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TAR MOLISE, 15 gennaio 2007, sentenza n. 20
Energia - Impianti per la produzione di energia eolica - Autorizzazione per la realizzione di nuovi impianti - Regione Molise - Moratoria - Illegittimità - D. Lgs. n. 387/2003, Dir. 2001/77/Ce, protocollo di Kyoto e art. 41 Cost. E’ illegittima la norma del Piano Energetico Ambientale della regione Molise che subordina l’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica all’adozione delle linee guida per la tutela delle aree sensibili, in quanto integrante una chiara violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387, sia nella parte in cui questo qualifica tali impianti “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria) sia nella parte in cui, prevedendo un’autorizzazione unica, fissa il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento. La moratoria disposta contravviene altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva n. 2001/77/CE di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto; e si pone infine in contrasto con l’art. 41 Cost. in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all’adozione delle predette linee guida. L’amministrazione è conseguentemente tenuta a valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientali e paesaggistici, attraverso un esame, che, in attesa dell’adozione delle linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico - I. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Di Nezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE, 15 gennaio 2007, n. 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL MOLISE
CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA
Registro Sentenze: 20/2007
Registro Generale: 739/2006
nelle persone dei Signori
GIORGIO GIACCARDI Presidente
RITA TRICARICO Giudice estensore
ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2006
Visto il ricorso n. 739 del 2006 proposto da:
I.V.P.C. POWER 3 S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da:
ABBAMONTE AVV. ANDREA
DI NEZZA AVV. MASSIMO
con domicilio eletto in CAMPOBASSO
CORSO UMBERTO I, 43
presso
DI NEZZA AVV. MASSIMO
contro
REGIONE MOLISE
in persona del Presidente pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e
difesa da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO
con domicilio ope legis in CAMPOBASSO
VIA GARIBALDI, 124
presso i suoi uffici;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
del Piano Energetico Ambientale Regionale - Linee Programmatiche, approvato
con deliberazione del Consiglio regionale 10.7.2006, n. 117 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise 16.8.2006, n. 223, nella parte in cui
lede i diritti della ricorrente alla realizzazione della propria attività
economica di impresa, ed, in particolare, della prescrizione contenuta nel
capitolo 9, ove si dispone che “la costruzione di nuovi impianti è subordinata
alla adozione da parte del Consiglio regionale ed alla conseguente osservanza
delle linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare aree
sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenente inoltre la
mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici”.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Primo Ref. Rita TRICARICO e uditi, altresì, per la Società
ricorrente l’Avv. Colalillo, presente durante le preliminari anche l’Avv. Di
Nezza, e per l’Amministrazione resistente l’Avv. dello Stato Albano;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 26, 4° comma della L.
6.12.1971, n. 1034 per decidere il presente ricorso con sentenza succintamente
motivata;
Rilevato che i difensori sono stati edotti della possibilità di definire la
vicenda de qua in forma semplificata;
Ritenuto in fatto e in diritto
- che con il gravame in epigrafe la Società ricorrente censura la prescrizione
contenuta nel capitolo 9 del Piano Energetico Ambientale Regionale - Linee
Programmatiche, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10.7.2006, n.
117, ove si dispone che “la costruzione di nuovi impianti è subordinata alla
adozione da parte del Consiglio regionale ed alla conseguente osservanza delle
linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare aree
sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenente inoltre la
mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici” ;
- che in via pregiudiziale va disaminata l’eccezione di inammissibilità dello
stesso, secondo cui il pregiudizio sofferto dalla ricorrente sarebbe determinato
piuttosto dall’arresto procedimentale, rispetto alla realizzazione di un
impianto eolico in territorio regionale, causato dall’annullamento
soprintendentizio dell’autorizzazione paesistica, gravato con il ricorso n.
198/2006;
- che in proposito occorre rilevare, in contrario, che, indipendentemente
dall’esito del predetto ricorso, che - va puntualizzato - è stato di riezione,
la legittimazione a ricorrere, in capo alla ricorrente, si correla con la
posizione di impresa operante nel settore, che dalla sospensione sine die,
ancorata al momento non meglio precisato dell’adozione di linee guida per
tutelare le aree sensibili dal punto di vita ambientale e paesaggistico e della
definizione della mappatura dei territori preclusi agli impianti eolici, subisce
un nocumento, senza tener conto, altresì, che la sentenza che ha definito il
citato ricorso, ove appellata, potrebbe essere riformata, con conseguente
rimozione dell’ostacolo frapposto alla realizzazione dell’impianto dal
provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico;
- che nel merito il ricorso è fondato;
- che, in particolare, stante comunque la possibilità ed, anzi, il dovere per
l’Amministrazione regionale di valutare compiutamente la compatibilità di
eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori
ambientale e paesaggistico ivi tutelati, attraverso un attento esame che, in
attesa dell’adozione di tali linee guida, va svolto caso per caso, sulla base
dei principi generali in materia, una sospensione, come quella disposta con il
provvedimento gravato in parte qua, non trova fondamento in alcuna norma di
legge, non potendosi lo stesso ritenere insito in quello generale di
programmazione in materia;
- che essa integra, altresì, una chiara violazione dell’art. 12 del D. Lgs.
29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n.
2001/77/CE - il quale in primo luogo afferma che tali impianti “sono di pubblica
utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che vale già ad escludere in nuce
qualsiasi potere di moratoria, del tutto incompatibile con detta asserzione, e
successivamente, nel prevedere un’autorizzazione unica, stabilisce che il
termine massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni,
che in tal modo viene evidentemente disatteso;
- che la moratoria disposta contravviene altresì allo spirito di massimo favor
rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché,
a monte, dalla Direttiva, di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi
conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale
il protocollo di Kyoto;
- che, infine, tale sospensione procedimentale si pone anche in contrasto con
l’art. 41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di
potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario
all’adozione delle predette linee guida, quando invece si è sopra evidenziata la
possibilità di completare l’iter, pur nel rispetto dell’ambiente e del
paesaggio, nel nome del quale invece tale sospensione è stata decisa;
- che, per quanto argomentato, il ricorso è fondato sotto tutti i profili
dedotti e va accolto;
- che, quanto alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa, tuttavia si
ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
il T.A.R. per il Molise, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
CAMPOBASSO, 6 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE
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