superare le perplessità manifestate nella conferenza
di servizi del 5.6.2006 e che nell’ambito di tale consesso l’avevano condotta a
ritenere necessari approfondimenti, al contrario mai eseguiti; a tale ultimo
riguardo deve considerarsi che il provvedimento autorizzatorio, adottato in data
18.7.2006, fa immediatamente seguito alla suddetta conferenza di servizi, senza
alcun supplemento di istruttoria.
Con la citata delibera n. 30/2004 l’Amministrazione civica si è limitata ad
approvare il disciplinare di concessione del suolo di proprietà comunale e lo
schema del contratto che avrebbe dovuto regolare i rapporti tecnico-economici
tra lo stesso e la Ditta Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l., dando poi mandato al
responsabile del procedimento per gli ulteriori adempimenti, di fatto mai
espletati.
6.3 - E’ evidente, pertanto, che essa non è sufficiente ad integrare il rilevato
presupposto prescritto ex lege e l’autorizzazione risulta viziata dalla
violazione delle menzionate norme della L.r. n. 11/2005, nonché da erronea
rappresentazione dei presupposti di fatto, da illogicità e da contraddittorietà
(questi ultimi due profili riferiti al contrasto tra le conclusioni della
conferenza di servizi e la determinazione n. 300/2006).
Tale provvedimento non risulta invece inficiato sotto gli ulteriori profili
dedotti in entrambi i ricorsi qui in esame.
7 - Quanto all’impugnato provvedimento di sdemanializzazione nel corso della
presente disamina si è già evidenziata l’irricevibilità della relativa
impugnativa proposta in questa sede.
8 - L’Amministrazione regionale ha inoltre correttamente proceduto ad acquisire
l’integrazione documentale necessitata a seguito dell’entrata in vigore della
menzionata L.r. n. 11/2005, in particolare ha preteso ed ottenuto che il
progetto di coltivazione della cava fosse integrato con quello di ripristino
ambientale, così come prescritto dall’art. 8, 4° comma, lett. c) della predetta
L.r..
9 - Né era necessaria una valutazione di impatto ambientale, in considerazione
delle modifiche apportate al progetto.
9.1 - In proposito occorre tener conto innanzi tutto che, con riferimento
all’originario progetto, la Regione Molise – Servizio della Conservazione della
Natura si era espressa al riguardo, con la determina dirigenziale 11.9.2003, n.
142, escludendo che esso dovesse essere sottoposto alla procedura di valutazione
di impatto ambientale.
Ciò è pienamente conforme al dettato normativo, in quanto, ai sensi dell’art. 3,
2° comma della L.r. 4.3.2000, n. 21, sono soggetti a V.I.A. i progetti
individuati nell’allegato A) e, solo se insistenti su aree naturali protette,
quelli indicati nell’allegato B), per ciascuno secondo le soglie ivi riportate.
Stante detto quadro normativo regionale, la valutazione di impatto ambientale
non era richiesta, trovandosi la cava autorizzanda in questione al di sotto dei
limiti minimi necessari a determinarne l’obbligatorietà indicati alla lett. q)
dell’allegato A) ed integrati da una quantità di materiale estratto superiore a
500.000 mc per anno o alternativamente dall’estensione dell’area interessata
maggiore di 20 ettari. Tale cava, infatti, avrebbe dovuto estrarre per l’intera
durata della coltivazione, pari a dieci anni, 1.450.000 mc di calcare, per cui
mediamente 145.000 mc per anno, sfruttando una superficie di 49.200 mq,
parametri entrambi ben al di sotto di quelli su riportati.
Né poteva valere a comportare l’obbligo di fare ricorso alla V.I.A. la vicinanza
del terreno in questione ad un sito di interesse comunitario, che, situato a
circa 400 metri dal luogo interessato dalla cava, evidentemente risulta comunque
esterno allo stesso e non ricompreso in alcuna area naturale protetta.
9.2 – La circostanza che il progetto iniziale sia stato modificato non determina
l’insorgere dell’obbligo di procedere preliminarmente ad una V.I.A., in quanto
il nuovo intervento prevede l’estrazione di una quantità di materiale di gran
lunga inferiore, pari a 275.000 mc per tutto l’arco temporale del suo
sfruttamento, in relazione ad un’area più circoscritta di quella in precedenza
individuata. Perciò detta limitazione a maggior ragione non fa scattare
l’obbligatorietà di tale incombenza.
Al riguardo deve solo considerarsi che l’art. 9, 2° comma, lett. a) e l’art. 8,
4° comma, lett. b.9) della L.r. n. 11/2005 richiedono la valutazione di impatto
unicamente “per i progetti contemplati nella lettera q) dell'allegato A alla”
L.r. n. 21/2000, dal cui ambito esula quello di specie.
Ne deriva che legittimamente non è stata eseguita la V.I.A. con riguardo
all’intervento de quo.
10 – Infine si muovono doglianze in merito alla valutazione della compatibilità
paesistica dell’intervento stesso, in particolare, per un verso, rilevando che
l’autorizzazione paesistica n. 4860, rilasciata dal Servizio regionale Beni
Ambientali in data 29.10.2003, concernerebbe soltanto un periodo di cinque anni,
e, per altro verso, asserendo che, nonostante detto ufficio, con nota del
12.11.2003, avesse richiesto l’esibizione del progetto di sistemazione finale
dell’opera, in realtà, in sede di rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione
della cava, esso non sarebbe stato coinvolto.
Ciò determinerebbe l’assenza del nulla osta paesaggistico, inficiante il
provvedimento autorizzatorio.
La realtà si presenta in modo diverso da quello rappresentato da parte
ricorrente.
10.1 - Infatti tale Servizio è stato regolarmente convocato per la conferenza di
servizi tenutasi in data 5.6.2006, non partecipandovi, senza neanche chiedere la
fissazione di una nuova data, il che equivale ad assenso tacito, ai sensi
dell’art. 14 ter, 7° comma della L. 7.8.1990, n. 241, così come modificato
dall’art. 10 della l. 11.2.2005, n. 15.
Pertanto, conformemente al 9° comma della predetta disposizione di legge,
secondo cui “il provvedimento finale (…) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza”, risulta qui acquisito anche il
nulla osta paesistico.
10.2 - Deve aggiungersi che comunque nella determina di autorizzazione
18.7.2006, n. 300, al punto 2.2, è espressamente specificato che, prima della
scadenza del nulla osta paesaggistico 29.10.2003, n. 4860, stabilita in cinque
anni dalla data di sua emanazione, esso dovrà essere rinnovato, “pena la
sospensione dell’attività estrattiva”.
11 – In conclusione i ricorsi sono fondati nei limiti evidenziati nella presente
disamina e vanno accolti parzialmente, con conseguente annullamento della citata
determina n. 300/2006.
12 - Per quanto concerne le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si
ravvisano le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente
pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi
in epigrafe previamente riuniti e, per l’effetto, annulla il provvedimento di
autorizzazione 18.7.2006, n. 300 con gli stessi impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007.
Giorgio GIACCARDI - Presidente;
Rita TRICARICO - Giudice estensore.
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